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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9366/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9366/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISPOLI Parte_1 C.F._1
NA , elettivamente domiciliato in VIA NOMENTANA 263 00198 ROMA presso il difensore avv. RISPOLI NA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERCOLANI LUCA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA CASTIGLIONE 25 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ERCOLANI
LUCA
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
a) accertare e dichiarare che parte istante era terzo trasportato a bordo del motoveicolo Honda targato BK49482 al momento del verificarsi del sinistro per cui è causa e che detto sinistro si è verificato secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo;
b) per effetto dell'accertamento delle lesioni subite dal sig. così come effettuato Parte_1 dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. Controparte_3 avente n.r.g. 11177/2021, condannare a norma dell'art. 141, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 la società in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 risarcimento nei confronti dell'attore, dei danni subiti, quali quelli diretti, riflessi, patrimoniali
e non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, morale, esistenziale ed alla capacità lavorativa specifica e generica o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e
pagina 1 di 10 consequenziale al sinistro per cui è causa, nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia anche con riferimento al principio dell'equità circostanziata ex art. 2056 c.c.. In particolare sulla base delle risultanze della relazione peritale di cui al suddetto giudizio di Accertamento
Tecnico Preventivo si richiede:
- € 62.434,00 a titolo di danno non patrimoniale determinato utilizzando la percentuale di danno biologico indicata in CTU e le tabelle del Tribunale di Milano;
- € 11.500,00 a titolo di danno temporaneo determinato utilizzando quanto indicato in
CTU e le suddette Tabelle;
- € 305,00 a titolo di spese mediche riconosciute in CTU;
- € 11.648,00 a titolo di personalizzazione del 25% del danno biologico (€ 46.592,00) quale cinestesi lavorativa riconosciuta in CTU.
In definitiva si richiede l'importo di € 85.887,00.
c) condannare chi di ragione al pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate al di del sinistro e rivalutate anno per anno;
d) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannando chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta secondo giustizia;
e) condannare chi di ragione alla ripetizione delle spese di CTU e di CTP come sostenute nel corso del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo n.r.g. 11177/2021 pendente innanzi al Tribunale di Bologna;
f) condannare i convenuti in solido alla ripetizione delle spese ed al pagamento delle competenze professionali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che dichiara di averne fatto anticipo;
g) condannare infine i convenuti in solido al pagamento delle spese e delle competenze professionali, relative al presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che dichiara di averne fatto anticipo;
h) condannare i convenuti in solido alla ripetizione delle spese di CTU tecnica per la quota parte anticipata dall'attore.
Per CP_1
Piaccia al Giudice Illustrissimo, previa ogni declaratoria in punto eccepita nullità/inutilizzabilità/irrilevanza della CTU disposta in sede di ATP e/o mancato perfezionamento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
PRELIMINARMENTE
Dichiarare inammissibile e comunque infondata e perciò respingere l'azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, assumendo l'attore stesso il ricorrere del “caso fortuito” per colpa esclusiva del conducente dell'auto che avrebbe cagionato l'incidente; con vittoria di spese per la compagnia ut supra;
Controparte_4
NEL MERITO
pagina 2 di 10 respingere comunque ogni domanda proposta contro la compagnia ut Controparte_4 supra per infondatezza in fatto e/o diritto ovvero difetto di prova;
con vittoria di spese per la compagnia ut supra. Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, a norma dell'art. 141 Parte_1
D.Lgs n. 209/2005, e al fine di sentirli condannare, Controparte_4 Controparte_2 in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal sinistro stradale occorso in data 17.09.2018 in Napoli, presso un'area adibita a parcheggio di autoveicoli sita in via Vicinale Cupa Chintia.
In fatto, l'attore ha esposto che il giorno 17.09.2018, ore 12:30 circa, mentre si trovava nell'area anzidetta quale terzo trasportato a bordo del motoveicolo Honda targato BK49482, condotto dal proprietario , assicurato per la responsabilità civile con il Controparte_2 Controparte_4 conducente di un'autovettura Fiat Panda targata CR854FT, nell'eseguire una manovra di retromarcia, urtava il predetto motoveicolo;
a causa dell'urto, rovinava al suolo, precipitando da Parte_1 un'altezza di circa due metri nella strada sottostante. Giunto nell'immediatezza al P.S. dell'ospedale
Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, gli venivano diagnosticate “frattura della limitante superiore di L1; frattura pluriframmentaria composta calcagno destro;
sospetta frattura malleolo mediale destro”, con prognosi di guarigione in giorni 30. Successivamente, ricoverato nel reparto di ortopedia del nosocomio dal 24.09.2018 al 28.09.2018, il Sig. veniva sottoposto ad Parte_1 intervento chirurgico.
In considerazione della mancata composizione stragiudiziale della vertenza, veniva esperito dal danneggiato ricorso ex art. 696 bis c.p.c., avente n.r.g. 11177/2021, ove il C.T.U. nominato (Dott.ssa accertava: un'invalidità temporanea di complessivi giorni 215 (di cui 15 giorni al Controparte_3
100%, 40 giorni al 75% 60 giorni al 50% e 100 giorni al 25%), un danno biologico permanente del
18%, con incidenza pari a 1/3 sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato (attività di operaio bracciante) e la congruità della quasi totalità delle spese mediche sostenute e documentate dal
(per complessivi euro 304,91). La consulente riconosceva, altresì, la compatibilità delle Parte_1 lesioni riportate da con la dinamica da questi riferita (trauma da precipitazione). Parte_1
Alla luce di tali risultanze, l'attore chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale, con liquidazione del danno morale ed esistenziale anche in relazione all'eventuale compromissione della capacità lavorativa, e del danno patrimoniale consistito nelle spese mediche e sanitarie come accertate in sede di A.T.P., nonché onorari stragiudiziali.
Il danneggiato riferiva inoltre che, a seguito degli accertamenti effettuati dal medico legale fiduciario dell'assicurazione, corrispondeva a , quale risarcimento per i danni CP_4 Controparte_2 materiali subiti dal motoveicolo Honda, la somma di euro 1.700,00.
Nel giudizio così radicato, si costituiva unicamente la quale - contestando l'an ed il CP_4 quantum della pretesa attorea - deduceva: i) l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 D. Lgs 209/2005 esperita dall'attore versandosi in ipotesi di caso fortuito;
ii) l'insufficienza di prova del fatto storico denunciato dall'attore; iii) la nullità e l'inutilizzabilità della C.T.U. disposta a seguito di ricorso per
A.T.P., ovvero la sua irrilevanza, essendosi il professionista incaricato sottratto all'indagine relativa pagina 3 di 10 alla compatibilità delle lesioni con il racconto del ricorrente ed essendosi, comunque, ingerito in considerazioni cinematiche non di sua competenza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti, assunzione del teste oculare Sig.
su richiesta di parte attrice, nonché mediante espletamento di C.T.U. cinematica Testimone_1
(Prof. Ing. . Successivamente il Giudice, all'udienza del 19.06.2025, ha trattenuto la Persona_1 causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Preliminarmente sull'ammissibilità dell'azione.
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione, sollevata dalla convenuta , di Controparte_4 inammissibilità dell'azione ex art. 141 D. Lgs n. 209/2005 proposta da . Parte_1
Tale rimedio, come noto, consente al terzo trasportato, in caso di sinistro derivante dalla circolazione di veicoli, di esercitare un'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, salva la sola ipotesi di caso fortuito. In tal modo, la normativa vuole evitare che il trasportato debba attendere l'esito dell'eventuale giudizio di responsabilità (o corresponsabilità) dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Nel caso di specie, il convenuto ha ritenuto operante l'ipotesi di caso fortuito, concludendo per l'inammissibilità del rimedio azionato dall'attore, in considerazione del fatto che, stando alla ricostruzione del danneggiato, il sinistro sarebbe stato causato dalla condotta esclusiva del conducente dell'autoveicolo, il quale - nell'eseguire una manovra di retromarcia - avrebbe urtato il motoveicolo provocando la caduta del passeggero.
Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
A riguardo, basti osservare che il rimedio in parola è finalizzato a rafforzare la posizione del terzo trasportato, prescindendo dalla prova specifica della responsabilità nella causazione del sinistro e subordinando l'accoglimento della domanda risarcitoria unicamente alla prova del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto. Di talché, va respinta una nozione di “caso fortuito” che imponesse l'accertamento, ai fini dell'ammissibilità del rimedio, dei profili di responsabilità dei conducenti, poiché inevitabilmente finirebbe per ridurre la tutela rafforzata che il legislatore ha inteso attribuire al terzo passeggero.
Invero, come chiarito anche dalla S.C., la nozione di “caso fortuito” riguarda l'incidenza causale di
«fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro» (Cassazione civile, Sez. un., n.35318 del 30.11.2022).
Ne deriva, pertanto, l'ammissibilità dell'azione esperita da nei confronti di Parte_1 CP_4 quale compagnia assicurativa del vettore, a prescindere dall'eventuale grado di responsabilità
[...] ascrivibile a ciascuno dei conducenti coinvolti.
Sull'an debeatur.
pagina 4 di 10 Costituendosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione attorea, deducendo il totale Controparte_4 difetto di prova circa l'effettivo accadimento del sinistro ed il nesso causale tra l'incidente ed il danno.
Il convenuto sostiene, in sintesi, che il sinistro non si sarebbe affatto verificato e che le lesioni riportate dal ricorrente deriverebbero da una “caduta da scala”, come inizialmente riportato nella cartella clinica del paziente (pagina n. 5 doc. 2b di parte attrice).
Ebbene, in punto di onere probatorio incombente sul terzo danneggiato che agisca ex art. 141 cod. ass, rappresenta senz'altro onere dell'attore, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., non solo provare il danno di cui chiede il risarcimento, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass. civ sez. III, n. 20654 del
13/10/2016).
Nel caso di specie si ritiene che parte attrice abbia assolto a tale onere, fornendo con un grado di evidenza sufficiente la prova di verificazione del sinistro, supportato da una pluralità di elementi che, ove complessivamente considerati, consentono di confermare la dinamica riferita dall'attore.
Va evidenziato, in primo luogo, che negli atti di causa è presente un modello di constatazione amichevole (c.d. “CAI”) recante i dati identificativi e la firma di entrambi i conducenti coinvolti (Sig.
– conducente dell'autoveicolo Fiat targato CR854FT - e Sig. – CP_5 Controparte_2 conducente del motoveicolo Honda targato BK49482), oltre che gli elementi essenziali alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Tuttavia, dall'istruttoria processuale non si è potuto accertare se il danneggiato avesse o meno tempestivamente trasmesso tale modulo CAI alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale e, segnatamente, se lo avesse inviato – come da lui riferito - con la PEC del 28 luglio 2021.
Occorre, pertanto, valutare il valore probatorio di un modulo CAI portato per la prima volta all'attenzione della compagnia in fase giudiziale.
Sul punto, a norma dell'art. 143 co. 2 C.A.P. come interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione, solamente il modulo CAI a doppia firma, tempestivamente trasmesso all'assicurazione, può generare una presunzione iuris tantum valevole a radicare, nei confronti del destinatario, un onere di prova contraria. In assenza di tale trasmissione in fase precontenziosa, il rilievo probatorio del modulo CAI si riduce, assumendo lo stesso valore esclusivamente indiziario circa la verificazione del sinistro secondo le modalità ivi descritte (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 3276 del 16.04.1997).
Di talché, il modulo CAI prodotto in giudizio da , sebbene contestato da parte Parte_1 convenuta in quanto mai anteriormente trasmesso alla compagnia, pur non potendo assumere rilievo probatorio privilegiato, può senz'altro ritenersi circostanza indiziante l'accadimento del sinistro.
Acclarato il valore probatorio da attribuire al modello CAI, ritiene questo Giudice che, all'esito delle ulteriori risultanze istruttorie, vi siano elementi che, in quanto forniti dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza, consentano di fondare una pronuncia favorevole a parte attrice.
