Articolo 24 della Legge 15 dicembre 1959, n. 1089
Articolo 23Articolo 25
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24 dicembre 1959
Art. 24.
Non si applicano agli ufficiali, della Guardia di finanza le disposizioni contenute nell' art. 114 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , e negli articoli 46 , 47 , 48 , 184 e 185 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 .
Entrata in vigore il 24 dicembre 1959