Sentenza 27 dicembre 2017
Massime • 1
Le controversie concernenti i decreti di determinazione delle aliquote delle tasse portuali esulano dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, posto che il potere di annullamento ti tali organie riguarda soltanto gli atti tipici di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 o a questi assimilabili, mentre non può trovare spazio l’impugnazione dinanzi ad esse di atti suscettibili di coinvolgere un numero indeterminato di soggetti, con pronuncia avente efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la giurisdizione tributaria con riferimento a due decreti emessi da un’Autorità Portuale con i quali si erano disposti altrettanti aumenti delle aliquote utili a determinare la tassa portuale in relazione a talune voci merceologiche).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4969 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 15/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 15/02/2022), n.4869 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. – Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. MANCINO Rossanna – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12214/2021 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30991 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2017 |
Testo completo
309911 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Tassa portuale. - Primo Presidente f.f. Determinazione RENATO RORDORF dell'aliquota - Questione di STEFANO SCHIRÒ -Presidente di Sezione giurisdizione. Ud. 21/11/2017 - BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU .G.N. 15429/2016 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - han 30991 Rep. ULIANA ARMANO - Consigliere - C.I ANTONIO MANNA - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - AR PERRINO-Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15429-2016 proposto da: TOTALERG S.P.A., RAFFINERIA DI ROMA S.P.A., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, alla VIA A. DEPRETIS 86, presso lo STUDIO 729 17 love- LEGALE E TRIBUTARIO CMS ADONNINO ASCOLI & CAVASOLA SCAMONI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAVASOLA;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttore pro tempore, AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12, si domiciliano;
- controricorrenti -
nonchè
contro
ENEL PRODUZIONE S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 853/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 29/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere AR PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Pietro Cavasola e, per l'Avvocatura generale dello Stato, Paola Palmieri.
Fatti di causa
. La s.p.a. TotalErg e la s.p.a. Raffineria di Roma impugnarono con un primo ricorso dinanzi al Tar del Lazio il decreto del presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta n. 182/12, ad esse comunicato con nota dell'Agenzia delle dogane, col quale si era aumentata del 100% l'aliquota utile alla determinazione della Ric. 2016 n. 15429 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- tassa portuale prevista per le voci merceologiche contemplate dal punto 3 della tabella allegata al d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, la delibera del Comitato portuale n. 75 del 14 giugno 2012 e l'allegata memoria, conosciute a seguito di accesso agli atti, nonché la nota dell'Agenzia delle dogane recante comunicazione delle nuove aliquote. Con un secondo ricorso le società impugnarono dinanzi al medesimo giudice il decreto del Presidente dell'Autorità portuale n. 308/13, non comunicato, col quale si erano disposti ulteriori aumenti dell'aliquota utile a determinare la tassa portuale in relazione alle voci merceologiche in questione e la nota dell'Autorità portuale di trasmissione del decreto agli uffici dell'Agenzia delle dogane. Disposta la riunione dei giudizi, il Tar accolse le censure concernenti l'assenza di motivazione dei decreti e la scelta d'incidere soltanto su una delle categorie merceologiche rilevanti ai fini della tassa portuale. Di contro il Consiglio di Stato ha declinato la giurisdizione amministrativa ed ha affermato quella del giudice tributario. Ha al riguardo sostenuto che i decreti dinanzi indicati abbiano inciso in via immediata e diretta sugli aspetti tributari del rapporto fra le società e l'amministrazione. Secondo il giudice d'appello, nel modificare le aliquote, i decreti sono direttamente impositivi, poiché il computo dell'imposta dovuta discende dal mero conteggio aritmetico delle merci, soggette all'aliquota, trasportate nel porto di riferimento. Contro questa sentenza propongono ricorso le due società, che articolano in due motivi, e che illustrano con memoria, cui reagiscono con controricorso l'Autorità portuale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ric. 2016 n. 15429 sez. SU - ud. 21-11-2017 lor -3- Ragioni della decisione. 1.- Coi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, le ricorrenti denunciano la violazione delle regole sulla giurisdizione e, in particolare, dell'art. 7 del codice del processo amministrativo e dell'art. 7 della 1. 27 luglio 2000, n. 212 (primo motivo), nonché degli artt. 2, 7 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo motivo). A sostegno dei motivi affermano che i provvedimenti impugnati hanno determinato a monte ed in via generale i criteri di applicazione del tributo e non già lo specifico rapporto tributario e che tali provvedimenti non rientrano nel novero degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. La censura è fondata nei limiti di seguito precisati. 1.1.- Il contenzioso tributario è concepito come processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi;
ed il provvedimento autoritativo impugnabile dinanzi al giudice tributario postula che con esso l'Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ossia compiuta e non condizionata (Cass., sez. un., 24 luglio 2007, n. 16293). Non vi è spazio per l'impugnazione di atti che possono coinvolgere un numero indeterminato di soggetti con pronuncia avente efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665). E l'individuazione delle aliquote, che individua un parametro di valenza generale utile alla quantificazione del debito d'imposta, non può che rientrare nel novero di tali atti;
è, difatti, la concreta quantificazione dell'imposta, ragguagliata, oltre che all'aliquota, alla base imponibile, a identificare la pretesa impositiva. 2.- La controversia concernente i decreti di determinazione delle aliquote pertanto dalla giurisdizione delle commissioniesula Ric. 2016 n. 15429 sez. SU - ud. 21-11-2017 Да -4- tributarie, il potere di annullamento delle quali riguarda soltanto gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 o a questi assimilabili. Lo si ricava in maniera espressa dal 5° comma dell'art. 7 del suddetto decreto legislativo, secondo cui le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente>>: con la norma, il legislatore ha circoscritto il potere di cognizione del giudice tributario in ordine a tali atti nei confini della cognizione incidentale (arg. da Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, nn. 643 e 644).
1.3. Non è possibile pervenire a diverse conclusioni per il fatto che alcuni degli atti impugnati, con riferimento, in particolare, alla nota dell'Agenzia delle dogane indicata in narrativa, siano stati comunicati alle società. La notificazione dell'atto amministrativo, come anche la sua comunicazione, non è difatti requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto impositivo (tra varie, Cass. 24 aprile 2015, n. 8374). 2.- In accoglimento del ricorso, va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, al Consiglio di Stato in diversa composizione.
Per questi motivi
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Consiglio di Stato in diversa composizione. Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2017. L'estensoreBulus More from Il presidente IL CANCELLIERE CAB SH DEPOSITATO IN CANCELLERIA TE France CAMPOLI oggi. 7-10 2017 77 IL CANCELLIERE Paola Francesca CAMPOLI Ric. 2016 n. 15429 sez. SU - ud. 21-11-2017