Invero, la versione fornita da trova adeguato riscontro non solo nella consulenza Parte_1 medico-legale disposta in sede di A.T.P., ma altresì dalla deposizione testimoniale resa nel presente procedimento dal teste oculare sig. . Testimone_1
Quanto alla C.T.U., la Dott.ssa accertata l'assenza di preesistenti stati clinico- Controparte_3 pagina 5 di 10 patologici tali da influenzare il decorso o le lesioni riportate da , concludeva affermando Parte_1 proprio la credibilità della dinamica riferita dal periziato e, in specie, la compatibilità con la stessa, per tipologia e distretti anatomici coinvolti, delle lesioni riportate.
È il caso di evidenziare che tali conclusioni peritali costituiscono proprio la risposta al quesito integrativo disposto in sede di ATP all'udienza del 25.11.2021, recante “verifichi il CTU la compatibilità delle lesioni con il racconto del ricorrente;
a tal fine autorizza fin da ora il CTU ad avvalersi come ausiliario di esperto” (cfr. doc. 9 di parte convenuta). Ne consegue che risulta privo di pregio il rilievo della convenuta secondo cui il consulente d'ufficio sarebbe incorso in un vizio di omesso esame del quesito integrativo, la definizione del quale, peraltro, facoltizzava il consulente – ma non certo gli imponeva, come erroneamente sostenuto dalla convenuta – di servirsi, nel caso fosse necessario, dell'opera di differenti professionisti.
A ulteriore riprova della credibilità della versione attorea si colloca, come detto, anche la deposizione testimoniale del Sig. , il quale, escusso all'udienza del 23.01.2024, sostanzialmente Testimone_1 riferiva che:
- in data 17.09.2018 alle ore 12:30 circa, si trovava in sella alla sua motocicletta, al fianco del motoveicolo Honda targato BK49482, condotto dal sig. ; Controparte_2
- entrambi i motoveicoli si trovavano fermi in Napoli, in una area adibita a parcheggio di autoveicoli, ubicata alla Via Vicinale Cupa Chintia;
- il sig. si trovava, quale trasportato a bordo del motoveicolo Honda targato Parte_1
BK49482;
- nelle suddette circostanze di tempo e di luogo il conducente dell'autoveicolo Fiat targato
CR854FT, nell'eseguire una manovra di retromarcia per fuoriuscire da una posizione di sosta, collideva con il motoveicolo Honda targato BK49482.
- per effetto dell'urto, il Sig. rovinava al suolo e, conseguentemente, cadeva per Parte_1 ulteriori due metri nella sottostante strada, non essendoci parapetto di protezione;
- lo spazio dove era parcheggiata la moto del rispetto al ciglio del parcheggio era Parte_1 approssimativamente di 30- 40 cm.
- il Sig. veniva trasportato in ospedale per le cure del caso, soccorso dal fratello;
Parte_1
Ebbene, detta deposizione testimoniale può senz'altro ritenersi pienamente attendibile, avuto riguardo ad elementi di natura oggettiva (completezza e precisione della deposizione;
assenza di contraddizioni)
e soggettiva (le qualità personali del teste, i rapporti con le parti e l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), che non consentono di inferire circostanze idonee ad inficiarne la credibilità. E certamente non inquina la deposizione del teste la divergenza con quanto affermato dall'attore (cfr. dichiarazioni di inviate ad in data 11.12.2019: «Quindi, Parte_1 CP_4 mentre circolavamo all'interno di questo parcheggio…»), come vorrebbe sostenere la convenuta, atteso il lungo tempo trascorso dai fatti e, comunque, il grado di divergenza minimo ed assolutamente trascurabile tra le due ricostruzioni, specie in un giudizio scevro da valutazioni in ordine alla specifica condotta e responsabilità dei singoli conducenti coinvolti.
D'altro canto, non si rinvengono in atti elementi di segno contrario da cui possa inferirsi una dinamica differente da quella denunciata dall'attore e confermata, nei limiti anzidetti, dal teste. La convenuta ha,
pagina 6 di 10 infatti, solamente genericamente affermato, ma non provato che il sinistro non si sarebbe verificato, basando i propri assunti unicamente sulla circostanza della mancata tempestiva trasmissione del modello CAI “a doppia firma” da parte del danneggiato (avendo prodotto un differente modello Pt_2
CAI, ottenuto in sede di ATP) e sull'errore contenuto nella cartella clinica del danneggiato (recante, in un primo momento, la dicitura “caduta da scala”). Tali argomenti risultando radicalmente insufficienti a screditare la pretesa attorea.
Al netto, infatti, della già chiarita efficacia probatoria (indiziaria) del modello CAI “a doppia firma”, ancorché prodotto (solamente) in giudizio, risultano del tutto irrilevanti sia la presenza di un modello
CAI precedente (peraltro affatto incompatibile con quello prodotto nel presente giudizio), sia la presenza di un (unico) errore nella ricostruzione anamnestica del curante, non potendosi desumere alcunché da un siffatto tipo di inesattezza.
Viceversa, è documentato che la compagnia ebbe a riconoscere e liquidare, in favore del Sig. CP_2
, i danni materiali derivanti dal medesimo sinistro, all'esito di perizia tecnica demandata ad un
[...] professionista di sua fiducia. Tale circostanza, pur non costituendo dichiarazione confessoria né prova del sinistro, si inserisce con coerenza in un quadro indiziario già fortemente sbilanciato in favore della ricostruzione attorea, oltre a rendere pretestuoso il rilievo della convenuta secondo cui sarebbe stato necessario un modello CAI trasmesso in sede precontenziosa, e completo in ogni suo elemento, per la liquidazione dei danni.
Ne discende, per quanto sopra esposto, un quadro probatorio idoneo a sostenere le pretese attoree, attesi i numerosi, gravi e circostanziati indizi a riprova del sinistro, come avvalorati dalla deposizione del teste oculare.
