TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 1967/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/3/2025, vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato a Formia (LT), in Piazza Mattei n. 39, presso lo studio dell'avv. Clino
Pompei, dal quale è difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
6/11/1983, elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Via Vitruvio n. 55, presso lo studio dell'avv. Luca Di Gilio, dal quale è difesa giusta procura in calce alla memoria del 30/1/2025, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/7/2024 l'avv. premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 28/9/2019 a Formia (LT) secondo il rito civile e di non aver avuto Controparte_1 figli dalla donna durante la convivenza matrimoniale, ha dedotto che il 15/11/2023 Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate in corso di causa. Ha fatto presente, inoltre, che tra le intese raggiunte dalle parti sono ricomprese l'attribuzione in favore della resistente di un contributo di € 4.600,00 a titolo di regolamento definitivo delle questioni insorte tra gli interessati e la rinuncia, ad opera della beneficiaria, a ogni altro diritto in dipendenza di quelle. A detta dell'istante concorrerebbero a escludere la fondatezza di eventuali rivendicazioni economiche della signora CP_1 anche la brevità della vita coniugale, protrattasi per pochi anni, l'attitudine a procurarsi occasioni di impiego dimostrata costantemente dalla donna e l'omessa partecipazione di quest'ultima alla formazione delle sostanze del marito, richiamata in maniera espressa tra le clausole degli accordi preordinati all'omologa. Sul rilievo dell'esaurimento di qualsiasi comunione morale e materiale tra i consorti l'avv. ha insistito, quindi, per lo Pt_1 scioglimento del matrimonio senza assunzione di altri provvedimenti di natura patrimoniale.
***
Costituita con memoria del 30/1/2025, la signora non si è opposta al Controparte_1 divorzio. Nell'intento di confutare le asserzioni dell'avv. ulle altre tematiche dibattute Pt_1
1 la resistente ha osservato, nondimeno, di non essere mai riuscita a procurarsi lavori stabili e duraturi, di non aver raggiunto, per questa ragione, alcuna effettiva stabilità economica e di aver accettato le condizioni menzionate nel ricorso introduttivo al solo scopo di disporre della liquidità necessaria a far rientrare la madre a Cuba. Nella stessa prospettiva ha dato conto dell'apporto arrecato al nucleo familiare nel corso della convivenza e della nullità degli accordi di separazione, se intesi in termini di rinuncia, da parte sua, a ogni pretesa patrimoniale connessa al giudizio di cui ci si occupa. In forza di quanto precede la signora CP_1 ha chiesto che il Collegio le riconosca un assegno divorzile di € 400,00 al mese rivalutabili.
***
Avendo natura documentale, il 5/3/2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la richiesta dei signori di sentire pronunciato il divorzio vada accolta. Pt_1 CP_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio delle parti è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2019 al n. 38, parte I,
e che il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi con decreto n. 21677/23, pubblicato il 15/11/2023. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che dopo la sua pronuncia i coniugi si siano riconciliati. Se ne desume che la comunione materiale e spirituale tra i signori è ormai venuta meno Pt_1 CP_1 senza alcuna reale possibilità di ricostituzione del vincolo familiare. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, di conseguenza, alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio.
***
Sulle altre questioni controverse si rileva che per gli indirizzi giurisprudenziali più recenti “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, della L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (così Cass. 28/2/2020, n. 5605).
Più in generale, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, c. 6, della
Legge n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
2 personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; analogamente Cass. 9/8/2019 e Cass.
30/10/2019, n. 27771: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”;
v. anche Cass. 28/2/2020, n. 5603; Cass. 23/8/2021, n. 23318).
***
In coerenza con i principi appena enunciati il Tribunale è dell'avviso che l'assegno divorzile non sia dovuto. La signora , in primo luogo, non ha dimostrato di essere priva CP_1 di mezzi adeguati a fare fronte alle proprie necessità quotidiane o, comunque, di non potersi procurare le risorse economiche necessarie a tali scopi per ragioni di carattere oggettivo.
I documenti prodotti dall'avv. e le ammissioni rese sul punto dall'interessata Pt_1 all'udienza del 5/3/2025 comprovano che la resistente, da quando è arrivata in Italia da Cuba,
è sempre riuscita a procurarsi opportunità di impiego, ancorché a tempo determinato.
L'età della signora , poco più che quarantunenne e non affetta da gravi CP_1 patologie invalidanti, lascia presumere che altrettanto possa avvenire per i prossimi anni.
Nessun elemento consente di affermare, del pari, cha la signora dopo l'avvio CP_1 della convivenza si sia vista precludere occasioni professionali più remunerative o qualificate.
Depongono in senso contrario, piuttosto, la breve durata del matrimonio e l'assenza di figli.
Non sembra, dunque, che l'assegno divorzile possa essere attribuito come forma di remunerazione dei contributi apportato dalla resistente alla formazione del patrimonio o alla realizzazione lavorativa dell'avv. peraltro esclusi nei patti preordinati all'omologa. Pt_1
In base al tenore letterale della convenzione l'importo fisso ricevuto dalla signora CP_1
deve essere inteso, d'altra parte, non come patto limitativo della facoltà di richiedere
[...] in futuro l'assegno divorzile, in quanto tale nullo, ma quale determinazione forfetaria e omnicomprensiva dei crediti maturati dalla moglie nei rapporti economici dei consorti.
Anche da questo punto di vista le pretese della resistente non possono che essere disattese.
***
Secondo soccombenza, la signora è tenuta al versamento degli oneri di CP_1 giudizio, stimabili in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 e della non peculiare complessità delle questioni affrontate in € 2.425,00 (€ 125,00 per esborsi, € 700,00 per la fase di studio,
€ 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in assenza di istruttoria e di concessione di termini per scritti conclusionali), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1967/2024 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
3 ➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Formia (NA) il 28/9/2019 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Formia (LT) dell'anno 20019 al n. 38, parte prima, ufficio 1;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1 oneri di giudizio, stimabili in € 2.425,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 27/3/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 1967/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/3/2025, vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato a Formia (LT), in Piazza Mattei n. 39, presso lo studio dell'avv. Clino
Pompei, dal quale è difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
6/11/1983, elettivamente domiciliata a Formia (LT), in Via Vitruvio n. 55, presso lo studio dell'avv. Luca Di Gilio, dal quale è difesa giusta procura in calce alla memoria del 30/1/2025, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/7/2024 l'avv. premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 28/9/2019 a Formia (LT) secondo il rito civile e di non aver avuto Controparte_1 figli dalla donna durante la convivenza matrimoniale, ha dedotto che il 15/11/2023 Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate in corso di causa. Ha fatto presente, inoltre, che tra le intese raggiunte dalle parti sono ricomprese l'attribuzione in favore della resistente di un contributo di € 4.600,00 a titolo di regolamento definitivo delle questioni insorte tra gli interessati e la rinuncia, ad opera della beneficiaria, a ogni altro diritto in dipendenza di quelle. A detta dell'istante concorrerebbero a escludere la fondatezza di eventuali rivendicazioni economiche della signora CP_1 anche la brevità della vita coniugale, protrattasi per pochi anni, l'attitudine a procurarsi occasioni di impiego dimostrata costantemente dalla donna e l'omessa partecipazione di quest'ultima alla formazione delle sostanze del marito, richiamata in maniera espressa tra le clausole degli accordi preordinati all'omologa. Sul rilievo dell'esaurimento di qualsiasi comunione morale e materiale tra i consorti l'avv. ha insistito, quindi, per lo Pt_1 scioglimento del matrimonio senza assunzione di altri provvedimenti di natura patrimoniale.
***
Costituita con memoria del 30/1/2025, la signora non si è opposta al Controparte_1 divorzio. Nell'intento di confutare le asserzioni dell'avv. ulle altre tematiche dibattute Pt_1
1 la resistente ha osservato, nondimeno, di non essere mai riuscita a procurarsi lavori stabili e duraturi, di non aver raggiunto, per questa ragione, alcuna effettiva stabilità economica e di aver accettato le condizioni menzionate nel ricorso introduttivo al solo scopo di disporre della liquidità necessaria a far rientrare la madre a Cuba. Nella stessa prospettiva ha dato conto dell'apporto arrecato al nucleo familiare nel corso della convivenza e della nullità degli accordi di separazione, se intesi in termini di rinuncia, da parte sua, a ogni pretesa patrimoniale connessa al giudizio di cui ci si occupa. In forza di quanto precede la signora CP_1 ha chiesto che il Collegio le riconosca un assegno divorzile di € 400,00 al mese rivalutabili.
***
Avendo natura documentale, il 5/3/2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la richiesta dei signori di sentire pronunciato il divorzio vada accolta. Pt_1 CP_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio delle parti è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2019 al n. 38, parte I,
e che il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi con decreto n. 21677/23, pubblicato il 15/11/2023. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che dopo la sua pronuncia i coniugi si siano riconciliati. Se ne desume che la comunione materiale e spirituale tra i signori è ormai venuta meno Pt_1 CP_1 senza alcuna reale possibilità di ricostituzione del vincolo familiare. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, di conseguenza, alla dichiarazione dello scioglimento del matrimonio.
***
Sulle altre questioni controverse si rileva che per gli indirizzi giurisprudenziali più recenti “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, della L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (così Cass. 28/2/2020, n. 5605).
Più in generale, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, c. 6, della
Legge n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
2 personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; analogamente Cass. 9/8/2019 e Cass.
30/10/2019, n. 27771: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”;
v. anche Cass. 28/2/2020, n. 5603; Cass. 23/8/2021, n. 23318).
***
In coerenza con i principi appena enunciati il Tribunale è dell'avviso che l'assegno divorzile non sia dovuto. La signora , in primo luogo, non ha dimostrato di essere priva CP_1 di mezzi adeguati a fare fronte alle proprie necessità quotidiane o, comunque, di non potersi procurare le risorse economiche necessarie a tali scopi per ragioni di carattere oggettivo.
I documenti prodotti dall'avv. e le ammissioni rese sul punto dall'interessata Pt_1 all'udienza del 5/3/2025 comprovano che la resistente, da quando è arrivata in Italia da Cuba,
è sempre riuscita a procurarsi opportunità di impiego, ancorché a tempo determinato.
L'età della signora , poco più che quarantunenne e non affetta da gravi CP_1 patologie invalidanti, lascia presumere che altrettanto possa avvenire per i prossimi anni.
Nessun elemento consente di affermare, del pari, cha la signora dopo l'avvio CP_1 della convivenza si sia vista precludere occasioni professionali più remunerative o qualificate.
Depongono in senso contrario, piuttosto, la breve durata del matrimonio e l'assenza di figli.
Non sembra, dunque, che l'assegno divorzile possa essere attribuito come forma di remunerazione dei contributi apportato dalla resistente alla formazione del patrimonio o alla realizzazione lavorativa dell'avv. peraltro esclusi nei patti preordinati all'omologa. Pt_1
In base al tenore letterale della convenzione l'importo fisso ricevuto dalla signora CP_1
deve essere inteso, d'altra parte, non come patto limitativo della facoltà di richiedere
[...] in futuro l'assegno divorzile, in quanto tale nullo, ma quale determinazione forfetaria e omnicomprensiva dei crediti maturati dalla moglie nei rapporti economici dei consorti.
Anche da questo punto di vista le pretese della resistente non possono che essere disattese.
***
Secondo soccombenza, la signora è tenuta al versamento degli oneri di CP_1 giudizio, stimabili in virtù dei parametri del D.M. n. 55/2014 e della non peculiare complessità delle questioni affrontate in € 2.425,00 (€ 125,00 per esborsi, € 700,00 per la fase di studio,
€ 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in assenza di istruttoria e di concessione di termini per scritti conclusionali), oltre a spese generali, ad accessori fiscali e a contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1967/2024 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
3 ➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Formia (NA) il 28/9/2019 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Formia (LT) dell'anno 20019 al n. 38, parte prima, ufficio 1;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
➢ condanna al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1 oneri di giudizio, stimabili in € 2.425,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 27/3/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
4