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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 23/02/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 d. lgs. n. 546/92, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92, in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 559/2023 depositato il 06/03/2023 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. – P.IVA_1 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Comune di Modugno - Viale Della Repubblica, 46 70026 Modugno BA elettivamente domiciliato
Email_2presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1420/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 7 e pubblicata il 06/09/2022
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 113 imu 2016 Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 S.p.A., in persona della procuratrice e legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 3.3.2023, poi iscritto a ruolo in data 6.3.2023 e depositato in data 13.3.2023 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 1420/07/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 113 del 24.3.2021
(n. 13102 di prot. del 31.3.2021), emesso dal Comune di Modugno in data 6.5.2021 e notificato in data
10.5.2021.
A mezzo di tale atto impositivo, con riguardo all'anno di imposta 2016, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 1 fabbricato, ubicato nell'abitato del suddetto Comune (alla Indirizzo_1) ed identificato in n.c.e.u. al Indirizzo_1.
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in € 4.277,00, al netto degli interessi legali medio tempore maturati ai sensi dell'art. 1 comma 165 L. n.
296/06, delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte.
La Commissione Provinciale di Bari rigettava il ricorso ed affermava che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 d. lgs. n. 23/2011, soggetto passivo dell'imposta andava ritenuto la società contribuente in ragione della sua qualità di locatore finanziario dell'immobile e dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria che ne formava oggetto e che era a tal fine irrilevante la mancata restituzione del cespite in suo favore. La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
essa lamentava che la sentenza di primo grado era erronea in quanto non aveva tenuto conto delle istruzioni allegate al d.m. 30.10.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui, in caso di risoluzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, fino al momento della riconsegna del cespite al proprietario (nonché locatore finanziario) soggetto passivo dell'i.mu. sarebbe stato il locatario finanziario (ossia il conduttore); della disposizione contenuta nell' art. 1 comma 672 L. n. 147/13 la quale, con riferimento alla ta.s.i., avallava questo orientamento.
L'ufficio impositore si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello.
In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione. Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c.. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta che, dopo la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 20034407 (circostanza di fatto incontestata dalle parti), concluso con la s.r.l. “
Società_1 Società_2”, poi ceduto alla s.a.s. ed inerente all'immobile colpito dall'imposta, quest'ultima avrebbe dovuto gravare sulla citata società conduttrice fino al momento della sua riconsegna (che allo stato non risulta ancora avvenuta).
Il motivo è infondato. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di leasing, in base al disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata, a nulla rilevando la diversa previsione sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 672, della l. n. 147 del 2013, in tema di TASI” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 6844/23; in termini cfr. anche Sez. Trib. sentt. nn. 27631/20 e 29973/19).
Il giudice di legittimità ha altresì stabilito che “in tema di IMU, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasing finanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta è comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che
- secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633
c.p. o non sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 10420/25).
Dagli atti del processo risulta che il contratto di locazione finanziaria stipulato dall'appellante si è risolto nel febbraio 2003; da tale momento l'immobile locato non le è mai stato restituito né risulta che la contribuente, a dispetto del considerevole lasso di tempo, abbia mai adottato iniziative giudiziarie volte a recuperarne la disponibilità.
Per altro verso, l'accoglimento della tesi dell'appellante comporta l'attribuzione di rilievo giuridico ad una situazione fattuale (la mancata riconsegna dell'immobile) che – salvo prova contraria – si produce anche per effetto dell'inerzia mantenuta dal locatore finanziario nei confronti del conduttore (o utilizzatore). Ne discende pertanto l'infondatezza del gravame.
L'illecito tributario ascritto alla contribuente dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni accluso all'atto impositivo sussiste, in quanto la sua consumazione deve ritenersi dimostrata in base alle stesse ragioni espresse a riguardo della sussistenza del maggior debito di imposta. In definitiva, l'avviso di accertamento n. 113 del 24.3.2021 (n. 13102 di prot. del 31.3.2021), emesso dal Comune di Modugno in data 6.5.2021 e notificato in data 10.5.2021 è fondato;
anche la pretesa creditoria ad esso sottostante deve perciò considerarsi fondata (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie).
Le spese e gli onorari di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n. 55/14 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); sono quantificati, tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% prevista dall'art. 4 comma 1 d.m. predetto e del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n.
