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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'udienza del 02/12/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2706/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA XXIV MAGGIO 73 03032 FARA IN Parte_1
BI rappresentata dall'avv. CASELLA ANTONELLA
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA SANIZI 19 02100 RIETI Controparte_1 rappresentata dall'avv. ORSINI DOMENICO MARIA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 41/2024 emessa dal Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro in data 04/04/2024, non notificata Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stata respinta l'opposizione della avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo per il pagamento in favore di alle sue dipendenze dal Controparte_1 20.02.2017 al 26.05.2022, della somma di complessivi euro 11.052,51 (di cui euro 1.059,00 a titolo di 13^ mensilità anno 2021; euro 4.186,33 a titolo di retribuzioni non corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022; euro 5.807,18 a titolo di TFR). Era stata altresì respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa società opponente per un preteso residuo credito vantato nei confronti del lavoratore all'esito della eccepita compensazione.
Avverso detta sentenza propone appello la società con unico articolato motivo. Resiste il lavoratore appellato, chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza del 2.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza contestuale motivazione.
°°°°°°° Le tesi sostenuta dalla società nel giudizio di opposizione è nel senso della infondatezza della pretesa creditoria del lavoratore in quanto le somme di cui al decreto ingiuntivo erano state totalmente pagate tramite compensazione con controcrediti della società da anticipo di somme sulle mensilità future.
L'opponente, infatti, dopo aver prodotto copia del bonifico bancario attestante il regolare avvenuto pagamento in data 23.12.2021 della somma di € 1.059,00 relativa alla tredicesima dell'anno 2021, aveva eccepito - quanto alle somme richieste a titolo di mensilità non pagate marzo - aprile - maggio 2022 e TFR - di avere corrisposto al su sua richiesta, numerosi acconti nel CP_1 corso di tutto il rapporto lavorativo (ad iniziare dalla messa in CIG del marzo 2020), imputati a mensilità future ed ancora da maturare, in aggiuntaal pagamento delle singole mensilità correnti già maturate (e peraltro mai rivendicate), come da estratti conto bancari anno 2020 e n. 1 movimentazione da estratto conto 2021, oltre buste paga del 2020.
Tesi avversata dal convenuto opposto, secondo il quale la società avrebbe dovuto innanzitutto provare di avere saldato tutti gli importi indicati nelle buste paga anni 2020 e 2021 e poi di aver eseguito gli ulteriori pagamenti quali anticipazioni.
Il Tribunale ha ritenuto di accogliere il ricorso con esclusivo riguardo all'avvenuto pagamento della tredicesima mensilità 2021, mentre ha ritenuto che l'opponente non avesse documentato di avere corrisposto le mensilità oggetto di decreto ingiuntivo, essendosi limitata ad eccepire di avere versato, nel corso degli anni 2020 e 2021, somme eccedenti gli stipendi dovuti così da vantare un credito di € 1.465,56 (ed esattamente € 9.892,00 quanto al 2020 e di € 2.994,26 quanto al 2021), ma senza fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione 2020 -2021 sulla base delle buste paga mensili e della busta paga della tredicesima per le medesime annualità (depositate dalla difesa opposta in sede di memoria), cosicchè “ a fronte della puntuale contestazione del lavoratore, non è dimostrato che i pagamenti documentati fossero, al di là di quanto unilateralmente indicato nel bonifico, effettivamente svolti a titolo di anticipi su mensilità future e non di liquidazione della retribuzione dovuta nel corso delle medesime annualità. Peraltro, anche conteggiando tutti gli importi oggetto di bonifico documentati, l'importo totale corrisposto tra il 2020 ed il 2021 è pari ad € 21.200,00 – ovvero ad una somma inferiore a quella dovuta a titolo di retribuzione sulla base delle buste paga mensili e della busta paga della tredicesima per le medesime annualità (cfr. all. n. 3 alla comparsa), pari complessivamente ad € 24.304,08 – risultando, pertanto, del tutto destituita di fondamento la domanda riconvenzionale proposta. “.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante torna ad affermare che il credito complessivamente vantato dalla società attraverso i bonifici documentati era stato utilizzato a copertura delle mensilità di marzo, aprile, maggio 2022 nonché del TFR maturato, e che a tal fine erano state prodotte le buste paga in atti e la documentazione bancaria, e che ad ogni buon conto, a fronte dell'eccezione avversaria, come richiesto a verbale in prima udienza, si producevano i bonifici relativi al pagamento di tutte le mensilità 2020, 2021 e 2022 ivi comprese quelle che non avevano generato credito per la società opponente essendo pacifico che fossero state pagate in quanto mai rivendicate come dovute.
Il motivo non può trovare accoglimento. La censura si risolve nella invocata riconsiderazione da parte della Corte dei pagamenti effettuati dalla società, significando che l'imputazione indicata nella causale dei bonifici comporta l'estinzione del credito retributivo per compensazione.
L'argomento non è tuttavia supportato dai documenti, atteso che i bonifici del biennio 2020-2021, prodotti con il ricorso in opposizione, sono (tranne quello del 3.4.20 e del 7.12.20) indicati genericamente come “anticipi” o “acconti” sulle “mensilità” o sulle “mensilità future”, così da rendere impossibile una ricostruzione del dato contabile che comprovi il pagamento delle singole mensilità di cui alle buste paga prodotte dal resistente e che possa quindi ridondare, a cascata, sulla avvenuta corresponsione (anche) delle ultime mensilità di marzo, aprile e maggio 2022 e sul TFR, oggetto di decreto ingiuntivo.
Permane la medesima carenza probatoria anche ove si voglia considerare, come richiesto dall'appellante, gli ulteriori bonifici forniti (tardivamente) in sede di appello tramite la produzione dei relativi estratti conto bancari a saldo di specifiche mensilità, dicitura peraltro riferita, ancora a una volta, a taluni soltanto dei bonifici effettuati.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Domenico Maria Orsini, procuratore dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.900,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Maria Orsini, procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 02/12/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste