Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 649/2021
Oggi 10/01/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Rigon in sostituzione dell'avv. Frigotto per la parte ricorrente;
• l'avv. Baltieri in sostituzione dell'avv. Conti per parte convenuta;
CP_1
• l'avv. Alberti in sostituzione dell'avv. Grigoli per parte convenuta Controparte_2 CP_
• l'avv. Piccolo in sostituzione dell'avv. Pepe per . Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla conclusione della discussione.
I procuratori delle parti riportano a tutto quanto dedotto ed argomentato nelle note difensive ed in sede di discussione alla precedente udienza.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 10/01/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 649 / 2021 RCL promossa con ricorso depositato il 06/05/2021
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRIGOTTO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. FRIGOTTO ALBERTO ( ); elettivamente C.F._2
domiciliato in presso il difensore avv. FRIGOTTO GIUSEPPE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_1
CONTI STEFANO e dell'avv. LEONI ANDREA ( ) VIA DEL C.F._3
PONTIERE, 23 37100 VERONA, elettivamente domiciliato in VIA DEL PONTIERE, 23
37121 VERONA presso il difensore avv. CONTI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_2
dell'avv. GRIGOLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LEONCINO, 30 37121
VERONA presso il difensore avv. GRIGOLI ANDREA
VIERREGROUP SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_3
dell'avv. CONTI STEFANO e dell'avv. LEONI ANDREA ( ) VIA DEL C.F._3
PONTIERE, 23 37100 VERONA, elettivamente domiciliato in VIA DEL PONTIERE, 23
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE FERNANDO e Controparte_6 P.IVA_4
dell'avv. PEPE ITALIA VALENTINA ( ) CORSO XXII MARZO, 8 20137 C.F._4
MILANO, elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 8 20135 MILANO presso il difensore avv. PEPE FERNANDO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.21 onveniva in giudizio le società Parte_1 CP_7
(e , e esponendo:
[...] Controparte_8 Controparte_2 Controparte_6
- di essere stato ammesso quale socio lavoratore dipendente di con Controparte_7 contratto a tempo determinato con decorrenza dal 18.5.15, poi trasformato a tempo indeterminato dal 30.12.16;
- di aver lavorato presso l'unità di di fino al 30.9.16 Controparte_2 Parte_2 quale addetto al reparto wurstel con le mansioni di capo linea, consistenti nel programmare la linea ad ogni ciclo produttivo, controllandone il corretto funzionamento e intervenendo se si bloccava o in caso di malfunzionamenti, e nel gestire il lavoro degli altri operai, nonchè con le mansioni di addetto al confezionamento, etichettatura, numerazione del lotto, controllo qualità, imbancalamento e movimentazione con l'uso del transpallet dei wurstel;
- di aver lavorato presso l di Santa Maria di Zevio dal 03.10.16 al Parte_3
31.12.19;
- in particolare, fino a metà ottobre 2016 è stato ivi addetto al reparto imbancalamento- pallettizzazione (denominato “cella 19”), con le mansioni di selezionare per tipologia, in base al loro codice, i prodotti alimentari confezionati da , caricare i bancali per tipo di prodotto e CP_2 spostare i bancali con il transpallet elettrico;
- da metà ottobre a fine ottobre 2016 è stato ivi addetto, con l'uso del carrello elevatore a due forche, al carico e scarico dai camion dei bancali di legno, delle bobine di nylon, delle etichette e del materiale per il confezionamento dei prodotti alimentari;
- da novembre 2016 a dicembre 2016 è stato ivi nuovamente addetto al reparto imbancalamento – pallettizzazione (denominato cella 19) con le mansioni già descritte;
- da gennaio 2017 al 06.10.17 è stato addetto al magazzino con le seguenti mansioni: scarico dai camion dei prodotti alimentari, dei materiali per il confezionamento (piatti e vassoi) e dei bancali di legno con l'utilizzo in prevalenza del carrello elevatore uomo a bordo a due forche;
controllo e spunta dei DDT consegnati dagli autisti;
sistemazione dei prodotti in magazzino;
preparazione della spesa, rifornendo ai lavoratori Agricola, addetti ai blocchi 1 e 2, i prodotti alimentari e le confezioni (piatti e vaschette), di cui doveva verificare con il computer il numero e la tipologia e scaricare dal computer i prodotti in uscita;
controllo delle giacenze (prodotti alimentari e confezioni) riportando i dati su appositi fogli di cui al doc.14;
- dal 07.10.17 al 29.11.17 il ricorrente è stato ivi nuovamente addetto al reparto imbancalamento – pallettizzazione (denominato cella 19) con le mansioni già descritte;
- dal 30.11.17 al dicembre 2017 il ricorrente è stato ivi nuovamente addetto al magazzino con le mansioni già descritte;
2 - da gennaio 2018 a dicembre 2019 il ricorrente è stato ivi addetto al reparto disimballo, in cui, sulla base degli ordini e del tipo di produzione da realizzare, identificata da un codice, doveva preparare ingredienti (carne e/o vegetali) dell'impasto e nello specifico togliere l'involucro di nylon che avvolge i prodotti alimentari, collocare gli alimenti all'interno di vasconi, pesare gli ingredienti e consegnarli al personale di Controparte_2
- di aver lavorato, a seguito di provvedimento di trasferimento, adottato con il consenso del lavoratore e con la garanzia che “il trattamento economico resterà invariato”, da gennaio 2020 fino al deposito del ricorso presso il magazzino della di Arcole (VR), con le mansioni di CP_9 CP_3 carico e scarico di scaffalatura dai camion con l'uso del traspallet elettrico, preparazione degli ordini e controllo delle giacenze.
Esponeva, in particolare: di avere svolto la prestazione lavorativa dal 18.08.15 al 31.12.19 dal lunedì al sabato e nel mese di dicembre anche la domenica in occasione della campagna CP_ natalizia e pasquale (dal gennaio 2020 in poi, presso il magazzino della il ricorrente CP_9 lavorava dal lunedì al venerdì); che dal 18.08.15 al 31.12.16 il rapporto di lavoro è stato formalizzato come rapporto a tempo parziale al 89,74%, corrispondente a 35 ore settimanali;
che dal 01.01.17 il rapporto è stato trasformato a tempo pieno, il tutto con gli orari meglio precisati ai punti nn. 27) – 30) del ricorso;
che la aveva ridotto l'orario mensile di lavoro del CP_1 ricorrente indicando nel programma dei turni settimanali di lavoro i giorni della settimana in cui il lavoratore doveva rimanere a casa dal lavoro in Rol;
che una parte delle ore di mancato svolgimento della prestazione lavorativa erano state indicate da nelle buste paga sotto CP_1 la voce “FER/ROL /EX FEST NON RETRIBUITE”; di non aver fruito del periodo di ferie annuali negli anni 2015 e 2016 e di aver usufruito di 15 giorni di ferie nel 2017, di 21 giorni di ferie nel 2019 e di
14,5 giorni di ferie nel 2020; di aver svolto, per quanto qui di interesse, nei giorni 01.12.16, 07.12.16
e 13.12.16 il corso di dodici ore per la conduzione in sicurezza di carrelli industriali semoventi, conseguendo la relativa abilitazione (doc. 22); di aver partecipato ad altri corsi di formazione generale;
di essere stato inquadrato secondo il C.C.N.L. Trasporto merci logistica (in seguito: TML) da agosto 2015 a marzo 2018 nel livello 6J, e da aprile 2018 ad oggi nel livello 6; che in data
28/01/2014 era stato sottoscritto un verbale di accordo tra e talune organizzazioni CP_1 sindacali;
che l'accordo era stato tuttavia contestato dal sindacato Filaia Cisal;
che il sindacato in questione aveva manifestato l'esplicito dissenso dall'accordo; che nelle settimane successive il capo cantiere, durante il turno di lavoro, ordinava ai lavoratori di sottoscrivere un foglio contenente un elenco e giustificando che la firma era necessaria per la consegna dei DPI ed ordinava ai lavoratori di sottoscrivere il verbale di conciliazione senza farlo leggere, senza spiegarne il contenuto e senza rilasciarne una copia;
che il capo cantiere riferiva ai lavoratori che la firma era necessaria per il lavoro e che se non avessero firmato avrebbero perso il lavoro e che la firma è avvenuta senza la presenza e in assenza di una effettiva assistenza dei rappresentanti sindacali;
di negare e comunque di non essere consapevole di aver firmato il suddetto “verbale 411”, connesso al predetto accordo sindacale;
che in data 18/07/2019 era stato stipulato tra e le CP_1 organizzazioni sindacali un verbale di accordo relativo all'applicazione di alcuni aspetti del CCNL
Logistica ai soci lavoratori di e che avrebbe confermato tutti i precedenti accordi. CP_1
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'applicabilità al rapporto di lavoro del C.C.N.L. cooperative alimentari, il quale prevedeva il medesimo trattamento normativo ed economico assicurato dal C.C.N.L. industria alimentare applicato ai dipendenti della ditta committente, con riconoscimento del diritto all'inquadramento nel livello 5 (o in subordine, al liv. 6 dal 18.08.15 al 29.02.16 e al liv. 5 dal 01.03.16); inoltre il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata, ove ostativa al riconoscimento del predetto diritto, l'inefficacia ed inapplicabilità nei propri confronti,
3 in particolare degli accordi aziendali del 28/01/2014 e del 18/07/2019 (rispetto a quelli del 17.6.2015
e del 09/09/2015), nonché la nullità dell'eventuale verbale di conciliazione ex art. 411. Per quanto riguarda l'orario di lavoro il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva in quanto non risultava sottoscritto alcun accordo in sede sindacale che prevedesse forme di orario ridotto. La parte ricorrente allegava che la non aveva quasi mai garantito al lavoratore lo CP_1 svolgimento del normale orario giornaliero mensile, riducendo il normale orario di lavoro con il ricorso ai Rol. Il ricorrente pertanto chiedeva accertarsi il diritto alla retribuzione mensile dovuta per l'intero orario contrattuale di lavoro (173 ore mensili e in subordine 168 ore mensili). Il ricorrente chiedeva che fosse accertato il diritto al trattamento economico e normativo spettante in forza del
C.C.N.L. cooperative alimentari con il riconoscimento delle relative differenze retributive, nonché il risarcimento per il mancato godimento delle ferie spettanti secondo la contrattazione collettiva applicabile. In via subordinata chiedeva che venisse rideterminato il trattamento economico previsto dal con C.C.N.L. logistica e formulava, in particolare, le articolate conclusioni come riportate e trascritte in epigrafe, chiedendo si dall'assunzione l'inquadramento al livello 5° e dal 01.01.2017 al livello 4°.
Si costituivano in giudizio e Vierregroup chiedendo il rigetto delle domande di CP_1 parte ricorrente ed evidenziando che il ricorrente aveva svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro mansioni esclusivamente manuali (presso il reparto wurstel, ove non aveva mai svolto mansione di capo linea, imbancalamento-pallettizazione, magazzino carico-scarico) nell'ambito di contratti d'appalto tra la datrice di lavoro e le convenute: tali mansioni hanno necessitato, per la loro semplicità, di un brevissimo addestramento pratico (qualche ora al massimo) e “non prevedevano la conduzione di macchinari per le lavorazioni” (pag. 45 memoria cost.). Osservano che la cooperativa, essendo attiva nei settori del facchinaggio dell'attività di carico e scarico merci, aveva sempre ritenuto di applicare ai rapporti di lavoro con i soci il C.C.N.L. del proprio settore merceologico. Ciò era avvenuto anche nell'ambito dell'appalto con CP_2
avente ad oggetto attività di facchinaggio e carico/scarico: dunque agli operai venne applicato
[...] il CCNL TML. Il ricorrente come gli altri lavoratori e soci non aveva mai contestato l'applicazione del CCNL TML.
La esponeva inoltre che in data 28/01/2014 era stato sottoscritto con i sindacati CP_1 Co CP_ e ai quali aderiva oltre 60% dei lavoratori iscritti a sindacati, un contratto di prossimità in forza del quale i lavoratori che svolgevano attività manuale all'interno di stabilimenti CP_2 sarebbero stati assunti al 6° livello J e poi passati al 6° livello dopo 30 mesi di servizio
[...] ininterrotto e sarebbero rimasti in tale livello anche successivamente. Tale previsione era finalizzata, per espressa volontà dei sottoscrittori, a garantire l'obiettivo di una maggiore occupazione per tutti i soci lavoratori.
Proprio in ragione di detto accordo di prossimità il ricorrente (che al momento della sottoscrizione del contratto aziendale di prossimità del 28.01.14 non era ancora in servizio, svolgendo in seguito attività solo manuale) fu correttamente inquadrato nel livello 6J del CCNL applicato. Da aprile 2018 al ricorrente fu riconosciuto l'inquadramento al livello 6.
La cooperativa convenuta chiedeva che fosse accertata come legittima la scelta del datore di lavoro di applicare il CCNL TML, l'inapplicabilità nei propri confronti di taluni accordi aziendali stipulati da con le organizzazioni sindacali in cui si sarebbe imposta e appaltatore Controparte_2
l'applicabilità del C.C.N.L. cooperative alimentari per tutte le attività direttamente collegata al processo produttivo. La contestava le argomentazioni con le quali la parte ricorrente CP_1
4 aveva eccepito l'inefficacia erga omnes del contratto di prossimità della 28/01/2014, che quindi appariva quale legittimo ed efficace strumento derogatorio rispetto alla contrattazione nazionale ed alla legge. Le ferie e i permessi venivano retribuiti all'interno della retribuzione oraria. Pertanto poteva accadere che una o più buste paga avessero solo apparentemente un orario di lavoro inferiore a quello contrattuale, poiché al ricorrente erano già state pagate le ferie e di permessi.
Anche ove il monte orario non fosse stato rispettato, si doveva comunque ritenere provato il consenso del socio lavoratore, desumibile da inequivoci comportamenti concludenti. In subordine la sosteneva che il regolamento interno della cooperativa prevedeva la possibilità di CP_1 sospendere, senza diritto alla retribuzione, il rapporto con il socio qualora non fosse possibile assicurare il lavoro secondo la tipologia contrattuale accordata. La cooperativa aveva sempre comunicato tempestivamente gli accorgimenti organizzativi diretti a far ruotare il personale per garantire una occupazione omogenea del personale. La comunque eccepiva che il CP_1 ricorrente non aveva mai messo a disposizione le proprie energie lavorative per un orario superiore a quello effettivamente lavorato. La eccepiva la prescrizione quinquennale delle CP_1 differenze retributive per il periodo antecedente al 27.5.16 in quanto il ricorso era stato notificato solamente il 27.5.21. La contestava anche le pretese relative alle domande svolte in via CP_1 subordinata per l'inquadramento del CCNL TML. La convenuta contestava con osservazioni specifiche i conteggi depositati in allegato al ricorso.
Si costituiva la che si associava alle argomentazioni in fatto e in Controparte_5 diritto svolte dalla cooperativa datrice di lavoro. Eccepiva la prescrizione quinquennale calcolata a ritroso a decorrere dalla notifica del ricorso (non assumendo valenza interruttiva la comunicazione del 16.7.20) e contestava i conteggi di parte ricorrente. Eccepiva che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 dlg. n. 276/2003 – al più relativa al solo periodo per la parte di propria competenza, ossia per l'arco temporale dal 18.08.2015 al 31.12.2019) - non si estendeva in ogni caso alle somme richieste per le ore non lavorate, in quanto aventi natura risarcitoria e non retributiva del lavoro svolto di fatto nell'appalto, ed eccepiva il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della appaltatrice ex art. 29 cit. CP_1
Si costituiva ribadendo che solo da gennaio 2020 il ricorrente allega di aver CP_6 lavorato per LIDL e che, dunque, le domande nei propri confronti, pure infondate, potrebbero CP_ comportare un'eventuale responsabilità di solo limitatamente al periodo successivo. Contestava i presupposti della domanda, come l'adibizione del continuativamente ed Pt_1 esclusivamente ai servizi logistici c.d. SIDAC appaltati da a , così come quelli di CP_3 CP_1 applicazione del CCNL alimentari, e l'inquadramento nonché il monte ore lavorate. Contestava i conteggi di parte ricorrente. Ribadiva il proprio diritto ad essere manlevata e tenuta indenne dall'appaltatrice con riguardo alle pretese del ricorrente in virtù delle previsioni CP_1 contrattuali richiamate al punto 2.1 della memoria di costituzione, vantando in ogni caso dritto di regresso ex art.29 c. II° D. Lgs.276/03 nei confronti dell'appaltatrice, di cui chiedeva la chiamata in causa.
All'esito della prima udienza, dopo un contraddittorio tra le parti sulle eccezioni e contestazioni svolte e sui conteggi, con ordinanza 22.5.23 sono state ammesse le prove per testi richieste dalle parti, assunte alle udienze 24.1.24 e 5.6.24, con acquisizione su richiesta delle parti ulteriori verbali di prove testimoniali assunte sulle medesime circostanze in altri procedimenti facenti parte del contenzioso seriale e depositate dalle parti tra il 5.6.24 ed il 15.6.24; all'esito della
5 istruttoria la causa è stata rinviata per la decisione stante l'impossibilità di una conciliazione, a fronte nelle numerose contestazioni sollevate dalle difese delle parti nonostante le sopravvenute pronunce della Corte d'Appello di Venezia (Sentenza NON DEFINITIVA n. 372/2022 pubbl. il
01/08/2022 RG n. 435/2021; seguita dalle sentenze definitive come sent.
8.6.23 sub proc n.866/21,
Sentenza n. 716/2023 pubbl. il 18/12/2023 sub proc. n. 340/2021 ed altre depositate anche recentemente).
Autorizzato il deposito di nuovi conteggi, la causa è stata quindi rinviata con termine per note all'odierna udienza nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata discussa oralmente e decisa mediante lettura di dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, in assenza delle parti autorizzate ad assentarsi.
* * *
1. Questo Giudice intende conformarsi integralmente al condiviso orientamento di cui alle numerose pronunce della Corte d'Appello intervenute in materia (cfr. in merito al contratto collettivo applicabile, agli accordi aziendali, agli accordi 411, alle mansioni 372/2022, 378/2022, 391/2022,
393/2022 del 26.7.2022; in merito ai conteggi sentenze 392/2023, 394/2023, 395/2023, 397/2023 del 20.7.2023 e 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del 13.2.2024), e recepite anche da altre sentenze di questo ufficio (ex multis: G.d.L. Tribunale di Verona, Sentenza n. 229/2024 pubbl. il
27/03/24 RG n. 154/2021, Sentenza n. 231/2024 pubbl. il 27/03/2024 RG n. 1073/2021, Sentenza
n. 232/2024 pubbl. il 27/03/2024 RG n. 1331/2021) da intendersi richiamate per ampi stralci anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.), anche a fronte della necessità di garantire un'uniforme applicazione del diritto, soprattutto nell'ambito del contenzioso seriale a cui appartiene il presente giudizio.
2. Innanzitutto la Corte lagunare (ex multis sentenze 378/2022, 391/2022, 393/2022), ha accertato che ai rapporti di lavoro de quibus trova applicazione il CCNL Trasporti e Logistica e non quello Alimentare, secondo la prospettazione inizialmente accolta in primo grado. Si riporta sul punto l'ampia e condivisa motivazione della Corte d'Appello:
«4.1. Con riguardo al contratto collettivo applicabile giova premettere che, in base ai principi generali enucleati dalla costante elaborazione giurisprudenziale (10002/2000; Cass. 5596/2001;
Cass.1813/2010) a cui questo collegio aderisce, l'art. 2070 c.c. che prevede l'applicazione del contratto collettivo relativo all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore non si applica alla contrattazione collettiva di diritto comune. Nel sistema post corporativo, invero, il datore di lavoro applica il CCNL dell'associazione di categoria a cui è iscritto ovvero quello a cui ha prestato, anche implicitamente, adesione. In altri termini, in base al c.d. principio volontaristico è legittima anche l'applicazione di un CCNL di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta e il lavoratore può invocare l'applicazione di una intesa diversa (ai limitati fini del c.d. minimo costituzionale) solo richiamandola come termine di riferimento ex art. 36 Cost., deducendo la mancata conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto dal CCNL applicato al rapporto. In particolare la dottrina ha sottolineato che è coerente con l'attuale assetto normativo che, in assenza di un salario minimo legale, CCNL di diverse aree merceologiche possano individuare una diversa retribuzione minima comunque legittima ex art. 36 Cost.: tali differenze non fondano, per ciò solo, il diritto del lavoratore all'applicazione di un diverso CCNL, quantunque maggiormente rispondente all'attività in concreto svolta, con retribuzione minima più elevata. La garanzia dell'art. 36 Cost., del resto, va letta non con riferimento ai singoli elementi retributivi ma con riferimento al trattamento complessivo, prendendo tuttavia a riferimento solo gli istituti che costituiscono, come detto, il c.d. minimo costituzionale, con esclusione degli emolumenti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come ad esempio la quattordicesima mensilità.
6 4.2. In applicazione di tali principi generali il collegio ritiene che ha legittimamente CP_1 applicato il CCNL TML, a cui ha (quantomeno implicitamente) prestato adesione. Del resto, è pacifico che il core business dell'attività aziendale riguarda il settore della logistica (come emerge dalla circostanza che opera in appalto anche per altre imprese, sempre per lo CP_1 svolgimento di attività inerente la logistica, v. verbale udienza del 21 aprile 2022), sicché, in definitiva, il CCNL applicato da è anche quello corrispondente all'attività in concreto CP_1 svolta. Del resto, il lavoratore non ha allegato in modo specifico che la retribuzione prevista dal
CCNL TML non è sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa, o non sia proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e che, quindi, non soddisfi il c.d. minimo costituzionale ex art. 36 Cost., come sopra individuato. Il lavoratore si è limitato ad allegare solo il diverso e più favorevole trattamento previsto dal CCNL Alimentari (applicato dalla committente Controparte_2 rispetto al CCNL TML (applica to da ). CP_1
4.3. Le conclusioni che precedono non sono scalfite dal richiamo operato dal lavoratore all'art. 3 della L. 142/2001 , secondo il quale al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (19832/13; Cass. 17583/2014;
Cass. 5189/2019). Va invero considerato che la giurisprudenza di legittimità, interpretando la disciplina dettata sul trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa (art. 3 L. 142 /2001; art. 6, comma L. 142/2001; art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008 ), ha chiarito che “L'art. 7 in esame, al pari dell'art. 3, L. n. 142 del 2001, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.
L'art. 7, L. n. 31 del 2008 presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria. Come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato(art. 7, D.L. n. 248 del 2007, ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n.17583 del 2014; n. 19832 del 2013). Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazioneall'art.36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale
7 libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione” (Cass.5189/19). Quindi, da un lato, l'art. 3 L. 142/2001 non impone alla Cooperativa di adottare il CCNL relativo al settore merceologico dell'attività svolta(e va ribadito che, in ogni caso, la società appellante pacificamente svolge attività di facchinaggio e carico e scarico delle merci rientrante nell'ambito di attività del CCNL TML), bensì impone alla Cooperativa di corrispondere ai lavoratori subordinati un trattamento economico “complessivo” “non inferiore” ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Il lavoratore, nel caso concreto, non ha né allegato né provato che il trattamento economico complessivo percepito in applicazione del CCNL TML sia inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore trasporto merci o di altra categoria affine. Il collegio ritiene, del resto, non solo che il core business dell'attività di attiene CP_1 all'attività di facchinaggio e carico e scarico delle merci ma anche che l'attività svolta dal lavoratore nell'ambito dell'appalto di sia relativo alla predetta attività. Controparte_2
Ed invero, è pacifico che il lavoratore appellato fosse prevalentemente addetto all'attività di c.d. appendimento di polli e tacchini. Tale attività è, secondo la descrizione che emerge dalle allegazioni non contestate, antecedente e meramente preparatoria rispetto alla macellazione degli animali e quindi non rientra nell'attività alimentare propriamente intesa (in quanto non ha ad oggetto la produzione di alimenti) ma è qualificabile come attività inerente al trasporto di merci/logistica in quanto ha ad oggetto, per l'appunto, la movimentazione degli animali nella fase antecedente alla loro macellazione. Sulla qualificazione di tale attività (movimentazione di merci), basata sulla sua natura intrinseca, non è suscettibile di incidere la circostanza che i lavoratori abbiano frequentato dei corsi inerenti al benessere animale.
In altri termini, l' attività svolta dal lavoratore appellato nel reparto c.d. appendimento non rientra nell'attività alimentare propriamente intesa (in quanto non ha ad oggetto la produzione di alimenti) ma è qualificabile come attività inerente al trasporto di merci/logistica in quanto ha ad oggetto, per l'appunto, la movimentazione delle materie prime nella fase antecedente al loro impiego nel processo produttivo alimentare» . Analoghe considerazioni sono suscettibili di essere svolte con riferimento all'attività svolta, in via comunque non prevalente, dal lavoratore nel “settore wurstel”: si trattava pacificamente di prendere il prodotto già confezionato negli involucri di plastica e posizionarlo nelle scatole, previo controllo dell'integrità delle confezioni. Anche in questo caso, dunque, si trattava di attività inerente alla movimentazione di merci. Sicché, anche in tale angolo visuale, non trova applicazione il trattamento economico previsto dal CCNL Alimentari.
4.4. Del resto, nemmeno il citato art . 7 DL 248/2007 impone alle cooperative l'adozione di un determinato CCNL . Tale articolo, invero, nell'ipotesi in cui vi sia “una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria” impone alle cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria medesima. In altri termini, l'art. 7 è disposizione che detta un criterio di selezione
(rappresentatività comparativamente maggiore a livello nazionale) tra i trattamenti economici complessivi previsti da una pluralità di CCNL che disciplinano una medesima categoria merceologica. La ratio della disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è volta ad
8 affermare che “In tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in riferimento a prestazioni rese nell'ambito di un appalto per il servizio di vigilanza e guardianato, ha ritenuto applicabile il c.c.n.l. in luogo del c.c.n.l. Portierie Custodi stipulato, per parte CP_12 datoriale, da un'unica organizzazione sindacale).” (Sez. L -,Sentenza n. 4951 del 20/02/2019, Rv.
653019 -01). Ipotesi nemmeno allegata nel caso di specie, ove il contrasto tra le parti non attiene all'individuazione del trattamento economico complessivo applicabile nell'ambito di quelli previsti da una pluralità di contratti collettivi del medesimo settore merceologico, bensì all'applicabilità tout court (secondo il tenore della domanda), al singolo rapporto di lavoro, di un contratto collettivo diverso (il CCNL Alimentari) da quello applicato dal datore di lavoro (CCNL TML) »
Prosegue la Corte (sentenza 378/2022): «In ogni caso, ad abundantiam, il Collegio ritiene che, anche nella prospettiva in cui l'attività oggetto di appalto sia suscettibile di rientrare astrattamente in quella disciplinata dal CCNL Alimentari, , che legittimamente applica il CP_1
CCNL TML, risulterebbe tenuta, in forza delle disposizioni sopra richiamate, ad assicurare che il trattamento economico complessivo dei lavoratori addetti all'appalto di non sia Controparte_2 inferiore ai minimi retributivi del CCNL Alimentari, che costituiscono parametro esterno ex art. 36
Cost., non all'applicazione tout court del CCNL Alimentari medesimo, come richiesto. In altri termini, la domanda per come formulata nel caso di specie è comunque infondata, posto che non è stato specificamente allegato in primo grado che il trattamento economico complessivo del CCNL TML è inferiore ai minimi del CCNL Alimentari, ma è stata richiesta l'applicabilità tout court del CCNL Alimentari sulla base della mera (asserita) riconducibilità dell'attività oggetto dell'appalto al settore alimentari. Il lavoratore ha, in altri termini, omesso di effettuare la specifica comparazione tra il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL TML e i minimi previsti dal CCNL Alimentari.
Dunque, non sono stati introdotti in giudizio gli elementi per stabilire se il primo sia o meno inferiore ai secondi».
Aggiunge infine la Corte: «7.6. Quanto al Regolamento interno di , il Collegio CP_1 rileva che esso prevede, al punto B1, che “Qualora venissero avviate significative aree di intervento che comportino lo svolgimento da parte dei soci di attività diverse da quelle di movimentazione merci, verranno applicati quali trattamenti economici i minimi tabellari dei ccnl che regolamentano il lavoro dipendente in quelle aree” (doc. 4 ). Ebbene, da un lato, per quanto precede, deve CP_1 ritenersi che tutte le attività svolte dal lavoratore nell'ambito dell'appalto rientrano Controparte_2 nell'ambito della movimentazione merci. Dall'altro lato, in ogni caso, tale clausola non prevede, tout court, come richiesto dal lavoratore, l'applicazione del CCNL che disciplina il diverso settore di intervento, bensì l'applicazione dei “trattamenti economici i minimi tabellari dei ccnl che regolamentano il lavoro dipendente in quelle aree”. Tuttavia, come già emerso, nel caso di specie il lavoratore non ha specificamente allegato e provato, in primo grado, che il trattamento economico complessivamente ricevuto sia inferiore al predetto trattamento minimo previsto dal CCNL del diverso settore di attività.
7.7. Quanto agli accordi sottoscritti da con le organizzazioni sindacali, il Controparte_2
Collegio osserva che del tutto genericamente il lavoratore ha allegato che “la stessa ha CP_2
9 riconosciuto l'applicazione del CCNL Cooperative Alimentari ai lavoratori occupati nelle attività affidate in appalto” (pag. 15 della memoria di costituzione del lavoratore in appello). Ebbene, per il generale principio della relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), in assenza di diverse e più specifiche allegazioni (non si deduce nemmeno che l'applicazione CCNL Alimentari fosse prevista nel contratto di appalto tra e ), l'impegno in Controparte_2 CP_1 ipotesi assunto da con le organizzazioni sindacali di applicare il CCNL Alimentari Controparte_2 non è suscettibile di vincolare , estranea a tali accordi, ad applicare il medesimo CCNL. CP_1
7.8. Le argomentazioni che precedono sono avvalorate dall'ulteriore considerazione secondo la quale l'attività di trasporto merci e logistica è, per sua natura, funzionale alla commercializzazione delle merci movimentate o al loro impiego nel processo produttivo che porta alla produzione di altre merci;
cionondimeno essa conserva la sua autonomia concettuale e giuridica ai fini della individuazione del settore di riferimento e non si confonde con la categoria merceologica delle merci movimentate».
Dunque al rapporto di lavoro del ricorrente, a fortiori rispetto alle mansioni disimpegnate dallo stesso nei reparti sopra richiamati, deve essere applicato solamente il
CCNL TML.
