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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1168/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5436/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MI RM - Sede 80074 MI RM NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Di Nominativo_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7000/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 22/04/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 273690 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0273690/2014 emessa dalla SO.G.E.T
SpA, notificata il 14.11.2024, relativa ad omesso versamento della TARES 2014 per l'importo di € 10.580,00, fondata sull'accertamento n. 45 del 31.01.2017, notificato il 14.02.2017. Deduceva l'omessa notifica del predetto avviso di accertamento prodromico e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva la SO.G.E.T. SpA che evidenziava l'inammissibilità del ricorso per violazione del comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorrente non avesse specificato né documentato la data esatta di notifica dell'atto impugnato;
in via subordinata, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, essendo l'accertamento TARI 2014 n. 45 del 31.01.2017 stato regolarmente notificato il 14.02.2017 e mai stato opposto, con conseguente definitività della pretesa.
Con memorie illustrative, la contribuente contestava le deduzioni avverse, eccependo il difetto di legittimazione attiva della SO SpA, contrastate da quest'ultima.
I primi giudici, ritenute infondate le preliminari questioni di inammissibilità sollevate dalle controparti, decidevano sulla base della ragione più liquida, rappresentata dalla intervenuta prescrizione della pretesa tributaria in quanto l'ingiunzione di pagamento impugnata (emessa il 04.11.2024 e notificata il 14.11.2024) si riferisce a TARES 2014 e richiama, quale atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 45 del 31.01.2017, asseritamente notificato il 14.02.2017. Per cui, anche ammettendo che l'avviso di accertamento n. 45/2017 sia stato effettivamente notificato il 14.02.2017, il termine di prescrizione sarebbe comunque spirato il
14.02.2022, e ciò anche considerando la normativa emergenziale emanata a seguito del sisma di Ischia del
2017, D.L. 109/2018 (convertito in Legge 130/2018) e Legge di Bilancio 178/2020, nonché la sospensione di cui all'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche.
Presenta appello la SO PA che lamenta l'erroneità della sentenza per non essere intervenuta alcuna prescrizione della pretesa tributaria, ribadendo la propria legittimazione attiva quale concessionario del
Comune di MI RM.
Si costituisce la contribuente che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte. Con successive memorie illustrative, parte appellata insiste sulla intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e sul difetto di legittimazione attiva della SO PA.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni della resistente. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In via preliminare, la Corte ritiene di dover scrutinare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della SO PA, dovendo senza dubbio ritenersi legittimi i rinnovi contrattuali intervenuti tra il Comune di
MI RM e la SO PA a seguito di eventi eccezionali, quali gli eventi sismici del 2018 e la pandea da COVID-19. Ed infatti, gli eventi sismici del 2018 e l'intervenuta emergenza epidemica del 2020 costituiscono certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile garantire il servizio di riscossione, dal momento in cui la sospensione/interruzione dell'attività di riscossione
(causa sisma e Covid) avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a SO di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario (Cfr: Sentenza CGT
II Grado Campania n. 3664/01/2025). Tanto premesso, si rileva l'infondatezza della censura di carenza di potere della OG PA e la piena validità dell'avviso di accertamento impugnato.
In relazione, invece, alla intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, la Corte osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, la pretesa creditoria risulta prescritta il 14.02.2022, essendosi quindi verificata prima della notifica della ingiunzione di pagamento n. 0273690 del 04.11.2024, non potendo la SO SpA invocare l'applicazione delle proroghe previste dal D.L. n. 189/2016, il quale disciplina la sospensione per le regioni del Centro Italia colpite dal terremoto, individuando, negli Allegati n. 1, n. 2 e n.
2 bis, analiticamente i Comuni per i quali viene applicata la sospensione dei termini per le attività di riscossione,
e tra i quali non risulta assolutamente incluso il Comune di MI RM. Pertanto, alla luce di quanto dedotto, l'unico decreto applicabile al Comune di MI RM è il DL. 186/2022 il quale ha sospeso i termini di prescrizione dal 26.11.2022 al 30.06.2023, per l'alluvione del novembre del 2022; tuttavia, la prescrizione della pretesa tributaria era ampiamente già spirata alla data del 14.02.2022.
Risulta quindi immune da vizi la decisione dei primi giudici che hanno dichiarato la prescrizione della pretesa tributaria, dovendosi quind confermare la sentenza gravata e l'annullamento dell'atto impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 oltre accessori di legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5436/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MI RM - Sede 80074 MI RM NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Di Nominativo_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7000/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 22/04/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 273690 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0273690/2014 emessa dalla SO.G.E.T
SpA, notificata il 14.11.2024, relativa ad omesso versamento della TARES 2014 per l'importo di € 10.580,00, fondata sull'accertamento n. 45 del 31.01.2017, notificato il 14.02.2017. Deduceva l'omessa notifica del predetto avviso di accertamento prodromico e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva la SO.G.E.T. SpA che evidenziava l'inammissibilità del ricorso per violazione del comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorrente non avesse specificato né documentato la data esatta di notifica dell'atto impugnato;
in via subordinata, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, essendo l'accertamento TARI 2014 n. 45 del 31.01.2017 stato regolarmente notificato il 14.02.2017 e mai stato opposto, con conseguente definitività della pretesa.
Con memorie illustrative, la contribuente contestava le deduzioni avverse, eccependo il difetto di legittimazione attiva della SO SpA, contrastate da quest'ultima.
I primi giudici, ritenute infondate le preliminari questioni di inammissibilità sollevate dalle controparti, decidevano sulla base della ragione più liquida, rappresentata dalla intervenuta prescrizione della pretesa tributaria in quanto l'ingiunzione di pagamento impugnata (emessa il 04.11.2024 e notificata il 14.11.2024) si riferisce a TARES 2014 e richiama, quale atto presupposto, l'avviso di accertamento n. 45 del 31.01.2017, asseritamente notificato il 14.02.2017. Per cui, anche ammettendo che l'avviso di accertamento n. 45/2017 sia stato effettivamente notificato il 14.02.2017, il termine di prescrizione sarebbe comunque spirato il
14.02.2022, e ciò anche considerando la normativa emergenziale emanata a seguito del sisma di Ischia del
2017, D.L. 109/2018 (convertito in Legge 130/2018) e Legge di Bilancio 178/2020, nonché la sospensione di cui all'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche.
Presenta appello la SO PA che lamenta l'erroneità della sentenza per non essere intervenuta alcuna prescrizione della pretesa tributaria, ribadendo la propria legittimazione attiva quale concessionario del
Comune di MI RM.
Si costituisce la contribuente che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte. Con successive memorie illustrative, parte appellata insiste sulla intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e sul difetto di legittimazione attiva della SO PA.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni della resistente. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In via preliminare, la Corte ritiene di dover scrutinare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della SO PA, dovendo senza dubbio ritenersi legittimi i rinnovi contrattuali intervenuti tra il Comune di
MI RM e la SO PA a seguito di eventi eccezionali, quali gli eventi sismici del 2018 e la pandea da COVID-19. Ed infatti, gli eventi sismici del 2018 e l'intervenuta emergenza epidemica del 2020 costituiscono certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile garantire il servizio di riscossione, dal momento in cui la sospensione/interruzione dell'attività di riscossione
(causa sisma e Covid) avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a SO di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario (Cfr: Sentenza CGT
II Grado Campania n. 3664/01/2025). Tanto premesso, si rileva l'infondatezza della censura di carenza di potere della OG PA e la piena validità dell'avviso di accertamento impugnato.
In relazione, invece, alla intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, la Corte osserva che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, la pretesa creditoria risulta prescritta il 14.02.2022, essendosi quindi verificata prima della notifica della ingiunzione di pagamento n. 0273690 del 04.11.2024, non potendo la SO SpA invocare l'applicazione delle proroghe previste dal D.L. n. 189/2016, il quale disciplina la sospensione per le regioni del Centro Italia colpite dal terremoto, individuando, negli Allegati n. 1, n. 2 e n.
2 bis, analiticamente i Comuni per i quali viene applicata la sospensione dei termini per le attività di riscossione,
e tra i quali non risulta assolutamente incluso il Comune di MI RM. Pertanto, alla luce di quanto dedotto, l'unico decreto applicabile al Comune di MI RM è il DL. 186/2022 il quale ha sospeso i termini di prescrizione dal 26.11.2022 al 30.06.2023, per l'alluvione del novembre del 2022; tuttavia, la prescrizione della pretesa tributaria era ampiamente già spirata alla data del 14.02.2022.
Risulta quindi immune da vizi la decisione dei primi giudici che hanno dichiarato la prescrizione della pretesa tributaria, dovendosi quind confermare la sentenza gravata e l'annullamento dell'atto impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 oltre accessori di legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.