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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/07/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 59 del Ruolo 2022, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 13/4/2022 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.Mas- Parte_1 CodiceFiscale_1
simo Macor per mandato a margine del ricorso di primo grado, trasmesso per via tele- matica come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante ing. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.Federica Esposito in forza di mandato del
[...]
4/7/2022, trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria difensiva d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
e contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante sig. CP_3 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.Alessandro Delbello e ONparte_4
Gianluca Milanese in forza di procura alle liti di data 24/2/2020, valida per ogni fase e grado del giudizio, trasmessa per via telematica come copia per immagine su sup- porto informatico di originale analogico
- appellata -
e contro
(C.F. , in persona del Responsabile della Direzione ONparte_5 P.IVA_3
Legal Affairs Avv.Giuseppe Cannizzaro, rappresentata e difesa dall'Avv.M.Cristina
Alemanno in forza di procura alle liti ritrasmessa per via telematica, unitamente alla memoria di costituzione in appello, come copia per immagine su supporto informa- tico di originale analogico
- appellata -
e nei confronti di
(P.IVA , in persona del Procura- ONparte_6 P.IVA_4
tore Generale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv.Laura Candus- Parte_2
so in forza di procura generale alle liti del 27/4/2017 Rep.81955 Racc.38076 del
Notaio di Torino Persona_1
- terza chiamata -
e di
(P.IVA - C.F.: ), in perso- ONparte_7 P.IVA_5 P.IVA_6
na del procuratore dott. rappresentata e difesa dal- ONparte_8
l'Avv.Lucia Spinoglio in forza di procura ritrasmessa per via telematica, unitamente alla memoria difensiva d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- terza chiamata -
e di
ONparte_9
costituito in primo grado con gli Avv.Giuseppe Zane, Renzo Baldo e Sandro Boccuc- ci, contumace in appello
- terzo chiamato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.306/2021 del Tribunale
Pag.2 di Udine - risarcimento danni da infortunio sul lavoro.
Causa chiamata all'udienza di discussione dell'8/5/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: in riforma dell'appellata Sentenza n. 306/2021 dd.
2.12.2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia, dott.ssa Laura Gallo, resa nella proce- dura sub. R.G. 653/19, notificata in data 18 marzo 2022, - in via principale e nel me- rito disporsi l'accoglimento della domanda di primo grado, ovverosia accertare e di- chiarare che il ricorrente in data 21.08.2017 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricor- rente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 16 %, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'am- missione, oltre ai profili di danno non patrimoniale ed alla specifica capacità lavora- tiva;
- sentir accertare la responsabilità per l'infortunio occorsogli in capo a CP_1 in via contrattuale, ed in capo a in via extracontrattuale CP_3 ONparte_5 ed interferenziale, in solido tra loro, con conseguente condanna delle resistenti al ri- sarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, per complessivi Euro 69.109,00, oltre interessi legali e rivalutazione, o nella percentuale maggiore o minore che risul- terà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepi- to, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'ef- fettivo soddisfo;
- in via subordinata nel merito disporsi la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado. In via istruttoria: chiede disporsi A) rinnovazione della CTU medico legale, a mezzo di medico legale esperto di oculistica, volta ad ac- certare il grado di inabilità permanente del ricorrente derivatagli dell'infortunio del 21 agosto 2017 e di ogni danno conseguente, per la quale si conferma sin d'ora quale proprio CTP il dott. e B) prova per testi sulle seguenti circostanze Persona_2 precedute da “vero che”:
1. Il ricorrente è stato assunto dalla società in CP_1 data 16 febbraio 2017 con contratto a tempo determinato - con decorrenza dal 17.2. 2017 e termine al 31.3.2017 - con qualifica di operaio con inquadramento nel livello 1P del CCNL Metalmeccanica e Industria, con mansioni di Aiuto Elettricista di Im- pianti Navali, attività lavorativa da svolgersi presso la sede di Piazzale Cosulich n. 1, presso 34074 Monfalcone (GO);
2. Il contratto di assunzione veniva pro- CP_5 rogato fino alla data del 30.6.2017 e successivamente ulteriormente prorogato a causa della presenza in atto di lavori, come da documento che Le viene rammostrato (all. 1 e 2);
3. La mattina del giorno 21.08.2017 alle ore 11.30 circa, l'odierno ricorrente sig. ON
, saldatore, si trovava a Monfalcone sul cantiere su incarico di Pt_1 CP_5 in squadra assieme al sig. elettricista;
4. Il sig. era addetto alla Persona_3 Pt_1 predisposizione di opere di carpenteria al fine di consentire al sig. il colle- Per_3 gamento di un quadro elettrico;
5. I due erano stati incaricati diversi mesi prima dal capo cantiere di svolgere il predetto lavoro, passando dal ponte 4 sino al ponte 1, e si trovavano sul ponte 1 in area di competenza di come del resto erano tutti CP_1 gli altri ponti 4, 3 e 2.; 6. Sopra, a livello del ponte 2 si trovavano tre o quattro di- pendenti della ditta Sgm S.r.l., incaricata dello smontaggio dei cavi provvisori e della strada cavi relativa ad un impianto provvisorio di alimentazione della corrente elet- trica;
7. Ad un certo punto il sig. per ottenere maggior cavo per la saldatura è Pt_1 CO salito al livello 2 mentre il è rimasto di sotto;
8. I lavoratori della ditta , Per_3 senza accorgersi della presenza del lavoratore, sganciavano la strada cavi addosso al malcapitato, il cui elmetto lo proteggeva solo dal primo colpo, ma non da quello “di
Pag.3 ritorno”;
9. Al momento del sinistro il ricorrente indossava le normali dotazioni antin- fortunistiche ivi compreso il caschetto protettivo;
10. Durante il primo impatto il ca- schetto di protezione scivolava a terra non proteggendo il volto dal successivo impat- to;
11. La zona delle operazioni in questione era oggetto di libero passaggio senza al- cun cartello segnalatore di pericolo;
12. Sul luogo del sinistro interveniva il 118, chia- mato dai colleghi presenti sul posto;
13. Il sig. veniva immediatamente condot- Pt_1 to, a mezzo ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell' ONparte_10
"Bassa Friulana Isontina" Ospedale di Monfalcone (GO), Via Galvani 1, ove
[...] gli veniva diagnosticato inizialmente "trauma cranio facciale con flc medicata" ed 8 ON giorni di prognosi (all. 5); 14. L' provvedeva poi a denunciare l'infortunio all'
15 In data 29.03.2019 a seguito di visita collegiale medico legale L' CP_9 CP_9 definì i postumi al 16% per: esiti trauma cranico con aggravamento di preesistente deficit visivo (VOO 1/10 scarso) e campimetrico, dolore e limitazione funzionale ra- chide cervicale e spalla destra;
16. In data 11.10.2019 il sig. si sottopone- Parte_3 va ad ulteriore visita medico legale, tramite il medio legale dott. Persona_2 all'esito della quale veniva accertato: “postumi al 16%; ITT: 8 giorni di parziale al 75%, 20 giorni al 50%, 25% sino all'autorizzata ripresa dell'attività lavorativa (11/12/17), ancorché di fatto definitivamente cessata. Ingeniti le sofferenze, e note- volmente decurtata la capacità lavorativa specifica.” Testi: presso la Testimone_1 ditta da Monfalcone (GO), in Corso del Popolo 39 (34074); sig. CP_1 [...]
c/o Stabilimento di Monfalcone, Responsabile Sicurezza Tes_2 ONparte_5 del Cantiere;
nato a [...] il [...], residente a [...]; altri riservati. In ogni caso: Spese di lite di entram- bi i gradi di giudizio rifuse, da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Macor, procura- tore antistatario, o, in via di subordine, compensate integralmente tra le parti;
comun- que con istanza di liquidazione al Gratuito Patrocinio dello Stato. ON Per voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa NEL MERITO A. NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE Parte_1 in via principale - rigettarsi integralmente l'appello proposto da parte ricorrente per- ché infondato in fatto e/o in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado;
- spese, anche generali, e compensi di lite rifusi. In via subordinata - nella de- negata ipotesi di riconoscimento di fondatezza, anche parziale, dell'appello proposto da parte ricorrente, riformare la sentenza di primo grado limitando il conseguente ri- storo in termini di giustizia, al netto di quanto già percepito dall' a titolo di CP_9 danno biologico;
- spese, anche generali, e compensi rifusi. B. NEI CONFRONTI DI nella denegata ipotesi di rico- ONparte_11 noscimento di fondatezza, anche parziale, dell'appello proposto da parte ricorrente e di conseguente riforma della sentenza di primo grado - condannare la
[...]
a tenere manlevata e/o indenne n forza del rap- ONparte_6 CP_1 porto assicurativo in essere al momento del sinistro (polizza n. 2250539) di ogni som- ma che fosse a sua volta condannata a pagare nella misura ritenuta di CP_1 giustizia, con condanna della stessa al pagamento diretto al ricorrente ex art. 1917 comma II c.c., - in ogni caso, anche ove reiette, in tutto o in parte, le domande formu- late dal ricorrente, condannare la a rifondere ONparte_6 alla resistente e spese di resistenza del secondo grado di giudizio ai sen- CP_1 si dell'art. 1917 comma III c.c., - in ogni caso con rifusione di spese, anche generali, e compensi di lite rifusi. C. NEI CONFRONTI DI CP_12 CP_5
- rigettarsi le domande riconvenzionali e/o trasversali, ove riproposte da Fin-
[...] cantieri S.p.a. e per i motivi esposti in narrativa;
- in entrambi i casi, con CP_3 rifusione di spese, anche generali, e compensi di lite rifusi. - Nella denegata ipotesi di riconoscimento di fondatezza, anche parziale, dell'appello proposto da parte ricor-
Pag.4 rente e di conseguente riforma della sentenza di primo grado, laddove la Corte d'Ap- pello dovesse accertare una corresponsabilità, foss'anche solidale, di CP_13
nella causazione del danno de quo,
[...] ONparte_14 CP_3 determinare la percentuale/grado di responsabilità di ciascuno anche al fine, ma non solo, ove detta responsabilità fosse ritenuta solidale, di determinare i regressi fra con- debitori. - Spese, anche generali, e compensi di lite rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA - ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU per le ragioni già esposte in nar- rativa. - Nella denegata ipotesi di ammissione di nuova CTU medico legale si nomina sin d'ora quale CTP il dott. con studio in Monfalcone (Go), Via Persona_4 S. Sergio n. 4. - Ci si oppone alle ulteriori istanze istruttorie formulate dal ricorrente in quanto documentali, generiche, contenenti valutazioni e comunque aventi finalità esplorative. - In caso di ammissione della prova per testi – senza inversione dell'onere probatorio – chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli formulati da controparte con i testi di seguito indicati: da Staranzano e Testimone_3 [...]
da Monfalcone - Sempre senza voler invertire l'onere probatorio ex ad- Tes_4 verso gravante, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che a far data dal 14.04.2016 lei svolge l'incarico di responsabile servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori della società ? 2) Vero CP_1 che con riferimento alla commessa n. PC056E2663 relativa alla costruzione n. 6256 ha valutato i rischi dell'attività di montaggio dell'impianto elettrico ince- CP_1 neritore e tritarifiuti e ha attuato le necessarie misure di prevenzione e protezione dei lavoratori? 3) Vero che il 17.02.2017 l'Ing. consegnava al sig. i CP_2 Parte_1 dispositivi di protezione individuale da utilizzare nell'espletamento delle proprie mansioni nell'ambito della commessa n. PC056E2663 relativa alla costruzione n. 6256, ivi compreso un elmetto del tipo UNI EN 397? 4) Vero che l'elmetto del tipo UNI EN 397 che viene da consegnato ai propri lavoratori ha lo scopo di CP_1 proteggere il capo da urti e dalla caduta di oggetti e materiali? 30 5) Vero che l'el- metto del tipo UNI EN 397 che viene da consegnato ai propri lavoratori, CP_1 per assolvere al suo scopo protettivo deve essere indossato dal lavoratore e da que- st'ultimo fissato mediante regolazione della cinghia posta all'interno sul retro del ca- sco stesso per farlo aderire al capo? 6) Vero che tutto il personale assunto ed in forza presso ivi compreso il lavoratore , viene formato ed istruito CP_1 Parte_1 sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale forniti e sul corretto uso degli stessi? 7) Vero che il 17.02.2017 l'Ing. comunica al sig. che in CP_2 Parte_1 caso di necessità di nuovi dispositivi egli avrebbe potuto avanzare una richiesta al ca- po cantiere o agli uffici amministrativi, che i dispositivi di protezione fornitigli anda- vano controllati prima del loro utilizzo e che i dipendenti trovati sprovvisti di dispo- sitivi sarebbero stati sanzionati disciplinarmente ai sensi del CCNL applicato in azienda? 8) Vero che all'atto della sua assunzione il sig. è stato adeguata- Parte_1 mente formato ed istruito dai preposti di sui rischi per la sicurezza e la sa- CP_1 lute connessi all'attività aziendale ed anche sui rischi specifici legati all'attività da svolgersi a bordo nave nell'ambito della commessa n. PC056E2663 relativa alla co- struzione n. 6256? 9) Vero che il 31.03.2017 il sig. ha partecipato al cor- Parte_1 so generale sulla sicurezza organizzato dalla società ed ha superato ONparte_15
l'esame con un punteggio di 9/10 come da doc. 11 che Le si rammostra?” - TESTI da sentirsi su tutti i capitoli: da Staranzano e da Testimone_3 Testimone_4
Monfalcone. Per in via preliminare: accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica ad CP_3 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto da CP_3 Pt_1
e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, per l'effet-
[...] to, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande svolte dal ricorren-
Pag.5 te nei confronti di In via principale e di merito: 1) confermarsi inte- CP_3 gralmente la Sentenza N. 306/2021 emessa dal Tribunale di Gorizia, in funzione di Giudice del Lavoro nella causa sub N. 653/2019 R.G. Lav.; 2) rigettarsi tutte le do- mande proposte dal ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto;
con Parte_1 vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
3) rigettarsi le domande riconvenzionali trasversali pro- poste dalle altre resistenti e poichè infondate, in fatto CP_1 ONparte_5 ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze della presente causa. In via subordi- nata: ridursi l'importo di cui alla domanda di parte ricorrente appellante. Con il favore delle spese. In via ulteriormente subordinata: 1) condannare la terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore autoriz- ONparte_16 zato a stare in giudizio, a manlevare e/o tenere indenne di quanto la stes- CP_3 sa risultasse essere tenuta a pagare a , in seguito al denegato accogli- Parte_1 mento, anche parziale, della domanda del ricorrente, con condanna al pagamento di- retto a , ai sensi dell'art. 1917, commi 1 e 2 c.c., nonchè con condanna Parte_1 della terza chiamata a rifondere alla resistente le spese di resistenza alla domanda di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c.; 2) condannare la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore ONparte_7 autorizzato a stare in giudizio, a manlevare e/o tenere indenne di quanto CP_3 la stessa risultasse essere tenuta a pagare ad e/o a in CP_1 ONparte_5 seguito al denegato accoglimento, anche parziale, delle domande riconvenzionali tra- sversali delle altre resistenti, con condanna al pagamento diretto ad e Fin- CP_1 cantieri S.p.A., ai sensi dell'art. 1917, commi 1 e 2 c.c., nonchè con condanna della terza chiamata a rifondere alla resistente le spese di resistenza alle domande riconven- zionali trasversali di e ai sensi dell'art. 1917, comma 3 CP_1 ONparte_5 c.c.. In via riconvenzionale trasversale: nella denegata ipotesi in cui si dovesse rite- nere sussistente una responsabilità di in via solidale con una od entram- CP_3 be le altre società resistenti e in ordine alla causazione CP_1 ONparte_5 dell'infortunio sul lavoro patito da , voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Parte_1
Trieste accertare e dichiarare l'effettiva responsabilità di ogni società, anche ai fini dell'esercizio del regresso fra i debitori. In via istruttoria: senza prestare consenso ad alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede comunque di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che per la mattina del 21.8. 2017, sul ponte 2, zona 3 della costruzione 6256, in corso di realizzazione presso lo stabilimento di Monfalcone, erano programmate lavorazioni di smontag- CP_5 gio strade cavi affidate a testi: c/o CP_3 Tes_5 ONparte_5 c/o ing. c/o Testimone_6 ONparte_5 ONparte_17 CP_3
c/o c/o Testimone_7 CP_3 Testimone_8 CP_3 CP_18
c/o 2) Vero che il passaggio al ponte 2, zona 3 della costruzione
[...] CP_3 6256, in corso di realizzazione presso lo stabilimento di Monfalcone, era CP_5 stato qualificato da come percorso di emergenza;
testi: c/o CP_5 Tes_5
c/o ing. c/o ONparte_5 Testimone_6 ONparte_5 ONparte_17
c/o c/o CP_3 Testimone_7 CP_3 Testimone_8 CP_3
c/o 3) Vero che i percorsi di emergenza, sono privi
[...] CP_18 CP_3 di porte, barriere e ostacoli che impediscono il passaggio delle persone;
testi: Tes_5
/o c/o ing.
[...] ONparte_5 Testimone_6 ONparte_5 CP_17
c/o c/o
[...] CP_3 Testimone_7 CP_3 Testimone_8
c/o c/o 4) Vero che nel corso della mattina CP_3 CP_18 CP_3 del 21.8.2017, , dipendente di pretendeva una prima volta di Parte_1 CP_1 passare per il ponte 2, zona 3, nell'area affidata ad per le lavorazioni di CP_3 smontaggio strade cavi;
5) Vero che in tale circostanza veniva da Voi Parte_1
Pag.6 ammonito di evitare il passaggio perchè ciò poteva essere pericoloso in considera- zione dello svolgimento delle lavorazioni di smontaggio strade cavi;
testi:
[...] c/o c/o 6) Vero che Tes_7 CP_3 Testimone_8 CP_3 nella stessa mattina del 21.8.2017, verso le ore 11:30, passava una secon- Parte_1 da volta per il ponte 2, zona 3, nell'area affidata ad per le lavorazioni di CP_3 smontaggio strade cavi;
7) Vero che in tale circostanza aveva il capo Parte_1 scoperto;
testi: c/o c/o Testimone_7 CP_3 Testimone_8
8) Vero che in tale circostanza veniva colpito al capo da CP_3 Parte_1 una staffa della canala di contenimento del fascio di cavi elettrici di cui era in corso lo smontaggio;
testi: c/o c/o Testimone_7 CP_3 Testimone_8 Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie contenute nel ricor- CP_3 so introduttivo del giudizio di primo grado e ribadite con quello d'appello, per essere le stesse inammissibili, in particolare quanto ai capitoli di prova sub 1) e 2) perchè oggetto di prova documentale;
quanto ai capitoli di prova sub 3) e 4) perchè incon- testati;
quanto al capitolo di prova sub 5) perchè generico in considerazione dell'e- stensione di un ponte di una nave come la costruzione 6256 di cui era in corso la rea- lizzazione presso lo stabilimento di e, comunque, perchè irrilevante ai fini CP_5 della decisione;
quanto al capitolo di prova sub 6) perchè incontestato;
quanto al ca- pitolo di prova sub 8) perchè involgente giudizi e volto a provare circostanza negati- va;
quanto al capitolo di prova sub 9) perchè generico;
quanto ai capitoli di prova sub 10) e 11) perchè volti a provare circostanze negative ed involgenti giudizi;
quanto ai capitoli di prova sub 12), 13), 14) e 15) perchè incontestati e semmai oggetto di prova documentale;
quanto al capitolo di prova sub 16) perchè involgente giudizi e comun- que irrilevante ai fini della decisione. Nella denegata ipotesi di ammissione di prove testimoniali richieste dal ricorrente appellante, si chiede di essere ammessi a
contro
- prova sui relativi capitoli a mezzo i medesimi testi di cui si è richiesta l'ammissione a prova diretta. Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione di CTU medico-legale sulla persona del ricorrente appellante, poichè superflua ed irrilevante ai fini della decisio- ne, oltreché antieconomica, essendo già stata esperita in primo grado, anche con ausi- lio di specialista oculista. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Per piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: A) respingere sic- CP_5 come infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa l'appello pro- posto avverso la sentenza n.306/201 del 2.12.2021 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia Dott.ssa Barbara Gallo nel giudizio Rg.653/2019 e notificata in data 18 marzo 2022, la stessa integralmente confermando;
B) spese e compensi del grado interamente rifusi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali;
C) nel de- negato caso di accoglimento dell'avverso gravame, accogliere le conclusioni di me- rito ed istruttorie formulate nella memoria di costituzione con domanda riconven- zionale trasversale del 21 febbraio 2020 da intendersi qui espressamente richiamate e che, per comodità della ecc.ma Corte, qui di seguito si riportano: 1) respingere sic- come infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova ogni e qualsiasi do- manda proposta contro la esponente dal sig. in relazione ONparte_5 CP_19 all'infortunio del 10 21.8.2017 per cui è causa, dalla stessa totalmente assolvendo la spa 2) nel denegato caso di accoglimento della domanda del ricorrente e, CP_5 previo occorrendo spostamento dell'udienza e pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge, dichiarare tenute e CO condannare la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro ONparte_20 tempore ed in proporzione alle rispettive quote di responsabilità, a manlevare e tenere indenne la da ogni pregiudizievole dispositivo di condanna per capita- ONparte_5 le, interessi, rivalutazione e spese, condannando le stesse a pagare direttamente al ri-
Pag.7 corrente le somme che risulteranno allo stesso eventualmente dovute all'esito dell'e- sperenda istruttoria;
3) respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova, le domande riconvenzionali trasversali proposte dalla nei ONparte_21 confronti della spa. 4) in ogni caso liquidare il danno eventualmente spet- CP_5 tante al ricorrente in misura giusta ed equa, alla stregua delle più obiettive risultanze istruttorie e previa detrazione dell'importo dell'indennizzo corrisposto dall'Assicura- tore Sociale e della quota corrispondente al concorso di colpa del lavoratore;
5) spese e compensi del giudizi rifusi oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e pre- videnziali;
6) in via istruttoria: in caso di contestazione, ammettersi prova per interro- gatorio formale dei legali rappresentanti della sulle seguenti circo- CP_21 stanze: 1) Vero che gli appalti relativi all'esecuzione dei lavori in corso alla data del 21.8.2017 presso il cantiere 34074 Monfalcone sono stati espletati con CP_5 vostra autonoma organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a vostro rischio di ogni relativa attività; 2) Vero che per lo svolgimento dei lavori avete utilizzato materiali di vostra proprietà nonché personale alle vostre dipendenze senza alcuna ingerenza da parte della spa 3) Vero che, come risulta dalle Condizioni CP_5 Generali di appalto prodotte sub doc.10, vi siete impegnati a sollevare e tenere inden- ne la da ogni pretesa e risarcimento da chiunque avanzata. ONparte_5 Per Reale Mutua: IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza n. 306/2021 del Tribunale di Gorizia – sezione Lavoro, pubblicata in data 02.12.2021, e dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata da , e per Parte_4 l'effetto rigettarla. Accertare e dichiarare in ogni caso l'assenza di responsabilità in capo a per i fatti di causa, con conseguente rigetto della domanda di CP_1 manleva avanzata da questa avanzata nei confronti di Parte_5
e di ogni altra domanda avanzata nei suoi confronti delle parti in causa. Spese
[...] legali rifuse. ANCORA IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, riget- tare la domanda di rifusione delle spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917 c.c. avan- zata da ei confronti di e conse- CP_1 ONparte_6 guentemente mantenere le spese di resistenza di entrambi i gradi di giudizio in capo a pese legali interamente rifuse. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINA- CP_1 TA: nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenesse fondata la domanda avanzata da , e venisse riconosciuta la responsabilità anche parziale di Parte_4 er i fatti di causa: - determinare la quota di responsabilità in capo alla CP_1 predetta, e limitare conseguentemente l'eventuale condanna nei suoi confronti, con esclusione di ogni eventuale responsabilità solidale con le altre parti in causa ridurre la domanda avanzata da sulla base delle eccezioni di cui in narrativa, Parte_4 previa detrazione dell'indennizzo percepito dall' contenere la domanda di CP_9 manleva nei confronti di alla luce dei limiti di ONparte_6 operatività della polizza n. 2016/03/2250539. Spese legali rifuse o quantomeno com- pensate. Per piaccia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, nel merito, accertata CP_7
l'infondatezza in fatto in diritto del presentato gravame, respingere l'appello presen- tato da così confermando in toto la sentenza del giudice del Tribunale di Parte_1
Gorizia, sezione lavoro, numero 306 del 2021, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In subordine, laddove la Corte dovesse riformare la sentenza impu- gnata, si richiamano le conclusioni tutte già svolte in primo grado, a valere come ulte- riore contestazione della domanda anche in punto an, conclusioni qui ribadite: preli- minarmente, associandoci all'eccezione preliminare et pregiudiziale dell'assicurata CO
, piaccia all'Ill.ma Corte valutare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle do- mande svolte dal ricorrente nei confronti di per assenza di notifica del ri- CP_3 corso introduttivo del giudizio, in subordine, in ipotesi di accertamento della sussi-
Pag.8 stenza e procedibilità delle domande nei confronti dell'assicurata, piaccia all'Ill.ma Corte accertare l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto per le argomentazioni di cui in narrativa, con vittoria di spese onorari del giudizio;
in ulteriore estremo subordine, piaccia all'Ill.ma Corte accertare il grado CO di responsabilità in capo a e solo entro detti limiti accogliere la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti della compagnia di assicurazione, tenuto conto delle condizioni contrattuali tutte in base al contratto dimesso agli atti (massi- male, scoperti e franchigie in base alle condizioni di polizza); in subordine, nella de- negata ipotesi dovesse essere riconosciuta una sorta di corresponsabilità della ditta CO
nella determinazione dell'evento piaccia all'Ill.ma Corte quantificare in pro- porzione danno subito dal ricorrente, riconoscendo comunque una corresponsabilità dello stesso ex articolo 1227 codice civile nonché valutando l'ammontare del solo danno differenziale, dedotto quanto corrisposto percepito dall' Solo della quota CP_9 CO imputabile direttamente a potrà essere chiamata a rispondere in manleva
[...]
in relazione alla domanda dell'assicurato di corresponsione delle spese CP_22 legali da parte di si contesta la domanda in quanto infondata in fatto e in CP_7 diritto come già esposto in primo grado, con riserva di maggiormente argomentare in grado di appello in caso di reiterata domanda da parte dell'assicurato; in via istrut- toria:
1 - si chiede venga disposta prova per testi sui seguenti capitoli: a - Conferma quanto descritto nella dichiarazione che le viene esibita (all1 da esibire)? b - Vero che in data 21.8.2017 svolgevate attività di smontaggio di strade cavi nella zona 3 come da programma? c - Vero che in quel frangente notavate il passaggio del dipendente ON della nella vostra zona posta al ponte 2? d - Vero che lo avete Parte_1 avvertito della pericolosità del passaggio e gli intimavate di astenersi dal passare in loco? e - Vero che non indossava il casco di protezione? f - Vero che nonostante il vostro avviso il IG continuava a passare nella stessa zona di lavoro senza il casco indossato? g - Vero che in quel frangente veniva investito da una staffa della passerel- la? Si indicano quali testi e , tutti presso Testimone_7 Testimone_8 CO
, via Romana 50, Monfalcone (GO).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 13/12/2019 il sig. - premesso di essere stato Parte_1
assunto da con decorrenza dal 17/2/2017 per lavorare come aiuto elettri- CP_1
cista di impianti navali presso - esponeva che la mattina del 21/8/2017 CP_5
alle 11.30 circa, mentre era intento a svolgere le sue mansioni indossando le normali dotazioni antinfortunistiche, era stato colpito al volto e al capo da un fascio di cavi;
che dopo il primo impatto il caschetto protettivo era scivolato a terra e quindi non gli aveva protetto il volto dal successivo impatto;
che egli si trovava in una zona di libero passaggio, priva di cartelli di segnalazione di pericolo;
che era stato quindi condotto con l'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Monfalcone;
che il 31/8/2017 si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Scassi di Genova a causa di disturbi
Pag.9 visivi post traumatici;
che il 3/9/2017 si era rivolto al punto di primo intervento del-
l' della lamentando dolore all'omero CP_23 ONparte_24
destro e cefalea;
che erano quindi seguiti numerosi accertamenti medici, anche da parte dell' , e accessi a vari presidi ospedalieri;
che l'attività lavorativa, pur au- CP_9
torizzata a partire dall'11/12/2017, non era di fatto ripresa;
e che a seguito di apposita collegiale l' gli aveva riconosciuto postumi quantificati nella misura del 16%. CP_9
Deduceva quindi il sig. che dell'infortunio e della conseguente invalidità Pt_1
temporanea a permanente dovevano essere ritenuti responsabili il datore di lavoro
ON
non avendo la società adempiuto all'obbligo di sicurezza su di essa gravante,
CO nonchè, a titolo extracontrattuale, anche , i cui dipendenti avevano effettuato lo smontaggio della linea cavi da cui era stato colpito, e per non aver regolato CP_5
i rischi interferenziali.
Si costituiva in giudizio esponendo che all'epoca dell'incidente il CP_1
sig. stava lavorando nel cantiere navale di a Monfalcone ove essa Pt_1 CP_5
operava in regime di appalto diretto;
che al momento del fatto non era presente sul posto nessun suo preposto;
che l'infortunio si sarebbe verificato, stando alla versione del ricorrente, mentre questi si trovava sul ponte n.2 intento a spostare alcuni cavi al-
l'interno di una passerella metallica;
che la dinamica dell'evento era tutt'altro che certa, avendone il sig. fornito descrizioni diverse;
che dalle immagini dei luoghi Pt_1
si poteva ipotizzare un fenomeno di sovraccarico della passerella o di errato dimen- sionamento o fissaggio;
che la versione del sig. appariva altresì incompatibile Pt_1
con le lesioni visibili da lui riportate, essendo piuttosto verosimile che al momento dell'incidente non stesse indossando il casco protettivo o che questo non fosse corret- tamente fissato o regolato;
che il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di allegare le specifiche violazioni addebitate al datore di lavoro;
che comunque essa aveva adottato tutte le possibili cautele previste dalla normativa vigente e disponibili in base alla tecnica e all'esperienza per tutelare la salute dei suoi dipendenti;
che al momento dell'assunzione il sit. era stato adeguatamente formato ed informato riguardo ai Pt_1
rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale in genere ad ai rischi
Pag.10 specifici inerenti all'attività svolta, nonchè sulle modalità di uso degli strumenti e dei dispositivi di protezione;
che i difetti della passerella porta cavi, come anche la man-
COr cata segregazione dell'area e il mancato coordinamento con l'attività di non era- no ad essa imputabili, essendo di competenza di altri soggetti;
che non vi era prova del nesso di causalità fra l'infortunio e le lesioni lamentate dal lavoratore e che il danno rivendicato in giudizio era eccessivo, essendo stato peraltro già risarcito, al- meno in parte, dall' , di cui era necessaria la presenza in causa. CP_9
Per il caso di essere ritenuta responsabile dell'incidente, in solido con altri,
ON CO proponeva domanda riconvenzionale o trasversale nei confronti di e allo scopo di far accertare il grado di responsabilità di ciascun soggetto;
CP_5
chiedeva altresì la chiamata in causa di per essere da que- CP_6 ONparte_6
sta manlevata e garantita.
Costituendosi in giudizio replicava di aver correttamente predi- CP_5
CO sposto il DUVRI;
che , di cui produceva il DVR, operavano in completa CP_20
autonomia senza alcuna sua ingerenza;
che pertanto nessuna responsabilità le poteva essere ascritta;
che del resto il ricorrente non le aveva addebitato alcuna violazione di norme specifiche o generiche nè aveva allegato e dimostrato tutti i presupposti della sua affermata responsabilità extracontrattuale;
che comunque il committente non risponde dei danni conseguenti ai rischi specifici propri dell'attività delle ditte appaltatrici;
e che in ogni caso il danno preteso dal ricorrente era eccessivo.
Anche per il caso di sua soccombenza, proponeva domanda ricon- CP_5
venzionale trasversale nei confronti di , allo scopo di esserne integral- CP_21
mente manlevata e tenuta indenne.
Si costituiva in giudizio anche osservando in via preliminare di CP_3
non aver mai ricevuto la notifica del ricorso del sig.IG e del decreto di fissazione dell'udienza, da considerare perciò inesistente nei suoi confronti, ma solo delle me-
ON morie di costituzione di e CP_5
Nel merito sponeva che il giorno dell'incidente la postazione di lavo- CP_3
ro del sig. si trovava nel ponte 1, mentre il fatto era accaduto nel ponte 2, dove Pt_1
Pag.11 si era spostato;
che quel giorno la zona 3 del ponte 2 era ad essa affidata e il Pt_1
sig. non aveva alcun motivo di trovarsi in quel luogo;
che il passaggio nella Pt_1
suddetta area non poteva essere fisicamente interdetto, trattandosi di un passaggio di emergenza;
che in quello stesso giorno, prima dell'incidente, il IG era stato già trovato a passare per quella zona ed era stato espressamente ammonito a non transitar- vi più essendo in corso lo smontaggio delle strade cavi;
che aveva contravve- Pt_1
nuto a questa disposizione ed era tornato nella zona 3 del ponte 2 senza che ve ne fos- se bisogno e senza indossare il caso protettivo, venendo colpito da una staffa di sup- porto della canala;
che in quella zona vi erano passaggi angusti, dove nessuno avrebbe dovuto transitare liberamente durante lo smontaggio dei cavi, cosa che invece Pt_1
ON aveva fatto;
che neppure poteva essere accettata l'ipotesi di cioè che la canala avesse ceduto a causa del sovraccarico o di un errato fissaggio;
che neppure era cre- dibile l'ipotesi che, dopo il primo colpo, ve ne fosse stato un secondo "di ritorno"; che la lacerazione al capo subita dal sig. confermava l'ipotesi che non indossasse il Pt_1
casco o non lo avesse correttamente fermato;
e infine che la pretesa risarcitoria del ricorrente era indimostrata ed eccessiva.
Anche roponeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti CP_3
ON di chiedeva inoltre la chiamata in causa della sua compagnia assi- CP_5
curatrice CP_7
Con atto di intervento e costituzione l' esponeva di aver riconosciuto al CP_9
sig. una inabilità temporanea assoluta di 106 giorni e postumi permanenti nella Pt_1
misura del 7%, erogando al lavoratore prestazioni per complessivi Euro 8.227,94; e chiedeva, in via di regresso e surroga, la condanna di uno o più dei soggetti convenuti, se ritenuti responsabili dell'infortunio, a rimborsare all' la suddetta somma. CP_9
Con successive note di trattazione scritta del 14/1/2021 l' modificava CP_9
in aumento la sua richiesta, esponendo di aver costituito a favore del sig. una Pt_1
rendita ragguagliata al tasso di invalidità del 16% e di avere quindi eseguito presta- zioni per complessivi Euro 74.074,92 di cui Euro 31.898,93 per danno biologico.
La posizione dell' veniva poi definita con accordo conciliativo stipulato CP_9
Pag.12 l'8/7/2021.
Si costituivano infine le compagnie assicuratrici.
- richiamata la franchigia di Euro 2.500,00 - eccepiva l'inadem- CP_6
ON pimento dell'assicurata al c.d. patto di gestione della lite contenuto nelle Con-
ON dizioni generali di contratto;
nel merito si associava alle difese di si riportava invece alle difese di evidenziando il comporta- CP_7 CP_3
mento abnorme tenuto dal sig. in occasione dell'incidente; eccepiva altresì che Pt_1
l'assicurata si era autonomamente costituita nonostante l'invito all'assunzione della li- te.
