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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17506 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3263/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3263/2021 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma, Viale Parioli, 72, presso lo studio dell'Avvocato Valentina Rampa, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE contro
in persona del Sindaco elettivamente CP_1 Controparte_2 domiciliata presso l'Avvocatura Comunale in Roma Via del Tempio di Giove n.21, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Emmolo, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento CONCLUSIONI: per la parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e produzione disattesa, giusti i motivi dedotti nel presente atto e/o per quelli all'uopo ritenuti più opportuni: 1) accertare a dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso di pagamento n. 10006522/2020 (Prot. CA/202049849 del 14.02.2020) notificato in data 04.12.2020, ritenuto l'esatto e tempestivo pagamento del canone dovuto per il periodo di imposta 2015, giusta superiori motivi;
2) condannare al pagamento delle spese e competenze CP_1 professionali come dovuti in ragione del DM 55/2014 ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a., ossia come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Per la parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- In via principale, nel merito, rigettare, in tutto o in parte, l'avversa opposizione;
- In via subordinata, sulla domanda accessoria proposta da controparte, disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio comprensive degli oneri riflessi al 23,80 % ex art. 1 comma 208 L. 266/2005”. Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1 Con atto di citazione notificato in data 18.12.2020 l'odierna attrice ha proposto opposizione all'avviso di pagamento n. 10006522/2020 del 14.02.2020 (Prot. CA/202049849) di importo pari ad € 20.196,00, notificatole in data 04.12.2020 per il presunto omesso/parziale pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo al periodo di imposta 2015. A fondamento dell'opposizione ha dedotto di essere stata destinataria dell'avviso impugnato per il mancato pagamento del canone nell'anno 2015 per due occupazioni di suolo pubblico, per un totale di € 26.525,00, rilevando che l'occupazione di Via Frangipane, per cui è stato richiesto l'importo di € 5.868,00 fosse in realtà cessata dal 31.12.2012, a seguito di disdetta di CP_1 trasmessa con nota del 23.11.2012, e che per l'effetto l'importo totale dovuto per il 2015 fosse solo quello relativo a Largo Corrado Ricci per complessive € 20.657,00. Ha rappresentato altresì di aver saldato integralmente il debito attraverso la compensazione con un credito complessivo di € 26.988,56 vantato verso l'Amministrazione per canoni indebitamente versati negli anni precedenti (2010, 2011, 2012 e 2013), come comprovato in larga parte da provvedimenti di annullamento dell'Amministrazione e da sentenze del Tribunale di Roma. Si è tardivamente costituito il che ha chiesto il rigetto CP_3 dell'opposizione deducendo che l'attrice è stata titolare di due concessioni OSP permanenti a canone oneroso: la prima in Largo Corrado Ricci, nn. 36/37 con durata fino al 2020 per una superficie di 71,92 mq, oltre 46 mq per ombrelloni, con un canone annuo di € 20.657,00; la seconda in Via Frangipane 27/A, con durata fino al 2015 per una superficie di 21,00 mq ed un canone iniziale di € 5.869,00, successivamente ridotto ad € 2.749,00 per effetto della connessa riduzione della concessione a 9.03 mq. Ha dedotto altresì che per l'annualità 2015 è stata effettuata una compensazione parziale per un importo di € 11.139,93 e che la differenza risultante dopo la compensazione è stata posta a debito della . Pt_1
All'udienza del 20.06.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. La domanda attrice è fondata e deve trovare accoglimento. Premesso che nell'avviso impugnato viene riconosciuta la compensazione indicata dall'amministrazione convenuta, tale che dall'originario importo di € 26.525,00 aumentato per l'applicazione della penale del 30% (€ 4.615,52), si perviene, con applicazione di interessi e spese di notifica, all'importo richiesto di € 20.196,00, deve osservarsi come risulti innanzitutto provata la cessazione alla data del 31.12.2012, dell'occupazione dell'utenza di Via Frangipane 27/A. Parte attrice ha infatti prodotto (doc.4) la nota di del 23.11.2012 CP_1 con cui comunica la formale disdetta della concessione demaniale alla scadenza del 31.12.2012. Non è pertanto dovuta la somma richiesta per tale utenza. Per quanto riguarda l'utenza di Largo Corrado Ricci nn.36/37, parte attrice ha documentato come nel 2015 fosse creditrice nei confronti dell'Amministrazione convenuta del complessivo importo di € 26.972,56 (e non come erroneamente indicato nella opposizione di € 26.988,56), così composto:
- € 5.106,56, quale somma indebitamente corrisposta a titolo di COSAP per l'annualità 2010, come da istanza di rimborso del 09.10.2014, prot. CA/141280 e relativi bollettini di pagamento (cfr. doc.6);
2 - € 5.345,00, quale somma indebitamente versata a titolo di COSAP per l'annualità 2011, come da Provvedimento di annullamento totale emesso dalla Amministrazione in data 21.10.2014, prot. CA/148314 (cfr.doc.7) e come accertato dal Tribunale di Roma (r.g. 5612/14) con sentenza n. 11923/2015 del 28.05.2015 (cfr.doc.8);
- € 5.326,00, quale importo indebitamente corrisposto a titolo di canone per l'annualità 2012, come da Provvedimento di annullamento totale emesso dalla Amministrazione in data 19.05.2015, prot. CA/77904 (cfr. doc. 9); e come accertato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 5410/2017 del 17.03.2017 (cfr.doc. 10);
- € 11.195,00, quale importo indebitamente corrisposto a titolo di COSAP per l'annualità 2013, come accertato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 16726/2020 del 26.11.2020 (cfr.doc. 11). Risulta altresì documentata la richiesta di compensazione della somma complessiva di tali importi formulata da parte attrice nei confronti dell'amministrazione con lettere del 13.01.2015 e del 19.03.2015 (cfr.doc.5). A fronte di tale prospettazione riconosce una compensazione per il CP_1 minore importo di € 11.139,93 senza nulla dedurre e provare rispetto alle altre poste sopracitate. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi intervenuta la compensazione legale, a norma dell'art.1243 1 comma c.c., del credito vantato da parte attrice con quanto da essa dovuto per il canone 2015, fino alla concorrenza di € 20.657,00. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/14, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
- annulla l'avviso di pagamento n. 10006522/2020 (Prot. CA/202049849 del 14.02.2020) notificato in data 04.12.2020 per canone di occupazione di suolo pubblico relativo al periodo di imposta 2015;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 [...] che liquida in complessive € Parte_1
2.540,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario avv. Valentina Rampa.
Così deciso in Roma, in data 13/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3263/2021 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma, Viale Parioli, 72, presso lo studio dell'Avvocato Valentina Rampa, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
OPPONENTE contro
in persona del Sindaco elettivamente CP_1 Controparte_2 domiciliata presso l'Avvocatura Comunale in Roma Via del Tempio di Giove n.21, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Emmolo, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento CONCLUSIONI: per la parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e produzione disattesa, giusti i motivi dedotti nel presente atto e/o per quelli all'uopo ritenuti più opportuni: 1) accertare a dichiarare nullo e/o annullabile l'avviso di pagamento n. 10006522/2020 (Prot. CA/202049849 del 14.02.2020) notificato in data 04.12.2020, ritenuto l'esatto e tempestivo pagamento del canone dovuto per il periodo di imposta 2015, giusta superiori motivi;
2) condannare al pagamento delle spese e competenze CP_1 professionali come dovuti in ragione del DM 55/2014 ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a., ossia come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Per la parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- In via principale, nel merito, rigettare, in tutto o in parte, l'avversa opposizione;
- In via subordinata, sulla domanda accessoria proposta da controparte, disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio comprensive degli oneri riflessi al 23,80 % ex art. 1 comma 208 L. 266/2005”. Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1 Con atto di citazione notificato in data 18.12.2020 l'odierna attrice ha proposto opposizione all'avviso di pagamento n. 10006522/2020 del 14.02.2020 (Prot. CA/202049849) di importo pari ad € 20.196,00, notificatole in data 04.12.2020 per il presunto omesso/parziale pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo al periodo di imposta 2015. A fondamento dell'opposizione ha dedotto di essere stata destinataria dell'avviso impugnato per il mancato pagamento del canone nell'anno 2015 per due occupazioni di suolo pubblico, per un totale di € 26.525,00, rilevando che l'occupazione di Via Frangipane, per cui è stato richiesto l'importo di € 5.868,00 fosse in realtà cessata dal 31.12.2012, a seguito di disdetta di CP_1 trasmessa con nota del 23.11.2012, e che per l'effetto l'importo totale dovuto per il 2015 fosse solo quello relativo a Largo Corrado Ricci per complessive € 20.657,00. Ha rappresentato altresì di aver saldato integralmente il debito attraverso la compensazione con un credito complessivo di € 26.988,56 vantato verso l'Amministrazione per canoni indebitamente versati negli anni precedenti (2010, 2011, 2012 e 2013), come comprovato in larga parte da provvedimenti di annullamento dell'Amministrazione e da sentenze del Tribunale di Roma. Si è tardivamente costituito il che ha chiesto il rigetto CP_3 dell'opposizione deducendo che l'attrice è stata titolare di due concessioni OSP permanenti a canone oneroso: la prima in Largo Corrado Ricci, nn. 36/37 con durata fino al 2020 per una superficie di 71,92 mq, oltre 46 mq per ombrelloni, con un canone annuo di € 20.657,00; la seconda in Via Frangipane 27/A, con durata fino al 2015 per una superficie di 21,00 mq ed un canone iniziale di € 5.869,00, successivamente ridotto ad € 2.749,00 per effetto della connessa riduzione della concessione a 9.03 mq. Ha dedotto altresì che per l'annualità 2015 è stata effettuata una compensazione parziale per un importo di € 11.139,93 e che la differenza risultante dopo la compensazione è stata posta a debito della . Pt_1
All'udienza del 20.06.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. La domanda attrice è fondata e deve trovare accoglimento. Premesso che nell'avviso impugnato viene riconosciuta la compensazione indicata dall'amministrazione convenuta, tale che dall'originario importo di € 26.525,00 aumentato per l'applicazione della penale del 30% (€ 4.615,52), si perviene, con applicazione di interessi e spese di notifica, all'importo richiesto di € 20.196,00, deve osservarsi come risulti innanzitutto provata la cessazione alla data del 31.12.2012, dell'occupazione dell'utenza di Via Frangipane 27/A. Parte attrice ha infatti prodotto (doc.4) la nota di del 23.11.2012 CP_1 con cui comunica la formale disdetta della concessione demaniale alla scadenza del 31.12.2012. Non è pertanto dovuta la somma richiesta per tale utenza. Per quanto riguarda l'utenza di Largo Corrado Ricci nn.36/37, parte attrice ha documentato come nel 2015 fosse creditrice nei confronti dell'Amministrazione convenuta del complessivo importo di € 26.972,56 (e non come erroneamente indicato nella opposizione di € 26.988,56), così composto:
- € 5.106,56, quale somma indebitamente corrisposta a titolo di COSAP per l'annualità 2010, come da istanza di rimborso del 09.10.2014, prot. CA/141280 e relativi bollettini di pagamento (cfr. doc.6);
2 - € 5.345,00, quale somma indebitamente versata a titolo di COSAP per l'annualità 2011, come da Provvedimento di annullamento totale emesso dalla Amministrazione in data 21.10.2014, prot. CA/148314 (cfr.doc.7) e come accertato dal Tribunale di Roma (r.g. 5612/14) con sentenza n. 11923/2015 del 28.05.2015 (cfr.doc.8);
- € 5.326,00, quale importo indebitamente corrisposto a titolo di canone per l'annualità 2012, come da Provvedimento di annullamento totale emesso dalla Amministrazione in data 19.05.2015, prot. CA/77904 (cfr. doc. 9); e come accertato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 5410/2017 del 17.03.2017 (cfr.doc. 10);
- € 11.195,00, quale importo indebitamente corrisposto a titolo di COSAP per l'annualità 2013, come accertato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 16726/2020 del 26.11.2020 (cfr.doc. 11). Risulta altresì documentata la richiesta di compensazione della somma complessiva di tali importi formulata da parte attrice nei confronti dell'amministrazione con lettere del 13.01.2015 e del 19.03.2015 (cfr.doc.5). A fronte di tale prospettazione riconosce una compensazione per il CP_1 minore importo di € 11.139,93 senza nulla dedurre e provare rispetto alle altre poste sopracitate. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi intervenuta la compensazione legale, a norma dell'art.1243 1 comma c.c., del credito vantato da parte attrice con quanto da essa dovuto per il canone 2015, fino alla concorrenza di € 20.657,00. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/14, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
- annulla l'avviso di pagamento n. 10006522/2020 (Prot. CA/202049849 del 14.02.2020) notificato in data 04.12.2020 per canone di occupazione di suolo pubblico relativo al periodo di imposta 2015;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 [...] che liquida in complessive € Parte_1
2.540,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario avv. Valentina Rampa.
Così deciso in Roma, in data 13/12/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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