Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00278/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2021, proposto da
UH Bay di CA EL & C S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Federazione Imprese Demaniali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Massa, Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, n. 75, del 15 gennaio 2021, resa nel giudizio 1564/'20
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- La ricorrente gestisce uno stabilimento balneare in Lecce, in località Torre CH (denominato “ UH Bay ”).
- Lo stabilimento balneare insiste su area demaniale regolarmente concessa alla ricorrente in virtù di c.d.m. n. 10 del 17 giugno 2008, successivamente rinnovata con scadenza al 31.12.2020.
- Con istanza del 5 dicembre 2020, la ricorrente richiedeva, ex art. 1, commi 682 e ss., della l. n. 145/2018, il rilascio della proroga del suddetto titolo demaniale sino al 31 dicembre 2033.
- Tuttavia, il Comune di Lecce, con atto prot. n. 152019 del 17 dicembre 2020, rigettava l’istanza di proroga della concessione demaniale.
- Avverso il suddetto atto, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo T.A.R., iscritto al n. 1564/2020.
- Con sentenza n. 75 del 15 gennaio 2021, questo T.A.R. ha accolto il ricorso ed ha statuito che “ Da quanto sopra discende l’illegittimità degli impugnati provvedimenti sia con riferimento al diniego della proroga ex lege, sia con riferimento alla cd. proroga tecnica condizionata, dovendosi conseguentemente dichiarare il diritto della parte ricorrente di conseguire la proroga del titolo concessorio in essere per la durata prevista dalla legge nazionale n. 145/2018, ovvero fino al 31/12/2033, atteso che il diritto alla proroga risulta direttamente sancito dall’art. 1 commi 682 ss della legge 145/2018 ”.
- Avverso la suddetta sentenza, il Comune di Lecce ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, iscritto al n. 1976/2021.
- Il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 1981 del 16 aprile 2021, ha respinto la domanda cautelare.
- Nonostante l’esecutività della sentenza n. 75 del 15 gennaio 2021, il Comune di Lecce non ha emanato, pertanto, l’atto conclusivo del procedimento.
- La ricorrente ricorre, quindi, per l’ottemperanza, poiché, pur in presenza di una sentenza esecutiva, il Comune di Lecce non l’ha eseguita.
- Il Comune di Lecce con provvedimento prot. n. 80733/2021 del 27/05/2021, a seguito ed in esecuzione della sentenza T.A.R. n. 75/2021, ha rilasciato la proroga della concessione demaniale in via provvisoria subordinatamente all’esito del giudizio di appello proposto, facendo espressamente salva la sua caducazione in caso di diversi provvedimenti giurisdizionali o disposizioni di legge.
Ritenuto che:
- In ragione della proroga provvisoria della concessione demaniale marittima rilasciata in corso di causa dal Comune di Lecce in esecuzione della sentenza T.A.R. n. 75/2021, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Le spese devono essere compensate, in considerazione delle particolarità della vicenda contenziosa, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate - fermo il diritto del ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO