Articolo 43 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 42Articolo 44
Versione
20 settembre 1975
Art. 43. null ita'.
La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194.
Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente