Articolo 9 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 8Articolo 10
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13 settembre 1934
Art. 9.

Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana per 24 ore consecutive, puo' essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.


Entrata in vigore il 13 settembre 1934
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