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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/11/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4116/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR AB OD all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4116/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. GADALETA ILARIA, Parte_1 ricorrente
E
e avv. BOVE ANTONIO, CP_1 CP_2 resistente
, contumace, Controparte_3 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con distinti ricorsi depositati presso il Tribunale di Bari il 28.12.2017 ed il
28.01.2018, poi riassunti presso il Tribunale di Trani, a seguito di incompetenza, e riuniti, parte ricorrente impugnava l'avviso bonario del
04.07.2016 e conseguente avviso di addebito n. 314 2017 00068920 82 000, notificato il 03.01.2018, per la somma complessiva di € 9.110,62 a titolo di omesso versamento dei contributi per la Gestione Separata - Liberi CP_1
Professionisti relativi al 2010; contestava l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata.
Si costituiva l' , anche per la concludendo per l'inammissibilità CP_1 CP_2
e l'infondatezza della domanda.
Non si costituiva l' . Controparte_4
1 Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) In via preliminare occorre chiarire l'oggetto del presente giudizio.
Il giudizio, infatti, verte sulla fondatezza o meno della pretesa contributiva dell' relativa alla Gestione Separata - Liberi Professionisti per il 2010 CP_1 oggetto, dapprima, di un avviso bonario e, poi, del conseguente avviso di addebito. La pretesa nasce da un'iscrizione d'ufficio relativa al 2009 già oggetto di altro giudizio.
La parte ricorrente oltre a contestare l'an della pretesa denuncia anche vizi dell'avviso di addebito ed, in subordine, il relativo quantum.
4) Ebbene in merito ai vizi formali dell'avviso di addebito, tra i quali rientra la dedotta violazione dell'art. 24, comma 3 d.lgs. 44/1999 (“ Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”), i relativi motivi risultano tardivi in quanto l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Nel caso di specie l'avviso di addebito veniva notificato il 03.01.2018 ed il ricorso veniva depositato il 28.01.2018 risultando tardivo.
5) Occorre, dunque, soffermarsi sulla sola contestazione del merito della pretesa contributiva.
Sul punto è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte resistente in quanto la legittimità dell'iscrizione della parte ricorrente alla Gestione Separata
- Liberi Professionisti è stata già accertata in altro giudizio tra le medesime parti.
Sul punto risulta, infatti, intervenuta dapprima la sentenza n. 5907/2017 del
Tribunale di Bari, favorevole alla parte ricorrente, ma, poi, riformata dalla
Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 894/2019, passata in giudicato.
L'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 deve essere, dunque, rigettata sul punto in quanto già intervenuto un giudicato sfavorevole alla parte ricorrente in merito all'an della pretesa contributiva.
2 6) In relazione, invece, al quantum può accogliersi il ricorso circa l'errata applicazione del regime delle sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma 8 lett b) della l. n. 388/2000.
Invero il regime più corretto da applicare al caso di specie è quello del comma
10 della medesima disposizione secondo il quale “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.”.
A tal proposito basti considerare i contrastanti orientamenti di merito e di legittimità sulla questione relativa alla Gestione Separata dei liberi professionisti come dimostra anche la sentenza di primo grado favorevole alla parte ricorrente poi riformata in Corte di Appello con compensazione delle spese proprio alla luce del contrasto giurisprudenziale registrato in materia.
7) Il parziale accoglimento dell'opposizione determina il necessario annullamento dell'avviso di addebito e la condanna della parte ricorrente al pagamento dei contributi dovuti e relativi accessori
Si consideri, infatti, che “l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio
l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass.
n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter
l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma” (cfr.
Cass. 5247/2021).
3 Nel caso di specie la parte ricorrente deve corrispondere la somma di €
5.023,33 a titolo di contributi omessi per la Gestione Separata - Liberi
Professionisti del 2010 con i soli accessori previsti dall'art. 116, comma 10 della l. n. 388/2000.
8) Le spese processuali possono compensarsi alla luce dei medesimi contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia e già indicati in motivazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. annulla l'avviso di addebito n. 314 2017 00068920 82 000, notificato il
03.01.2018;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della somma di € 5.023,33 a titolo di contributi omessi per la Gestione
Separata - Liberi Professionisti del 2010 con i soli accessori previsti dall'art. 116, comma 10 della l. n. 388/2000;
4. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 05/11/2025 Il Giudice del Lavoro
AR AB OD
4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR AB OD all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4116/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. GADALETA ILARIA, Parte_1 ricorrente
E
e avv. BOVE ANTONIO, CP_1 CP_2 resistente
, contumace, Controparte_3 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con distinti ricorsi depositati presso il Tribunale di Bari il 28.12.2017 ed il
28.01.2018, poi riassunti presso il Tribunale di Trani, a seguito di incompetenza, e riuniti, parte ricorrente impugnava l'avviso bonario del
04.07.2016 e conseguente avviso di addebito n. 314 2017 00068920 82 000, notificato il 03.01.2018, per la somma complessiva di € 9.110,62 a titolo di omesso versamento dei contributi per la Gestione Separata - Liberi CP_1
Professionisti relativi al 2010; contestava l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata.
Si costituiva l' , anche per la concludendo per l'inammissibilità CP_1 CP_2
e l'infondatezza della domanda.
Non si costituiva l' . Controparte_4
1 Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) In via preliminare occorre chiarire l'oggetto del presente giudizio.
Il giudizio, infatti, verte sulla fondatezza o meno della pretesa contributiva dell' relativa alla Gestione Separata - Liberi Professionisti per il 2010 CP_1 oggetto, dapprima, di un avviso bonario e, poi, del conseguente avviso di addebito. La pretesa nasce da un'iscrizione d'ufficio relativa al 2009 già oggetto di altro giudizio.
La parte ricorrente oltre a contestare l'an della pretesa denuncia anche vizi dell'avviso di addebito ed, in subordine, il relativo quantum.
4) Ebbene in merito ai vizi formali dell'avviso di addebito, tra i quali rientra la dedotta violazione dell'art. 24, comma 3 d.lgs. 44/1999 (“ Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”), i relativi motivi risultano tardivi in quanto l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Nel caso di specie l'avviso di addebito veniva notificato il 03.01.2018 ed il ricorso veniva depositato il 28.01.2018 risultando tardivo.
5) Occorre, dunque, soffermarsi sulla sola contestazione del merito della pretesa contributiva.
Sul punto è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte resistente in quanto la legittimità dell'iscrizione della parte ricorrente alla Gestione Separata
- Liberi Professionisti è stata già accertata in altro giudizio tra le medesime parti.
Sul punto risulta, infatti, intervenuta dapprima la sentenza n. 5907/2017 del
Tribunale di Bari, favorevole alla parte ricorrente, ma, poi, riformata dalla
Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 894/2019, passata in giudicato.
L'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 deve essere, dunque, rigettata sul punto in quanto già intervenuto un giudicato sfavorevole alla parte ricorrente in merito all'an della pretesa contributiva.
2 6) In relazione, invece, al quantum può accogliersi il ricorso circa l'errata applicazione del regime delle sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma 8 lett b) della l. n. 388/2000.
Invero il regime più corretto da applicare al caso di specie è quello del comma
10 della medesima disposizione secondo il quale “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.”.
A tal proposito basti considerare i contrastanti orientamenti di merito e di legittimità sulla questione relativa alla Gestione Separata dei liberi professionisti come dimostra anche la sentenza di primo grado favorevole alla parte ricorrente poi riformata in Corte di Appello con compensazione delle spese proprio alla luce del contrasto giurisprudenziale registrato in materia.
7) Il parziale accoglimento dell'opposizione determina il necessario annullamento dell'avviso di addebito e la condanna della parte ricorrente al pagamento dei contributi dovuti e relativi accessori
Si consideri, infatti, che “l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio
l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass.
n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter
l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma” (cfr.
Cass. 5247/2021).
3 Nel caso di specie la parte ricorrente deve corrispondere la somma di €
5.023,33 a titolo di contributi omessi per la Gestione Separata - Liberi
Professionisti del 2010 con i soli accessori previsti dall'art. 116, comma 10 della l. n. 388/2000.
8) Le spese processuali possono compensarsi alla luce dei medesimi contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia e già indicati in motivazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. annulla l'avviso di addebito n. 314 2017 00068920 82 000, notificato il
03.01.2018;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della somma di € 5.023,33 a titolo di contributi omessi per la Gestione
Separata - Liberi Professionisti del 2010 con i soli accessori previsti dall'art. 116, comma 10 della l. n. 388/2000;
4. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 05/11/2025 Il Giudice del Lavoro
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