Art. 6.
I professori incaricati possono essere nominati, anche senza concorso, dal ministro della pubblica istruzione in seguito a proposta del Consiglio dell'istituto e sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore per i monumenti e per le opere di antichita' e d'arte o della Commissione permanente d'arte musicale e drammatica.
I professori incaricati possono essere nominati, anche senza concorso, dal ministro della pubblica istruzione in seguito a proposta del Consiglio dell'istituto e sentito il parere della sezione III del Consiglio superiore per i monumenti e per le opere di antichita' e d'arte o della Commissione permanente d'arte musicale e drammatica.