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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/11/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 878/2023 promossa da
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 sig. , rappresentato e difeso dall' Avv. BOSSI CLAUDIO presso il cui Parte_2
studio sito in Novara, Via F.lli Rosselli 13, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA , in Controparte_1 PartitaIVA_2 C.F._1
persona del suo titolare legale sig. , elettivamente domiciliata presso lo Studio Controparte_1 dell'Avv. Paolo Ciriello sito in Alessandria via Bergamo 50, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita - respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
in via preliminare e cautelare -ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 cpc- sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza n. 437/2023 (RG n. 3534/2016) emessa dal Tribunale di
Alessandria e notificata in data 30.05.2023;
nel merito ed in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 437/2023 emessa dal Tribunale di
Alessandria, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3534/2016, depositata in cancelleria in data
22.05.2023, accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reiecta.
Nel merito ed in via principale:
accertato e dichiarato che il veicolo acquistato dalla società è diverso da quello Parte_1
pubblicizzato dalla odierna convenuta, ciò da aver determinato un nocumento patrimoniale alla conchiudente, così come accertato nell'ambito del procedimento per ATP acquisito agli atti del presente giudizio e confermato all'esito dell'istruttoria quivi svolta,
condannare la medesima alla restituzione a favore della della CP_1 Parte_1 complessiva somma di €6.742,03 o quella diversa maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa - anche del procedimento per Atp - oltre rimborso forfettario (15%), Cpa e Iva se dovuta come per legge, e rimborso delle spese di consulenza, liquidate dal Tribunale di Alessandria in data 04/12/2015 e corrisposte da
, pari ad €800,00, come da documenti agli atti. Parte_1
Conseguentemente, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, condannare
, alla restituzione, a favore di , , degli importi Controparte_1 Controparte_1
ricevuti in forza della sentenza appellata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio ed anche della fase monitoria, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva se dovuta come per legge”.
Per parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito
- confermare la sentenza n. 437/2023 emessa dalla dott.ssa Brera del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 22.05.2023, con vittoria anche delle spese del presente giudizio;
Respingere altresì la richiesta di sospensiva della predetta sentenza ex adverso avanzata con le conseguenze del caso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della somma di € 6.742,03. Controparte_1
Parte attrice sosteneva di avere acquistato dalla un'autovettura risultata diversa CP_1
da quella pubblicizzata dalla convenuta, al prezzo di euro 20.500,00 a fronte di un valore di euro 13.759,97, così come accertato dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP RG.
1998/2015, in cui parte convenuta era rimasta contumace.
La si costituiva in giudizio contestando il dedotto avversario e chiedendo il CP_1
rigetto della domanda proposta.
Il Tribunale di Alessandria ha rigettato le domande attoree osservando, innanzitutto, che parte attrice non ha fornito la prova di avere corrisposto a titolo di prezzo la somma di euro 20.000,00, anziché l'importo di euro 16.500, per come risultante dall'assegno circolare e dalla relativa fattura di acquisto n. 26 del 22/12/2014. Infatti, “il teste che avrebbe dovuto essere Tes_1
sentito sul relativo capitolo di prova, non si è presentato né alla prima udienza istruttoria, né alla seconda, in cui parte attrice ha rinunciato ai propri testi (con accettazione di parte convenuta)” mentre “tanto il convenuto , quanto il teste Controparte_1 Testimone_2 hanno confermato che il prezzo concordato fu di euro 16.500,00”.
Il Tribunale ha, poi, osservato che le emergenze istruttorie non hanno consentito di accertare quale fosse il contenuto dell'inserzione posta a fondamento dell'accertamento tecnico preventivo. Ciò in quanto, esibito il testo allegato da parte attrice, , sentito in Controparte_1 sede di interrogatorio formale, non ha riconosciuto l'inserzione ed il C.T.U., citato come teste da parte attrice, “ha affermato reiteratamente di non ricordare tale annuncio”.
Il Tribunale, pertanto, ferme le risultanze degli accertamenti effettuati in sede di ATP, ha osservato che ciò che non ha trovato conferma è il contenuto esatto dell'inserzione, e quindi, lo stesso termine di raffronto dell'accertamento. Il Giudice di primo grado, dopo aver esaminato le risultanze documentali in atti, ha, inoltre, osservato che “tali dati dimostrano la buona fede della convenuta”, in quanto “- il veicolo risulta acquistato dalla il giorno prima dell'inserzione; il paese (Germania) e l'anno CP_1
di immatricolazione (2012) risultano dalla stessa carta di circolazione;
il prezzo di 16.500 pagato da è congruo tanto rispetto a quello di 16.000 pagato da quanto a Parte_1 CP_1 quello ricavato dalle successive vendite effettuate da ”. Parte_1
Infatti, dalla carta di circolazione dell'autovettura risulta il modello del veicolo, la data di immatricolazione (01.07.2012), il paese di immatricolazione (Germania). Soltanto all'esito dell'ATP è emerso che l'autovettura era stata immatricolata negli Stati Uniti nel 2011.
Il Giudice di primo grado ha valorizzato, inoltre, la circostanza per cui l'attività istruttoria svolta ha confermato che “il libretto di circolazione è stato visionato dagli acquirenti (che, infatti non hanno mai dedotto di non averlo fatto), e che l'autovettura è stata visionata attentamente tanto dal titolare di quanto dal suo collaboratore prima di formalizzare Parte_1 Tes_1
l'acquisto (si cfr. verbale d'udienza del 5.10.2022)”.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato gli esiti delle prove orali (vds. dichiarazioni rese da e ) ed ha affermato che è da ritenersi provato che il mezzo Controparte_1 Testimone_2
acquistato da è lo stesso visionato dagli acquirenti lo stesso giorno Parte_1 dell'acquisto. Tale circostanza – osserva il Tribunale - rileva anche in punto danni riscontrati sul mezzo, atteso che parte attrice ha sostenuto nei propri atti che il veicolo “presentava altresì evidenti postumi di una riparazione che aveva interessato la carrozzeria della fiancata destra, peraltro mal eseguita tanto da rendere difficoltosa la chiusura della portiera”. Tuttavia, sia il titolare di quanto il suo collaboratore, hanno ispezionato la macchina il giorno Parte_1 stesso dell'acquisto, con la conseguenza che gli stessi avrebbero ben potuto avvedersi degli stessi.
Il Tribunale ha, quindi, rigettato la domanda attorea osservando che “non risulta provato quali fossero i termini stessi dell'accordo tra le parti, quindi che il abbia ingenerato in CP_1 parte attrice un'alterata rappresentazione della realtà, inducendola in errore nell'acquisto dell'autoveicolo, e, infine, che abbia consegnato ad un veicolo totalmente diverso Parte_1
per modello, provenienza e prestazione rispetto a quello pubblicizzato, visionato ed acquistato”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando l'erronea Parte_1
valutazione degli elementi in fatto e, nello specifico, che la motivazione del Giudice di primo grado - che ha ritenuto non provato il contenuto dell'inserzione - è da ritenersi viziata e carente.
L'appellante afferma che il Tribunale non ha compiutamente valutato i fatti di causa come risultanti dalla CTU svolta in sede di ATP, la quale ha concluso che “Il veicolo acquistato dalla società ricorrente , NON é QUELLO PUBBLICIZZATO Parte_3
NELL'INSERZIONE, di cui al doc. 1 NELL'INSERZIONE PUBBLICITARIA, il veicolo oggetto di Causa viene indicato come Mini Countryman ER S JO ER Works - 2012, mentre dalla relazione del C.T.A. da informazioni assunte dallo scrivente e dall'atto Cronologico allegato, trattasi di una Mini Countryman 1,6 ER S All. 4, alla quale è stato applicato successivamente il kit estetico JO ER Works, solo nella parte esterna. Immatricolato negli Stati Uniti nel 2011, inoltre il mezzo venduto all monta un motore di 184 cv. Parte_1
Mentre su quello reclamizzato viene montato un motore di 218 cv., inoltre ha sellerie interne diverse”.
Inoltre, afferma di aver appurato all'esito dell'accesso presso la propria Parte_1
carrozzeria che il bene era stato anche oggetto di sinistro per cui le riparazioni resesi necessarie ammontavano ad euro 3.242,03. In tesi di parte appellante, i vizi e difetti del mezzo non erano visibili agli occhi di tutti.
Il avrebbe, quindi, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, ingenerato CP_1 nell'odierna appellante un'alterata rappresentazione della realtà, inducendola in errore nell'acquisto dell'autoveicolo, con conseguente diritto al risarcimento del danno liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In data 07.11.23 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata, in quanto congruamente motivata in relazione a tutte le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado e che parte appellata procede a ripercorrere nella propria comparsa di costituzione.
Alla prima udienza del 30.11.2023 il Consigliere Istruttore verificata la regolare costituzione delle parti ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Precisate le conclusioni all'udienza del 09.10.25 (svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva quindi rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che i motivi di appello articolati da in quanto logicamente Parte_1
connessi, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte appellante al fine di dimostrare il proprio assunto e cioè che il veicolo acquistato in data
22.12.2014 dalla è risultato diverso da quello pubblicizzato e Controparte_1
reclamizzato dalla medesima, richiama le risultanze della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo. L'appellante lamenta di essere stato indotto in errore da Controparte_1
avendo acquisto un veicolo diverso per modello, provenienza e prestazione rispetto a quello pubblicizzato, avendo il perito accertato che risultava applicato un kit estetico JO ER
Works nella parte esterna della Mini Countryman 1,6 ER S;
che l'immatricolazione era avvenuta nel 2011 negli Stati Uniti;
che l'autovettura oggetto di causa ha un motore di 184 CV mentre su quello reclamizzato veniva indicato un motore 218 CV;
che il veicolo presentava danni e postumi di un possibile sinistro.
L'appellante precisa che il CTU, in sede di accertamento tecnico preventivo, ha quantificato le riparazioni necessarie in € 3.242,03 mentre il veicolo pubblicizzato era stato rappresentato come mai incidentato.
La Corte osserva che parte appellante, pur richiamando gli esiti della ctu, non si confronta adeguatamente con i plurimi motivi ed argomenti che hanno condotto il Giudice di primo grado al rigetto della pretesa attorea.
Tra questi, innanzitutto, la circostanza per cui dalla carta di circolazione risulta il modello del veicolo, la data di immatricolazione (01.07.2012) ed il paese di immatricolazione (Germania)
e la circostanza per cui sia il libretto di circolazione che la stessa autovettura sono stati visionati da soggetti professionisti, vale a dire sia dal titolare dell' sia dal suo Parte_1 collaboratore prima di formalizzare l'acquisto. Tes_1
Pur mantenendo fermi gli accertamenti del perito in ordine a diversità di data e paese di immatricolazione, parte appellante nulla osserva al fine di contestare la parte della sentenza in cui si dà atto e si valorizza la visione e l'esame da parte dell'appellante al momento dell'acquisto sia della carta di circolazione che dello stesso veicolo oggetto della compravendita;
attività che, evidentemente, consente ad un soggetto che professionalmente opera nel campo del commercio delle automobili, di appurare le caratteristiche del mezzo oggetto della contrattazione e di porle a confronto con i dati documentali e/o con le caratteristiche che, in tesi di parte appellante, erano state rappresentate in sede di reclamizzazione del veicolo.
Sul punto, del tutto correttamente il Giudice di primo grado richiama le risultanze delle prove orali. In particolare, il teste ha dichiarato: “Io c'ero e ho visto che hanno Testimone_2 visionato l'auto, sono stati lì un po' di tempo. L'auto era posizionata in mezzo al cortile. In quel momento io ero lì vicino e ho visto che hanno guardato il libretto della macchina”.
Parte appellante non si confronta adeguatamente nemmeno con la parte della sentenza impugnata in cui si evidenzia che non risulta provato il contenuto esatto dell'inserzione e, quindi, il termine di raffronto utilizzato dal CTU in sede di ATP.
Il Tribunale, sul punto, ha valorizzato non solo la circostanza che , sentito in Controparte_1 sede di interrogatorio formale, non abbia riconosciuto l'inserzione pubblicitaria allegata da parte attrice (il quale ha dichiarato: “Sì, confermo. Avevo messo un'inserzione di una Mini
ER S sul sito subito.it. Era una Mini ER S con allestimento esterno della JO ER
Works.” Viene esibita alla parte l'inserzione allegata all'accertamento tecnico preventivo e lo stesso dichiara “non riconosco l'inserzione”), ma soprattutto che lo stesso perito, escusso nel corso del giudizio di primo grado, per come risultante dal verbale di udienza del 14.12.2022 non abbia riconosciuto l'inserzione pubblicitaria in esame.
Orbene, le doglianze formulate a tal riguardo da parte appellante si appalesano del tutto generiche, non confrontandosi adeguatamente con il profilo evidenziato dalla sentenza impugnata circa il fatto che non è stato dimostrato quale fosse effettivamente il contenuto dell'inserzione pubblicitaria posta a base dell'accertamento peritale, quale termine di raffronto.
Infatti, per come risulta dal tenore della deposizione testimoniale, il ctu “Esibitagli l'inserzione di cui al doc. 1 allegato al fascicolo per ATP” ha dichiarato “Non ricordo di aver visto un'inserzione”. Inoltre, datagli lettura del quesito della perizia dal medesimo svolta ha dichiarato “confermo di non ricordare l'inserzione”. Analogamente, “Interrogato sui capitoli
1), 2), 6), 7), 8) di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice risponde:
“Continuo a non ricordare l'inserzione. (…)”. Dal verbale di udienza risulta quindi, “Sul
Capitolo 8) il Giudice chiede a cosa si riferisce rispetto alla diversità del veicolo da quello pubblicizzato visto che non si ricorda di aver visto un'inserzione. Il teste dichiara:
“probabilmente durante l'accertamento avevo visto o letto una pubblicità o altro, ma non ricordo di aver visto l'inserzione rammostratami”.
Per quanto riguarda i danni accertati, il CTU ha poi riferito “I danni nel vano portiera erano ben visibili agli occhi di tutti con la sola apertura: il vano interno era stato saldato parzialmente e male. Il parafango posteriore destro presentava uno strano avvallamento ben visibile e andava cambiato”. Ne deriva che, del tutto correttamente, il Giudice di primo grado ha osservato che “non si vede come sia possibile che tanto il titolare di , quanto il suo collaboratore, ispezionata Parte_1 la macchina il giorno stesso dell'acquisto, non se ne siano avveduti e siano, pertanto, stati indotti in errori dalla convenuta”.
A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza documentale valorizzata dal Tribunale per cui l'autovettura era stata acquistata dalla in data 27.11.2014 al prezzo di € 16.000,00 CP_1
e rivenduta all' in data 22.12.2014 al prezzo di € 16.500,00. Parte_1
Il giudice, sul punto, osserva che parte attrice non ha documentato di aver corrisposto a titolo di prezzo la maggior somma di € 20.000,00 atteso che dalla documentazione in atti risulta documentato soltanto l'importo di € 16.500,00 per come anche riscontrato dagli esiti delle prove testimoniali assunte.
Inoltre, il Giudice di primo grado osserva che dal certificato del PRA risulta che l'autovettura, in data 19.11.2015, è stata ceduta da alla sig.ra al prezzo di € Parte_1 Persona_1
17.000,00, quindi, riacquistata dalla stessa in data 08.02.2016 al prezzo di € Parte_1
16.200,00 e nuovamente ceduta da al sig. in data 17.03.2016 Parte_1 Persona_2 al prezzo di € 18.100,00.
In questa prospettiva, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ritiene dimostrata la buona fede della convenuta e la circostanza che il prezzo pagato da sia da ritenersi Parte_1
congruo sia rispetto al prezzo pagato dal sia rispetto a quello ricavato dalle successive CP_1
vendite effettuate da Parte_1
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte osserva che il presente atto di appello è da ritenersi infondato, atteso che pur tenendo presenti gli esiti della ctu, non può ritenersi provato che l'appellante, che svolge attività professionale nello specifico settore automobilistico, sia stato indotto in errore dall'odierno appellato nell'acquisto di un autoveicolo diverso da quello prima pubblicizzato e poi effettivamente visionato.
La sentenza impugnata, infatti, richiama una pluralità di elementi probatori che consentono di escludere la fondatezza dell'assunto di parte appellante e, rispetto ai quali, i motivi di censura si appalesano genericamente formulati.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierno appellante.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, del valore della controversia, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come di seguito:
Fase di studio (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore medio): € 1.911,00
TOTALE: € 4.888,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Alessandria n.
437/2023 emessa in data 19.05.2023 e pubblicata in data 22.05.2023.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 4.888,00 oltre al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29.10.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Roberto Rivello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 878/2023 promossa da
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 sig. , rappresentato e difeso dall' Avv. BOSSI CLAUDIO presso il cui Parte_2
studio sito in Novara, Via F.lli Rosselli 13, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA , in Controparte_1 PartitaIVA_2 C.F._1
persona del suo titolare legale sig. , elettivamente domiciliata presso lo Studio Controparte_1 dell'Avv. Paolo Ciriello sito in Alessandria via Bergamo 50, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita - respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
in via preliminare e cautelare -ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 cpc- sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza n. 437/2023 (RG n. 3534/2016) emessa dal Tribunale di
Alessandria e notificata in data 30.05.2023;
nel merito ed in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 437/2023 emessa dal Tribunale di
Alessandria, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3534/2016, depositata in cancelleria in data
22.05.2023, accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione reiecta.
Nel merito ed in via principale:
accertato e dichiarato che il veicolo acquistato dalla società è diverso da quello Parte_1
pubblicizzato dalla odierna convenuta, ciò da aver determinato un nocumento patrimoniale alla conchiudente, così come accertato nell'ambito del procedimento per ATP acquisito agli atti del presente giudizio e confermato all'esito dell'istruttoria quivi svolta,
condannare la medesima alla restituzione a favore della della CP_1 Parte_1 complessiva somma di €6.742,03 o quella diversa maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa - anche del procedimento per Atp - oltre rimborso forfettario (15%), Cpa e Iva se dovuta come per legge, e rimborso delle spese di consulenza, liquidate dal Tribunale di Alessandria in data 04/12/2015 e corrisposte da
, pari ad €800,00, come da documenti agli atti. Parte_1
Conseguentemente, per effetto della riforma della sentenza di primo grado, condannare
, alla restituzione, a favore di , , degli importi Controparte_1 Controparte_1
ricevuti in forza della sentenza appellata.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio ed anche della fase monitoria, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva se dovuta come per legge”.
Per parte appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito
- confermare la sentenza n. 437/2023 emessa dalla dott.ssa Brera del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 22.05.2023, con vittoria anche delle spese del presente giudizio;
Respingere altresì la richiesta di sospensiva della predetta sentenza ex adverso avanzata con le conseguenze del caso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della somma di € 6.742,03. Controparte_1
Parte attrice sosteneva di avere acquistato dalla un'autovettura risultata diversa CP_1
da quella pubblicizzata dalla convenuta, al prezzo di euro 20.500,00 a fronte di un valore di euro 13.759,97, così come accertato dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP RG.
1998/2015, in cui parte convenuta era rimasta contumace.
La si costituiva in giudizio contestando il dedotto avversario e chiedendo il CP_1
rigetto della domanda proposta.
Il Tribunale di Alessandria ha rigettato le domande attoree osservando, innanzitutto, che parte attrice non ha fornito la prova di avere corrisposto a titolo di prezzo la somma di euro 20.000,00, anziché l'importo di euro 16.500, per come risultante dall'assegno circolare e dalla relativa fattura di acquisto n. 26 del 22/12/2014. Infatti, “il teste che avrebbe dovuto essere Tes_1
sentito sul relativo capitolo di prova, non si è presentato né alla prima udienza istruttoria, né alla seconda, in cui parte attrice ha rinunciato ai propri testi (con accettazione di parte convenuta)” mentre “tanto il convenuto , quanto il teste Controparte_1 Testimone_2 hanno confermato che il prezzo concordato fu di euro 16.500,00”.
Il Tribunale ha, poi, osservato che le emergenze istruttorie non hanno consentito di accertare quale fosse il contenuto dell'inserzione posta a fondamento dell'accertamento tecnico preventivo. Ciò in quanto, esibito il testo allegato da parte attrice, , sentito in Controparte_1 sede di interrogatorio formale, non ha riconosciuto l'inserzione ed il C.T.U., citato come teste da parte attrice, “ha affermato reiteratamente di non ricordare tale annuncio”.
Il Tribunale, pertanto, ferme le risultanze degli accertamenti effettuati in sede di ATP, ha osservato che ciò che non ha trovato conferma è il contenuto esatto dell'inserzione, e quindi, lo stesso termine di raffronto dell'accertamento. Il Giudice di primo grado, dopo aver esaminato le risultanze documentali in atti, ha, inoltre, osservato che “tali dati dimostrano la buona fede della convenuta”, in quanto “- il veicolo risulta acquistato dalla il giorno prima dell'inserzione; il paese (Germania) e l'anno CP_1
di immatricolazione (2012) risultano dalla stessa carta di circolazione;
il prezzo di 16.500 pagato da è congruo tanto rispetto a quello di 16.000 pagato da quanto a Parte_1 CP_1 quello ricavato dalle successive vendite effettuate da ”. Parte_1
Infatti, dalla carta di circolazione dell'autovettura risulta il modello del veicolo, la data di immatricolazione (01.07.2012), il paese di immatricolazione (Germania). Soltanto all'esito dell'ATP è emerso che l'autovettura era stata immatricolata negli Stati Uniti nel 2011.
Il Giudice di primo grado ha valorizzato, inoltre, la circostanza per cui l'attività istruttoria svolta ha confermato che “il libretto di circolazione è stato visionato dagli acquirenti (che, infatti non hanno mai dedotto di non averlo fatto), e che l'autovettura è stata visionata attentamente tanto dal titolare di quanto dal suo collaboratore prima di formalizzare Parte_1 Tes_1
l'acquisto (si cfr. verbale d'udienza del 5.10.2022)”.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato gli esiti delle prove orali (vds. dichiarazioni rese da e ) ed ha affermato che è da ritenersi provato che il mezzo Controparte_1 Testimone_2
acquistato da è lo stesso visionato dagli acquirenti lo stesso giorno Parte_1 dell'acquisto. Tale circostanza – osserva il Tribunale - rileva anche in punto danni riscontrati sul mezzo, atteso che parte attrice ha sostenuto nei propri atti che il veicolo “presentava altresì evidenti postumi di una riparazione che aveva interessato la carrozzeria della fiancata destra, peraltro mal eseguita tanto da rendere difficoltosa la chiusura della portiera”. Tuttavia, sia il titolare di quanto il suo collaboratore, hanno ispezionato la macchina il giorno Parte_1 stesso dell'acquisto, con la conseguenza che gli stessi avrebbero ben potuto avvedersi degli stessi.
Il Tribunale ha, quindi, rigettato la domanda attorea osservando che “non risulta provato quali fossero i termini stessi dell'accordo tra le parti, quindi che il abbia ingenerato in CP_1 parte attrice un'alterata rappresentazione della realtà, inducendola in errore nell'acquisto dell'autoveicolo, e, infine, che abbia consegnato ad un veicolo totalmente diverso Parte_1
per modello, provenienza e prestazione rispetto a quello pubblicizzato, visionato ed acquistato”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando l'erronea Parte_1
valutazione degli elementi in fatto e, nello specifico, che la motivazione del Giudice di primo grado - che ha ritenuto non provato il contenuto dell'inserzione - è da ritenersi viziata e carente.
L'appellante afferma che il Tribunale non ha compiutamente valutato i fatti di causa come risultanti dalla CTU svolta in sede di ATP, la quale ha concluso che “Il veicolo acquistato dalla società ricorrente , NON é QUELLO PUBBLICIZZATO Parte_3
NELL'INSERZIONE, di cui al doc. 1 NELL'INSERZIONE PUBBLICITARIA, il veicolo oggetto di Causa viene indicato come Mini Countryman ER S JO ER Works - 2012, mentre dalla relazione del C.T.A. da informazioni assunte dallo scrivente e dall'atto Cronologico allegato, trattasi di una Mini Countryman 1,6 ER S All. 4, alla quale è stato applicato successivamente il kit estetico JO ER Works, solo nella parte esterna. Immatricolato negli Stati Uniti nel 2011, inoltre il mezzo venduto all monta un motore di 184 cv. Parte_1
Mentre su quello reclamizzato viene montato un motore di 218 cv., inoltre ha sellerie interne diverse”.
Inoltre, afferma di aver appurato all'esito dell'accesso presso la propria Parte_1
carrozzeria che il bene era stato anche oggetto di sinistro per cui le riparazioni resesi necessarie ammontavano ad euro 3.242,03. In tesi di parte appellante, i vizi e difetti del mezzo non erano visibili agli occhi di tutti.
Il avrebbe, quindi, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, ingenerato CP_1 nell'odierna appellante un'alterata rappresentazione della realtà, inducendola in errore nell'acquisto dell'autoveicolo, con conseguente diritto al risarcimento del danno liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In data 07.11.23 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata, in quanto congruamente motivata in relazione a tutte le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado e che parte appellata procede a ripercorrere nella propria comparsa di costituzione.
Alla prima udienza del 30.11.2023 il Consigliere Istruttore verificata la regolare costituzione delle parti ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Precisate le conclusioni all'udienza del 09.10.25 (svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva quindi rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che i motivi di appello articolati da in quanto logicamente Parte_1
connessi, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte appellante al fine di dimostrare il proprio assunto e cioè che il veicolo acquistato in data
22.12.2014 dalla è risultato diverso da quello pubblicizzato e Controparte_1
reclamizzato dalla medesima, richiama le risultanze della CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo. L'appellante lamenta di essere stato indotto in errore da Controparte_1
avendo acquisto un veicolo diverso per modello, provenienza e prestazione rispetto a quello pubblicizzato, avendo il perito accertato che risultava applicato un kit estetico JO ER
Works nella parte esterna della Mini Countryman 1,6 ER S;
che l'immatricolazione era avvenuta nel 2011 negli Stati Uniti;
che l'autovettura oggetto di causa ha un motore di 184 CV mentre su quello reclamizzato veniva indicato un motore 218 CV;
che il veicolo presentava danni e postumi di un possibile sinistro.
L'appellante precisa che il CTU, in sede di accertamento tecnico preventivo, ha quantificato le riparazioni necessarie in € 3.242,03 mentre il veicolo pubblicizzato era stato rappresentato come mai incidentato.
La Corte osserva che parte appellante, pur richiamando gli esiti della ctu, non si confronta adeguatamente con i plurimi motivi ed argomenti che hanno condotto il Giudice di primo grado al rigetto della pretesa attorea.
Tra questi, innanzitutto, la circostanza per cui dalla carta di circolazione risulta il modello del veicolo, la data di immatricolazione (01.07.2012) ed il paese di immatricolazione (Germania)
e la circostanza per cui sia il libretto di circolazione che la stessa autovettura sono stati visionati da soggetti professionisti, vale a dire sia dal titolare dell' sia dal suo Parte_1 collaboratore prima di formalizzare l'acquisto. Tes_1
Pur mantenendo fermi gli accertamenti del perito in ordine a diversità di data e paese di immatricolazione, parte appellante nulla osserva al fine di contestare la parte della sentenza in cui si dà atto e si valorizza la visione e l'esame da parte dell'appellante al momento dell'acquisto sia della carta di circolazione che dello stesso veicolo oggetto della compravendita;
attività che, evidentemente, consente ad un soggetto che professionalmente opera nel campo del commercio delle automobili, di appurare le caratteristiche del mezzo oggetto della contrattazione e di porle a confronto con i dati documentali e/o con le caratteristiche che, in tesi di parte appellante, erano state rappresentate in sede di reclamizzazione del veicolo.
Sul punto, del tutto correttamente il Giudice di primo grado richiama le risultanze delle prove orali. In particolare, il teste ha dichiarato: “Io c'ero e ho visto che hanno Testimone_2 visionato l'auto, sono stati lì un po' di tempo. L'auto era posizionata in mezzo al cortile. In quel momento io ero lì vicino e ho visto che hanno guardato il libretto della macchina”.
Parte appellante non si confronta adeguatamente nemmeno con la parte della sentenza impugnata in cui si evidenzia che non risulta provato il contenuto esatto dell'inserzione e, quindi, il termine di raffronto utilizzato dal CTU in sede di ATP.
Il Tribunale, sul punto, ha valorizzato non solo la circostanza che , sentito in Controparte_1 sede di interrogatorio formale, non abbia riconosciuto l'inserzione pubblicitaria allegata da parte attrice (il quale ha dichiarato: “Sì, confermo. Avevo messo un'inserzione di una Mini
ER S sul sito subito.it. Era una Mini ER S con allestimento esterno della JO ER
Works.” Viene esibita alla parte l'inserzione allegata all'accertamento tecnico preventivo e lo stesso dichiara “non riconosco l'inserzione”), ma soprattutto che lo stesso perito, escusso nel corso del giudizio di primo grado, per come risultante dal verbale di udienza del 14.12.2022 non abbia riconosciuto l'inserzione pubblicitaria in esame.
