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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4969 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza tenuta con trattazione scritta del 06.03.2025,
TRA
NATA A ISSYK-KULL (KIRGHIZISTAN) IL 04 Parte_1
AGOSTO 1975, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Giulia Maria Padula in Latina (LT), Corso
G. Matteotti n. 61, 5, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t. (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del p.t., con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12,
PARTE RESISTENTE
All'esito dell'udienza del 06.03.2025, tenuta con trattazione scritta, ha emesso la seguente ordinanza
ORDINANZA
La ricorrente ex art. 281 decies cpc propone opposizione, con ricorso depositato in data 06.12.2024, avverso il decreto del Collegio del Tribunale di Latina del 15.11.2024, con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta nel giudizio tra la stessa e CP_3
nel procedimento avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi, conclusosi con
[...]
sentenza del 21 settembre 2022.
La stessa chiede al Tribunale: “- in via preliminare e cautelare, valutati i presupposti di urgenza, fumus boni iuris e periculum in mora, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca notificato dal Tribunale Ordinario di Latina in data 18 novembre 2024; - in via principale, verificato il mancato superamento della soglia reddituale fissata per il godimento del patrocinio a spese dello Stato, annullare, revocare e/o porre nel nulla il provvedimento notificato in quanto illegittimo, eccessivo, ingiustificato e assolutamente abnorme in merito agli effetti e alle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano o potrebbero derivare (revoca con efficacia retroattiva) in caso di conferma in questa sede;
- nel merito, e per l'effetto, riconoscere la validità ed efficacia del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già concesso con delibera COA n. 141 del 20 marzo
2018, e dunque riammettere la ricorrente, GN , alla misura del Parte_1 gratuito patrocinio per l'intero periodo decorrente dalla delibera di ammissione da parte del COA di Latina (anno 2018) sino al deposito della sentenza (anno 2022) che ha definito, nel merito, il procedimento per scioglimento del matrimonio civile;
- conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con
l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio;
- in via del tutto gradata e residuale, riconoscere alla ricorrente, GN , il beneficio del Parte_1 patrocinio gratuito, almeno parzialmente ovvero per il periodo che l'Ill.mo Presidente adito vorrà accertare e considerare valido ed efficace ai fini della liquidazione a spese dello Stato.”.
Si costituiva parte opposta così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, confermando il provvedimento opposto. - in subordine, accertare l'inesistenza delle condizioni di ammissione al beneficio de quo in capo all'odierna ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Ciò premesso, il ricorso avverso il decreto di revoca dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso, davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di rigetto.
Il sottoscritto Magistrato è stato tabellarmente delegato alla trattazione del procedimento dal
Presidente.
Il ricorso è tempestivo.
Quanto alla legittimazione attiva di parte ricorrente, si osserva, che, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (ex multis, Corte di cassazione, Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Corte di cassazione,
Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
Tanto detto, con provvedimento del 21 settembre 2022, il Tribunale in composizione collegiale chiedeva alla parte lo stato di famiglia storico aggiornato di che attestasse Parte_1 la residenza per il periodo decorrente dall'iscrizione al ruolo alla pubblicazione della sentenza, la dichiarazioni dei redditi di e di eventuali altri conviventi anche di fatto, Parte_1
relativi a tutto il periodo di pendenza del giudizio, oltreché autocertificazione relativa a tutti gli eventuali ulteriori redditi percepiti dall'iscrizione a ruolo alla definizione del giudizio esenti ai fini
Irpef e non soggetti a dichiarazione dei redditi, quali anche il reddito di cittadinanza, interessi su conti o proventi di fondi di investimento, rilevando che in caso di mancanza di documentazione fiscale, il difensore avrebbe dovuto depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione del cliente (ex art. 46 co. 1 lett. o) d.p.r. 445/2000 e art. 79 co. 1 lett. c) d.p.r. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni), dichiarando di non effettuare dichiarazioni dei redditi e di non avere (né lui né gli eventuali conviventi) comunque redditi che oltrepassano la soglia di ammissione.
