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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 709/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5258/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37566 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37566 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37566 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37566 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5258/2024, depositato il 14/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 37566 relativo a TARI anno di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, nei confronti del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente, impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 10/05/2024, relativo a TARI anno di imposta 2019, 2020, 2021, 2022.
A sostegno del proprio ricorso eccepisce:
1) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato in quanto non sottoscritto analogicamente da un funzionario;
2) Carenza di presupposto impositivo;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Comune di Catania, regolarmente chiamata in causa con ricorso notificato a mezzo PEC in data
14/06/2024, non risulta costituito in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata il 11/07/2024, la parte ricorrente ha depositato la comunicazione relativa alla fornitura di energia elettrica intestata Sig. Ricorrente_1, dalla quale lo stesso risulta titolare esclusivamente della sola fornitura per l'immobile ubicato in Noto (SR) alla Indirizzo_1.
In data 12/01/2026, la parte ricorrente ha richiesto la trattazione a distanza del ricorso.
In data 21/01/2026, la parte ricorrente ha rinunciato all'udienza a distanza.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte dell'eccezione di carenza di presupposto impositivo per carenza di possesso dell'immobile identificato al foglio 69, numero 01237 sub 001 categoria A04, il Comune di Catania, regolarmente chiamato in causa, non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di fornire prova della sussistenza del presupposto impositivo per l'immobile indicato nell'avviso di accertamento impugnato.
La parte ricorrente ha fornito la comunicazione relativa alla fornitura di energia elettrica intestata Sig. Ricorrente_1, dalla quale lo stesso risulta titolare esclusivamente della sola fornitura per l'immobile ubicato in Noto (SR) alla Indirizzo_1 e di nessun altro fornitura nel Comune di Catania.
Sicché l'accoglimento del ricorso per carenza del presupposto impositivo all'imposta. Assorbito il restante motivo del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso è, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Catania pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese generali al 15% IVA e CPA se dovuti, in favore della parte ricorrente disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5258/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37566 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37566 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37566 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37566 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5258/2024, depositato il 14/06/2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 37566 relativo a TARI anno di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, nei confronti del Comune di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente, impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 10/05/2024, relativo a TARI anno di imposta 2019, 2020, 2021, 2022.
A sostegno del proprio ricorso eccepisce:
1) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato in quanto non sottoscritto analogicamente da un funzionario;
2) Carenza di presupposto impositivo;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Comune di Catania, regolarmente chiamata in causa con ricorso notificato a mezzo PEC in data
14/06/2024, non risulta costituito in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata il 11/07/2024, la parte ricorrente ha depositato la comunicazione relativa alla fornitura di energia elettrica intestata Sig. Ricorrente_1, dalla quale lo stesso risulta titolare esclusivamente della sola fornitura per l'immobile ubicato in Noto (SR) alla Indirizzo_1.
In data 12/01/2026, la parte ricorrente ha richiesto la trattazione a distanza del ricorso.
In data 21/01/2026, la parte ricorrente ha rinunciato all'udienza a distanza.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte dell'eccezione di carenza di presupposto impositivo per carenza di possesso dell'immobile identificato al foglio 69, numero 01237 sub 001 categoria A04, il Comune di Catania, regolarmente chiamato in causa, non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di fornire prova della sussistenza del presupposto impositivo per l'immobile indicato nell'avviso di accertamento impugnato.
La parte ricorrente ha fornito la comunicazione relativa alla fornitura di energia elettrica intestata Sig. Ricorrente_1, dalla quale lo stesso risulta titolare esclusivamente della sola fornitura per l'immobile ubicato in Noto (SR) alla Indirizzo_1 e di nessun altro fornitura nel Comune di Catania.
Sicché l'accoglimento del ricorso per carenza del presupposto impositivo all'imposta. Assorbito il restante motivo del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso è, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Catania pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese generali al 15% IVA e CPA se dovuti, in favore della parte ricorrente disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.