546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ente locale), nella misura complessiva di € 880,00 (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00; fase introduttiva: 280,00; fase decisionale: € 600,00), oltre al rimborso delle spese generali.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1420/07/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 880,00, oltre rimborso delle spese generali, come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 d. lgs. n. 546/92, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92, in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 559/2023 depositato il 06/03/2023 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. – P.IVA_1 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Comune di Modugno - Viale Della Repubblica, 46 70026 Modugno BA elettivamente domiciliato
Email_2presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1420/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 7 e pubblicata il 06/09/2022
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 113 imu 2016 Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 S.p.A., in persona della procuratrice e legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 3.3.2023, poi iscritto a ruolo in data 6.3.2023 e depositato in data 13.3.2023 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 1420/07/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 113 del 24.3.2021
(n. 13102 di prot. del 31.3.2021), emesso dal Comune di Modugno in data 6.5.2021 e notificato in data
10.5.2021.
A mezzo di tale atto impositivo, con riguardo all'anno di imposta 2016, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 1 fabbricato, ubicato nell'abitato del suddetto Comune (alla Indirizzo_1) ed identificato in n.c.e.u. al Indirizzo_1.
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in € 4.277,00, al netto degli interessi legali medio tempore maturati ai sensi dell'art. 1 comma 165 L. n.
296/06, delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte.
La Commissione Provinciale di Bari rigettava il ricorso ed affermava che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 d. lgs. n. 23/2011, soggetto passivo dell'imposta andava ritenuto la società contribuente in ragione della sua qualità di locatore finanziario dell'immobile e dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria che ne formava oggetto e che era a tal fine irrilevante la mancata restituzione del cespite in suo favore. La contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
essa lamentava che la sentenza di primo grado era erronea in quanto non aveva tenuto conto delle istruzioni allegate al d.m. 30.10.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui, in caso di risoluzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, fino al momento della riconsegna del cespite al proprietario (nonché locatore finanziario) soggetto passivo dell'i.mu. sarebbe stato il locatario finanziario (ossia il conduttore); della disposizione contenuta nell' art. 1 comma 672 L. n. 147/13 la quale, con riferimento alla ta.s.i., avallava questo orientamento.
L'ufficio impositore si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello.
In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione. Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c.. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta che, dopo la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 20034407 (circostanza di fatto incontestata dalle parti), concluso con la s.r.l. “
Società_1 Società_2”, poi ceduto alla s.a.s. ed inerente all'immobile colpito dall'imposta, quest'ultima avrebbe dovuto gravare sulla citata società conduttrice fino al momento della sua riconsegna (che allo stato non risulta ancora avvenuta).
Il motivo è infondato. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di leasing, in base al disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata, a nulla rilevando la diversa previsione sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 672, della l. n. 147 del 2013, in tema di TASI” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 6844/23; in termini cfr. anche Sez. Trib. sentt. nn. 27631/20 e 29973/19).
Il giudice di legittimità ha altresì stabilito che “in tema di IMU, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasing finanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta è comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che
- secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633
c.p. o non sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 10420/25).
Dagli atti del processo risulta che il contratto di locazione finanziaria stipulato dall'appellante si è risolto nel febbraio 2003; da tale momento l'immobile locato non le è mai stato restituito né risulta che la contribuente, a dispetto del considerevole lasso di tempo, abbia mai adottato iniziative giudiziarie volte a recuperarne la disponibilità.
Per altro verso, l'accoglimento della tesi dell'appellante comporta l'attribuzione di rilievo giuridico ad una situazione fattuale (la mancata riconsegna dell'immobile) che – salvo prova contraria – si produce anche per effetto dell'inerzia mantenuta dal locatore finanziario nei confronti del conduttore (o utilizzatore). Ne discende pertanto l'infondatezza del gravame.
L'illecito tributario ascritto alla contribuente dal provvedimento di irrogazione delle sanzioni accluso all'atto impositivo sussiste, in quanto la sua consumazione deve ritenersi dimostrata in base alle stesse ragioni espresse a riguardo della sussistenza del maggior debito di imposta. In definitiva, l'avviso di accertamento n. 113 del 24.3.2021 (n. 13102 di prot. del 31.3.2021), emesso dal Comune di Modugno in data 6.5.2021 e notificato in data 10.5.2021 è fondato;
anche la pretesa creditoria ad esso sottostante deve perciò considerarsi fondata (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie).
Le spese e gli onorari di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n. 55/14 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); sono quantificati, tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% prevista dall'art. 4 comma 1 d.m. predetto e del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n.
546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ente locale), nella misura complessiva di € 880,00 (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00; fase introduttiva: 280,00; fase decisionale: € 600,00), oltre al rimborso delle spese generali.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1420/07/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 880,00, oltre rimborso delle spese generali, come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso