Articolo 19 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Articolo 18Articolo 20
Versione
18 gennaio 2001
Art. 19. 1. All' articolo 371-bis del codice penale , dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall' articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale , anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore".
Nota all'art. 19:
- Il testo dell' art. 371-bis del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall' art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale , anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001
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