La parte, depositava autocertificazione con la quale dichiarava i propri redditi.
Con il decreto impugnato, il Collegio disponeva la revoca dell'ammissione al beneficio invocato, in quanto non era stata data dimostrazione della sussistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevato che certificazione prodotta dalla parte era del tutto generica per sé e tutti i componenti del proprio nucleo familiare, anche in ordine ai redditi non soggetti ad imposizione fiscale negli anni 2018/2022, nonché in ordine ai redditi percepiti, in quanto effettuata solo in relazione a sé stessa e non anche con riferimento alla figlia convivente e in modo ambiguo in relazione al reddito di cittadinanza.
Com'è noto, l'art. 76, co. 2 e co. 3, del d.P.R. 115/2002 stabilisce che salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, per cui rileva sia il reddito della parte istante che del proprio nucleo.
Tanto premesso, va, poi, detto che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti, con la sentenza n. 2263/2020 la Corte di Cassazione ha statuito che il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non preclude, nel giudizio presidenziale di opposizione al rigetto (attesa la natura completamente devolutiva di questo), la valutazione di ulteriori documenti idonei a integrare la richiesta originaria e a dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice in ordine alla condizione di non abbienza.
Ne deriva che è ammissibile tutta la documentazione depositata nel presente giudizio.
Dall'esame del fascicolo risultano dichiarazioni sostitutive relative ai redditi percepiti dal medesimo e dai componenti della sua famiglia al fine di verificare la permanenza dei requisiti per il mantenimento del beneficio.
Con nota di deposito del 12 ottobre 2022 (cfr. all.11) l'odierna opponente, infatti, produceva la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale ai fini della liquidazione degli onorari di gratuito patrocinio, allegando ancora una volta l'autocertificazione reddituale aggiornata al periodo 2018- 2022 (cfr. all.12) unitamente all'istanza SIAMM e alla certificazione anagrafica di residenza e stato di famiglia.
In particolare, la parte depositava la delibera di ammissione da parte del COA, autocertificazione reddituale con riferimento al periodo 2018-2022 sottoscritta dalla sig.ra Parte_1
(con documento d'identità allegato), con cui la parte dichiarava di non aver percepito alcun reddito soggetto ad imposizione fiscale per sé o per i componenti del proprio nucleo famigliare (rappresentato dalla stessa e dalla figlia di anni 20 all'epoca della dichiarazione), certificato di residenza, stato di famiglia per l'anno 2018 (inizio procedimento) e 2022 (conclusione giudizio), istanza SIAMM. La parte, poi, dichiarava di non aver percepito reddito di cittadinanza.
Risulta, poi, ulteriore autocertificazione dei redditi datata 11.09.2018, un'altra datata 11.11.2029 del medesimo tenore e un'altra del 10.11.2019.
Infine, sono in atti le risultanze delle ricerche demandate alla Guardia di Finanza.
Risulta, poi, che l'allora minorenne dichiarava al Giudice a verbale in sede di audizione quanto segue:
“Mia madre fa dei lavori saltuari, facendo le pulizie, ho capito che è in difficoltà economica ma lei non me lo vuole far vedere. Faccio presente che ho vinto un premio per le eccellenze e dovevo andare
a seguire un corso di mediazione linguistica a Pisa e mia madre si è sobbarcata da sola le spese. Io all'università voglio fare mediazione linguistica, ci tengo alla mia formazione e mi sto impegnando molto”.
Ciò premesso, va detto che ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica.
Tanto detto, la parte ha dichiarato di aver percepito anno per anno un reddito “variabile tra i 20 ed i
150 euro a settimana”.
L'autocertificazione reddituale datata 11 ottobre 2022 (relativa ai redditi per gli anni 2018-2022), in realtà, considerato il tipo di attività svolta, non può essere considerata “generica”, essendo specificato ed indicato come la ricorrente nel periodo di riferimento non ha percepito, per sé e per gli altri componenti familiari, redditi soggetti ad imposizione Irpef che superano la soglia di ammissione.
