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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250001336650000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 26.06.2025 la cartella di pagamento n° 13920250001336650000 per tasse automobilistiche anno 2022 a lui notificata il 22.05.2025, nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dell'unico seguente motivo:
1. NULLITÀ PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che rappresentava la legittimità del proprio operato, sul presupposto della legge regionale Calabria n. 56 del 2023 che consentirebbe di accorpare la contestazione nel seno della cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025). Riteneva, inoltre, non conferente la questione relativa all'irretroattività della norma. Si difendeva, poi, su ulteriori motivi non oggetto del ricorso (intervenuta prescrizione e motivazione dell'atto).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si difendeva su motivi non oggetto del ricorso, sostenendo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 22 gennaio 2026, comparivano i difensori di parte ricorrente e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, mentre era assente il rappresentante della Regione Calabria, pur costituita. Il difensore di parte ricorrente, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di Giustizia in ordine alla non necessità di previa notifica dell'avviso di accertamento in relazione alle tasse automobilistiche per l'anno
2022, dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva compensarsi le spese del giudizio. Il difensore di DE prendeva atto della rinuncia e si rimetteva alla decisione della Corte in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio. Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
Preliminarmente si evidenzia come la rinuncia al ricorso sia pervenuta soltanto in udienza e come non vi sia stata notificazione alle parti. Mentre il difensore del Concessionario, che era presente, ha sostanzialmente accettato la rinuncia (seppur con la formula del “prendo atto”), la stessa cosa non può dirsi per la Regione
Calabria, che – pur costituita in giudizio – non ha partecipato all'udienza. Pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 44 del d. lgs. 546/1992, la rinuncia non ha effetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia come la rinuncia al ricorso sia pervenuta soltanto in udienza e come non vi sia stata notificazione alle parti. Mentre il difensore del Concessionario, che era presente, ha sostanzialmente accettato la rinuncia (seppur con la formula del “prendo atto”), la stessa cosa non può dirsi per la Regione
Calabria, che – pur costituita in giudizio – non ha partecipato all'udienza. Pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 44 del d. lgs. 546/1992, la rinuncia non ha effetto.
Pertanto, il ricorso va trattato nel merito.
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico in relazione all'annualità 2022, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
22.05.2025, quindi nei termini di legge, ossia entro il 31.12.2025.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
Egualmente è infondata l'eccezione della parte ricorrente circa il contrasto della legge regionale n. 56/2023 col principio di irretroattività delle norme tributarie.
Infatti, la legge regionale n. 56/2023, che all'art. 6 stabilisce che “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”, non ha efficacia retroattiva, dal momento che, proprio in applicazione del principio “tempus regit actum”, nel caso di specie va fatto corretto riferimento non già all'anno della tassa (2022), bensì all'annualità in cui viene emesso l'atto, cioè il 2024 ovvero il 2025.
La spedizione delle cartelle di pagamento non preceduta dall'avviso di accertamento è, quindi, da considerarsi legittima ai sensi dell'articolo 6 della legge della Regione Calabria n. 56 del 2023 che abilita l'Ente impositore alla iscrizione a ruolo immediata, essendo non pertinenti i riferimenti alle disposizioni invocate dalla ricorrente in ordine al divieto di retroattività della legge, in quanto il citato articolo 6 concerne il procedimento amministrativo tributario e, pertanto, non riveste natura sostanziale.
Ciò che rileva, come osservato anche dalla Regione resistente, non è l'annualità di riferimento, bensì la data di emissione del ruolo e della notifica della cartella. Essendo il ruolo stato emesso dopo la promulgazione della legge e conseguentemente anche la notifica, proprio in ossequio al principio citato del “tempus regit actum”, si deve applicare la disciplina dettata dalla legge successiva, ossia quella vigente al momento dell'emanazione dell'atto e non già al momento in cui origina la pretesa.
In conclusione, il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 233,00 per ciascuna parte costituita.
