Sentenza 16 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2018, n. 12278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12278 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO RE N. IL 31/03/1968 avverso l'ordinanza n. 140/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE;
lette/se4ite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 21 aprile 2016, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da RI AT ai sensi degli artt. 314 ss. cod.proc.pen.
2. L'indagato RI AT veniva tratto in arresto il 12 luglio 2010 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli. Il medesimo giudice della cautela revocava la predetta misura in data 30 luglio 2010, avendo ritenuto cessate le esigenze cautelari. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza irrevocabile del 17 febbraio 2014, assolveva RI AT dal delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416-bis cod.pen. (concorso esterno in associazione camorristica) 'perché il fatto non sussiste. Veniva quindi proposta tempestiva istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314, c. 1, cod.proc.pen.
3. La Corte territoriale rigettava l'istanza avendo ritenuto che la vicenda che ha determinato la detenzione dello RI fosse attribuibile a sua colpa grave, come emergeva chiaramente dagli elementi valutati originariamente in funzione dell'emissione della misura cautelare. In particolare, dalle intercettazioni in atti risultava ampiamente provata una sua frequentazione con ambienti malavitosi, in particolare con esponenti dei clan CH e ET.
4. RI AT, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.
5. Il ricorrente lamenta l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'equiparare ed accomunare la posizione dello RI a quella del padre e del fratello. Di conseguenza, nessun rapporto di ordinaria frequentazione sarebbe rinvenibile fra il clan ed il ricorrente, come più volte dallo stesso affermato, sia al P.M. che nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Il fatto di non aver denunciato un singolo episodio di aggressione da parte di una fazione rivale, infatti, si giustifica con la ovvia paura di ritorsioni da parte del clan, e non certo con l'avere con quest'ultimo un rapporto amicale o preferenziale. Tanto è vero che dal 2008 in poi lo RI ha deciso di denunciare gli abusi del clan per non subirne più le vessazioni e le estorsioni. Se rapporti vi sono stati con esponenti del clan CH, sono stati rapporti di mera parentela, atteso che CH IC era fidanzato di AN AF, cugina di primo grado della moglie di RI, come più volte sottolineato, in pieno atteggiamento collaborativo, durante i colloqui con l'A.G. Ne consegue che l'ingiusta detenzione non è stata determinata dalla grave colpa dello RI, ma solamente da errore dell'autorità procedente.• 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con memoria ritualmente presentata dall'Avvocatura generale dello Stato, insiste per la conferma dell'ordinanza impugnata, ritenendo che il vaglio delle circostanze di fatto, idonee ad integrare la colpa grave, sia stato dai giudici della riparazione legittimamente operato con giudizio ex ante e sulla base dell'idoneità delle condotte dell'indagato a trarre in inganno l'A.G. ed a porsi come situazione sinergica alla causazione dell'evento detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l'accertamento in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv. 222263).
2.1. Ciò chiarito quanto al metodo dell'accertamento, occorre ribadire che, per giurisprudenza costante, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, n. 4372 del 21 ottobre 2014, Garcia De Medina, Rv. 263197). La condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23 aprile 2015, Dentice, Rv. 264318).
2.2. Né può tacersi che, per giurisprudenza consolidata, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436).
3. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte territoriale ha, nel caso odierno, fatto corretta applicazione dei principi suesposti, ponendosi nella giusta prospettiva ex ante, ed analizzando in maniera autonoma gli elementi probatori emersi nel giudizio di merito, al fine - diverso da quello proprio del giudice della cognizione - della sola valutazione dei presupposti dell'art. 314 cod.proc.pen.
3.1. In particolare, infatti, è emerso, dal materiale di indagine, come lo RI fosse in rapporti di ampiamente provata frequentazione con la fazione CH del clan dei casalesi. Nello specifico il ricorrente, che si trovava in una situazione di obiettiva cointeressenza nella gestione delle imprese unitamente al padre ed al fratello, veniva accusato di essere imprenditore disponibile a mettersi al servizio del clan, attraverso l'attività di cambio assegni, attività contestata e compiuta dai propri congiunti. Ulteriori gravi indizi di colpevolezza venivano ricavati anche dal fatto che lo RI, nel più ampio quadro dei rapporti predetti, veniva in un'occasione aggredito da appartenenti ad altra fazione rispetto ai quali prendeva tempo prima di fare i piaceri richiesti (cambio di assegni), senza tuttavia denunciare l'episodio, con ciò non limitandosi a rivestire il ruolo di vittima delle estorsioni, bensì ricercando, per il tramite del padre e del fratello, protezione in espresse figure di camorra.
4. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tale condotta gravemente colposa, in quanto chiaramente denotante l'esistenza di un rapporto di natura ambigua intrattenuto addirittura con figure apicali della camorra locale. Da tale grave colpa dell'indagato è dipesa in buona parte l'applicazione della misura cautelare. Né tale conclusione può essere smentita dalle affermazioni del ricorrente, il quale, in definitiva, si limita a rivalutare criticamente le prove raccolte alla luce dell'intervenuta assoluzione, ponendosi in una errata prospettiva in relazione all'accertamento imposto dall'art. 314 cod.proc.pen. In particolare, privo di pregio è il rilievo che i contatti fra RI AT e CH IC fossero di carattere meramente parentale, dato che tutt'altra ambigua natura risultano avere dagli atti del processo, anche in considerazione del debole legame di parentela esistente fra i - due, essendo lo CH solamente il fidanzato di AN AF, cugina di primo grado della moglie di RI.
5. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rgusione delle spese processuali sostenute dal Ministero resistenteFri-1 puesto giudizio di legitT1r liquidate in €