Trattandosi di lavoro saltuario di pulizie, è assolutamente verosimile il guadagno settimanale indicato e, inoltre, pur sommando l'importo massimo di € 150,00 mensili per le settimane dell'anno, è evidente che non viene superata la soglia di reddito prevista per l'ammissione al g.p. di € 11.493,82 per il 2018,
€ 12.838,01 per il 2019, € 11.746,68 per il 2020, € 11.746,68 per il 2021 e € 12.838,01 per il 2022.
Peraltro la relazione di accertamento tributario eseguito sulla persona della ricorrente dalla Guardia di Finanza di Latina ha evidenziato come, durante gli anni di causa, la GN non ha Parte_1 percepito alcuna forma di sostegno reddituale (es. reddito di cittadinanza) e né ha presentato i relativi modelli dichiarativi 730.
Quanto all'autocertificazione, essa non può ritenersi “inidonea” per non aver la ricorrente fatto riferimento ai redditi della figlia minorenne all'epoca dei fatti, visto che emerge dagli atti Per_1
che la stessa studiava e che, in realtà, nella dichiarazione di ottobre 2022 la GN Parte_1
espressamente dichiarava al punto sub. 2 di “non aver percepito, per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale negli anni 2018-
2022”.
Al momento dell'instaurazione del giudizio, la stessa aveva solo 17 anni e frequentava il liceo linguistico per poi intraprendere il percorso universitario in lingue straniere (cfr. all.16).
Peraltro, nella sentenza il Giudice motiva quanto segue: “nel caso di specie non è emerso in alcun modo che, nel corso del giudizio, la ragazza sia divenuta economicamente autosufficiente, avendo anzi la difesa di parte ricorrente ribadito, nell'atto conclusivo, la perdurante mancanza di autosufficienza economica in capo alla figlia, per il cui mantenimento va riconosciuto un assegno a carico del convenuto”.
Ne deriva che la stessa era ritenuta soggetto privo di reddito e non economicamente autosufficiente, tanto da essere destinataria dell'assegno di mantenimento.
La ricorrente, poi, ha sbarrato lo spazio del punto 3 in quanto non percettrice di RDC e si comprende che lo sbarramento è indicativo della mancata percezione, così come accertato anche dalla GDF.
Va, poi, rilevato che la mancata allegazione da parte del difensore dell'istanza di ammissione provvisoria, presentata al COA di Latina nel 2018 per chiedere di beneficiare del gratuito patrocinio a spese dello Stato, appare irrilevante, posto che non è mai stata richiesta e che, comunque, è stata depositata la delibera emessa dal COA di appartenenza.
Infine, va osservato che ai fini dell'ammissione al patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata”
(cfr. Cass. 6 febbraio 2023 n. 4953).
Ebbene, non può che concludersi per illegittimità del decreto impugnato, essendo possibile per il
Tribunale verificare i requisiti di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 115 del 2002.
Il ricorso va, pertanto, accolto e riformata l'ordinanza di revoca.
Ciò premesso, l'istanza di liquidazione avanzata va accolta. La parte ha, infatti, dimostrato, depositando che aveva i requisiti reddituali al fine di ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio.
Deve, quindi, liquidarsi, visto il valore indeterminabile del giudizio, considerata la sua non complessità, l'attività istruttoria svolta, la somma di € 850,00 per la fase di studio, di € 720,00 per la fase introduttiva, di € 1.600,00 per la fase istruttoria e di € 1.620,00 per la fase decisionale, per complessivi € 4.790,00 che divisi alla metà equivalgono a € 2.935,00, oltre a iva, spese generali e cpa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, in riforma del Parte_1
provvedimento impugnato, dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio della parte,
- liquida in favore del difensore della parte la somma di € 2.935,00, oltre a iva, spese generali e cpa, ponendola a carico dell'erario,
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 125,00 per spese e € 2.900,00 per onorari, oltre iva, spese generali e cpa, da distrarsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Latina, 06.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino