Art. 3.
Relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT
1. La relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e' integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ):
«Art. 24 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonche' sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione e' allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.».
Relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT
1. La relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e' integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ):
«Art. 24 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonche' sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.
2. Alla relazione e' allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.».