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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - . 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691280/25 IMU 2019
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via Bigongiari, 41 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691288/2025 IMU 2020
- sul ricorso n. 315/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via Bigongiari, 41 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691289/2025 IMU 2021
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via Bigongiari, 41 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691291 IMU 2023
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via S.giustina,6 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691290 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato distinti avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2019-2023, notificati dal Comune di Lucca.
Oggetto del contendere sono due unità immobiliari site in Indirizzo_1 , dichiarate dal contribuente come inagibili.
Il Comune ha contestato l'applicazione dell'agevolazione IMU al 50%, rilevando che le pratiche edilizie presentate dal contribuente (DIA 2001, SCIA 2016, ecc.) qualificavano gli interventi come manutenzione straordinaria e non come risanamento, e che non era mai stata prodotta certificazione di inagibilità rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale.
Il contribuente ha prodotto perizia giurata e documentazione edilizia, ma non ha mai ottenuto un provvedimento amministrativo di dichiarazione di inagibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte provvede alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 546/92, in quanto aventi identità soggettiva e oggettiva.
Nel merito il Giudice, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene i ricorsi infondati per le seguenti motivazioni:
_(i) Presupposti dell'agevolazione IMU - L'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 prevede la riduzione del 50% dell'IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La norma richiede una dichiarazione formale di inagibilità rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale o, in alternativa, una dichiarazione del contribuente corredata da idonea documentazione tecnica.
Nel caso di specie, il contribuente ha prodotto una perizia di parte solamente in data 21/05/2025, ma non ha mai ottenuto né richiesto formalmente un provvedimento di inagibilità anteriormente a tale data per cui la stessa è da ritenersi valida a datare dal secondo semestre dell'anno 2025.
_(ii) Valore delle pratiche edilizie - Le pratiche edilizie ricordate da parte ricorrente (DIA 2001, SCIA 2016) qualificano gli interventi come manutenzione straordinaria. Secondo consolidata giurisprudenza, la mera presentazione di pratiche edilizie non equivale a certificazione di inagibilità che deve essere accertata con criteri oggettivi e non può essere desunta da lavori sospesi o da puntellamenti.
_(iii) eccezione di vizi formali dedotti dal contribuente – Il richiamo a norme successive non comporta nullità dell'avviso. La giurisprudenza ha chiarito che l'errore nel riferimento normativo non incide sulla validità dell'atto se la pretesa tributaria è comunque determinabile.
_(iv) Decadenza - Gli avvisi sono stati notificati entro i termini di legge (art. 1, comma 161, L. 296/2006) per cui la doglianza del contribuente sul 2019 è infondata, poiché la notifica del 11.02.2025 rientra nel termine quinquennale previsto per gli accertamenti IMU.
_(v) sui ricorsi dove viene sollevata l'eccezione sui contratti di locazione agevolata (altri immobili - per il periodo di imposta 2020-2023) si rileva che dalla documentazione prodotta in atti risulta che parte ricorrente ha presentato all'Ente accertatore, idonea documentazione attestante di poter usufruire dell'aliquota agevolata.
Alla luce di quanto sopra per tali atti viene a cessare la materia del contendere.
_(vi) le spese, vista la particolarità della materia trattata, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi nei sensi di cui in motivazione. spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - . 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691280/25 IMU 2019
- sul ricorso n. 314/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via Bigongiari, 41 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691288/2025 IMU 2020
- sul ricorso n. 315/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via Bigongiari, 41 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691289/2025 IMU 2021
- sul ricorso n. 316/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via Bigongiari, 41 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691291 IMU 2023
- sul ricorso n. 317/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via S.giustina,6 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 691290 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato distinti avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2019-2023, notificati dal Comune di Lucca.
Oggetto del contendere sono due unità immobiliari site in Indirizzo_1 , dichiarate dal contribuente come inagibili.
Il Comune ha contestato l'applicazione dell'agevolazione IMU al 50%, rilevando che le pratiche edilizie presentate dal contribuente (DIA 2001, SCIA 2016, ecc.) qualificavano gli interventi come manutenzione straordinaria e non come risanamento, e che non era mai stata prodotta certificazione di inagibilità rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale.
Il contribuente ha prodotto perizia giurata e documentazione edilizia, ma non ha mai ottenuto un provvedimento amministrativo di dichiarazione di inagibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte provvede alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 546/92, in quanto aventi identità soggettiva e oggettiva.
Nel merito il Giudice, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene i ricorsi infondati per le seguenti motivazioni:
_(i) Presupposti dell'agevolazione IMU - L'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011 prevede la riduzione del 50% dell'IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La norma richiede una dichiarazione formale di inagibilità rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale o, in alternativa, una dichiarazione del contribuente corredata da idonea documentazione tecnica.
Nel caso di specie, il contribuente ha prodotto una perizia di parte solamente in data 21/05/2025, ma non ha mai ottenuto né richiesto formalmente un provvedimento di inagibilità anteriormente a tale data per cui la stessa è da ritenersi valida a datare dal secondo semestre dell'anno 2025.
_(ii) Valore delle pratiche edilizie - Le pratiche edilizie ricordate da parte ricorrente (DIA 2001, SCIA 2016) qualificano gli interventi come manutenzione straordinaria. Secondo consolidata giurisprudenza, la mera presentazione di pratiche edilizie non equivale a certificazione di inagibilità che deve essere accertata con criteri oggettivi e non può essere desunta da lavori sospesi o da puntellamenti.
_(iii) eccezione di vizi formali dedotti dal contribuente – Il richiamo a norme successive non comporta nullità dell'avviso. La giurisprudenza ha chiarito che l'errore nel riferimento normativo non incide sulla validità dell'atto se la pretesa tributaria è comunque determinabile.
_(iv) Decadenza - Gli avvisi sono stati notificati entro i termini di legge (art. 1, comma 161, L. 296/2006) per cui la doglianza del contribuente sul 2019 è infondata, poiché la notifica del 11.02.2025 rientra nel termine quinquennale previsto per gli accertamenti IMU.
_(v) sui ricorsi dove viene sollevata l'eccezione sui contratti di locazione agevolata (altri immobili - per il periodo di imposta 2020-2023) si rileva che dalla documentazione prodotta in atti risulta che parte ricorrente ha presentato all'Ente accertatore, idonea documentazione attestante di poter usufruire dell'aliquota agevolata.
Alla luce di quanto sopra per tali atti viene a cessare la materia del contendere.
_(vi) le spese, vista la particolarità della materia trattata, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi nei sensi di cui in motivazione. spese compensate