CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1783/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– LU LL VE Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI RI MI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO ( ) C.F._1 appellante
e
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RUOCCO ANDREA (C.F. ) C.F._3 appellato
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 25.07.2023 nel procedimento avente n. R.G. 14109/2022,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2005;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007);
- Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione di quanto corrisposto da Parte_1 in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo
[...] ad € 5.555,63, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria Parte_1
a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
pag. 2/13 - In via gradatamente subordinata, salvo gravame, ridurre le spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di € 1.700,00, oltre accessori e spese, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'appellato, ovvero dell'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione della differenza illegittimamente percepita;
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio»; per «la Corte adita, disattesa ogni avversa Controparte_1 richiesta, voglia così provvedere.
1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto Parte_1 Parte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. cronol. 6717/2023 depositata il 26 luglio 2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di con cui è stata accolta la domanda volta alla Controparte_1 dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving con essa stipulato ed è stato accertato il diritto del a restituire CP_1 solo le somme ricevute, maggiorate degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.
In particolare, il Tribunale ha respinto le eccezioni di difetto di mandato alle liti, d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e di prescrizione, per poi dichiarare nullo il contratto, con conseguente accertamento dell'obbligo del alla sola CP_1 restituzione del capitale oggetto del finanziamento, oltre interessi al tasso legale.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
pag. 3/13 1. «Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ.,
Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis»;
2. «Secondo motivo subordinato: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010»;
3. «Terzo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari
(art. 3 D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi»;
4. «Quarto motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo»;
5. «Quinto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi»;
6. «Sesto motivo subordinato: Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.»;
7. «Settimo motivo: eccessiva ed irragionevole determinazione delle spese di lite».
Si è costituito in giudizio il protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
pag. 4/13 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 27 novembre.
Considerato
1. Occorre preliminarmente rilevare come l'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata dal nell'atto CP_1 introduttivo, sia assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione censura la Parte_1 decisione del Tribunale per avere erroneamente qualificato come mera nullità – e non come inesistenza – il vizio del mandato alle liti privo della sottoscrizione del ritenendolo pertanto sanato dal successivo CP_1 deposito di altra procura regolarmente sottoscritta.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto dal mediante il software SI – che la CP_1 sottoscrizione sia avvenuta suo tramite è pacifico, essendo riferito dalla medesima appellante nell'atto di gravame, avendo essa contestato fin dal primo grado solo che si trattasse di firma elettronica avanzata o qualificata
– e autenticato digitalmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata il 17 aprile 2023, il successivo 7 luglio il difensore del ha depositato un'altra procura, datata 20 aprile CP_1
2023, conferita con modalità analogiche.
pag. 5/13 Si tratta quindi di stabilire se l'originaria procura era semplicemente nulla oppure radicalmente inesistente, posto che il giudizio di primo grado
è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del
2022 e quindi vale il principio di diritto enunziato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, secondo cui Unite: «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Cass., sez. un., n. 37434 del 2022; analogamente, Cass. n. 28251 del
2023: «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del
2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»).
Ritiene il Collegio che la procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio non possa qualificarsi come inesistente.
La categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dal Corte di legittimità.
Il principio di diritto in precedenza richiamato è stato affermato dalle sezioni unite con riferimento a una fattispecie concreta in cui la costituzione era avvenuta nella totale assenza materiale della procura (la questione di massima sottoposta dalla seconda sezione aveva ad oggetto l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. «anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore»); in motivazione la Corte richiama poi altri precedenti nei quali è stata ritenuta totalmente inesistente la necessaria procura alle liti («Cass. n. 24257/2018 ha pag. 6/13 affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore
[…] la già citata sentenza n. 10414/2017 delle S.U., la quale ha affermato che nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di “ius postulandi”, perché non iscritto nell'albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33, (nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è applicabile l'art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del
2009»).
Nella fattispecie per cui è causa, viceversa, la procura non è materialmente assente e quella allegata non può considerarsi giuridicamente inesistente.
Come accennato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il software SI (che, all'epoca, restituiva una firma digitale semplice e non qualificata) ed era autenticata digitalmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
In particolare, la procura consiste in un documento, denominato
«mandato», prodotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato
“pdf”, dunque firmato digitalmente dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l'indicazione del luogo, del nome e cognome del ricorrente, poi la dicitura «È autentica» e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della
«certificazione by SI» e infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma digitale del medesimo difensore.
In sostanza il difensore ha estratto copia analogica del documento sottoscritto con firma elettronica semplice, ha apposto la sua autentica e pag. 7/13 ne ha poi «trasmessa copia autenticata con firma digitale» come previsto dall'art. 83 c.p.c. per la procura rilasciata ab origine «su supporto cartaceo».
Questo in fatto, la procura alle liti non può dirsi inesistente ma soltanto nulla.
Se è corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della
«firma digitale» come definita nell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale (c.a.d.: d.lgs. n. 82 del 2005) – e a monte nel regolamento UE n.
910 del 2014, cosiddetto regolamento eIDAS – in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma in questione, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente.
Infatti, in termini generali, la FES è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rammentato il tenore del considerando n.
49 del regolamento, secondo cui «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa». Peraltro, l'art. 25, comma 1, del regolamento prevede che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in pag. 8/13 procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
D'altra parte, l'art. 20, comma 1-bis, c.a.d. dispone che «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità».
L'art. 83 c.p.c. attribuisce poi al difensore, sia pure entro i limiti ivi specificati, un potere di “autentica minore” (tra le altre, Cass. n. 18381 del
2024: «in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come “autentica minore”, ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura»).
Contr Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con pag. 9/13 firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
E tale conclusione rimane ferma anche quando, come nel caso di specie, il difensore estragga copia per immagine di un documento sottoscritto con firma elettronica semplice, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
In sintesi il documento prodotto in primo grado, pur non costituendo una valida procura (difettando una firma digitale nativa ovvero una firma autografa su supporto cartaceo ex art. 83 c.p.c. e il potere di autentica conferito dall'ordinamento essendo stato esercitato al di fuori dei limiti prescritti), risulta comunque sufficiente, avuto riguardo alle caratteristiche come in precedenza riassunte, per ritenere almeno l'esistenza, nella sua materialità, dell'avvenuto conferimento di un mandato difensivo.
Tale vizio è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e il primo motivo d'impugnazione è infondato.
3. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non Parte_1 abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010,
l'improcedibilità delle domande proposte dal per il mancato CP_1 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso.
Il motivo è fondato.
pag. 10/13 La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei
Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a
«contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n.
28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt.
121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito
(argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
pag. 11/13 Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da ritenendo che Parte_1
«il D.L.vo 28/2010 abbia previsto tale condizione [di procedibilità] con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)»
(Cass. n. 28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 702-ter c.p.c. n. cronol. 6717/2023 depositata il 26 luglio 2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze, così provvede:
1. rigetta il primo motivo dell'appello; pag. 12/13 2. in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI RI MI LU LL VE
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio generico, dott.ssa Giorgia Cosetta Caramanna.
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– LU LL VE Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI RI MI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO ( ) C.F._1 appellante
e
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RUOCCO ANDREA (C.F. ) C.F._3 appellato
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 25.07.2023 nel procedimento avente n. R.G. 14109/2022,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2005;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007);
- Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione di quanto corrisposto da Parte_1 in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo
[...] ad € 5.555,63, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria Parte_1
a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
pag. 2/13 - In via gradatamente subordinata, salvo gravame, ridurre le spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di € 1.700,00, oltre accessori e spese, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'appellato, ovvero dell'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione della differenza illegittimamente percepita;
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio»; per «la Corte adita, disattesa ogni avversa Controparte_1 richiesta, voglia così provvedere.
1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto Parte_1 Parte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. cronol. 6717/2023 depositata il 26 luglio 2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di con cui è stata accolta la domanda volta alla Controparte_1 dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving con essa stipulato ed è stato accertato il diritto del a restituire CP_1 solo le somme ricevute, maggiorate degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.
In particolare, il Tribunale ha respinto le eccezioni di difetto di mandato alle liti, d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e di prescrizione, per poi dichiarare nullo il contratto, con conseguente accertamento dell'obbligo del alla sola CP_1 restituzione del capitale oggetto del finanziamento, oltre interessi al tasso legale.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
pag. 3/13 1. «Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ.,
Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis»;
2. «Secondo motivo subordinato: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010»;
3. «Terzo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari
(art. 3 D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi»;
4. «Quarto motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo»;
5. «Quinto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi»;
6. «Sesto motivo subordinato: Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.»;
7. «Settimo motivo: eccessiva ed irragionevole determinazione delle spese di lite».
Si è costituito in giudizio il protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
pag. 4/13 Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 27 novembre.
Considerato
1. Occorre preliminarmente rilevare come l'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata dal nell'atto CP_1 introduttivo, sia assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione censura la Parte_1 decisione del Tribunale per avere erroneamente qualificato come mera nullità – e non come inesistenza – il vizio del mandato alle liti privo della sottoscrizione del ritenendolo pertanto sanato dal successivo CP_1 deposito di altra procura regolarmente sottoscritta.
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto dal mediante il software SI – che la CP_1 sottoscrizione sia avvenuta suo tramite è pacifico, essendo riferito dalla medesima appellante nell'atto di gravame, avendo essa contestato fin dal primo grado solo che si trattasse di firma elettronica avanzata o qualificata
– e autenticato digitalmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata il 17 aprile 2023, il successivo 7 luglio il difensore del ha depositato un'altra procura, datata 20 aprile CP_1
2023, conferita con modalità analogiche.
pag. 5/13 Si tratta quindi di stabilire se l'originaria procura era semplicemente nulla oppure radicalmente inesistente, posto che il giudizio di primo grado
è stato introdotto anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del
2022 e quindi vale il principio di diritto enunziato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, secondo cui Unite: «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite» (Cass., sez. un., n. 37434 del 2022; analogamente, Cass. n. 28251 del
2023: «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del
2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»).
Ritiene il Collegio che la procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio non possa qualificarsi come inesistente.
La categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dal Corte di legittimità.
Il principio di diritto in precedenza richiamato è stato affermato dalle sezioni unite con riferimento a una fattispecie concreta in cui la costituzione era avvenuta nella totale assenza materiale della procura (la questione di massima sottoposta dalla seconda sezione aveva ad oggetto l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. «anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore»); in motivazione la Corte richiama poi altri precedenti nei quali è stata ritenuta totalmente inesistente la necessaria procura alle liti («Cass. n. 24257/2018 ha pag. 6/13 affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore
[…] la già citata sentenza n. 10414/2017 delle S.U., la quale ha affermato che nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di “ius postulandi”, perché non iscritto nell'albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33, (nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è applicabile l'art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del
2009»).
Nella fattispecie per cui è causa, viceversa, la procura non è materialmente assente e quella allegata non può considerarsi giuridicamente inesistente.
Come accennato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il software SI (che, all'epoca, restituiva una firma digitale semplice e non qualificata) ed era autenticata digitalmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
In particolare, la procura consiste in un documento, denominato
«mandato», prodotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato
“pdf”, dunque firmato digitalmente dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l'indicazione del luogo, del nome e cognome del ricorrente, poi la dicitura «È autentica» e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della
«certificazione by SI» e infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma digitale del medesimo difensore.
In sostanza il difensore ha estratto copia analogica del documento sottoscritto con firma elettronica semplice, ha apposto la sua autentica e pag. 7/13 ne ha poi «trasmessa copia autenticata con firma digitale» come previsto dall'art. 83 c.p.c. per la procura rilasciata ab origine «su supporto cartaceo».
Questo in fatto, la procura alle liti non può dirsi inesistente ma soltanto nulla.
Se è corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della
«firma digitale» come definita nell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale (c.a.d.: d.lgs. n. 82 del 2005) – e a monte nel regolamento UE n.
910 del 2014, cosiddetto regolamento eIDAS – in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma in questione, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente.
Infatti, in termini generali, la FES è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rammentato il tenore del considerando n.
49 del regolamento, secondo cui «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa». Peraltro, l'art. 25, comma 1, del regolamento prevede che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in pag. 8/13 procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
D'altra parte, l'art. 20, comma 1-bis, c.a.d. dispone che «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità».
L'art. 83 c.p.c. attribuisce poi al difensore, sia pure entro i limiti ivi specificati, un potere di “autentica minore” (tra le altre, Cass. n. 18381 del
2024: «in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come “autentica minore”, ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura»).
Contr Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con pag. 9/13 firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
E tale conclusione rimane ferma anche quando, come nel caso di specie, il difensore estragga copia per immagine di un documento sottoscritto con firma elettronica semplice, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
In sintesi il documento prodotto in primo grado, pur non costituendo una valida procura (difettando una firma digitale nativa ovvero una firma autografa su supporto cartaceo ex art. 83 c.p.c. e il potere di autentica conferito dall'ordinamento essendo stato esercitato al di fuori dei limiti prescritti), risulta comunque sufficiente, avuto riguardo alle caratteristiche come in precedenza riassunte, per ritenere almeno l'esistenza, nella sua materialità, dell'avvenuto conferimento di un mandato difensivo.
Tale vizio è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e il primo motivo d'impugnazione è infondato.
3. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non Parte_1 abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010,
l'improcedibilità delle domande proposte dal per il mancato CP_1 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso.
Il motivo è fondato.
pag. 10/13 La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei
Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a
«contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n.
28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt.
121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito
(argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
pag. 11/13 Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da ritenendo che Parte_1
«il D.L.vo 28/2010 abbia previsto tale condizione [di procedibilità] con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la causa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)»
(Cass. n. 28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex Parte_1 art. 702-ter c.p.c. n. cronol. 6717/2023 depositata il 26 luglio 2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze, così provvede:
1. rigetta il primo motivo dell'appello; pag. 12/13 2. in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI RI MI LU LL VE
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio generico, dott.ssa Giorgia Cosetta Caramanna.
pag. 13/13