3. Quanto alla seconda questione relativa alla validità del “verbale di accordo” del 28.1.2014, si riporta l'estesa motivazione della sentenza 378/2022 del 26.7.2022. «Il Collegio ritiene che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento dell'invalidità del “verbale di accordo” aziendale di prossimità del 28.1.2014 deve essere limitato alle clausole n. 3 e n. 4 dell'accordo medesimo. Ed invero, va rilevato che il contenuto di tale accordo è complesso, in quanto riguarda anche il riconoscimento di aumenti contrattuali, nonché profili relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, il contraddittorio delle parti si è sostanzialmente incentrato sulla validità o invalidità delle clausole n. 3 e n. 4 del “verbale di accordo” medesimo. Tali clausole risultano invalide per le ragioni di seguito esposte. Quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, solo in relazione a tali clausole può accertarsi l'invalidità dell'accordo di prossimità 28.1.2014. 8.1. Il Collegio ritiene che il predetto “verbale di accordo” sia invalido limitatamente alle clausole n. 3 e 4 relative all'inquadramento dei “lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti e dei carrellisti. Tali clausole prevedono: “3) I Controparte_2 lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti Controparte_2 verranno assunti al 6° livello J e passeranno al 6° dopo 30 mesi di servizio ininterrotto e resteranno inseriti in tale livello anche successivamente. Solo nel caso di assegnazione ad incarichi di carrellista a forche (esempio movimentazione vivo) o di capo turno o di responsabile di servizio matureranno il diritto di essere inquadrati ai superiori livelli. 4) Ai lavoratori in forza che abbiano maturato almeno 18 mesi di anzianità nello svolgimento delle funzioni di carrellista con forche, verrà assegnato il 5° livello a decorrere dal 1° gennaio 2014. In futuro verrà assegnato il 5° livello ai soci che abbiano svolto per almeno 18 mesi a tempo pieno le funzioni di carrellista”.
8.2. Giova premettere che, come testualmente specificato, il “verbale di accordo” del 28.1.2014 è stato stipulato dalle parti ( e le organizzazioni sindacali) “anche” ai sensi dell'art. 8 DL CP_1
138/20116. La giurisprudenza, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 cit., aveva chiarito che il contratto aziendale obbliga tutti i lavoratori, anche non iscritti alle OO.SS. stipulanti (salvi i lavoratori iscritti a OO.SS. non firmataria di cui condividano l'esplicito dissenso) e può derogare, anche in peius, al CCNL di livello nazionale (cfr. Cass. 19351/2007; Cass. 6044/2012; Cass. 31201/2021). In tale prospettiva, la dottrina ha individuato il novum dell'art. 8 cit. nella possibilità per il contratto stipulato, per quanto qui rileva, a livello aziendale, di derogare anche alla disciplina di fonte legale,
10 alle condizioni ivi previste. Trattasi, in ogni caso, di disposizione che, autorizzando la fonte contrattuale, sussistendo determinate condizioni, a derogare alla fonte primaria, deve ritenersi eccezionale e di stretta interpretazione (v. anche C. Cost. 221/12). In particolare, come rilevato in dottrina, l' art. 8, nelle materie di cui al comma 2, fonda una competenza originaria della contrattazione aziendale, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 8 medesimo, e non è quindi necessario che vi sia delega da parte del CCNL o approvazione specifica da parte dei lavoratori o di tutte le sigle sindacali presenti in azienda.
8.3. Nel caso di specie, per quanto in questa sede rileva, le clausole n. 3 e n. 4 dell'accordo del 2014 disciplinano la materia dell'inquadramento e delle mansioni, che è certamente materia contemplata dal citato art.
8. Tuttavia, per come formulate, le predette clausole non attengono alla ridefinizione del complesso di mansioni che determinano l'inquadramento, bensì prevedono semplicemente che: - quanto alla clausola n. 3: lo svolgimento di “mansioni di carattere manuale” nell'ambito dell'appalto di (fatta eccezione per i carrellisti a forche, i capi turno e i Controparte_2 responsabili di servizio) comporta l'inquadramento iniziale al livello 6 J del CCNL TML e, dopo 30 mesi di servizio “ininterrotto”, al 6° livello, senza possibilità di ulteriore avanzamento, per esempio al
5° livello;
- quanto alla clausola n. 4: i carrellisti con forche in servizio al 1° gennaio 2014 vengono inquadrati nel 5° livello se hanno 18 mesi di anzianità; “in futuro” il 5° livello verrà assegnato ai soci che abbiano svolto per almeno 18 mesi a tempo pieno le funzioni di carrellista. Si tratta di clausole derogatorie innanzitutto rispetto al CCNL TML 2013. Infatti, quanto ai lavoratori che svolgono attività di facchinaggio, tale CCNL prevede che i lavoratori che svolgono “attività manuali di scarico e carico merci – facchino” anche con “mezzi di sollevamento semplici” sono inquadrati nel 6° livello, laddove al 6° livello Junior sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività semplici che necessitano di un periodo di addestramento pratico. In ogni caso, la declaratoria del 6° J prevede che tali lavoratori, se apprendisti, saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi (e non dopo 30 mesi come prevede, per tutti i neoassunti, la clausola n. 3 dell'accordo di prossimità in esame); i non apprendisti saranno inquadrati nel 6° livello dopo 30 mesi (non si prevede l'ulteriore condizione che il servizio sia
“ininterrotto”, v. clausola n. 3 in esame). Inoltre, il CCNL non esclude, come viceversa dispone la clausola n. 3 in esame, che i lavoratori manuali possano essere inquadrati in superiori livelli ed in particolare nel 5° livello, in cui, invero, sono inquadrati anche i lavoratori che svolgono “attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” (doc. 5 b lavoratore). Quanto ai carrellisti, la declaratoria del 5° livello CCNL TML non prevede un periodo di svolgimento minimo delle mansioni, come invece prevede la clausola n. 4 in esame. Inoltre, i carrellisti, a seconda del tipo di carrello elevatore utilizzato, sono contemplati dal CCNL TML anche in declaratorie superiori.
Il “verbale di accordo” di prossimità 2014 alle clausole n. 3 e n. 4 è, inoltre, derogatorio anche rispetto all'art. 2103 c.c., quantomeno sotto il profilo secondo il quale con l'accordo in discorso si stabilisce, nella sostanza, a parità di mansioni, un inquadramento inferiore rispetto a quello che i lavoratori avrebbero altrimenti avuto diritto di conseguire in difetto dell'accordo in discorso.
8.4. Il Collegio ritiene che le citate clausole n. 3 e n. 4 siano invalide in quanto realizzano un mero sotto inquadramento rispetto all'inquadramento che i lavoratori avrebbero avuto diritto di ottenere in base alla disciplina legale e del CCNL TML, funzionale solo a mantenere bassi i livelli retributivi e, dunque, a garantire alla società un risparmio in termini di minor costo del lavoro, a parità di mansioni (finalità non contemplata dall'art. 8 cit.). Ed invero, il testo del “verbale di accordo” 28.1.2014 non contiene l'indicazione specifica della finalità (tra quelle normativamente indicate dall'art. 8 cit.) che il predetto sotto inquadramento consentirebbe di perseguire. Del tutto generica e svincolata da un nesso di causalità con il predetto sotto inquadramento risulta, infatti, l'indicazione:
11 “9) L'obiettivo comune da perseguire è quello delle 168 ore pro capite anche attraverso l'uso della flessibilità del luogo e dell'orario di lavoro”. In particolare, il Collegio ritiene che, ancorchè l'art. 8 cit. preveda, tra le finalità che consentono la deroga alle disposizioni di legge e di CCNL, quella della
“maggiore occupazione”, comunque, con riferimento al caso concreto, non risulta esplicitato, nemmeno negli atti di causa, il nesso di causalità tra il descritto regime di deroga in peius rispetto all'inquadramento spettante ai lavoratori in base all'art. 2103 c.c. e al CCNL TML e la garanzia per tutti i soci lavoratori di poter svolgere 168 ore di lavoro pro capite al mese, secondo, del resto, quanto già previsto dal CCNL predetto. In altri termini, nel caso di specie non si è operata, a livello aziendale, una ridefinizione complessiva delle mansioni che determinano gli inquadramenti al fine di perseguire una specifica finalità ex art. 8 cit., ma si è realizzato un sostanziale sotto inquadramento che risulta (in assenza di specifiche allegazioni) meramente funzionale ad una riduzione dei livelli retributivi (finalità non contemplata dall'art. 8). Non vi è, invero, alcuna specifica allegazione nemmeno negli atti di causa su come il predetto sotto inquadramento consentirebbe, direttamente o indirettamente, di perseguire una finalità tra quelle indicate dall'art. 8 e che rendono legittimo il ricorso a tale istituto. Pertanto, poiché, come sopra evidenziato, l'art. 8 cit. detta una disciplina eccezionale e di stretta interpretazione, la mancanza di un presupposto normativamente previsto (la correlazione tra la disciplina derogatoria adottata e una specifica finalità tra quelle indicate dalla disposizione medesima) rende invalide le previsioni derogatorie di cui si discorre. Sulla necessaria correlazione tra disciplina derogatoria nelle materie tassativamente indicate dall'art. 8 e finalità ivi indicate, v. Cass. 19660/2019; Cass. 33131/21. Tale ultima pronuncia, in particolare, ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto invalido un accordo ex art. 8 cit. che, da un lato, quanto all'intervento derogatorio, stabiliva in via immediata ed esclusiva un determinato regime di riduzione dei livelli retributivi e, dall'altro lato, sul piano del perseguimento delle finalità indicate dal medesimo art. 8, rinviava ad un successivo accordo con le organizzazioni sindacali la
“riorganizzazione complessiva del lavoro” ai fini del superamento della situazione di crisi aziendale. Sicchè difettava, in particolare, il presupposto, indicato dall'art. 8, della (immediata) correlazione tra disciplina derogatoria nelle materie ivi indicate e perseguimento di una determinata finalità, del pari ivi indicata.
8.5. Le ulteriori questioni sollevate dalle parti relative alla validità/invalidità delle clausole in esame restano assorbite da quanto precede. In particolare, per completezza, il Collegio osserva che l'art. 8 prevede accordi di prossimità con efficacia generale a condizione di essere sottoscritti sulla base di criterio maggioritario (“associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”), criterio non specificamente contestato in questa sede. Quindi non rilevano le questioni relative al dissenso individuale del lavoratore o di una sigla sindacale. In ogni caso, il lavoratore non han provato il dissenso esplicito dell'organizzazione sindacale a cui aderiscono.
8.6. In definitiva, per le dirimenti ragioni che precedono, deve essere accertata e dichiarata l'invalidità delle clausole n. 3 e n. 4 del “verbale di accordo” del 28.1.2014». Non può giungersi alle medesime conclusioni rispetto all'accordo del 18.7.2019 (doc. 31 parte ricorrente) che parte ricorrente contesta genericamente, ritenendolo di fatto assimilabile al precedente (o di esso conferma, pur non rilevandosi alcun espresso riferimento a tale accordo di prossimità). Tale assunto è del tutto privo di fondamento, se si considera da un lato la corretta applicazione del CCNL TML e dall'altro che l'accordo non prevede alcun trattamento retributivo deteriore dei lavoratori, ma un impegno delle parti a verificare il corretto inquadramento dei soci lavoratori rispetto a quanto previsto dal ccnl di settore dagli accordi integrativi precedentemente siglati, nonché il riconoscimento di un una tantum omnicomprensiva di tutto il pregresso in relazione al rinnovo del CCNL del 3.12.2017, con la
12 retribuzione di agosto 2019 che il ricorrente ha pacificamente percepito e che non vale come rinuncia ad eventuali differenze retributive già maturate ad altro titolo, come quelle di cui è causa.
4. si è costituita ribadendo che il ricorrente non aveva sottoscritto alcun CP_1 verbale di conciliazione in sede sindacale” (pag. 35 memoria costituzione) e nessun dato avalla l'assunto di una sottoscrizione del verbale da parte del ricorrente, non dovendo dunque pronunciarsi alcuna statuizione in merito alla relativa richiesta formulata nelle conclusioni da parte ricorrente.
5. Occorre a questo punto verificare la natura delle mansioni disimpegnate dal ricorrente al fine di consentire il loro congruo inquadramento nelle declaratorie contrattuali applicate al rapporto in esame.
Dal mero raffronto tra le prospettazioni di parte ricorrente e di parte resistente CP_1 emergono pacificamente i reparti in cui ha lavorato il ricorrente, nonché i periodi in cui è stato addetto alle varie mansioni (partitamente ricordati in premessa: v. supra).
Le difformi prospettazioni si incentrano nello svolgimento di mansioni di “capolinea” e nell'utilizzo del transpallet elettrico (sostenuto in ricorso nel periodo sin dall'assunzione, presso lo stabilimento di ) e, in seguito, di “carrelli elevatori”, dati tutti negati dalla Parte_2 resistente con riguardo al ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro, avendo la CP_1 stessa sostenuto in comparsa di costituzione che il ricorrente aveva svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro mansioni esclusivamente manuali le quali non prevedevano in alcun modo “la conduzione di macchinari per le lavorazioni”. L'istruttoria testimoniale, anche per ciò che attiene alcuni testi indicati dalla stessa parte resistente, ha sconfessato l'assunto di parte resistente secondo il quale il ricorrente avrebbe svolto mansioni solo manuali, senza svolgere attività di 'conduzione di macchinari'. L'espletata istruttoria ha consentito di accertare che il ricorrente è stato invece e sin Pa dall'inizio del rapporto di lavoro presso lo stabilimento di (ma anche in Parte_2 seguito a Santa Maria di Zevio e ad Arcole) effettivamente adibito all'attività di conduzione di transpallet elettrico (senza uomo a bordo) sin dall'origine del rapporto e successivamente, sebbene in modalità meno continuativa e 'recessiva', anche alla conduzione di un carrello elevatore con forche “con uomo a bordo” sebbene in via episodica ed in sostituzione di altri soggetti.
Ne fanno fede le dichiarazioni rese da diversi testi sul punto.
Circa il reparto di iniziale impiego (reparto wurstel a S. Martino B.) nulla sanno riferire i testi
, e (che avevano sempre e solo lavorato nello Testimone_1 Tes_2 Tes_3 stabilimento di S. Maria di Zevio) così come i testi e (che riferiscono del Tes_4 Testimone_5 periodo di Arcole presso ). CP_3
Decisivo si rivela quanto riferito dal teste – titolare di risalenti poteri apicali in Testimone_6
e, come tale, certamente attendibile nel momento in cui riferisce di circostanze CP_1 sfavorevoli alla datrice di lavoro, non essendo egli neppure lontanamente sospettabile di ostilità rispetto alla stessa – il quale ha confermato l'utilizzo non in via episodica da parte del ricorrente sin dal periodo iniziale presso detto stabilimento del transpallet elettrico per spostare i bancali di prodotto finito: “ l'ho conosciuto quando fu assunto a ed io ero Pt_1 Parte_2 responsabile di reparto negli anni 2015 e 2016 e 2017 (in quest'ultimo anno ero anche a Caselle di
Sommacampagna).
I primi due anni di lavoro lui è stato lì e faceva confezionamento wurstel e imbancalamento a rotazione, con prevalenza di confezionamento. Li faceva manualmente. E poi usava il TP elettrico per spostare i bancali di prodotto finito, ma non era con uomo a bordo.
13 Io lavoro a Zevio dal 2018. Ora che me lo si chiede potrebbe anche essere stato circa dalla fine
2018 o inizio 2019. Poi lui fu messo a S. Maria di Zevio a fare imbancalamento al reparto cella n.19”.
La reticenza del teste nel descrivere le ulteriori mansioni disimpegnate dal ricorrente Tes_6 in quel primo periodo emerge, peraltro, plasticamente nel raffronto con la descrizione fornita ben più affidabilmente dal teste , il qual lavora tuttora in agricola e non risulta aver Testimone_7 CP_2 intentato causa o controversie con la datrice di lavoro (Non ho contenziosi di alcun tipo con CP_2
).
[...]
Così il teste : “Io lavoro per dal maggio 1995, sempre a San Tes_7 Controparte_2
Martino Buonalbergo, con mansioni che sono variate nel tempo: ho iniziato come cellista;
poi nel
1998 sono passato ai laboratori;
dal 2000 in poi ho lavorato ai confezionamenti Wurstel. E sono ancora lì a lavorare come operaio generico”. Sentito sui fatti di causa dichiara: “ arrivò nel Pt_1 reparto wurstel una decina di anni fa.
Io lo vedevo addetto alla gestione della linea di imballaggio wurstel;
era capolinea di più macchine;
perché alla parte di imballaggio ci sono: un pannello che regola la velocità dei nastri;
una macchina formatrice;
una macchina chiuditrice;
poi c'è il pallettizzatore che preleva 5/6 scatole alla volta e le pone sul bancale;
dopo c'è la stampantina (anzi la stampantina è posta tra la chiuditrice ed il pallettizzatore) ed il capolinea vi inserisce i codici dei prodotti per stampare le etichette e che vanno poste sulla scatola e che indicano il tipo di prodotto. Ovviamente qualcuno ogni tanto gli dava una mano ma lui era il capolinea;
presumo che sopra di lui vi fosse il capocantiere.
Nella chiuditrice provvedeva altresì a riempire di colla la macchina;
poi cambiava anche il nastro della etichettatrice.
A noi di erano i responsabili di a darci istruzioni. Controparte_2 CP_2
Lui programmava anche il robot che nelle linee 1, 2, 3 effettua l'imbancalamento e che si chiama pallettizzatore: non era un informatico ma era lui che avviava il programma e che Pt_1 gestiva il pallettizzatore, e se si inceppava era lui che interveniva per sbloccarlo, come del resto faceva anche su altre macchine. Se non riusciva a sbloccarle, allora interveniva il personale di
Controparte_2
Non credo che prendesse le confezioni dal nastro trasportatore, almeno io non l'ho Pt_1 mai visto farlo, ma lo vedevo operare come capolinea addetto alla gestione delle macchine. Credo sia rimasto in quel reparto più di qualche mese e meno di un anno, e non so essere più preciso, e poi non ho più lavorato assieme a lui…Noi di lavoravamo negli stessi ambienti e Controparte_2 su macchinari adiacenti rispetto ai dipendenti ”. CP_1
Al di là del dato “valutativo” rappresentato dalla qualificazione del come Pt_1
“capomacchina” – dato, di per sé, inidoneo a fornire utile parametro di raffronto delle mansioni svolte in concreto rispetto al preteso inquadramento categoriale – il teste, tuttavia, concorre a delineare nello specifico le mansioni del in quel primo periodo, precisando che lo stesso: Pt_1
- inseriva codici di prodotti (evidentemente attingendoli da separata fonte documentale) sulla macchina che stampava le etichette:
- riempiva di colla la macchina chiuditrice;
- cambiava il nastro della macchina etichettatrice;
- avviava il programma che gestiva il pallettizzatore (pure in questo caso mediante inserimento di codici);
- tentava di sbloccare la macchina se si inceppava ed, in caso non vi riuscisse, chiamava il personale di Controparte_2
14 6. Giova richiamare le declaratorie contrattuali del CCNL TML, il quale prevede l'inquadramento nel 6° livello (“senior”), come riscritto (art. 6) dal rinnovo contrattuale del 26.1.2011, definito dalla seguente declaratoria: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
Sono invece inquadrati nel 5° livello i i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Il che si attaglia perfettamente a quanto emerso per le mansioni disimpegnate dal ricorrente con responsabilità ed autonomia limitatamente alla corretta esecuzione dei predetti compiti, eseguiti sulla base di procedure predeterminate e con esplicazione di “adeguate conoscenze professionali”.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzino che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Tra i profili professioniali, non modificati dal rinnovo contrattuale del gennaio
2011, sono ricompresi i lavoratori che svolgono “semplici attività comuni di supporto alla produzione o ai servizi” o “attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva”. Ciò posto, sia per la modalità di utilizzo del transpallet elettrico sia per le mansioni disimpegnate quale “capolinea”, trattasi di mansioni riconducibili al 5° livello (cfr. punto 9.1 sentenza Corte Appello Venezia n.146/2024 del 13.3.2024) che deve essere riconosciuto in capo al ricorrente sin dall'assunzione, allorquando il ricorrente era invece erroneamente inquadrato al deteriore livello 6J ab initio ed al livello 6° da aprile 2018.
