Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n.2301/22 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18366/2021 R.G., avente ad oggetto: pagamento spettanze professionali, vertente
TRA
P.I , in amministrazione giudiziaria, in Parte_1 P.IVA_1
persona del dott. amministratore giudiziario nominato con decreto emesso il Parte_2
28/04/2022 dal Tribunale di Napoli, elettivamente domiciliato in Roma al V.le G. Mazzini n.114/B presso lo studio dell'avv. Salvatore Coletta che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e provvedimento autorizzativo del G.D. per la costituzione nel presente giudizio ATTRICE
CONTRO
(P.IVA. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giordano Bruno, 88, presso lo studio CP_2 dell'Avv. Giulio Zinna, dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La in amministrazione giudiziaria, riportandosi agli atti Parte_1 di causa, ha concluso per l'accoglimento della domanda ed, in via subordinata, per la compensazione delle spese di lite in ragione della pecularietà della vicenda.
La società riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso per il rigetto della Controparte_1
domanda, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
( per brevità ) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
Parte
“1)Accertare e dichiarare il diritto della istante alla corresponsione del compenso maturato in ragione dell'incarico professionale, conferito ed espletato nell'interesse della CP_1
e per l'effetto
[...]
2)Condannare la al pagamento del compenso maturato concordato nella Controparte_1
misura di € 12.000 oltre IVA;
3)Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Nell'atto introduttivo, l'attrice esponeva :
- di fornire consulenza ad imprese nei settori ferroviario, elettronico ed elettrico, aiutandole nelle procedure di accreditamento con grandi aziende come RFI, Enel e Terna;
-che nel dicembre 2017, l'Ing. per conto della aveva organizzato un incontro a Persona_1 CP_3
Roma con l'Ing. , socio e titolare della ed il Dott. Controparte_4 CP_1 Controparte_5
rappresentante legale della società attrice, per discutere di diverse questioni professionali;
- che durante l'incontro, l'Ing. aveva proposto di instaurare un rapporto di consulenza con CP_2
Parte la per migliorare la qualifica della con RFI e altre aziende del settore;
CP_1
Parte
- che nell'aprile 2018, l'Ing. aveva richiesto alla un'offerta per l'attività di consulenza CP_2
tecnico-giuridico-amministrativa;
-che per tale consulenza le parti avevano concordato verbalmente un compenso di € 12.000 + IVA;
-che nonostante l'inizio della collaborazione, la non aveva pagato il compenso dovuto alla CP_1
Parte ;
-che, avendo ricevuto l'incarico professionale dalla aveva diritto di ottenere il pagamento CP_1 per l'attività espletata.
B) La , costituitasi con comparsa, chiedeva il rigetto della domanda attorea, siccome infondata CP_1
in fatto e diritto. Preliminarmente, eccepiva il difetto di competenza territoriale del Tribunale di
Napoli Nord, essendo competente il Tribunale di Napoli, ossia del luogo dove aveva sede legale e amministrativa la società convenuta. Deduceva che l'unità locale della sita a Cardito non era CP_1
una sede secondaria e non aveva rappresentanti autorizzati a stare in giudizio.
Chiedeva, pertanto, al Giudice adito di dichiarare: in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale
Parte di Napoli Nord essendo competente quello di Napoli;
nel merito, il rigetto della domanda della con condanna dell'attrice al pagamento alle spese legali.
2 Parte C) La prestava adesione all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ed il CP_1
Tribunale di Napoli Nord, dichiarata la propria incompetenza per territorio, assegnava all'attrice il termine di 90 giorni per riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale competente per territorio. In data
Parte 21.1.2022, la notificava l'atto di citazione in riassunzione alla citando quest'ultima CP_1
società a comparire il 26.05.2022 dinanzi al Tribunale di Napoli.
D) Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza della domanda sia in fatto che in CP_1
diritto. In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 cpc per
Parte violazione dell'art. 163 cpc. Nel merito, deduceva che la non aveva fornito alcuna prova del conferimento dell'incarico, dell'esecuzione di prestazioni professionali né del compenso preteso.
In particolare, non aveva fornito alcuna prova riguardo ai dedotti incontri, sopralluoghi, scambi email né attività che, a suo dire, avrebbe svolto nell'interesse della CP_1
Parte Deduceva che la era già qualificata con RFI e Terna e non risultava che la avesse fornito CP_1
servizi di consulenza al fine di ottenere altre qualificazioni con RR, IP, Enel.
Parte
La aveva solo ricevuto una richiesta di offerta dall'Ing. inoltrata in data Controparte_4
27.04.18 a mezzo email, mai seguita da accettazione o offerta formale per cui nessun conferimento di incarico né accordo si era mai perfezionato tra le parti.
Parte La rappresentava, infine, che i rapporti con la si erano interrotti definitivamente dopo CP_1 che era venuta a conoscenza di gravi indagini penali a carico del dott. (BCS) “…. Controparte_5 per associazione camorristica, corruzione, turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso”. Parte
Pertanto, chiedeva al Giudice adito il rigetto integrale della domanda della con vittoria di spese.
E) Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 26.05.2022 svoltasi in modalità telematica, Parte l'attrice dichiarava che la con decreto del 28.04.2022 del Tribunale di Napoli, era stata assoggetta ad Amministrazione straordinaria. A tale udienza (26.05.2022) il Giudice, preso atto del
Parte provvedimento giudiziario di ammissione della alla procedura di Amministrazione Straordinaria Parte e della rinuncia dell'Avv. Guido Giardino, procuratore e difensore della al mandato conferitogli, rinviava la causa al 22.09.2022 per consentire alla parte attrice di munirsi di nuovo
Parte difensore. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Giudiziaria della con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Coletta che si riportava agli atti di causa, chiedendo l'accoglimento della domanda attorea. All'udienza del 22.09.2022 il Giudice, rilevato il difetto di legittimazione processuale dell'avv. Coletta, invitava l'attrice a depositare nel termine di 30 giorni il provvedimento con cui il G.D. autorizzava il suddetto professionista ad assumere la difesa della società attrice e rinviava la causa all'udienza del 29.06.2023. Depositato tale provvedimento, all'udienza del
29.06.23, svoltasi in modalità telematica, il Giudice, preso atto del deposito di note di udienza
3 della sola convenuta, in mancanza di richieste istruttorie, fissava l'udienza del 09/12/2024 per la precisazione delle conclusioni. Con decreto n.177/2023 del 22.05.2023, il Presidente del Tribunale di
Napoli disponeva, poi, lo scardinamento dei ruoli dei giudici togati della sezione XII civile, sicchè il presente procedimento veniva assegnato a questo Giudice che all'udienza del 09.12.2024 tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Così riassunti i termini della controversia, va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cpc, per violazione dell'art. 163 c.p.c. sollevata dalla società convenuta.
Si rileva che, seppure l'atto di citazione de quo presenta in alcune parti un'esposizione sommaria non può considerarsi nullo, potendosi individuare ed identificare uno o più domande poste a fondamento della pretesa attorea.
Va, altresì, evidenziato che la società convenuta ha puntualmente contrastato le argomentazioni avverse e ne ha chiesto il rigetto anche nel merito, circostanza questa che induce a ritenere superata l'asserita incertezza ed incomprensibilità dell'atto introduttivo.
Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che : “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” ( Cfr. Cass. civile, Sez. I, sentenza n. 20294 del 25.09.2014).
L' eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere, quindi, rigettata.
Parte 2) Nel merito, la ha dedotto:
- di essere una società unipersonale con molti anni di esperienza nel prestare servizi di consulenza in ordine alle procedure di accreditamento e qualificazione presso grandi aziende operanti nei settori ferroviario, elettronico ed elettrico come RFI, Enel, Terna, IP, Italfer, Tim;
- che la un' azienda elettromeccanica specializzata nel montaggio e nell'installazione di CP_1
Parte impianti e quadri elettrici, aveva chiesto alla una consulenza qualificata per espandersi in nuovi mercati che richiedono requisiti specifici per ottenere le qualificazioni necessarie;
- che per tali motivi l'Ing. rappresentante legale della con email del CP_2 CP_1
Parte 27.04.2018, aveva richiesto alla un'offerta per l'attività di consulenza tecnico-giuridico- amministrativa finalizzata allo studio, all'analisi e alla valutazione delle procedure necessarie per l'acquisizione di nuove qualificazioni “ relativamente alle attività mirate ad Utilities Energetiche e di trasporto o a grandi EPC, quali Enel, RFI, RR Acea, TR, IP..” ;
4 -che detta offerta, concordata verbalmente tra le parti, veniva trasmessa al Dott. in Controparte_5 attesa della formalizzazione dell'incarico di consulenza il cui compenso era stato pattuito in € 12.000
+ IVA;
-che il dott. aveva accettato tacitamente l'incarico per cui era iniziata la collaborazione CP_5 professionale tra le parti “ fatta di riunioni tra l'ing. ed il dott. sopralluoghi e CP_2 CP_5 scambi di mail, nonché presso la PSC con l'amministratore dott. . Per_2
Tanto premesso, l'attrice chiede al Giudice adito che venga accertato il suo diritto alla corresponsione del compenso maturato, in virtù dell'incarico professionale conferito ed espletato nell'interesse della e, conseguentemente, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di €. CP_1
12.000,00, oltre IVA.
