Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2023, proposto dalla società Biologika s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pagliuca e Corrado Elia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-la Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia (Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano), il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Regione Lombardia, della Regione Autonoma Valle D'Aosta, della Regione Piemonte, della Regione Liguria, della Regione Veneto, della Regione Marche, della Regione Umbria, della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Puglia, della Regione Lazio, della Regione Abruzzo, della Regione Molise, della Regione Basilicata, della Regione Calabria, della Regione Campania, della Regione Siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, della società Rays s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’Avviso di avvio del procedimento prot. 0239210 del 14.11.2022 avente ad oggetto “ Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regio-nale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno de-gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, trasmessa a mezzo PEC in data 14.11.2022;
- del Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del supera-mento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale sa-lute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia in data 14.12.2022;
- dell’Allegato A al Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Au-tonoma del Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14.12.2022 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano dovuti;
- della nota trasmessa a mezzo PEC in data 19.12.2022 mediante la quale si invita Biologika S.r.l., qualora non abbia già provveduto, a versare entro il 31.01. 2023 la somma di Euro 72.033,20,00 ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale emanato dai Direttori Generali e/o dai Commissari Straordinari delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per quanto richiamati nel Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14.12.2022;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ovvero: I. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; II. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti re-gionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici pe rgli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; III. della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida prope-deutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applica-zione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispo-sitivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; IV. dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bol-zano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; V. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; VI. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia e delle intimate amministrazioni statali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. BR RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato gli atti della Regione Friuli-Venezia-Giulia recanti l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti a ripiano per gli anni 2015-2018 ex art. 9- ter , c. 9- bis , d.l. n. 78/2015 e la presupposta disciplina nazionale (in particolare, i DD.MM. del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022), contestandone la legittimità sulla scorta di plurime doglianze con le quali ha, altresì, prospettato possibili profili di incostituzionalità della disciplina primaria.
2. Si sono costituite le amministrazioni statali, con atto di mera forma.
3. Si è altresì costituita la Regione Friuli-Venezia-Giulia, che – svolte plurime eccezioni di inammissibilità – ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con successiva memoria la difesa erariale ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
5. Con ordinanza presidenziale n. 4036 del 23.6.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
6. Parte ricorrente ha adempiuto al superiore ordine istruttorio.
7. Parte ricorrente ha quindi depositato un’istanza di misure cautelari collegiali, alla quale si è opposta, con memoria, la Regione Friuli-Venezia-Giulia.
8. Con ordinanza n. 7112 del 26.10.2023 l’istanza cautelare è stata accolta.
9. Il 30.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, istando altresì per la compensazione delle spese di lite e la ripetizione del contributo unificato.
10. Il 9.1.2026 la Regione Friuli-Venezia-Giulia ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
11. All’udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, senza restituzione alla ricorrente del contributo unificato, che sarebbe stato semmai dovuto laddove le controparti fossero risultate soccombenti nel presente giudizio (art. 13, c. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002); circostanza – quest’ultima – da escludersi nel caso di specie, posta la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in materia di payback dei dispositivi medici (cfr., ex plurimis , TAR Lazio, sentt. nn. 8735/20025, 11550/2025, 23728/2025 e 471/2026), rispetto alla quale – peraltro – risulta quantomeno dubbia l’ammissibilità dell’impugnazione degli atti della Regione Friuli-Venezia-Giulia contestati con il ricorso introduttivo.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AL TT, Presidente
Rita Luce, Consigliere
BR RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR RD | AL TT |
IL SEGRETARIO