Si evidenzia, infine, che, debbono rimanere sullo sfondo, in quanto non dirimenti, le valutazioni e conclusioni cui è giunto il professionista nell'ambito della disposta consulenza cinematica, il quale – anche alla luce delle osservazioni tecniche delle parti - evidenzia che «gli elementi oggettivi enucleabili dal fascicolo di causa sono insufficienti per poter eseguire una ricostruzione oggettiva dell'occorso», specificando altresì che la «dinamica non può essere né confermata né smentita, data l'assenza di documentazione tecnica probante» (cfr. C.T.U. a firma del Prof. Ing. . Tale perizia, Persona_1 pertanto, risolvendosi di fatto in una “impossibilità di giudizio tecnico”, risulta inidonea ad incidere sul preesistente assetto probatorio e a modificare le conclusioni tratte dal Giudice.
Di talché, alla luce delle emergenze in atti, il sinistro deve ritenersi avvenuto come denunciato dall'attore.
Quantum risarcitorio e spese.
Passando ora all'esatta individuazione delle lesioni personali subite dal Sig. e Parte_1 direttamente riconducibili al sinistro, occorre richiamare quanto concluso dal C.T.U., Dott.ssa nella perizia medico–legale espletata nell'ambito del giudizio di A.T.P., dai cui esiti Controparte_3 questo giudicante non ha motivo di discostarsi essendo la stessa esaustiva nonché saldamente ed approfonditamente motivata. Tale perizia, deve intendersi pertanto integralmente richiamata.
pagina 7 di 10 Il C.T.U., quanto alla sussistenza del nesso causale, ha valutato che: “si afferma pertanto la sussistenza del nesso di causalità tra le suddette lesioni accertate ed il sinistro di cui è causa” (pag. 21 CTU), essendo peraltro «verosimile che l'impatto dell'auto con il motoveicolo abbia causato la proiezione del traportato» (pag. 26 CTU); la professionista, in definitiva, conclude ritenendo «compatibili per tipologia e distretti anatomici coinvolti le lesioni riportate a carico del rachide lombare e dell'arto inferiore con la dinamica riferita» (pag. 26 CTU).
Più in particolare, il C.T.U., sulla base di quanto documentato in atti e dei dati clinici raccolti in occasione della visita peritale, ha riconosciuto all'attore, quali conseguenze del sinistro, un periodo di invalidità pari a 15 giorni di Totale, 40 giorni di Parziale al 75 %, 60 giorni di Parziale al 50 % e 100 giorni di Parziale al 25%, con postumi permanenti stimati nella misura del 18% e riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato nella misura di 1/3.
Si ritiene, tuttavia, di escludere l'incidenza sulla capacità di lavoro specifica del danneggiato
(bracciante agricolo), difettando la prova circa lo svolgimento di tale attività.
Quanto al danno morale, ne è stata riconosciuta la sussistenza dal CTU nei termini di “sofferenza soggettiva di grado moderato parimenti al grado di sofferenza nei danni permanenti di analoga entità
(pag. 23 CTU).
Le spese mediche sono state riconosciute congrue dal C.T.U. nei limiti della somma complessiva di €
304,91 (spese indicate a pag. 15-16 della CTU ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 8), senza previsione di spese future.
Tuttavia, solo per tre di queste spese (indicate a pag. 15-16 della CTU ai nn. 2, 3 e 5) risulta dagli atti la prova dei pagamenti effettuati da parte attrice, per una spesa complessiva di € 85,31.
In applicazione degli importi per la liquidazione delle lesioni macropermanenti riportati nelle Tabelle di Milano 2024 vigenti applicabili, la liquidazione del danno non patrimoniale sarà, pertanto, la seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 100
Danno biologico risarcibile € 46.592,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 62.434,00
pagina 8 di 10 Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.875,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.500,00
Spese mediche € 85,00
Totale generale: € 74.019,00
Pertanto, i convenuti dovranno corrispondere a parte attrice la somma complessiva di € 74.019,00.
Sulle somme tutte indicate andranno corrisposte la svalutazione, secondo l'indice ISTAT di categoria, dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, oltre agli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno fino alla presente decisione, per complessivi €
82.064,98.
Ancora, quanto al danno patrimoniale, i convenuti vanno altresì condannati alla ripetizione delle spese di CTU medico legale come sostenute nel corso del procedimento di A.T.P. (n.r.g. 11177/2021) pendente innanzi al Tribunale di Bologna, pari a complessivi € 1.000,83, oltre accessori.
Non si riconosce, al contrario, il diritto di parte attrice a vedersi rimborsate le spese di CTP sostenute nel procedimento di A.T.P., non emergendo dagli atti alcuna prova documentale attestante i relativi esborsi sostenuti.
In ragione della soccombenza, i convenuti andranno altresì condannati a rifondere le spese anticipate da parte attrice per l'espletamento della C.T.U. del presente giudizio (Prof. Ing. , pari a Persona_1 complessivi € 1.062,76 per onorari (2.125,53/2) ed € 247,90 (495,80/2) per spese vive, oltre accessori.
Invece, non sussistono né sono allegate o provate circostanze idonee a fondare una condanna della convenuta a norma dell'art. 96 c.p.c. CP_4
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, in solido, in favore del difensore di parte attrice, che si dichiara antistatario, e liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 55/2014, aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna e in solido, al Controparte_4 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 82.064,98, oltre interessi dalla Parte_1 presente sentenza al saldo.
2. Condanna e in solido, al Controparte_4 Controparte_2 pagamento in favore di delle spese di CTU espletata in sede di ATP, pari Parte_1
a € 1.000,83 oltre accessori.
3. Pone le spese di CTU del presente procedimento a carico dei convenuti in solido, con pagina 9 di 10 conseguente obbligo di rifondere quanto anticipato dall'attore, pari a complessivi € 1.062,76 per onorari (2.125,53/2) ed € 247,90 (495,80/2) per spese vive, oltre accessori.
4. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore del difensore di parte attrice, che si dichiara antistatario, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ed allo scaglione di riferimento, in € 3.056,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2021, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
5. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore del difensore di parte attrice, che si dichiara antistatario, delle spese del presente procedimento, liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ed allo scaglione di riferimento, in € 518,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2021, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Bologna 27.10.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9366/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RISPOLI Parte_1 C.F._1
NA , elettivamente domiciliato in VIA NOMENTANA 263 00198 ROMA presso il difensore avv. RISPOLI NA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERCOLANI LUCA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA CASTIGLIONE 25 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. ERCOLANI
LUCA
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
a) accertare e dichiarare che parte istante era terzo trasportato a bordo del motoveicolo Honda targato BK49482 al momento del verificarsi del sinistro per cui è causa e che detto sinistro si è verificato secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo;
b) per effetto dell'accertamento delle lesioni subite dal sig. così come effettuato Parte_1 dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento di ATP ex art. 696 bis c.p.c. Controparte_3 avente n.r.g. 11177/2021, condannare a norma dell'art. 141, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 la società in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 risarcimento nei confronti dell'attore, dei danni subiti, quali quelli diretti, riflessi, patrimoniali
e non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico, morale, esistenziale ed alla capacità lavorativa specifica e generica o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e
pagina 1 di 10 consequenziale al sinistro per cui è causa, nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia anche con riferimento al principio dell'equità circostanziata ex art. 2056 c.c.. In particolare sulla base delle risultanze della relazione peritale di cui al suddetto giudizio di Accertamento
Tecnico Preventivo si richiede:
- € 62.434,00 a titolo di danno non patrimoniale determinato utilizzando la percentuale di danno biologico indicata in CTU e le tabelle del Tribunale di Milano;
- € 11.500,00 a titolo di danno temporaneo determinato utilizzando quanto indicato in
CTU e le suddette Tabelle;
- € 305,00 a titolo di spese mediche riconosciute in CTU;
- € 11.648,00 a titolo di personalizzazione del 25% del danno biologico (€ 46.592,00) quale cinestesi lavorativa riconosciuta in CTU.
In definitiva si richiede l'importo di € 85.887,00.
c) condannare chi di ragione al pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate al di del sinistro e rivalutate anno per anno;
d) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannando chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta secondo giustizia;
e) condannare chi di ragione alla ripetizione delle spese di CTU e di CTP come sostenute nel corso del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo n.r.g. 11177/2021 pendente innanzi al Tribunale di Bologna;
f) condannare i convenuti in solido alla ripetizione delle spese ed al pagamento delle competenze professionali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che dichiara di averne fatto anticipo;
g) condannare infine i convenuti in solido al pagamento delle spese e delle competenze professionali, relative al presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge da attribuirsi alla sottoscritta procuratrice che dichiara di averne fatto anticipo;
h) condannare i convenuti in solido alla ripetizione delle spese di CTU tecnica per la quota parte anticipata dall'attore.
Per CP_1
Piaccia al Giudice Illustrissimo, previa ogni declaratoria in punto eccepita nullità/inutilizzabilità/irrilevanza della CTU disposta in sede di ATP e/o mancato perfezionamento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
PRELIMINARMENTE
Dichiarare inammissibile e comunque infondata e perciò respingere l'azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, assumendo l'attore stesso il ricorrere del “caso fortuito” per colpa esclusiva del conducente dell'auto che avrebbe cagionato l'incidente; con vittoria di spese per la compagnia ut supra;
Controparte_4
NEL MERITO
pagina 2 di 10 respingere comunque ogni domanda proposta contro la compagnia ut Controparte_4 supra per infondatezza in fatto e/o diritto ovvero difetto di prova;
con vittoria di spese per la compagnia ut supra. Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, a norma dell'art. 141 Parte_1
D.Lgs n. 209/2005, e al fine di sentirli condannare, Controparte_4 Controparte_2 in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal sinistro stradale occorso in data 17.09.2018 in Napoli, presso un'area adibita a parcheggio di autoveicoli sita in via Vicinale Cupa Chintia.
In fatto, l'attore ha esposto che il giorno 17.09.2018, ore 12:30 circa, mentre si trovava nell'area anzidetta quale terzo trasportato a bordo del motoveicolo Honda targato BK49482, condotto dal proprietario , assicurato per la responsabilità civile con il Controparte_2 Controparte_4 conducente di un'autovettura Fiat Panda targata CR854FT, nell'eseguire una manovra di retromarcia, urtava il predetto motoveicolo;
a causa dell'urto, rovinava al suolo, precipitando da Parte_1 un'altezza di circa due metri nella strada sottostante. Giunto nell'immediatezza al P.S. dell'ospedale
Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, gli venivano diagnosticate “frattura della limitante superiore di L1; frattura pluriframmentaria composta calcagno destro;
sospetta frattura malleolo mediale destro”, con prognosi di guarigione in giorni 30. Successivamente, ricoverato nel reparto di ortopedia del nosocomio dal 24.09.2018 al 28.09.2018, il Sig. veniva sottoposto ad Parte_1 intervento chirurgico.
In considerazione della mancata composizione stragiudiziale della vertenza, veniva esperito dal danneggiato ricorso ex art. 696 bis c.p.c., avente n.r.g. 11177/2021, ove il C.T.U. nominato (Dott.ssa accertava: un'invalidità temporanea di complessivi giorni 215 (di cui 15 giorni al Controparte_3
100%, 40 giorni al 75% 60 giorni al 50% e 100 giorni al 25%), un danno biologico permanente del
18%, con incidenza pari a 1/3 sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato (attività di operaio bracciante) e la congruità della quasi totalità delle spese mediche sostenute e documentate dal
(per complessivi euro 304,91). La consulente riconosceva, altresì, la compatibilità delle Parte_1 lesioni riportate da con la dinamica da questi riferita (trauma da precipitazione). Parte_1
Alla luce di tali risultanze, l'attore chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale, con liquidazione del danno morale ed esistenziale anche in relazione all'eventuale compromissione della capacità lavorativa, e del danno patrimoniale consistito nelle spese mediche e sanitarie come accertate in sede di A.T.P., nonché onorari stragiudiziali.
Il danneggiato riferiva inoltre che, a seguito degli accertamenti effettuati dal medico legale fiduciario dell'assicurazione, corrispondeva a , quale risarcimento per i danni CP_4 Controparte_2 materiali subiti dal motoveicolo Honda, la somma di euro 1.700,00.
Nel giudizio così radicato, si costituiva unicamente la quale - contestando l'an ed il CP_4 quantum della pretesa attorea - deduceva: i) l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 D. Lgs 209/2005 esperita dall'attore versandosi in ipotesi di caso fortuito;
ii) l'insufficienza di prova del fatto storico denunciato dall'attore; iii) la nullità e l'inutilizzabilità della C.T.U. disposta a seguito di ricorso per
A.T.P., ovvero la sua irrilevanza, essendosi il professionista incaricato sottratto all'indagine relativa pagina 3 di 10 alla compatibilità delle lesioni con il racconto del ricorrente ed essendosi, comunque, ingerito in considerazioni cinematiche non di sua competenza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti, assunzione del teste oculare Sig.
su richiesta di parte attrice, nonché mediante espletamento di C.T.U. cinematica Testimone_1
(Prof. Ing. . Successivamente il Giudice, all'udienza del 19.06.2025, ha trattenuto la Persona_1 causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Preliminarmente sull'ammissibilità dell'azione.
Preliminarmente occorre vagliare l'eccezione, sollevata dalla convenuta , di Controparte_4 inammissibilità dell'azione ex art. 141 D. Lgs n. 209/2005 proposta da . Parte_1
Tale rimedio, come noto, consente al terzo trasportato, in caso di sinistro derivante dalla circolazione di veicoli, di esercitare un'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, a prescindere dall'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, salva la sola ipotesi di caso fortuito. In tal modo, la normativa vuole evitare che il trasportato debba attendere l'esito dell'eventuale giudizio di responsabilità (o corresponsabilità) dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Nel caso di specie, il convenuto ha ritenuto operante l'ipotesi di caso fortuito, concludendo per l'inammissibilità del rimedio azionato dall'attore, in considerazione del fatto che, stando alla ricostruzione del danneggiato, il sinistro sarebbe stato causato dalla condotta esclusiva del conducente dell'autoveicolo, il quale - nell'eseguire una manovra di retromarcia - avrebbe urtato il motoveicolo provocando la caduta del passeggero.
Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
A riguardo, basti osservare che il rimedio in parola è finalizzato a rafforzare la posizione del terzo trasportato, prescindendo dalla prova specifica della responsabilità nella causazione del sinistro e subordinando l'accoglimento della domanda risarcitoria unicamente alla prova del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto. Di talché, va respinta una nozione di “caso fortuito” che imponesse l'accertamento, ai fini dell'ammissibilità del rimedio, dei profili di responsabilità dei conducenti, poiché inevitabilmente finirebbe per ridurre la tutela rafforzata che il legislatore ha inteso attribuire al terzo passeggero.
Invero, come chiarito anche dalla S.C., la nozione di “caso fortuito” riguarda l'incidenza causale di
«fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro» (Cassazione civile, Sez. un., n.35318 del 30.11.2022).
Ne deriva, pertanto, l'ammissibilità dell'azione esperita da nei confronti di Parte_1 CP_4 quale compagnia assicurativa del vettore, a prescindere dall'eventuale grado di responsabilità
[...] ascrivibile a ciascuno dei conducenti coinvolti.
Sull'an debeatur.
pagina 4 di 10 Costituendosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione attorea, deducendo il totale Controparte_4 difetto di prova circa l'effettivo accadimento del sinistro ed il nesso causale tra l'incidente ed il danno.
Il convenuto sostiene, in sintesi, che il sinistro non si sarebbe affatto verificato e che le lesioni riportate dal ricorrente deriverebbero da una “caduta da scala”, come inizialmente riportato nella cartella clinica del paziente (pagina n. 5 doc. 2b di parte attrice).
Ebbene, in punto di onere probatorio incombente sul terzo danneggiato che agisca ex art. 141 cod. ass, rappresenta senz'altro onere dell'attore, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., non solo provare il danno di cui chiede il risarcimento, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass. civ sez. III, n. 20654 del
13/10/2016).
Nel caso di specie si ritiene che parte attrice abbia assolto a tale onere, fornendo con un grado di evidenza sufficiente la prova di verificazione del sinistro, supportato da una pluralità di elementi che, ove complessivamente considerati, consentono di confermare la dinamica riferita dall'attore.
Va evidenziato, in primo luogo, che negli atti di causa è presente un modello di constatazione amichevole (c.d. “CAI”) recante i dati identificativi e la firma di entrambi i conducenti coinvolti (Sig.
– conducente dell'autoveicolo Fiat targato CR854FT - e Sig. – CP_5 Controparte_2 conducente del motoveicolo Honda targato BK49482), oltre che gli elementi essenziali alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Tuttavia, dall'istruttoria processuale non si è potuto accertare se il danneggiato avesse o meno tempestivamente trasmesso tale modulo CAI alla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale e, segnatamente, se lo avesse inviato – come da lui riferito - con la PEC del 28 luglio 2021.
Occorre, pertanto, valutare il valore probatorio di un modulo CAI portato per la prima volta all'attenzione della compagnia in fase giudiziale.
Sul punto, a norma dell'art. 143 co. 2 C.A.P. come interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione, solamente il modulo CAI a doppia firma, tempestivamente trasmesso all'assicurazione, può generare una presunzione iuris tantum valevole a radicare, nei confronti del destinatario, un onere di prova contraria. In assenza di tale trasmissione in fase precontenziosa, il rilievo probatorio del modulo CAI si riduce, assumendo lo stesso valore esclusivamente indiziario circa la verificazione del sinistro secondo le modalità ivi descritte (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 3276 del 16.04.1997).
Di talché, il modulo CAI prodotto in giudizio da , sebbene contestato da parte Parte_1 convenuta in quanto mai anteriormente trasmesso alla compagnia, pur non potendo assumere rilievo probatorio privilegiato, può senz'altro ritenersi circostanza indiziante l'accadimento del sinistro.
Acclarato il valore probatorio da attribuire al modello CAI, ritiene questo Giudice che, all'esito delle ulteriori risultanze istruttorie, vi siano elementi che, in quanto forniti dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza, consentano di fondare una pronuncia favorevole a parte attrice.
Invero, la versione fornita da trova adeguato riscontro non solo nella consulenza Parte_1 medico-legale disposta in sede di A.T.P., ma altresì dalla deposizione testimoniale resa nel presente procedimento dal teste oculare sig. . Testimone_1
Quanto alla C.T.U., la Dott.ssa accertata l'assenza di preesistenti stati clinico- Controparte_3 pagina 5 di 10 patologici tali da influenzare il decorso o le lesioni riportate da , concludeva affermando Parte_1 proprio la credibilità della dinamica riferita dal periziato e, in specie, la compatibilità con la stessa, per tipologia e distretti anatomici coinvolti, delle lesioni riportate.
È il caso di evidenziare che tali conclusioni peritali costituiscono proprio la risposta al quesito integrativo disposto in sede di ATP all'udienza del 25.11.2021, recante “verifichi il CTU la compatibilità delle lesioni con il racconto del ricorrente;
a tal fine autorizza fin da ora il CTU ad avvalersi come ausiliario di esperto” (cfr. doc. 9 di parte convenuta). Ne consegue che risulta privo di pregio il rilievo della convenuta secondo cui il consulente d'ufficio sarebbe incorso in un vizio di omesso esame del quesito integrativo, la definizione del quale, peraltro, facoltizzava il consulente – ma non certo gli imponeva, come erroneamente sostenuto dalla convenuta – di servirsi, nel caso fosse necessario, dell'opera di differenti professionisti.
A ulteriore riprova della credibilità della versione attorea si colloca, come detto, anche la deposizione testimoniale del Sig. , il quale, escusso all'udienza del 23.01.2024, sostanzialmente Testimone_1 riferiva che:
- in data 17.09.2018 alle ore 12:30 circa, si trovava in sella alla sua motocicletta, al fianco del motoveicolo Honda targato BK49482, condotto dal sig. ; Controparte_2
- entrambi i motoveicoli si trovavano fermi in Napoli, in una area adibita a parcheggio di autoveicoli, ubicata alla Via Vicinale Cupa Chintia;
- il sig. si trovava, quale trasportato a bordo del motoveicolo Honda targato Parte_1
BK49482;
- nelle suddette circostanze di tempo e di luogo il conducente dell'autoveicolo Fiat targato
CR854FT, nell'eseguire una manovra di retromarcia per fuoriuscire da una posizione di sosta, collideva con il motoveicolo Honda targato BK49482.
- per effetto dell'urto, il Sig. rovinava al suolo e, conseguentemente, cadeva per Parte_1 ulteriori due metri nella sottostante strada, non essendoci parapetto di protezione;
- lo spazio dove era parcheggiata la moto del rispetto al ciglio del parcheggio era Parte_1 approssimativamente di 30- 40 cm.
- il Sig. veniva trasportato in ospedale per le cure del caso, soccorso dal fratello;
Parte_1
Ebbene, detta deposizione testimoniale può senz'altro ritenersi pienamente attendibile, avuto riguardo ad elementi di natura oggettiva (completezza e precisione della deposizione;
assenza di contraddizioni)
e soggettiva (le qualità personali del teste, i rapporti con le parti e l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), che non consentono di inferire circostanze idonee ad inficiarne la credibilità. E certamente non inquina la deposizione del teste la divergenza con quanto affermato dall'attore (cfr. dichiarazioni di inviate ad in data 11.12.2019: «Quindi, Parte_1 CP_4 mentre circolavamo all'interno di questo parcheggio…»), come vorrebbe sostenere la convenuta, atteso il lungo tempo trascorso dai fatti e, comunque, il grado di divergenza minimo ed assolutamente trascurabile tra le due ricostruzioni, specie in un giudizio scevro da valutazioni in ordine alla specifica condotta e responsabilità dei singoli conducenti coinvolti.
D'altro canto, non si rinvengono in atti elementi di segno contrario da cui possa inferirsi una dinamica differente da quella denunciata dall'attore e confermata, nei limiti anzidetti, dal teste. La convenuta ha,
pagina 6 di 10 infatti, solamente genericamente affermato, ma non provato che il sinistro non si sarebbe verificato, basando i propri assunti unicamente sulla circostanza della mancata tempestiva trasmissione del modello CAI “a doppia firma” da parte del danneggiato (avendo prodotto un differente modello Pt_2
CAI, ottenuto in sede di ATP) e sull'errore contenuto nella cartella clinica del danneggiato (recante, in un primo momento, la dicitura “caduta da scala”). Tali argomenti risultando radicalmente insufficienti a screditare la pretesa attorea.
Al netto, infatti, della già chiarita efficacia probatoria (indiziaria) del modello CAI “a doppia firma”, ancorché prodotto (solamente) in giudizio, risultano del tutto irrilevanti sia la presenza di un modello
CAI precedente (peraltro affatto incompatibile con quello prodotto nel presente giudizio), sia la presenza di un (unico) errore nella ricostruzione anamnestica del curante, non potendosi desumere alcunché da un siffatto tipo di inesattezza.
Viceversa, è documentato che la compagnia ebbe a riconoscere e liquidare, in favore del Sig. CP_2
, i danni materiali derivanti dal medesimo sinistro, all'esito di perizia tecnica demandata ad un
[...] professionista di sua fiducia. Tale circostanza, pur non costituendo dichiarazione confessoria né prova del sinistro, si inserisce con coerenza in un quadro indiziario già fortemente sbilanciato in favore della ricostruzione attorea, oltre a rendere pretestuoso il rilievo della convenuta secondo cui sarebbe stato necessario un modello CAI trasmesso in sede precontenziosa, e completo in ogni suo elemento, per la liquidazione dei danni.
Ne discende, per quanto sopra esposto, un quadro probatorio idoneo a sostenere le pretese attoree, attesi i numerosi, gravi e circostanziati indizi a riprova del sinistro, come avvalorati dalla deposizione del teste oculare.
Si evidenzia, infine, che, debbono rimanere sullo sfondo, in quanto non dirimenti, le valutazioni e conclusioni cui è giunto il professionista nell'ambito della disposta consulenza cinematica, il quale – anche alla luce delle osservazioni tecniche delle parti - evidenzia che «gli elementi oggettivi enucleabili dal fascicolo di causa sono insufficienti per poter eseguire una ricostruzione oggettiva dell'occorso», specificando altresì che la «dinamica non può essere né confermata né smentita, data l'assenza di documentazione tecnica probante» (cfr. C.T.U. a firma del Prof. Ing. . Tale perizia, Persona_1 pertanto, risolvendosi di fatto in una “impossibilità di giudizio tecnico”, risulta inidonea ad incidere sul preesistente assetto probatorio e a modificare le conclusioni tratte dal Giudice.
Di talché, alla luce delle emergenze in atti, il sinistro deve ritenersi avvenuto come denunciato dall'attore.
Quantum risarcitorio e spese.
Passando ora all'esatta individuazione delle lesioni personali subite dal Sig. e Parte_1 direttamente riconducibili al sinistro, occorre richiamare quanto concluso dal C.T.U., Dott.ssa nella perizia medico–legale espletata nell'ambito del giudizio di A.T.P., dai cui esiti Controparte_3 questo giudicante non ha motivo di discostarsi essendo la stessa esaustiva nonché saldamente ed approfonditamente motivata. Tale perizia, deve intendersi pertanto integralmente richiamata.
pagina 7 di 10 Il C.T.U., quanto alla sussistenza del nesso causale, ha valutato che: “si afferma pertanto la sussistenza del nesso di causalità tra le suddette lesioni accertate ed il sinistro di cui è causa” (pag. 21 CTU), essendo peraltro «verosimile che l'impatto dell'auto con il motoveicolo abbia causato la proiezione del traportato» (pag. 26 CTU); la professionista, in definitiva, conclude ritenendo «compatibili per tipologia e distretti anatomici coinvolti le lesioni riportate a carico del rachide lombare e dell'arto inferiore con la dinamica riferita» (pag. 26 CTU).
Più in particolare, il C.T.U., sulla base di quanto documentato in atti e dei dati clinici raccolti in occasione della visita peritale, ha riconosciuto all'attore, quali conseguenze del sinistro, un periodo di invalidità pari a 15 giorni di Totale, 40 giorni di Parziale al 75 %, 60 giorni di Parziale al 50 % e 100 giorni di Parziale al 25%, con postumi permanenti stimati nella misura del 18% e riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato nella misura di 1/3.
Si ritiene, tuttavia, di escludere l'incidenza sulla capacità di lavoro specifica del danneggiato
(bracciante agricolo), difettando la prova circa lo svolgimento di tale attività.
Quanto al danno morale, ne è stata riconosciuta la sussistenza dal CTU nei termini di “sofferenza soggettiva di grado moderato parimenti al grado di sofferenza nei danni permanenti di analoga entità
(pag. 23 CTU).
Le spese mediche sono state riconosciute congrue dal C.T.U. nei limiti della somma complessiva di €
304,91 (spese indicate a pag. 15-16 della CTU ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 8), senza previsione di spese future.
Tuttavia, solo per tre di queste spese (indicate a pag. 15-16 della CTU ai nn. 2, 3 e 5) risulta dagli atti la prova dei pagamenti effettuati da parte attrice, per una spesa complessiva di € 85,31.
In applicazione degli importi per la liquidazione delle lesioni macropermanenti riportati nelle Tabelle di Milano 2024 vigenti applicabili, la liquidazione del danno non patrimoniale sarà, pertanto, la seguente:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 100
Danno biologico risarcibile € 46.592,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 62.434,00
pagina 8 di 10 Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.875,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.500,00
Spese mediche € 85,00
Totale generale: € 74.019,00
Pertanto, i convenuti dovranno corrispondere a parte attrice la somma complessiva di € 74.019,00.
Sulle somme tutte indicate andranno corrisposte la svalutazione, secondo l'indice ISTAT di categoria, dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, oltre agli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno fino alla presente decisione, per complessivi €
82.064,98.
Ancora, quanto al danno patrimoniale, i convenuti vanno altresì condannati alla ripetizione delle spese di CTU medico legale come sostenute nel corso del procedimento di A.T.P. (n.r.g. 11177/2021) pendente innanzi al Tribunale di Bologna, pari a complessivi € 1.000,83, oltre accessori.
Non si riconosce, al contrario, il diritto di parte attrice a vedersi rimborsate le spese di CTP sostenute nel procedimento di A.T.P., non emergendo dagli atti alcuna prova documentale attestante i relativi esborsi sostenuti.
In ragione della soccombenza, i convenuti andranno altresì condannati a rifondere le spese anticipate da parte attrice per l'espletamento della C.T.U. del presente giudizio (Prof. Ing. , pari a Persona_1 complessivi € 1.062,76 per onorari (2.125,53/2) ed € 247,90 (495,80/2) per spese vive, oltre accessori.
Invece, non sussistono né sono allegate o provate circostanze idonee a fondare una condanna della convenuta a norma dell'art. 96 c.p.c. CP_4
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, in solido, in favore del difensore di parte attrice, che si dichiara antistatario, e liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 55/2014, aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna e in solido, al Controparte_4 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 82.064,98, oltre interessi dalla Parte_1 presente sentenza al saldo.
2. Condanna e in solido, al Controparte_4 Controparte_2 pagamento in favore di delle spese di CTU espletata in sede di ATP, pari Parte_1
a € 1.000,83 oltre accessori.
3. Pone le spese di CTU del presente procedimento a carico dei convenuti in solido, con pagina 9 di 10 conseguente obbligo di rifondere quanto anticipato dall'attore, pari a complessivi € 1.062,76 per onorari (2.125,53/2) ed € 247,90 (495,80/2) per spese vive, oltre accessori.
4. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore del difensore di parte attrice, che si dichiara antistatario, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ed allo scaglione di riferimento, in € 3.056,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2021, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
5. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore del difensore di parte attrice, che si dichiara antistatario, delle spese del presente procedimento, liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ed allo scaglione di riferimento, in € 518,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2021, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Bologna 27.10.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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