Parte
La sostiene, invece, che la domanda della sia infondata, evidenziando che non c'è CP_1
stata una formalizzazione dell' incarico di consulenza e che controparte non ha fornito prove dell'attività svolta. In particolare, rappresenta che non vi sono stati incontri significativi tra le parti
Parte e che la non ha provato di aver svolto alcuna attività di consulenza.
3) Ciò posto, si osserva che, in tema di riconoscimento del diritto al compenso professionale, la Corte
Regolatrice ( Cass.civ., Sez. II, sentenza n. 3652 del 24 febbraio 2016) ha affermato che presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (In senso conforme Cass. civ. sentenza n. 1792 del
24 gennaio 2017; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 1244 del 4/02/2000).
I principi generali del codice civile in tema di contratti statuiscono che l'accordo si può stipulare anche attraverso comportamenti concludenti, senza bisogno di uno specifico e preventivo accordo in forma scritta, sicchè l'esecuzione della prestazione richiesta fa sì che il contratto possa ritenersi concluso.
Ebbene, in tema di riconoscimento del diritto al compenso professionale, quando il predetto diritto sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto professionale, come nel caso di specie, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'esecuzione della prestazione, anche per fatti concludenti, gravano sull'attore. Parte Nella fattispecie in esame, la si è limitata alla semplice esposizione di circostanze di fatto , senza fornire precisi e concreti elementi di prova in ordine al conferimento dell'incarico professionale conferitole dalla Non può, infatti, attribuirsi alcun valore probatorio alla lettera “scritta di CP_1
5 pugno dall'Ing. ed indirizzata al Dott. ( cfr. doc n. 6 Controparte_4 Controparte_5
Parte fascicolo in attesa dell'accettazione dell'incarico per il compenso pattuito di € 12.000 + IVA.
E' di tutta evidenza che tale documento recante solo il nome “ ” e non il cognome del CP_4 firmatario che secondo l'assunto dell'attrice si identificherebbe con l'Ing. Controparte_6
Parte indicato dalla quale titolare della società essendo solo socio della e, quindi,
[...] CP_1
privo di poteri di rappresentanza - non costituisce prova del conferimento dell'incarico professionale
Parte né del pagamento del preteso compenso spettante alla Agli atti di causa non risultano nemmeno depositati documenti che provino l'attività di consulenza attraverso le dedotte riunioni, sopralluoghi e scambi di email con la società convenuta.
In definitiva, non è stata fornita alcuna prova in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente
Parte ed inequivocabilmente, la volontà della di conferire l'incarico professionale alla e di CP_1
avvalersi dell' attività di consulenza che la stessa attrice assume essere stata espletata nell'interesse della convenuta per ottenere il dedotto pagamento del compenso.
5) Si precisa che la rinuncia agli atti del giudizio avanzata dalla società attrice con istanza del
24.01.2025 non è stata accettata dalla società convenuta, che ha insistito per il rigetto della domanda Parte e la condanna della al pagamento delle spese, con attribuzione all'Avv. Giulio Zinna, dichiaratosi anticipatario.
Va, altresì, precisato che, diversamente da quanto affermato dall'attrice, il precedente Giudice onorario, Dott. Paolo Madonna, non ha accolto le istanze avanzate dall'attrice, ivi compresa quella Parte di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, cpc., in quanto formulate dalla nelle note di trattazione scritta, depositate il 30.06.2023, il giorno successivo alla prima udienza di trattazione e, quindi, tardivamente.
Per gli stessi motivi, questo Giudice rigetta la richiesta della vanzata nelle note conclusionali- Pt_1
di rimessione della causa sul ruolo e conseguente concessione dei termini ex art. 183, comma VI, cpc. Parte 6) Alla stregua di quanto innanzi, la domanda attorea va rigettata, non avendo la fornito alcuna prova idonea a sostegno di quanto affermato nell'atto introduttivo.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia, del valore della stessa ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14 e dell'effettiva attività processuale espletata con esclusione, dunque, della fase istruttoria.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla proposta domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la società in amministrazione Parte_1 giudiziaria, in persona dell'amministratore giudiziario, p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
che si liquidano in euro 3000,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione all'Avv.to Giulio Zinna, che ha dichiarato di essere anticipatario.
Napoli, 29.04.2025
GOP
Dott.ssa Lucia Vietri
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