ON
e con apposite memorie autorizzate, replicavano alle do- CP_5
mande riconvenzionali trasversali proposte nei loro confronti e alla domanda propo- sta dall' ; la prima contestava altresì la posizione di a proposito CP_9 CP_6
delle spese di lite.
Espletata consulenza tecnica medico legale il Tribunale di Gorizia, con sen- tenza del 2/12/2021, respingeva il ricorso osservando che il danno biologico subito dal sig. , quale era emerso dalla relazione del C.T.U., era stato ampiamente in- Pt_1
dennizzato dall' mediante il riconoscimento della somma di Euro 31.898,93. CP_9
1. ON questa decisione ha proposto appello il sig. affermando, in estre- Pt_1
ma sintesi, che il Giudice di primo grado ha aderito - con motivazione assai laconica e costituente di fatto una mera formula di stile - alle erronee conclu- sioni del C.T.U., senza dare alcun seguito alle valutazioni e spunti critici for- mulati dal suo consulente di parte e senza attribuire rilievo all'accertamento dell' ; ed ha quindi insistito sull'esistenza del lamentato danno al visus CP_9
(evidenziando che esso sarebbe risarcibile anche se psicosomatico) e del nes- so di causalità fra questo danno e il trauma subito in occasione dell'infortunio oggetto di controversia.
1.1. Il C.T.U. nominato dal Tribunale di Gorizia ha ritenuto, sulla base della docu-
CO mentazione medica in atti e dell'esame obiettivo del periziando, che il sig.
Pag.13 zig abbia riportato, a causa dell'incidente del 21/8/2017, un trauma cranico e un trauma alla spalla destra (essendo "accreditabile una caduta in reclina- zione del corpo con appoggio sull'arto superiore destro" per cui "l'impegno funzionale della spalla destra può essere inserito nel novero delle sequele post-traumatiche", come si legge a pag.11 della relazione peritale di data
12/1/2021).
A questi traumi il dott. ha ricollegato, come postumi permanenti, Pt_6
una assai modesta limitazione funzionale della spalla destra1, quantificabile, in termini di danno biologico, nella misura del 4% (applicando in via analo- gica il parametro valutativo utilizzato dalla letteratura medico legale per gli esiti di lussazione della spalla con sfumate ripercussioni funzionali); e la ri- ferita cefalea (ovvero gli effetti di questa sulla cenestesi globale), portando co-sì la riduzione della integrità psico-fisica del sig.IG a un totale del 6 /
7%.
Il C.T.U. ha invece escluso, anche sulla base del parere dell'esperto oculista da lui consultato, l'esistenza di un rapporto causale fra la dedotta limitazione del visus e i traumi al capo e alla spalla, ribadendo più volte (anche nella re- lazione integrativa del 27/10/2021) che le visite e gli esami strumentali ese- guiti non hanno evidenziato alcuna alterazione anatomica a carico dei bulbi oculari nè un qualche substrato organico idoneo a giustificare la riduzione del- la capacità visiva lamentata dal sig. ; e che in ogni caso non sono soddi- Pt_1
sfatti i criteri comunemente utilizzati in medicina legale per verificare la sussi- stenza del nesso di causalità2 (senza poi entrare nel merito delle ipotesi formu- late dal Primario oculista dott. ovvero quella della simulazione e quella Per_5
del danno di origine psicosomatica, salvo precisare di avere dei dubbi "a con- siderare il deficit visivo come espressione di un disturbo psichico di cui non ho rilevato elementi clinico-sintomatologici").
1.2. L'appello proposto dal sig. si è concentrato su questa seconda parte della Pt_1
relazione del C.T.U. (e sulla conseguente decisione del Tribunale di Gorizia).
1.2.1. Data l'oggettiva particolarità della vicenda del sig.IG, la Corte ha ritenuto necessario integrare le indagini medico-legali già effettuate in primo grado, nominando allo scopo il dott. il quale, esaminato il caso in con- Persona_6
traddittorio con il consulenti di parte, ha chiesto di essere affiancato da uno specialista neurologo, non essendo invece utile una consulenza specialistica oculistica-oftalmologica; e di poter utilizzare per rispondere al quesito alcune indagini strumentali eseguite sul periziando (TAC cranio facciale del 21/8/17,
TAC cranio del 25/8/17, TAC cranio del 28/11/17, TAC cranio del 27/3/18).
La Corte ha quindi nominato C.T.U. lo specialista neurologo dott. Persona_7
ed ha autorizzato i consulenti tecnici ad esaminare ed utilizzare per le loro va- lutazioni medico-legali l'originale delle immagini prodotte dalle indagini stru- mentali (TAC) sopra indicate.
Con nota del 15/3/2024 il dott. ha poi comunicato le conclusioni dello Per_6
specialista dott. evidenziando che da queste emergeva la necessità di Per_8
una consulenza specialistica psichiatrica
E' stato perciò nominato il dott. per rispondere, unitamente agli Persona_9
lesivo e il pregiudizio dello stato di salute conseguente. Non risultando pienamente soddisfatti tali criteri non credo che il C.T.U. possa essere autorizzato a validare il nesso, il tutto ovviamente con il massimo rispetto per la professionalità dei sanitari dell' ." CP_9 3 testualmente: “ La persistente sintomatologia riferita dal paziente insorta dopo trauma cranico mi- nore caratterizzata da cefalea, fotofobia, disturbi del sonno, ansia, depressione dell'umore, riduzione dell'appetito e della libido, difficoltà di concentrazione e della memoria a breve termine, esprime una condizione clinica definita come sindrome soggettiva post-traumatica che può comparire nell'imme- diatezza o dopo qualche tempo dall'evento traumatico, può essere di durata ed intensità variabili, e non si correla all'entità dell'evento traumatico quanto piuttosto alla personalità premorbosa del paziente, in particolare quella con componenti istrioniche. Il deficit dell'acuità visiva e del campo visivo, in mancanza di lesioni a carico dei bulbi oculari, del nervo ottico, del tratto ottico e delle ra- diazioni ottiche, in accordo alle conclusioni dell'oculista dott. va considerato come psicogeno Per_5 (disturbo di conversione?)”.
Pag.15 altri consulenti, al seguente quesito (aggiuntivo a quello formulato in origine al dott. : Per_6
"visti gli atti e i documenti di causa ed eseguito ogni necessario accertamento medic- o, compresa la eventuale somministrazione di test psicodiagnostici, accertino i con- sulenti: a) se il deficit visivo lamentato dal sig. escludendo la simulazione, Pt_1 sia qualificabile come disturbo funzionale da i neurologici (o disturbo di conversione); b) se tale disturbo, ove sussista, sia causalmente ricollega bile all'in- fortunio oggetto di controversia;
c) se esso abbia natura transitoria o costituisca un postumo permanente;
d) l'entità del danno biologico temporaneo e permanente nonchè l'eventuale incidenza dei postumi dell'infortunio sulla capacità lavorativa specifica del sig. . Pt_1
1.2.2. All'esito delle operazioni peritali i consulenti tecnici hanno depositato la loro relazione finale.
In questo ambito è stato riportato l'originario parare del dott. il quale, Per_7
per la parte di sua specifica competenza, ha rilevato:
che nell'incidente del 21/7/2017 il sig. ha subito un trauma cranico Pt_1
"minore"4;
che una TAC encefalo eseguita qualche mese prima della visita neurologica del 10/7/2018 ha evidenziato una condizione di leucoaraiosi (e cioè "una pa- tologia cronica dei piccoli vasi cerebrali perforanti su base prevalentemente ateriosclerotica con degenerazione mielinico-assonale") priva di collega- mento causale con il trauma cranico;
che dopo il suddetto trauma il sig.IG "ha sviluppato disturbi visivi in- gravescenti con riduzione dell'acuità visiva e progressiva contrazione del campo visivo", senza però che siano mai statati riscontrati (nonostante le nu- merose visite e indagini strumentali eseguite nel corso degli anni) danni ai bulbi oculari o danni neurologici idonei a spiegare e giustificare i suddetti di- sturbi;
che di conseguenza il deficit dell'acuità e del campo visivo lamentato dal sig. va considerato psicogeno5, ipotizzando un disturbo di conversione. Pt_1
Nella relazione finale sono altresì riportate le osservazioni dello specialista psichiatra dott. il quale: Per_9
non ha rilevato "sintomi di un disturbo grave di personalità, nella fattispe- cie di tipo istrionico, che potrebbe essere alla base di un disturbo di conver- sione" (segnalando che l'isteria o nevrosi isterica è stata eliminata dal DSM e, nell'edizione 2013, i relativi sintomi sono stati ricondotti ad altre categorie e cioè ai Disturbi Somatoformi, ai Disturbi Dissociativi e al Disturbo Istrionico di Personalità);
ha segnalato la distinzione fra disturbo psicosomatico e disturbo di conver- sione, chiarendo che il primo "pur originando da fattori psichici, comporta una vera e propria alterazione di parametri fisici, rilevabili e documentabili anche con esami strumentali" mentre il secondo "pur manifestando una sinto- matologia spesso indistinguibile dal disturbo di origine fisica, non ha riscon- tri eziologici di tipo organico";
ha ritenuto di escludere che il deficit visivo lamentato dal sig.IG sia ri- collegabile a un disturbo di conversione (evidenziando come "vi è l'assenza totale di accertamenti psichiatrici/psicologici che, a fronte del dubbio sulla genesi del disturbo sarebbero stati certamente richiesti viste le numerose vi- site, accessi al pronto soccorso ed esami strumentali effettuati");
ha ritenuto invece che sia accreditabile "un Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso di entità lieve, cronico, che spiega sia l'assunzione di farmaci ipnotici e antidepressivi, sia la sintomatologia che il periziando allega (insonnia, ansia, depressione, difficoltà di assumere decisioni e/o re- sponsabilità, incapacità a cercare/mantenere un'occupazione lavorativa, ecc.)".
1.3. Questa conclusione è stata variamente criticata dai consulenti di parte di
ON e che, in sintesi, hanno fatto rilevare sia la na- CP_7 CP_6
tura meramente probabilistica della diagnosi di Disturbo dell'adattamento (ol- tre a contestarne la fondatezza), sia il mancato esame - secondo i comuni pa- rametri in uso nella medicina legale - del nesso di causalità (da essi peraltro negato) fra questa patologia e l'incidente occorso al sig. . Pt_1
1.3.1. Tutti i consulenti - prescindendo da quanto appena detto - hanno però concor- dato sulla durata della invalidità temporanea (quantificata dai consulenti d'uf- ficio in complessivi 112 giorni); sulla quantificazione del danno biologico conseguente, in ipotesi, al Disturbo dell'adattamento nella misura del 6% (sal- vo prospettare, i consulenti di lo scorporo di alcuni punti percen- CP_7
tuali in considerazione della multifattorialità della patologia); e sull'assenza di riduzione della capacità lavorativa specifica del sig. . Pt_1
Vi è stato altresì, a quanto pare, accordo sull'avvenuto miglioramento dei po- stumi riguardanti la spalla destra (del quale non si può non tenere conto, aven- do l'appellante chiesto la rideterminazione del grado complessivo di riduzione dell'integrità psico-fisica, tenendo conto di ogni conseguenza dannosa dell'in- fortunio).
A pag.34 della relazione dei consulenti d'ufficio di data 28/3/2025 si legge in- fatti che, in sede di operazioni peritali, il sig. IG "ha...dichiarato l'interve- nuta scomparsa del quadro doloroso alla spalla destra"; e ancora che, pur essendovi "riscontri semeiologici caratterizzati dalla presenza di un blocco antalgico della spalla destra in abduzione", questa "espressione semeiologica
[è] peraltro tipica delle patologie degenerative del locale settore acromion- acromiale, segnalato presente al controllo del 04.09.17: cd. conflitto sub-
Pag.18 acromiale".
Ne deriva che dal danno biologico complessivo stimato dal C.T.U. di primo grado dott. nella misura del 6 - 7% va scomputata la quota imputa- Pt_6
bile ai postumi relativi alla spalla, che si può quantificare - in via prudenziale e tenendo conto che il trauma subito in occasione dell'infortunio può aver co- munque inciso sulla funzionalità dell'articolazione assieme alla iniziale artrosi scapolo omerale - nella misura del 3% (ovvero la percentuale attribuita dal-
l' ai postumi da distrazione della spalla); residua pertanto un danno bio- CP_9
logico del 4% ricollegabile alla persistente cefalea.
E quindi - sommando le percentuali di invalidità conseguenti al Disturbo del-
l'adattamento (6%) ed alla cefalea (4%) - si ottiene (anche volendo applicare la formula c.d. riduzionistica)6 una riduzione dell'integrità psico-fisica pari complessivamente al 10%.
1.3.2. La controversia riguarda pacificamente il c.d. danno differenziale: è quindi necessario verificare se il risarcimento del danno non patrimoniale calcolato secondo le comuni regole civilistiche (ovvero applicando le tabelle milanesi più recenti e pertanto quelle del giugno 2024) superi le prestazioni erogate per il medesimo titolo dall' . CP_9
Il calcolo si può così sviluppare (tenendo conto che all'epoca dell'infortunio il sig. aveva 52 anni): Pt_1
1. Danno non patrimoniale permanente (10%) 24.523,00 1a. capitale devalutato all'epoca dell'infortunio (da giugno 2024 ad agosto 2017) 20.799,83 1b. rivalutazione a dic.2020 (data di calcolo del valore capitale della rendita ) 187,20 CP_9
1c. interessi legali (dal 21/8/2017 al 23/12/2020) 250,30 TOTALE 21.237,33
2. Danno non patrimoniale temporaneo (Euro 115,00 per giorno)
- giorni 10 al 75% 862,50
- giorni 20 al 50% 1.150,00
- giorni 82 al 25% 2.357,50 2a. capitale devalutato alla fine della temporanea (dicembre 2017) 3.697,12 2b. rivalutazione a dicembre 2020 44,37 2c. interessi legali (da 11/12/2017 a 23/12/2020) 43,23 TOTALE ( 3.764,72 TOTALE COMPLESSIVO (DANNO CIVILISTICO) 25.002,05
ONparte_27
- valore capitale della rendita per danno biologico al 23/12/2020 28.204,18 - ratei già corrisposti 3.694,75
- interessi 18,04 TOTALE (PRESTAZIONI PER DANNO BIOLOGICO) 31.916,97 CP_9 DIFFERENZIALE 0
1.4. La conclusione cui si è giunti rende inutile affrontare questioni che, in primo grado, non sono state esaminate e istruite.
1.4.1. Non occorre cioè verificare l'esatta dinamica dell'incidente, che è rimasta og- gettivamente dubbia: non è noto (o comunque non è del tutto chiaro), ad esem- pio, perchè il sig. sia salito dal ponte 1 al ponte 2; se la zona in cui è ac- Pt_1
caduto l'incidente costituiva un passaggio di emergenza e quindi non poteva esserne fisicamente impedito l'accesso; se il sig. era già stato ammonito Pt_1
dal personale di S.G.M. a non transitare in quella zona;
se il sig. indos- Pt_1
sava correttamente il caso protettivo;
se il lavoratore sia stato colpito una o due volte e da cosa (dai cavi, o dalla "canala" in cui questi erano contenuti o da una staffa che sorreggeva la "canala").
Si tratta di aspetti che potrebbero avere rilevanza allo scopo di accertare l'esi- stenza e quantificare la misura della responsabilità addebitabile ai vari sogget- ti coinvolti nella vicenda: al sig. (cui si potrebbe imputare, se non l'as- Pt_1
sunzione di un rischio elettivo, quantomeno un concorso di colpa, se fosse di- mostrato che non indossava nel modo corretto il casco e che in precedenza aveva già ricevuto l'ordine di non passare nella zona dell'incidente), al datore
ON di lavoro d al terzo S.G.M. (per non aver predisposto tutte le necessarie misure di sicurezza) ed alla committente (sotto il profilo della CP_5
mancata valutazione dei rischi interferenziali conseguenti alla contemporanea
ON presenza dei dipendenti di e . CP_3
Questo però sulla base della esistenza di un danno differenziale risarcibile: in mancanza di ciò è inutile accertare - compiendo ulteriori, complesse e poten- zialmente dispendiose, attività istruttorie - se e chi debba rispondere (in tutto o in parte) dell'incidente occorso al sigt.IG.
1.4.2. E per la stessa ragione è inutile approfondire le discusse tematiche medico- legali allo scopo di verificare se la diagnosi finale del dott. (che ha accre- Per_9
Pag.20 ditato un Disturbo dell'adattamento) sia o no corretta e, soprattutto, se questo disturbo (ove confermato) sia o no causalmente ricollegabile all'infortunio: in ogni caso, infatti, il risarcimento spettante al lavoratore (secondo le regole ci- vilistiche) per il danno non patrimoniale subito sarebbe inferiore al valore del- le prestazioni che l' gli ha già erogato. CP_9
2. L'appello proposto dal sig. va quindi respinto. Pt_1
2.1. Considerata l'oggettiva complessità e incertezza della vicenda dedotta in giu- dizio (rimasta anche parzialmente inesplorata, almeno per quanto riguarda l'attribuzione e la quantificazione delle responsabilità dell'incidente), sussisto- no giusti motivi per compensare metà delle spese di lite fra l'appellante e le società convenute e terze chiamate;
le spese della C.T.U. d'appello rimangono invece per intero a carico del sig. . Pt_1
2.2. La compensazione deve essere invece integrale nei rapporti fra le società con- venute (che hanno reciprocamente proposto domanda "trasversale" di manle- va), e fra queste e le rispettive compagnie assicuratrici, considerato che, in
COr teoria, tutte ( potrebbero essere chiamate a rispon- CP_3 CP_5
dere delle conseguenze dannose dell'infortunio (per il dedotto mancato adem- pimento degli obblighi gravanti su ciascuna ex art.2087 o 2043 c.c.), e che però, in concreto, l'esistenza, e la misura, di questa responsabilità non è stata definitivamente accertata.
2.3. Deve essere infine dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del con- tendere nei confronti dell' , a seguito dell'accordo conciliativo stipulato CP_9
dalle parti già in primo grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Gori- Parte_1
zia n.306/2021 pubblicata il 2/12/2021; pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica espletata in appello, da liquidare con separato decre-
Pag.21 to, salva la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti;
compensa per metà le altre spese di lite e condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate e terze chiamate la residua metà, che liquida, nella quota, in Euro 6.000,00 per ciascuna, oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
compensa reciprocamente per intero le spese di lite fra le società convenute e terze chiamate;
dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell' ; dà atto della sus- CP_9
sistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Trieste, 8/5/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 essendo questo l'esito dell'esame obiettivo, riportato dal dott. a pag.10 della sua relazione: Pt_6 "Per quanto attiene alla spalla destra, le comuni misurazioni perimetriche mostrano un plus di 1 cm. al deltoideo e parimetria a braccio rispetto al controlaterale. Non segni clinici di instabilità gleno- omerale. Attivamente e passivamente arriva a 115° poi c'è una certa reattività, anche soggettiva, che impedisce la prosecuzione del movimento. La retropostergazione, ancorché permessa, viene allegata difficoltosa. Buona la antepulsione". 2 A pag. 4 della relazione integrativa il dott. così scrive: "Con l'ausilio del Primario Dott. Pt_6 ho solo ribadito come, per poter validare un nesso di causalità materiale tra evento Persona_5 lesivo e danno, si debba procedere ad una analitica disamina di tutti gli aspetti di interesse ben noti alla pratica specialistica. Va adeguatamente ponderato il criterio cronologico, modale, dell'efficienza quali- quantitativa, dell'esclusione di altre cause. Solo quando sono soddisfatti i criteri maggiori si può parlare di una sicura o perlomeno altamente probabile correlazione patogenetica tra un evento
Pag.14 4 pagg.17-18 della relazione finale: "non perdeva conoscenza, non presentava amnesia retro-ante- rograda, non si evidenziavano alla TAC encefalo lesioni traumatiche (contusioni o ematomi), non era- no presenti segni di deficit neurologici a focolaio, all'esame clinico eseguito presso il P.S. dell'ospe- dale di Monfalcone. Era presente un lieve stato commotivo con senso di stordimento, vomito, insta- bilità. Tutti i controlli clinici e strumentali eseguito nei due anni successivi non hanno mai evidenziato nulla di significativo. Segnalo come in una visita neurologica del 10.07.18 venisse descritta una
“dubbia lieve prevalenza dei riflessi osteotendinei al lato superiore sinistro con qualche oscillazione in Mingazzini II e con incertezza alla prova tallone-ginocchio” e si concludeva con una lieve emi- paresi sinistra, ma i segni clinici erano dubbi, il paziente non aveva mai lamentato deficit all'emisoma sinistro ed i controlli successivi non confermavano questo incerto quadro clinico."
Pag.16 5 pag.19 della relazione finale: "La persistente sintomatologia riferita dal paziente insorta dopo trau- ma cranico minore caratterizzata da cefalea, fotofobia, disturbi del sonno, ansia, depressione dell'u- more, riduzione dell'appetito e della libido, difficoltà di concentrazione e della memoria a breve ter- mine, esprime una condizione clinica definita come sindrome soggettiva post-traumatica che può com- parire nell'immediatezza o dopo qualche tempo dall'evento traumatico, può essere di durata ed inten- sità variabili, e non si correla all'entità dell'evento traumatico quanto piuttosto alla personalità pre- morbosa del paziente, in particolare quella con componenti istrioniche. Il deficit dell'acuità visiva e del campo visivo, in mancanza di lesioni a carico dei bulbi oculari, del nervo ottico, del tratto ottico e delle radiazioni ottiche, in accordo alle conclusioni dell'oculista dott. va considerato come Per_5 psicogeno (disturbo di conversione?)".
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