CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5316/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana, Ass. Econom. Dip. Fin. E Cred. Serv. 2 Tasse Auto - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008226806000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, quale rappresentante legale di Ricorrente_1 s.r.l., propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2025 900 8226806 per l'importo di 3.341,39 euro, notificata il 28 aprile 2025 e basata su cinque cartelle tutte relative a tassa automobilistica anni dal 2016 al 2020.
Resiste Agenzia delle entrate Riscossione. La Regione Sicilia, titolare del credito, non lo è..
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notifica del ricorso è stata tempestivamente effettuata nei confronti della Regione in data 11 giugno 2025 mediante consegna alla casella pec dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it. Va pertanto dichiarata la contumacia dell'ente.
L'opponente nega che le cartelle gli siano state mai notificate, lamentando tale circostanza sia (primo motivo) quale ragione di nullità della procedura riscossiva, sia (secondo motivo) ai fini della prescrizione triennale ex art. 5 d.l. 953/1983.
AdER ribatte producendo la prova della notifica di ciascuna cartella o per pec (295 2020 00220257 74 il 15 novembre 2022, 295 2021 00680243 65 e 295 2021 00818492 23 il 23 maggio 2022, 295 2023 00261872
67 il 28 giugno 2022) o per posta (295 2022 00213772 65, raccomandata a/r del 28 giugno 2022 a mani di persona di famiglia).
Il ricorso è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i minimi tariffari (data la semplicità della controversia) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Poiché la causa viene decisa in unica udienza, non si è tenuta fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della Regione Sicilia e rigetta il ricorso condannando l'opponente a rimborsare ad AdER le spese di lite, liquidate in 923,00 euro oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5316/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana, Ass. Econom. Dip. Fin. E Cred. Serv. 2 Tasse Auto - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008226806000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, quale rappresentante legale di Ricorrente_1 s.r.l., propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2025 900 8226806 per l'importo di 3.341,39 euro, notificata il 28 aprile 2025 e basata su cinque cartelle tutte relative a tassa automobilistica anni dal 2016 al 2020.
Resiste Agenzia delle entrate Riscossione. La Regione Sicilia, titolare del credito, non lo è..
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notifica del ricorso è stata tempestivamente effettuata nei confronti della Regione in data 11 giugno 2025 mediante consegna alla casella pec dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it. Va pertanto dichiarata la contumacia dell'ente.
L'opponente nega che le cartelle gli siano state mai notificate, lamentando tale circostanza sia (primo motivo) quale ragione di nullità della procedura riscossiva, sia (secondo motivo) ai fini della prescrizione triennale ex art. 5 d.l. 953/1983.
AdER ribatte producendo la prova della notifica di ciascuna cartella o per pec (295 2020 00220257 74 il 15 novembre 2022, 295 2021 00680243 65 e 295 2021 00818492 23 il 23 maggio 2022, 295 2023 00261872
67 il 28 giugno 2022) o per posta (295 2022 00213772 65, raccomandata a/r del 28 giugno 2022 a mani di persona di famiglia).
Il ricorso è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i minimi tariffari (data la semplicità della controversia) dello scaglione di riferimento (il secondo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Poiché la causa viene decisa in unica udienza, non si è tenuta fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della Regione Sicilia e rigetta il ricorso condannando l'opponente a rimborsare ad AdER le spese di lite, liquidate in 923,00 euro oltre accessori di legge.