Articolo 7 della Legge 12 ottobre 2017, n. 153
Articolo 6
Versione
8 novembre 2017
Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno 2018, a un milione di euro per l'anno 2019, a un milione di euro per l'anno 2020 e a un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 .
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 354, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2016):
«354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
Entrata in vigore il 8 novembre 2017
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