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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1737/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA NA, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3383/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ric._1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90132 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2483/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41049 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento notificato in data 11 gennaio 2022 il Comune di Palermo richiedeva alla società Ric._1 S.r.l. il pagamento dell'IMU per l'anno 2016 relativamente a taluni immobili siti nel territorio comunale.
La società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, in quanto gli immobili erano destinati alle attività istituzionali del Associazione_1.
Con sentenza n. 2483/2023 la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti dell'esenzione, e condannava la società al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione la società Ric._1 S.r.l. ha proposto appello, deducendo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo dell'esenzione IMU.
Il Comune di Palermo si è costituito resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza della decisione impugnata e l'insussistenza dei presupposti per l'agevolazione invocata.
All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La decisione di primo grado ha correttamente escluso l'applicabilità dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, atteso il difetto dei requisiti normativamente richiesti.
La normativa applicabile prevede che l'esenzione sia subordinata alla contemporanea sussistenza del requisito soggettivo, consistente nel possesso dell'immobile da parte di un ente non commerciale, del requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di attività non commerciali, e della utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore.
Si tratta di condizioni cumulative e di stretta interpretazione.
Nel caso di specie è pacifico che il soggetto passivo IMU sia la società Ric._1 S.r.l., proprietaria degli immobili.
Trattandosi di società di capitali, essa costituisce soggetto avente natura commerciale, ontologicamente incompatibile con la qualifica di ente non commerciale richiesta dalla normativa agevolativa.
È quindi irrilevante la natura del socio o dell'utilizzatore dell'immobile, poiché il beneficio fiscale deve essere valutato esclusivamente in capo al soggetto passivo dell'imposta. La Corte di primo grado ha pertanto correttamente rilevato l'assenza del requisito soggettivo.
Parimenti corretta è la valutazione relativa alla mancanza dell'utilizzazione diretta del bene da parte del soggetto possessore.
È pacifico che gli immobili siano utilizzati da soggetto diverso dal proprietario, ossia da un ente distinto dalla società Ric._1.
L'esenzione presuppone l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore e non spetta in caso di utilizzazione indiretta, anche se finalizzata ad attività meritorie.
La separazione tra proprietario e utilizzatore esclude dunque, di per sé, il beneficio fiscale.
In ogni caso, l'appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare che gli immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali nelle modalità richieste dalla legge.
L'onere della prova dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente, trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione.
Ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento e la correttezza della decisione impugnata.
L'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ric._1 S.r.l. e conferma integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 2483/2023.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 991,00.
Palermo, 23.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
HE OL NA RE
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA NA, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3383/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ric._1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90132 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2483/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41049 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento notificato in data 11 gennaio 2022 il Comune di Palermo richiedeva alla società Ric._1 S.r.l. il pagamento dell'IMU per l'anno 2016 relativamente a taluni immobili siti nel territorio comunale.
La società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, in quanto gli immobili erano destinati alle attività istituzionali del Associazione_1.
Con sentenza n. 2483/2023 la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti dell'esenzione, e condannava la società al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione la società Ric._1 S.r.l. ha proposto appello, deducendo l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo dell'esenzione IMU.
Il Comune di Palermo si è costituito resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza della decisione impugnata e l'insussistenza dei presupposti per l'agevolazione invocata.
All'udienza del 26.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La decisione di primo grado ha correttamente escluso l'applicabilità dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, atteso il difetto dei requisiti normativamente richiesti.
La normativa applicabile prevede che l'esenzione sia subordinata alla contemporanea sussistenza del requisito soggettivo, consistente nel possesso dell'immobile da parte di un ente non commerciale, del requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento di attività non commerciali, e della utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore.
Si tratta di condizioni cumulative e di stretta interpretazione.
Nel caso di specie è pacifico che il soggetto passivo IMU sia la società Ric._1 S.r.l., proprietaria degli immobili.
Trattandosi di società di capitali, essa costituisce soggetto avente natura commerciale, ontologicamente incompatibile con la qualifica di ente non commerciale richiesta dalla normativa agevolativa.
È quindi irrilevante la natura del socio o dell'utilizzatore dell'immobile, poiché il beneficio fiscale deve essere valutato esclusivamente in capo al soggetto passivo dell'imposta. La Corte di primo grado ha pertanto correttamente rilevato l'assenza del requisito soggettivo.
Parimenti corretta è la valutazione relativa alla mancanza dell'utilizzazione diretta del bene da parte del soggetto possessore.
È pacifico che gli immobili siano utilizzati da soggetto diverso dal proprietario, ossia da un ente distinto dalla società Ric._1.
L'esenzione presuppone l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore e non spetta in caso di utilizzazione indiretta, anche se finalizzata ad attività meritorie.
La separazione tra proprietario e utilizzatore esclude dunque, di per sé, il beneficio fiscale.
In ogni caso, l'appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare che gli immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali nelle modalità richieste dalla legge.
L'onere della prova dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente, trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione.
Ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento e la correttezza della decisione impugnata.
L'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Ric._1 S.r.l. e conferma integralmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 2483/2023.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 991,00.
Palermo, 23.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
HE OL NA RE