Vibo Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250001336650000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 26.06.2025 la cartella di pagamento n° 13920250001336650000 per tasse automobilistiche anno 2022 a lui notificata il 22.05.2025, nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dell'unico seguente motivo:
1. NULLITÀ PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che rappresentava la legittimità del proprio operato, sul presupposto della legge regionale Calabria n. 56 del 2023 che consentirebbe di accorpare la contestazione nel seno della cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025). Riteneva, inoltre, non conferente la questione relativa all'irretroattività della norma. Si difendeva, poi, su ulteriori motivi non oggetto del ricorso (intervenuta prescrizione e motivazione dell'atto).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si difendeva su motivi non oggetto del ricorso, sostenendo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 22 gennaio 2026, comparivano i difensori di parte ricorrente e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, mentre era assente il rappresentante della Regione Calabria, pur costituita. Il difensore di parte ricorrente, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di Giustizia in ordine alla non necessità di previa notifica dell'avviso di accertamento in relazione alle tasse automobilistiche per l'anno
2022, dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva compensarsi le spese del giudizio. Il difensore di DE prendeva atto della rinuncia e si rimetteva alla decisione della Corte in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio. Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
Preliminarmente si evidenzia come la rinuncia al ricorso sia pervenuta soltanto in udienza e come non vi sia stata notificazione alle parti. Mentre il difensore del Concessionario, che era presente, ha sostanzialmente accettato la rinuncia (seppur con la formula del “prendo atto”), la stessa cosa non può dirsi per la Regione
Calabria, che – pur costituita in giudizio – non ha partecipato all'udienza. Pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 44 del d. lgs. 546/1992, la rinuncia non ha effetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia come la rinuncia al ricorso sia pervenuta soltanto in udienza e come non vi sia stata notificazione alle parti. Mentre il difensore del Concessionario, che era presente, ha sostanzialmente accettato la rinuncia (seppur con la formula del “prendo atto”), la stessa cosa non può dirsi per la Regione
Calabria, che – pur costituita in giudizio – non ha partecipato all'udienza. Pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 44 del d. lgs. 546/1992, la rinuncia non ha effetto.
Pertanto, il ricorso va trattato nel merito.
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico in relazione all'annualità 2022, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
22.05.2025, quindi nei termini di legge, ossia entro il 31.12.2025.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
Egualmente è infondata l'eccezione della parte ricorrente circa il contrasto della legge regionale n. 56/2023 col principio di irretroattività delle norme tributarie.
Infatti, la legge regionale n. 56/2023, che all'art. 6 stabilisce che “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”, non ha efficacia retroattiva, dal momento che, proprio in applicazione del principio “tempus regit actum”, nel caso di specie va fatto corretto riferimento non già all'anno della tassa (2022), bensì all'annualità in cui viene emesso l'atto, cioè il 2024 ovvero il 2025.
La spedizione delle cartelle di pagamento non preceduta dall'avviso di accertamento è, quindi, da considerarsi legittima ai sensi dell'articolo 6 della legge della Regione Calabria n. 56 del 2023 che abilita l'Ente impositore alla iscrizione a ruolo immediata, essendo non pertinenti i riferimenti alle disposizioni invocate dalla ricorrente in ordine al divieto di retroattività della legge, in quanto il citato articolo 6 concerne il procedimento amministrativo tributario e, pertanto, non riveste natura sostanziale.
Ciò che rileva, come osservato anche dalla Regione resistente, non è l'annualità di riferimento, bensì la data di emissione del ruolo e della notifica della cartella. Essendo il ruolo stato emesso dopo la promulgazione della legge e conseguentemente anche la notifica, proprio in ossequio al principio citato del “tempus regit actum”, si deve applicare la disciplina dettata dalla legge successiva, ossia quella vigente al momento dell'emanazione dell'atto e non già al momento in cui origina la pretesa.
In conclusione, il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 233,00 per ciascuna parte costituita.
Vibo Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio