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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Verbale di udienza
Oggi 3 luglio 2025 innanzi alla giudice Elda Geraci sono comparsi: per 'avv. LORINI ALBERTO Parte_1 per 'avv. LASCIOLI MAURIZIO Controparte_1
Le parti discutono la causa e chiedono l'accoglimento delle conclusioni svolte nei rispettivi atti difensivi.
La giudice dà lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) visto l'art. 18 comma 5 L.300/1970, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna a pagare alla ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva, dodici CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di €1.143,55 - che si quantifica in complessivi €13.722,6, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso pari a €902,94, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in €3.500,00 per compenso professionale ed €259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
La giudice
Elda Geraci
Verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre
2012 n. 209.
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TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Verbale di udienza
Oggi 3 luglio 2025 innanzi alla giudice Elda Geraci sono comparsi: per 'avv. LORINI ALBERTO Parte_1 per 'avv. LASCIOLI MAURIZIO Controparte_1
Le parti discutono la causa e chiedono l'accoglimento delle conclusioni svolte nei rispettivi atti difensivi.
La giudice dà lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) visto l'art. 18 comma 5 L.300/1970, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna a pagare alla ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva, dodici CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di €1.143,55 - che si quantifica in complessivi €13.722,6, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso pari a €902,94, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente che liquida in €3.500,00 per compenso professionale ed €259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a..
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
La giudice
Elda Geraci
Verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre
2012 n. 209.
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