Quanto ai periodi di lavoro successivi ed alle mansioni disimpegnate a Santa Maria di Zevio nei reparti già indicati, i testi (esclusi quelli inaffidabili sul punto per evidenti interessi personali all'esito del giudizio: e hanno ulteriormente e robustamente confermato il Testimone_6 Tes_3 diuturno utilizzo da parte del ricorrente del transpallet elettrico, con profili invece decisamente più sfumati ed “estemporanei” nell'utilizzo da parte sua del muletto con uomo a bordo (con incertezze sia sulla specifica categoria del mezzo sia sul periodo di utilizzo;
v sottolineature dell'estensore): : “Quanto all'odierno ricorrente ricordo che io ero Testimone_8 Parte_1 già lì al suo arrivo. Ha lavorato in cella 19 secondo le modalità già sopra evidenziate, per un bel po' ovvero per circa 7/8 mesi. Poi lo hanno spostato fuori a caricare e scaricare i bancali alla spedizione bancali.
In cella 19 lui usava il TP con 'telecamera' per mettere i bancaletti uno sopra l'altro. Preciso che usava un muletto elettrico che conduceva camminandovi a fianco e non con uomo a bordo.
Alla spedizione bancali usava lo stesso transpallet elettrico ma anche quello con uomo a bordo con le forche per scaricare i bancali Epal (e-pal, ossia il pallet vuoto). E lì è stato un paio di mesi. Poi lo hanno spostato in magazzino a fare scarico di prodotti alimentari, con muletto elettrico sia con uomo a bordo che con TP con telecamera, e li usava tutti i giorni. E lì sarà stato più di un anno. (…).
Dopo lo hanno messo al disimballo. Ma non era responsabile e lì lavorava come operaio: preparava impasti. Usava TP con telecamera per portare i bancali in cella 1 e li prendeva dalla scaffalatura e se li portava al disimballo nel reparto. Lì non usava muletto con uomo a bordo”.
15 Singh “Ho lavorato presso LIDL dal 2019 fino al 2021 mi pare a luglio/agosto. Io Tes_5 ero al picking dove l'attività era caricare e scaricare usando un transpallet elettrico senza uomo a bordo. lavorava lì con me in quel periodo. Parte_1
Anche lui faceva quello che facevo io, usava anche lui il transpallet. Lui usava anche il muletto con uomo sopra con le forche, ma non tutti i giorni, e lo usava per esempio se il mulettista andava in bagno o se stava male e non veniva al lavoro;
era un compito che lui faceva solo per sostituire quello che di solito guidava il muletto”; : ““ l'ho incontrato per la prima volta nel 2016, sempre a Santa Maria di Tes_2 Pt_1
Zevio; io ero in magazzino e lui era venuto in magazzino;
usava il TP elettrico per scaricare e caricare i mezzi e distribuire i materiali e ingredienti che scaricava e li portava ai vari reparti dove servivano.
Come ho detto per anche a volte, in caso di bisogno e cioè se c'era più lavoro, Tes_3 Pt_1 poteva usare il muletto con forche con uomo a bordo e poteva capitare che accadesse anche 2/3 volte al mese. Per scaricare si usava sempre e solo il TP elettrico;
per portare la merce nei vari reparti si usava anche il muletto con forche con uomo a bordo, se era disponibile anche perché nel magazzino vi erano più TP che muletti.
Poi dal magazzino ricordo che era passato al disimballo, dopo l'ottobre 2017, dove io Pt_1 comunque non c'ero: e lì era addetto alla preparazione degli impasti prelevando la carne e mettendola nelle vasche di acciaio, e lì non movimentava nulla: era il capo reparto del disimballo che preparava il programma degli impasti, che prevede la tipologia di prodotto, con una quantità sempre uguale e prestabilita sotto la supervisione del caporeparto”; Dunque l'espletata istruttoria ha corroborato lo svolgimento sin dall'assunzione di mansioni riconducibili al 5° livello di inquadramento, ma non del 4° poiché non sono emersi sicuri ed affidabili elementi sull'utilizzo prevalente ed in via stabile e continuativa da parte del del muletto con Pt_1 forche retrattili e con uomo seduto a bordo, unico che garantirebbe il riconoscimento del superiore livello 4° di inquadramento.
7. Quanto alle mansioni disimpegnate nel periodo successivo nel reparto “disimballo”, la stessa non si presterebbe ad essere inquadrata nel livello 5° già maturato dal ricorrente (salvo che per l'utilizzo del transpallet elettrico), essendo riconducibili le mansioni al 6° livello TML, ossia a mansioni elementari che consistono in sostanza nel togliere dagli involucri le materie prime e collocarle nei vasconi (mansioni ricondotte a tale livello, ad esempio dalla citata Corte d'Appello 144/2024 del 13.3.2024), che in base al CCNL TML applicabile prima dell'assunzione già prevedeva come livello iniziale di inquadramento il 6J per i primi 30 mesi. Occorre infatti rilevare che il 6° livello (“senior”), come riscritto (art. 6) dal rinnovo contrattuale del 26.1.2011 viene definito dalla seguente declaratoria: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” (lasciando inalterati i profili esemplificativi). Non appare dirimente l'espressione “attività produttive” di cui al
6°livello senior (e già presente nella precedente versione), dovendosi intendere in senso generico tutte quelle attività lavorative ricomprese nell'inferiore 6° livello junior. Il nuovo 6° livello junior introdotto in sede di rinnovo del CCNL (dal gennaio 2011), prevede la sola declaratoria:
“appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.
16 Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6°livello senior dopo 30 mesi”. Le note a verbale prevedono che il personale inquadrato al 6° livello alla data di entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente al 6°livello senior, mantenendo peraltro il diritto alla progressione verso il 5° come previsto dal precedente testo contrattuale del 29.1.2005. Il complesso delle disposizioni contrattuali richiamate, rendono evidente l'intento delle parti collettive di introdurre un livello di primo inquadramento e di estendere la permanenza nello stesso, prevedendo poi il passaggio automatico al livello successivo, dovendosi individuare la differenza tra i due livelli (6° livello e 5° livello, poi 6°livello junior e 6°livello senior) nella sola esperienza professionale pratica acquisita sul campo e non nella tipologia o natura delle mansioni in concreto svolte. (cfr. in tal senso, Tribunale di Verona, sentenza 164/2020 del 28.5.2020).
Anche per i periodi successivi non emergono mansioni riportabili a livello di inquadramento superiore al quinto, già spettante al ricorrente ab initio del rapporto di lavoro.
8. La pretesa del ricorrente, difatti, è qui inerente al periodo dall'agosto 2015 in avanti, periodo in relazione al quale ha applicato al rapporto di lavoro intercorrente con i CP_1 lavoratori medesimi il CCNL TML.
Occorre ricordare, quanto alla tipologia di mezzi adoperati ed alle ricadute degli stessi in termini categoriali di inquadramento, come affermato da numerosi precedenti di questo Tribunale a cui si intende dare continuità (v. sent. n. 229/2024 pubbl. il 27/03/2024, RG n. 154/2021) che: «Dal raffronto tra le declaratorie e i profili esemplificativi di cui al IV e al V livello (doc. 1 parte ricorrente), in relazione all'attività dei c.d. “carrellisti”, appare evidente che la differenza risieda nella conduzione di carrelli “elevatori” (propria del IV livello), attività che non compare nei profili di cui al V livello che richiama “l'attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”. Tale ultima espressione se si legge anche il successivo profilo che fa riferimento “alla manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra)”, consente di affermare che l'operaio che conduce un mezzo elevatore a due o quattro forche (non superiore a 30 quintali) svolge per la contrattazione di settore attività riconducibile al IV livello, nei cui profili è peraltro espressamente prevista la mansione del
“carrellista”. Le mansioni invece del conducente un “carrello elettrico” (che deve ritenersi inteso come mezzo assimilabile al transpallet, senza forche), che quindi non possa essere definito propriamente “carrello elevatore”, sono riconducibili all'inferiore V livello. Peraltro la figura del carrellista nel precedente contratto “Assologistica” (poi confluito nel CCNL applicabile al caso di specie) nonostante la corrispondenza delle declaratorie, era previsto solamente nei profili di cui al V livello (corrispondente al livello IV del CCNL applicabile) e non al livello VI (corrispondente al V livello CCNL applicabile). Altresì nel precedente CCNL Trasporto merci, i conducenti di carelli elevatori di portata inferiore a q. 30 erano inseriti nel IV livello, mentre nel V erano inseriti i conducenti di carrelli elettrici. Anche sotto tale profilo, l'interpretazione della volontà delle parti collettive conduce a ritenere le mansioni dei carrellisti (conducenti di carrelli elevatori – con forche), riconducibili al IV livello CCNL applicabile.» (ex multis Tribunale di Verona, sentenza 102/2020 del
292.2020).
Appare opportuno aggiungere che con l'espressione “carrello elevatore” vengono indicati tutti i mezzi operativi motorizzati, anche quelli più semplici tra i quali rientrano, ad esempio, i transpallet;
non tutti i carrelli motorizzati sono destinati agli operai specializzati rilevando – di contro
– la modalità di utilizzo – operatore a terra/operatore seduto – la lunghezza delle forche, la capacità
17 di brandeggio o di spostamento laterale delle forche ecc. Solo per l'utilizzo di alcuni mezzi - non per tutti i “carelli” - sono previste competenze e corsi specifici disciplinati dalla normativa di riferimento (art. 73, co 5 dlgs 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 22.2.2012 All. A). Solo per questi ultimi
(carrelli semoventi con conducente a bordo “seduto su sedile”, i carrelli elevatori telescopici e i telescopici rotativi) è richiesta una formazione specifica e solo l'utilizzo prevalente di questi giustifica l'inquadramento nel 4° livello (Tribunale di Milano, sentenza 1770/2022, Tribunale di Pavia, sentenza 11/2023). Tutte le altre tipologie di carrelli, tra cui i carrelli commissionatori (con operatore a bordo in piedi o “appoggiato” a pedana) e i transpallet elettrici movimentati da terra, sono attrezzature che richiedendo conoscenze, senza tuttavia richiedere una specifica abilitazione.
L'estrema difficoltà nell'individuare la corretta qualificazione dei lavoratori che si occupano di
“movimentazione della merce”, sta nel fatto che in base al CCNL TML il livello 6J è propedeutico al livello 6°, a cui si passa automaticamente e il livello 6° lo è rispetto al 5° (pur non essendo previsto contrattualmente alcun passaggio automatico, ma è solo previsto che rientrino nel 5° “attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello”). Per il livello 6° sono richieste limitate conoscenze professionali mentre per il livello 5° sono richieste adeguate conoscenze professionali;
i livelli “minimi” ed “adeguati” di professionalità dipendono, in buona sostanza, dall'esperienza maturata dal lavoratore, e, quindi, è la medesima distinzione sussistente tra quanti sono neo-assunti (6J) e quanti, di contro, hanno svolto una determinata mansione per diverso tempo (6°).
I mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità e i mezzi di sollevamento semplici (citati per il livello 6°) e i transpallets manuali ed elettrici e i carrelli elettrici (citati per il livello 5°) possono essere intesi come equivalenti;
tuttavia la più attenta giurisprudenza (Corte d'Appello di Brescia, sentenza 27/2024 del 15.2.2024) stante la centralità dei profili esemplificativi sulle declaratorie generali nell'ambito dell'interpretazione del CCNL («una volta accertato lo svolgimento delle mansioni espressamente enucleate nello specifico profilo professionale proprio del livello che interessa, diventa secondario verificare anche la ricorrenza dei requisiti generali previsti dalla declaratoria del livello medesimo, dovendo ritenersi, salva prova contraria, che le parti stipulanti nell'inserire uno specifico profilo professionale nel livello di riferimento abbiano già operato a monte una valutazione della presenza nelle mansioni del suddetto profilo professionale di tutte le caratteristiche proprie del livello cui il profilo afferisce…La prova delle caratteristiche generali delle mansioni, previste dalla declaratoria del livello di riferimento, serve semmai quando le mansioni in concreto non rientrano in nessuno dei profili professionali esemplificati nel livello o vi rientrano in parte, perché in questo caso la prova di dette caratteristiche giustifica ed è indispensabile per ricondurre le mansioni al livello medesimo (non rientrando le mansioni concretamente svolte, in tutto o in parte, in nessuno degli specifici profili professionali con riferimento ai quali le parti sociali hanno già stabilito, a monte, la sussistenza di tutte le caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello)»), ha chiarito: «il carrello di sollevamento semplice cui si riferisce il 6° livello, non può che essere un carrello a mano, che si movimenta manualmente, necessariamente più semplice dei transpallet, elettrici e manuali, atteso che questi ultimi sono presi espressamente in considerazione nel superiore 5° livello (è bene precisare che nel precedente di questa Corte, invocato dagli appellanti, è stato riconosciuto il 6° livello ad un lavoratore che pure utilizzava i transpallet, perché lo stesso era nel periodo di addestramento e formazione).»
Il ricorrente, dunque, ha utilizzato in via abituale e prevalente il transpallet elettrico sin dall'assunzione e, dunque, ha svolto ab origine una mansione rientrante nel 5° livello del CCNL TML che prevede, infatti, tra i profili esemplificativi “attività di carico e scarico merci con l'utilizzo anche di transpallet manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”.
18 Può allora ritenersi che l'attribuzione del superiore quinto livello possa essergli riconosciuta a far tempo dal mese di agosto 2015.
9. In merito alla eccezione di prescrizione sollevata dalla cooperativa convenuta e dalla deve ribadirsi l'orientamento da sempre seguito da questo giudice e via via Controparte_2 diffusosi in tempi recenti nella giurisprudenza di merito, che qui si richiama:
<< Ai fini della individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso abbiano dato le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore).
La prescrizione decorre come è noto in costanza di rapporto di lavoro nel caso in cui il rapporto sia assistito dalla tutela reale, ossia nel caso in cui siano ravvisabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 18 L.300/70 nella sua previsione ante riforma 92/12, assumendo in quel caso la tutela avverso i licenziamenti efficacia idonea ad annullare il c.d. metus del lavoratore proprio per la possibilità per il giudice di rimuovere in toto gli effetti del licenziamento illegittimo attraverso lo strumento della reintegra (Cass. 21.04.2017 n. 101598).
Si condivide l'orientamento espresso da buona parte della giurisprudenza di merito in virtù del quale nei rapporti di lavoro, quale quello in esame, regolati dall'art.18 (come poi modificato dalla L.92/12) – a fronte dell'innegabile effetto di “marginalizzazione” della tutela reintegratoria e di
“valorizzazione” della tutela indennitaria - la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa fino alla cessazione del rapporto: “…tenuto conto che ciò che conta è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi ex post provenienti dall'autorità giudiziaria) è indubbio che le riforme operate dalla L. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970 abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (vd. co. 5) in presenza delle quali - a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora - la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria. In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla Corte Costituzionale nel 1966 (nello stesso senso Trib. Milano sent. n.
3460/2015; Trib. Milano sent. n. 2625/2016; Trib. Bergamo sent. 585/2017)" (Trib. Firenze
16.01.2018 n. 25; conf. Trib. Torino 08.03.2017; da ultimo Corte Appello Milano sez. lav.,
30/07/2019, ud. 05/03/2019, n.522).
Si rileva, difatti, che l'art.18 cit. nel testo attualmente in vigore – a differenza da quanto accadeva prima delle modifiche ex lege 92/12 – contempla la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6), con la logica e sensata conseguenza che dopo l'entrata in vigore della c.d. legge Fornero il prestatore di lavoro si trovi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, e che risulterà accertabile (con i dubbi, l'alea e le incertezze riconnessi allo svolgimento del futuro instaurando giudizio), solamente ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
Nel caso in esame è pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, esclude il decorso
19 del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro (Cass. sez. un. 4942/12; Cass.
10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n.
12553) >> (G.d.L. Trib. Verona, sent.19.12.19 in proc. n.259/16 R.G., dr. Cucchetto).
Detti orientamenti sono stati poi confermati anche dalla più recente e condivisibile giurisprudenza di Cassazione: <“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art 2948 c.c. n. 4 e art. 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro >> (Cass. civ., sez. lav. sent.
26246/2022); con riguardo alla posizione dei soci lavoratori nelle società cooperative è intervenuta anche la recente pronuncia della Suprema Corte (n.25477/23) con la quale si è statuito che “che
“per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Il termine di prescrizione non è dunque decorso alla data di notifica del ricorso introduttivo e per il ricorrente non vi erano diritti da ritenersi prescritti al momento di entrata in vigore della L.
92/12.
10. Deve dunque procedersi alla verifica delle differenze retributive maturate in base al corretto inquadramento nell'ambito del CCNL TML al 5°livello dal mese di agosto 2015. Si ritengono utilizzabili i conteggi effettuati da su richiesta del Giudice in base ai criteri forniti dalla CP_1
Corte d'Appello di Venezia e depositati in data 8.11.24 (tabella A, ) - non apparendo CP_1 opportuno, sul piano della economia processuale, ulteriormente operare rinvii onde consentire di disporre CTU per meglio correggere e computare eventuali lievi errori od omissioni.
Applicandosi i principi già stabiliti dalla Corte di Appello di Venezia (sent. n.406/23), le differenze retributive ammontano dunque ad Euro 10.938,62, di cui Euro 349,67 per TFR.
11. Si riportano le ulteriori condivise considerazioni della Corte d'Appello in relazione ai conteggi di , considerando che non sussistono i presupposti per liquidare somme a titolo CP_1 di “ore non lavorate”, mai riconosciute nemmeno implicitamente dalla resistente: « Tale prospetto è stato elaborato tenendo conto del fatto che VR ha pacificamente applicato gli istituti differiti
(permessi, rol, ex festività retribuite, 13° mensilità, 14° mensilità) secondo il meccanismo della maggiorazione oraria e della gradualità previsto dai Protocolli relativi all'applicazione del CCNL TML al settore delle cooperative (v. in particolare Protocollo 15.7.2009). Quindi, correttamente, nella rideterminazione delle spettanze del lavoratore alla luce di quanto statuito nella sentenza non definitiva in atti, in tale conteggio i ratei di istituti differiti sono stati applicati in misura rapportata alle ore di lavoro svolte.
[…]9.3. Quanto all'orario di lavoro, il Collegio ritiene infondata, per come formulata, la doglianza del lavoratore secondo la quale il CCNL TML prevede un orario mensile di 168 ore, sicché egli avrebbe diritto alle differenze retributive relative alle ore “non lavorate” sino a concorrenza di 168 ore al mese.
Innanzitutto il Collegio rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, VR aveva contestato la pretesa retributiva per ore asseritamente non lavorate sin dal primo grado di giudizio. Sicché le argomentazioni contenute nell'appello e fondate sulla circostanza che 168 ha natura di mero “divisore orario” integrano una mera difesa basata sul contenuto del CCNL già in atti,
20 come tale non tardiva. Del resto, è il lavoratore che deve provare i fatti costitutivi dell'asserito diritto a lavorare per 168 ore mensili secondo il CCNL TML, prova che, anche a causa della genericità delle sue allegazioni, non è stata offerta.
Il Collegio rileva, in primo luogo, che il CCNL TML prevede che l'orario di lavoro sia, di norma, di 39 ore a settimana (art. 9 CCNL, doc. 7 a -b lavoratore): pertanto, la contrattazione non ha stabilito un orario mensile di 168 ore (e, del resto, 39 ore settimanali x 4 settimane al mese = 156 ore mensili).
Il Collegio rileva, inoltre, che 168 è il divisore orario previsto dalla contrattazione per la determinazione della retribuzione oraria a partire dalla retribuzione mensile ai fini della remunerazione del lavoro straordinario, notturno, ecc. (v. artt. 12 e 13 CCNL).
Ne deriva che non sussiste alcun diritto del lavoratore a svolgere, di regola, 168 ore al mese di lavoro ordinario.
Del resto, nella nota a verbale all'art. 9 del CCNL 2005-2012 (doc. 7 a) si legge che l'accordo 26.1.2011 ha previsto, per il settore cooperative “… qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi”: anche in tale previsione, la contrattazione dimostra di prendere a riferimento l'orario settimanale, e non un asserito “monte ore mensile”, a conferma dell'erroneità dell'impostazione del lavoratore che ha basato la propria pretesa sull'asserito diritto di svolgere 168 ore mensili di lavoro ordinario.
Del resto, il lavoratore, in primo grado, ha allegato del tutto genericamente di non aver lavorato per 168 ore al mese (prospettazione, come detto, comunque infondata), senza indicare in modo puntuale in quali settimane ha svolto (per ragioni diverse da ipotesi di sospensione della prestazione previste per legge o per contratto) un orario inferiore a quello contrattualmente previsto
(di 39 ore a settimana per il personale non viaggiante, v. supra). Né ha allegato specificamente che in base all'andamento complessivo dell'orario di lavoro egli non ha mai raggiunto le 39 ore settimanali o non le ha raggiunte per decisione unilaterale del datore di lavoro non rientrante in una ipotesi prevista dalla legge o da contratto.
Nel ricorso di primo grado il lavoratore aveva operato un generico riferimento ad un uso Contr
“improprio” da parte del datore di lavoro dei c.d. senza indicare: -la relativa disciplina contrattuale;
-quando e sotto quale profilo sarebbe stata violata;
-per quale ragione tale violazione darebbe luogo al preteso diritto alla retribuzione come se si trattasse di ore lavorate, alla luce della pacifica applicazione del meccanismo della retribuzione degli istituti indiretti e differiti (quindi anche dei c.d. ROL) attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.
9.4. Il Collegio rileva, inoltre, che il conteggio di VR depositato in data 18.5.2023 tiene conto dei c.d. scatti di anzianità inseriti secondo la normale decorrenza rispetto all'assunzione (v. nota esplicativa di accompagnamento, non espressamente contestata sul punto).
[…]9.6. Il Collegio rileva, a questo punto, la genericità delle allegazioni di primo grado del lavoratore in punto non corretta applicazione da parte della società del meccanismo della gradualità degli istituti differiti prevista dal Protocollo 15.7.2009 (“non sono state osservate le percentuali relative agli istituti differiti stabilite dal sopra citato Protocollo 15.7.2009”, v. pag. 35 del ricorso di primo grado): trattasi di censura che non consente di individuare quali percentuali sono errate e quali avrebbero dovuto essere applicate in luogo delle prime.
9.7. Analoghe le considerazioni per la censura secondo cui “non è mai stato riconosciuto, né retribuito l'EDR” a pag. 35 del ricorso di primo grado. Il ricorrente non ha specificamente indicato i presupposti costitutivi di tale elemento retributivo con riferimento al caso concreto.
21 9.8. Nel ricorso di primo grado del lavoratore non erano contenute specifiche allegazioni nemmeno in ordine a eventuali differenze retributive riferite a malattia/infortunio/congedo. […] 9.9. Analogamente, il ricorso di primo grado non conteneva specifiche allegazioni con riferimento ad eventuali differenze per indennità per ferie non godute. In ogni caso, nelle note esplicative ai conteggi di data 18.5.2023 la società VR ha ribadito che, fino a dicembre 2017
(momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di cui si discorre), il rateo ferie veniva pagato mensilmente e non veniva accantonato per essere pagato all'effettivo godimento delle ferie.
Sicchè, le ferie erano pagate mensilmente anche se non ancora godute e, all'effettivo godimento delle ferie, nel cedolino veniva indicata la voce FRP (ferie/rol/ex fest. non retribuite) e non veniva prevista la corresponsione di un importo a tale titolo, in quanto già liquidato in precedenza.
Circostanze non oggetto di specifica contestazione.» (Corte d'Appello, sentenza Corte d'Appello di Venezia, sentenza 395/2023 del 20.7.2023).
8.3 Va ulteriormente osservato, in coerenza con quanto accertato dalla Corte d'Appello (ex multis sentenza 150/2024 del 13.3.2024) che i conteggi di parte ricorrente, in relazione alla malattia sono errati in quanto « il lavoratore, nei propri conteggi, ha previsto sempre il pagamento della retribuzione al 100% anche nei periodi di malattia/infortunio/congedo, pur in assenza di alcuna allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, in ordine alla sussistenza di differenze a tale titolo e in contrasto con le richiamate previsioni contrattuali in materia ».
12. Deve, pure, rilevarsi che, quanto ai crediti per differenze retributive come sopra calcolati, gli stessi sono addebitabili ex art. 29 cit. ad solo per ciò che concerne le Controparte_2 somme per differenze retributive calcolate a far tempo dall'inizio del rapporto di lavoro e fino al 31.12.19 (come puntualmente ed analiticamente riportate nella tabella dei conteggi effettuati da su richiesta del Giudice in base ai criteri forniti dalla Corte d'Appello e depositati in data CP_1
8.11.24: tabella A, Vierrecoop), nel quale pacificamente il lavoratore alla luce della svolta istruttoria ha espletato continuativamente ed esclusivamente le proprie mansioni nell'ambito dell'appalto in essere presso le unità produttive di Santa Maria di Parte_4
Zevio,
Si rileva, peraltro, che solo per i crediti maturati anteriormente al 17.3.17 deve essere riconosciuto alla resistente il beneficio della preventiva escussione ex Parte_5 art. 29, comma 2, dlgs 276/2003, ratione temporis vigente.
13. Deve, infine, rilevarsi che la quantificazione per cui è causa è stata dunque correttamente operata con riguardo all'intero periodo della prestazione lavorativa dedotta in giudizio per ciò che attiene le società e la committente (per quest'ultima vale CP_1 Controparte_2 il periodo fino al 31.12.2019).
Solo per ciò che concerne le somme per differenze retributive calcolate a far tempo dal mese di gennaio 2020 in poi (come puntualmente ed analiticamente riportate nella tabella dei conteggi effettuati da su richiesta del Giudice in base ai criteri forniti dalla Corte CP_1
d'Appello e depositati in data 8.11.24: tabella A, ), nel quale pacificamente il lavoratore CP_1 alla luce della espletata istruttoria ha espletato continuativamente ed esclusivamente le proprie mansioni nell'ambito dell'appalto in essere presso il magazzino della di Arcole (VR) CP_9 CP_3
(con le mansioni di carico e scarico di scaffalatura dai camion con l'uso del traspallet elettrico, preparazione degli ordini e controllo delle giacenze), ed imputabili all'obbligata in solido ex art. 29
D.Lgs 276/03 odierna parte resistente società (la quale non ha fornito prova Controparte_6 contraria a smentita delle evidenziate emergenze istruttorie), la stessa dovrà essere CP_3
22 manlevata dalla per le somme da versarsi a parte ricorrente in ottemperanza a quanto CP_1 qui statuito, ai sensi del chiaro contenuto delle disposizioni contrattuali in essere tra loro. CP_ Con “Contratto di Appalto” sottoscritto in data 25 gennaio 2019 (doc. 2 ) – e di ininterrotta durata sino al 30 settembre 2021 (docc. 3 e 4) – incaricava l'appaltatore CP_6 della prestazione di una pluralità di servizi logistici tra cui quelli c.d. SIDAC - Controparte_7
a cui fa riferimento il ricorrente - che non hanno ad oggetto prodotti alimentari e/o destinati alla vendita al pubblico;
Nello specifico, i servizi logistici c.d. consistono in attività di entrata, prelevamento, CP_9 movimentazione interna ed uscita esclusivamente di materiale utilizzato per l'allestimento delle aree di vendita delle filiali (punti vendita) di , ovvero scaffalature, banchi frigo e cartellonistica. CP_6
In ordine all'impiego dell'organico da adibire ai servizi logistici, il “Contratto d'Appalto” conteneva precise e vincolanti clausole contrattuali, con previsione di puntuali obblighi e garanzie a carico di e, nello specifico (sottolineatura dell'estensore): i. “nell'esecuzione Controparte_7 dei Servizi, l'Appaltatore s'impegna ad adempiere ad ogni obbligo assicurativo, contributivo e previdenziale, relativo all'attività svolta ed al personale impiegato e, a tal fine, a comunicare alla Committente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'inizio dei Servizi, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi” (art. 12.1 del Contratto di Appalto);
ii. “l'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di applicare ai propri dipendenti il trattamento normativo, economico, retributivo e contributivo di cui al C.C.N.L. di riferimento, nonché agli accordi regionali, territoriali e aziendali laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale” (art. 12.2 del Contratto di Appalto);
iii. “l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevata la Committente da qualsivoglia costo, onere e/o spesa comunque connessi ad eventuali domande o pretese avanzate nei confronti della Committente – anche in via solidale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. – a seguito di […] rivendicazioni individuali [...] da parte del personale impiegato dall'Appaltatore e/o dagli eventuali subappaltatori nell'esecuzione dei Servizi […] concernenti: a) la regolare costituzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale impiegato nello svolgimento dei
Servizi oggetto del Contratto;
b) la corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva applicabile relativamente alla qualifica professionale e all'inquadramento contrattuale del personale;
c) il corretto, puntuale ed integrale adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva e contributiva nei confronti del personale impiegato dall'Appaltatore e/o dagli eventuali subappaltatori nell'erogazione dei Servizi;
d) il rispetto degli obblighi di legge e le prescrizioni tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) ogni altro aspetto che possa eventualmente determinare profili di responsabilità civile in capo alla Committente, anche solo in via solidale” (art. 12.3 del Contratto di Appalto).
14. Le spese di lite devono essere compensate per la metà tra tutte le parti attesa la complessità e la numerosità delle questioni trattate, i plurimi profili di soccombenza reciproca, la condotta processuale delle parti e per la restante parte vanno poste a carico delle resistenti soccombenti, nella misura di cui in dispositivo in ragione della natura e del valore della causa, nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
23 1) accerta che al rapporto di lavoro per cui è causa trova applicazione il CCNL Trasporti e
Logistica, rigettando le domande del lavoratore fondate sull'applicazione del CCNL Alimentari;
2) accerta e dichiara la nullità del “verbale di accordo” del 28.1.2014 limitatamente alle clausole n. 3 e n. 4 relative all'inquadramento dei “lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti e dei carrellisti;
Controparte_2
3) accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'ambito del CCNL Trasporto Merci
Logistica al 5° livello a far tempo dal 18.8.15;
4) condanna e in solido con Controparte_7 Controparte_8
(per quanto concerne le somme calcolate sino al 31.12.19) e con Controparte_2 Controparte_6
(per quanto concerne le somme calcolate dal 1.1.2020 in poi), al pagamento in favore di parte ricorrente di Euro 10.938,62, oltre agli interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) sulle somme annualmente rivalutate dalla singola maturazione al saldo, il tutto nei sensi di cui in parte motiva;
5) riconosce ad il beneficio della preventiva escussione Parte_5 limitatamente ai crediti maturati anteriormente al 17.3.17;
6) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna le resistenti in solido al rimborso della restante metà che nella predetta quota liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, avv.ti Giuseppe Frigotto e Alberto Frigotto;
7) condanna a manlevare dalle somme di cui ai capi Controparte_7 Controparte_6 che precedono.
Verona, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
37121 VERONA presso il difensore avv. CONTI STEFANO