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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1983 del RGAC dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a precetto, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lorenzo Pappalardo, presso il cui studio in Pisa, Lungarno Bruno
Buozzi n. 13, elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Adelchi Visconte, presso il cui studio in Pisa Via C.S. Cammeo n. 62, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 18.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti innanzi al mutato giudice istruttore, con ordinanza del
13.11.24 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione a precetto ex art. 615 c.p.c., nei confronti di al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via Controparte_1
preliminare, verificata la sussistenza dei gravi motivi individuati nella palese fondatezza dell'opposizione e nelle condizioni patrimoniali dell'opponente, e ritenuta l'urgenza, sospendere, con decreto et inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 615 I comma c.p.c., o, in subordine, previa fissazione udienza di comparizione personale delle parti, l'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni indicate in premessa;
nel merito, in tesi, accertare e dichiarare che la disposizione a titolo di legato contenuta nel testamento pubblico della signora deceduta in CA (PI) il 29 luglio 2018, ricevuto con atto ai Persona_1
rogiti notaio di Pisa del 22 marzo 2013, repertorio atti di ultima volontà n.166, munito Persona_2
di formula esecutiva, cui ha fatto seguito, con atto ai rogiti notaio di Pisa, la registrazione Persona_2
del predetto testamento in data 28 novembre 2018, repertorio n.27061, raccolta n.10261, registrato a
Pisa il 29 novembre 2018 al n.7949T, è nulla in quanto concernente l'attribuzione ad un coerede di una somma di denaro non compresa nell'asse ereditario;
in ipotesi, qualora la disposizione fosse ritenuta valida, accertare e dichiarare che la medesima disposizione ha natura di un legato obbligatorio divisionis causa e si sostanzia in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario, con funzione di conguaglio, il cui importo si ricava attualizzando il valore dei fabbricati al momento della apertura della successione, tramite idonea CTU, e calcolando, in base all'effettivo valore dei fabbricati al momento della apertura della successione, la somma che l'onerata deve corrispondere al fratello in modo che le attribuzioni abbiano identico valore;
in ipotesi subordinata, qualora si ritenesse la disposizione in questione un legato puro e semplice, disporre la riduzione del legato in oggetto, ai sensi dell'art. 554 c.c., fino ad integrare la quota di riserva spettante alla opponente, pari ad un terzo del relictum, accertando, in ogni caso, la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito della disposizione posta alla base dell'atto di precetto notificato e la conseguente impossibilità, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., di procedere ad esecuzione forzata”.
1.2 Più in particolare, deduceva che:
a) in data 18 aprile 2019 riceveva la notifica di un atto di precetto con il quale le veniva intimato di pagare la complessiva somma di € 138.889,82 in favore del fratello CP_1
sulla scorta di una disposizione contenuta nel testamento pubblico della madre,
[...] deceduta a CA (PI) il 29 luglio 2018, che poneva a suo carico l'onere Persona_1
di corrispondere al fratello la somma di € 135.000,00 a titolo di legato;
b) il predetto testamento, redatto in data 22 marzo 2013, era stato registrato a Pisa il 29 novembre 2018 al n.7949T per atto Notar e munito di formula Persona_2
esecutiva;
c) dalla lettura del testamento, tuttavia, emergeva che la volontà della fosse quella Per_1
di istituire i figli eredi in parti uguali attribuendo loro le due unità immobiliari di cui era proprietaria e, in particolare, destinando, in proprietà esclusiva, a ciascuno l'immobile che di fatto già abitava;
d) in tale contesto, quindi, si inseriva il legato al figlio che, come emergeva CP_1
chiaramente dalla disposizione testamentaria, doveva essere adempiuto dalla figlia nel caso in cui la suddetta somma non si fosse trovata nel patrimonio ereditario, Pt_1
poiché la porzione immobiliare alla stessa attribuita aveva valore superiore rispetto a quella attribuita a CP_1
e) perciò, non solo quest'ultimo non aveva allegato, né provato, che la somma di denaro oggetto di legato non era presente nell'asse ereditario, essendo tenuto, prima di pretendere l'adempimento da parte della sorella, ad effettuare l'inventario dei beni caduti in successione, ma la disposizione testamentaria doveva interpretarsi come un legato obbligatorio divisionis causa con finalità di conguaglio e non come un legato puro e semplice, con l'ulteriore conseguenza che il credito doveva ritenersi privo del requisito della liquidità;
f) era, pertanto, evidente che lo scopo perseguito dalla fosse quello di Per_1