Orbene, le doglianze formulate a tal riguardo da parte appellante si appalesano del tutto generiche, non confrontandosi adeguatamente con il profilo evidenziato dalla sentenza impugnata circa il fatto che non è stato dimostrato quale fosse effettivamente il contenuto dell'inserzione pubblicitaria posta a base dell'accertamento peritale, quale termine di raffronto.
Infatti, per come risulta dal tenore della deposizione testimoniale, il ctu “Esibitagli l'inserzione di cui al doc. 1 allegato al fascicolo per ATP” ha dichiarato “Non ricordo di aver visto un'inserzione”. Inoltre, datagli lettura del quesito della perizia dal medesimo svolta ha dichiarato “confermo di non ricordare l'inserzione”. Analogamente, “Interrogato sui capitoli
1), 2), 6), 7), 8) di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice risponde:
“Continuo a non ricordare l'inserzione. (…)”. Dal verbale di udienza risulta quindi, “Sul
Capitolo 8) il Giudice chiede a cosa si riferisce rispetto alla diversità del veicolo da quello pubblicizzato visto che non si ricorda di aver visto un'inserzione. Il teste dichiara:
“probabilmente durante l'accertamento avevo visto o letto una pubblicità o altro, ma non ricordo di aver visto l'inserzione rammostratami”.
Per quanto riguarda i danni accertati, il CTU ha poi riferito “I danni nel vano portiera erano ben visibili agli occhi di tutti con la sola apertura: il vano interno era stato saldato parzialmente e male. Il parafango posteriore destro presentava uno strano avvallamento ben visibile e andava cambiato”. Ne deriva che, del tutto correttamente, il Giudice di primo grado ha osservato che “non si vede come sia possibile che tanto il titolare di , quanto il suo collaboratore, ispezionata Parte_1 la macchina il giorno stesso dell'acquisto, non se ne siano avveduti e siano, pertanto, stati indotti in errori dalla convenuta”.
A ciò si aggiunge l'ulteriore circostanza documentale valorizzata dal Tribunale per cui l'autovettura era stata acquistata dalla in data 27.11.2014 al prezzo di € 16.000,00 CP_1
e rivenduta all' in data 22.12.2014 al prezzo di € 16.500,00. Parte_1
Il giudice, sul punto, osserva che parte attrice non ha documentato di aver corrisposto a titolo di prezzo la maggior somma di € 20.000,00 atteso che dalla documentazione in atti risulta documentato soltanto l'importo di € 16.500,00 per come anche riscontrato dagli esiti delle prove testimoniali assunte.
Inoltre, il Giudice di primo grado osserva che dal certificato del PRA risulta che l'autovettura, in data 19.11.2015, è stata ceduta da alla sig.ra al prezzo di € Parte_1 Persona_1
17.000,00, quindi, riacquistata dalla stessa in data 08.02.2016 al prezzo di € Parte_1
16.200,00 e nuovamente ceduta da al sig. in data 17.03.2016 Parte_1 Persona_2 al prezzo di € 18.100,00.
In questa prospettiva, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ritiene dimostrata la buona fede della convenuta e la circostanza che il prezzo pagato da sia da ritenersi Parte_1
congruo sia rispetto al prezzo pagato dal sia rispetto a quello ricavato dalle successive CP_1
vendite effettuate da Parte_1
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte osserva che il presente atto di appello è da ritenersi infondato, atteso che pur tenendo presenti gli esiti della ctu, non può ritenersi provato che l'appellante, che svolge attività professionale nello specifico settore automobilistico, sia stato indotto in errore dall'odierno appellato nell'acquisto di un autoveicolo diverso da quello prima pubblicizzato e poi effettivamente visionato.
La sentenza impugnata, infatti, richiama una pluralità di elementi probatori che consentono di escludere la fondatezza dell'assunto di parte appellante e, rispetto ai quali, i motivi di censura si appalesano genericamente formulati.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierno appellante.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, del valore della controversia, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come di seguito:
Fase di studio (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore medio): € 1.911,00
TOTALE: € 4.888,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Alessandria n.
437/2023 emessa in data 19.05.2023 e pubblicata in data 22.05.2023.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 4.888,00 oltre al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29.10.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Angela Giunta Dr. Roberto Rivello