ottenere una perequazione tra l'attribuzione patrimoniale disposta in favore del figlio e quella disposta in favore della figlia come emerge dal motivo CP_1 Pt_1
esplicitato nel testamento pubblico nonché dalla relazione di stima consegnata al notaio al momento della sua redazione e in base alla quale fu stabilito l'importo del conguaglio;
g) infatti, la perizia del geom. incaricato dalla allo scopo di accertare il Per_3 Per_1
valore degli immobili di sua proprietà, aveva attribuito a quello assegnato a il Pt_1
valore di € 675.000,00 e a quello assegnato a l valore di € 410.000,00, per cui CP_1
l'onere di corrispondere al fratello la somma di € 135.000,00, posto a carico della prima, non aveva altro scopo che dividere tra i due la differenza di valore tra gli immobili che, all'epoca, era stata stimata in € 265.000,00;
h) al fine di eseguire le volontà della testatrice sarebbe stato, dunque, necessario procedere ad attualizzare il valore dei fabbricati al momento dell'apertura della successione e, successivamente, calcolare la somma da corrispondere in modo da attribuire a ciascuno un lascito di pari valore e, contemporaneamente, evitare che si verificasse una lesione della legittima spettante a Parte_1
i) prima della notifica dell'atto di precetto, l'odierna opponente, con missiva del
18.12.2018 trasmessa a mezzo del proprio legale di fiducia, aveva sollecitato una definizione bonaria della lite, previo espletamento di una nuova stima degli immobili posto che la stima del geom. risaliva al 2009; Per_3
j) pur contestando a mezzo del proprio legale l'altrui interpretazione Controparte_1
del testamento, aderiva alla proposta di attualizzare il valore degli immobili, per cui si procedeva a stimare i beni tramite tecnici di fiducia delle parti e, all'esito, il tecnico di parte opponente individuava una differenza di valore tra gli immobili pari ad €
26.425,00, mentre quello di parte opposta valutava la differenza in € 110.000,00;
k) a questo punto, la trattativa volta ad una definizione bonaria della lite veniva interrotta a causa dell'indisponibilità di ad accettare il Controparte_1
versamento del 50% di quanto risultante dalla perizia del suo tecnico di parte;
l) pertanto, ferma l'intenzione dell'opponente di rispettare, anche in sede giudiziaria, la volontà della propria madre mediante versamento al fratello della somma di denaro necessaria per riequilibrare il valore delle attribuzioni testamentarie, rappresentava, comunque, la necessità di procedere ad una stima del valore dei fabbricati al momento dell'apertura della successione tramite espletanda CTU.
2. In data 10.05.19, depositava istanza di sospensione del titolo Parte_1
esecutivo che, con ordinanza del 3 luglio 2019, veniva rigettata.
3. In data 23.07.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
opponendosi all'accoglimento della domanda e chiedendo: in via preliminare, di confermare l'ordinanza del 3.07.2019 di rigetto dell'istanza di sospensione;
nel merito, di condannare l'attrice al pagamento della somma di cui al precetto opposto, oltre alle spese successive;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'atto introduttivo, condannare la medesima attrice al pagamento della somma ritenuta di giustizia.
3.1 In fatto, deduceva: che essendo stata amministratore di sostegno della Parte_1
madre negli ultimi mesi di vita, era perfettamente a conoscenza della sua situazione patrimoniale al momento della morte e, quindi, dell'inesistenza delle somme oggetto di legato nell'asse ereditario;
che, a riprova di tale consapevolezza, nel corso della fase stragiudiziale la difesa dell'attrice non aveva mai richiesto alcun inventario, ma le parti avevano discusso solo sull'entità del debito;
che la disposizione testamentaria doveva intendersi quale legato puro e semplice, posto che il notaio incaricato, ritenuti integrati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, aveva rilasciato a Controparte_1
la formula esecutiva;
che, infatti, dalla lettura testuale non emerge alcun riferimento a conguagli e/o divisioni;
che la de cuius aveva indicato con certezza la somma dovuta, disponendo che venisse rivalutata, in base alle variazioni dell'indice Istat, al momento dell'apertura della successione;
che, pertanto, era vero che la aveva previsto il legato in favore del figlio perchè l'attribuzione in Per_1
favore della figlia aveva un maggior valore, ma non corrispondeva al vero che la stessa avrebbe voluto dividere in parti uguali il patrimonio e attualizzare il valore degli immobili al momento dell'apertura della successione;
che, stando alle allegazioni dell'attrice, la stessa avrebbe fatto redigere una relazione che avrebbe, poi, allegato al testamento, ma Per_1
di cui nello stesso non si fa menzione, né si comprende il motivo per cui il medesimo notaio non avrebbe fatto redigere una relazione di stima del valore degli immobili alla data del 2013, dato che quella fornitagli era datata 2009; che l'adempimento del legato non comporterebbe in alcun caso una lesione della quota di legittima spettante a Pt_1
[...]
4. Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale ed espletamento di C.T.U..
5. All'esito dell'udienza del 09.02.23, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 20.10.23 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 18.10.24. 6. L'opponente ha intrapreso il presente giudizio allo scopo di contestare il diritto del fratello di procedere all'esecuzione sulla scorta di un titolo costituito dal CP_1
testamento della comune madre, redatto per atto pubblico. Assume, Persona_1
quindi, che la disposizione, finalizzata ad istituire eredi i due figli in parti uguali, prevedeva un lascito ulteriore in danaro al figlio per perequare le quote costituite dagli CP_1
immobili loro attribuiti e, pertanto, sarebbe stata inidonea a valere come titolo esecutivo essendo priva dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ciò posto, il vaglio della domanda presuppone una compiuta interpretazione del testamento atteso che il nostro ordinamento, nell'ambito dell'autonomia testamentaria, attribuisce un ruolo fondamentale alla volontà del testatore. Nel caso di specie, è pacifico, emergendo dalla lettura testuale della disposizione, che, nell'attribuire ai figli un immobile ciascuno, la de cuius abbia inteso istituirli eredi universali assegnando loro quei beni come quota del patrimonio secondo la previsione dell'art. 588 c.c..
E' senz'altro possibile che il testatore, nell'ambito della citata autonomia testamentaria, possa dividere i suoi beni tra gli eredi in modo da formare le porzioni ereditarie secondo quanto dispone l'art. 734 c.c., che consente di comprendere nella divisione anche la quota riservata ai legittimari.
Per quanto attiene alla somma oggetto di legato in favore del figlio, l'interpretazione letterale della disposizione, in particolare l'inciso “ciò in quanto la porzione immobiliare attribuita alla medesima ha valore superiore rispetto a quella attribuita a , lascia emergere il Pt_1 CP_1
presupposto di una sproporzione tra le quote ereditarie tale da indurre la de cuius a prevedere una compensazione in danaro ponendola a carico dell'erede beneficiato nella quota maggiore. Nell'attività di ricerca delle ultime volontà della il dato letterale Per_1
ha, poi, trovato conforto nella testimonianza del notaio rogante, il quale durante l'istruttoria, ha confermato il senso delle parole trasfuse nel testamento. In particolare, il teste ha confermato che quest'ultima gli aveva presentato la perizia della quale, anteriormente alla redazione del testamento, aveva incaricato un tecnico di fiducia affinchè procedesse alla stima dei beni immobili oggetto dell'asse ereditario e che aveva costituito la base di calcolo per la determinazione del legato al figlio ha aggiunto che, in CP_1
seguito alla ripartizione tra i due figli della differenza di valore emersa dalla perizia, pari ad € 131.000,00, si era proceduto ad un arrotondamento a € 135.000,00 per tenere conto della circostanza che l'immobile attribuito alla figlia conteneva gli arredi di proprietà della stessa
In sostanza, il notaio ha dichiarato che la volontà di quest'ultima fosse Per_1 Per_2
quella di formare due porzioni pressoché uguali per cui il lascito al figlio oveva CP_1
intendersi quale legato di . Per_4
Così individuata la volontà testamentaria, la prima obiezione sollevata dall'opponente mira ad ottenere una declaratoria di nullità della citata disposizione in quanto prevede l'attribuzione ad un coerede di una somma di denaro non compresa nell'asse ereditario.
L'obiezione non coglie nel segno.
L'art. 549 c.c.. pone il divieto per il testatore, a pena di nullità, di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari. Tuttavia detta disposizione fa salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV relativo alle divisioni.
Costituisce un risalente e consolidato orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass.
n.13380/2005) che, per il principio di intangibilità della quota di legittima, i diritti del legittimario vanno soddisfatti con beni (o denaro) provenienti dall'asse ereditario, pur senza l'osservanza di un criterio qualitativo, e che, a norma dell'art.735 c.c. la clausola testamentaria, con la quale il testatore abbia disposto che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi con la corresponsione di una somma di denaro non compresa nel relictum, è conseguentemente nulla solo se si risolve in una preterizione del legittimario. Ma, nel caso di specie, posto che l'opponente legittimario è assegnatario di una quota della massa ereditaria non si realizza alcuna preterizione del legittimario. Semmai, un legato di danaro non presente nell'asse ereditario o un legato di cosa altrui, disposti a carico dell'eredità o di un legittimario istituito in una quota superiore alla sua legittima, sono soggetti non già alla sanzione di cui all'art. 549 c.c.., bensì all'azione di riduzione per la parte eccedente la disponibile.
Ed allora, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, i limiti posti dall'indisponibilità quantitativa della legittima non escludono che il testatore, il quale proceda direttamente alla divisione dei beni ereditari, possa fare ricorso allo strumento del conguaglio in denaro per correggere le diseguaglianze in natura nelle quote ereditarie, che già si presentino all'atto della formazione del piano di ripartizione, ovvero per assicurare ai lotti il loro valore originario sino all'apertura della successione rispetto agli eventuali squilibri dovuti alla fluttuazione dei prezzi di mercato o ad altri non prevedibili eventi. Detti conguagli non possono ritenersi assegni divisionali in senso tecnico, ma hanno natura di legati divisionis causa, presupponendo una divisione già fatta (cfr Cass. civ. n. 10306/1996).
Si può affermare, quindi, che nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, il legato di denaro non presente nell'asse ereditario sia stato disposto quale conguaglio, in applicazione della norma prevista in generale per la divisione ereditaria all'art. 728 c.c., al fine di correggere le diseguaglianze in natura delle quote ereditarie. Ne discende che il legatario ha maturato, oltre all'attribuzione divisionale, un credito verso l'altro coerede al fine di pareggiare le quote ereditarie.
La CTU espletata, finalizzata ad accertare il valore degli immobili attribuiti per testamento a e ha accertato che, al momento della apertura della Parte_1 Controparte_1
successione, il valore dell'unità immobiliare assegnata a fosse pari ad euro Parte_1
303.000,00 e che il valore dell'unità immobiliare assegnata a fosse pari Controparte_1
ad euro 267.000,00, con una differenza di valore tra le due unità immobiliari di euro
36.000,00 (cfr. CTU in atti). Alla luce delle considerazioni che precedono non può revocarsi in dubbio che, per evitare disparità tra le quote attribuite ai figli, il legato di conguaglio, con finalità perequativa, risulta essere pari ad euro 18.000,00, importo al quale dovrà essere sommato il valore dei mobili (di proprietà della testatrice) presenti nell'abitazione di così come riportato nella deposizione testimoniale del Parte_1
notaio per una somma complessiva di ero 22.000,00. Per_2
In virtù delle disposizioni contenute nel testamento pubblico ricevuto con atto ai rogiti notaio di Pisa, del 22 marzo 2013, repertorio atti di ultima volontà n.166, Persona_2
la signora per adempiere al legato in esso previsto, avrebbe dovuto Parte_1
corrispondere al fratello euro 22.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, in luogo della maggiore somma di € 136.452,80.
Pertanto, al fine di dare corretta esecuzione alla volontà della testatrice, si rende necessario correggere le diseguaglianze tra le quote di diritto con cui sono stati istituiti gli eredi e le quote di fatto dei beni loro attribuiti tenendo conto dell'espletata consulenza tecnica che ha stimato, come detto, con riguardo al tempo dell'apertura della successione, il valore delle unità immobiliari attribuite a e a rispettivamente in Parte_1 Controparte_1
€ 303.000,00 e in € 267.000,00, con una differenza di valore pari ad € 36.000,00. Ne consegue che al fine di pareggiare le quote, il conguaglio spettante a è Controparte_1
pari ad € 18.000,00. A tale somma andrà aggiunto il valore degli arredi, tenuto in considerazione dalla testatrice, per una somma complessiva di € 22.000,00.
In parziale accoglimento dell'opposizione, va rideterminata la somma posta a carico di in favore di in € 22.000,00 oltre rivalutazione ed interessi Parte_1 Controparte_1
dall'apertura della successione fino al soddisfo.
7. In virtù della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere compensate per metà. La restante metà va posta a carico di parte convenuta, tenuto conto della natura e del valore della lite, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n.
147/22.
Le spese di CTU sono poste per metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa
Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina in € 22.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dall'apertura della successione al soddisfo, la somma dovuta da a a titolo di legato solutionis causa; Parte_1 Controparte_1
2) Compensa per metà le spese del giudizio e condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della restante metà che liquida in € 7.051,50 Parte_1
per onorari, € 759 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste per metà a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Pisa, 19 maggio 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri