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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona della dott.ssa RB TO, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 9553/2023 R. G.
promosso da:
nata in [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 [...]
nata in [...] il [...] (c.f. ), tutte Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliate in Roma Via Baldo degli Ubaldi 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo De Simone (c.f. ) e dall'Avv. Valeria C.F._4
Saitta (c.f. ), in vicendevole sostituzione giusta procura in atti come da DM C.F._5
Giustizia 44/2011, sostituito da DM Giustizia 48/2013 (pec: Email_1
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita con l'intervento volontario di
nata in [...] il [...] (c.f. ) rappresentata Controparte_2 C.F._6 processualmente dal genitore esercente la patria potestà, Signora , già Parte_2 ricorrente principale, elettivamente domiciliata in Roma Via Baldo degli Ubaldi 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo De Simone (c.f.
) e dall'Avv. Valeria Saitta (c.f. ), in vicendevole C.F._4 C.F._5 sostituzione giusta procura in atti come da DM Giustizia 44/2011, sostituito dal Dm Giustizia 48/2013 (pec: Email_1
e con l'intervento necessario del
PUBBLICO MINISTERO sede Genova intervenuto costituito avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesse in fatto
Con ricorso introduttivo promosso ex art 281 decies c.p.c. le Signore Parte_1
, , tutte ricorrenti, chiedono il Parte_2 Parte_3 riconoscimento del loro status di cittadine italiane iure sanguinis e, di conseguenza, che venga ordinato al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ricorrenti deducono di essere, ognuno per il proprio legame familiare, tutte discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], italiano emigrato all'estero, precisamente, in Perù. Persona_1
A tal riguardo viene ricostruita la linea genealogica producendo, in particolare, certificati di nascita e di matrimonio, corredati di apostille in lingua straniera (spagnola) e tradotti con asseverazione legale in lingua italiana, rilasciati da Autorità civili (Comuni di nascita e di celebrazione matrimonio) o dalle Parrocchie di nascita.
In altre parole, in ricorso viene descritta la linea di discendenza delle ricorrenti principali nel seguente modo: , avo italiano, nato a [...] il [...], che emigra in Perù, diviene Persona_1 padre di dall'unione con . Persona_2 Persona_3 [...]
, contratto matrimonio nel luglio 1897 con dà alla Persona_2 Controparte_3 luce la figlia nel 1900. Persona_4 Pt_2 Persona_4 si sposa con dalla cui unione nasce , il quale Controparte_4 Persona_5 ultimo si unisce in matrimonio con nasce la figlia . Controparte_5 Parte_1
contrae matrimonio con da cui nasce e Parte_1 Persona_6 Parte_2
. Parte_3
Si afferma, dunque, che non si è mai naturalizzato nel territorio estero Persona_1 conservando il suo status di cittadino italiano.
Il si costituisce ritualmente in giudizio chiedendo a codesto Tribunale, in via Controparte_1 preliminare, l'acquisizione della documentazione attestante la data di emigrazione dell'avo, ritenendo, sulla base della documentazione prodotta in atti da controparte (in particolare, il certificato di nascita), verosimile che l'avo abbia lasciato l'Italia prima dell'Unità d'Italia del 17.3.1861 ovvero prima dell'entrata in vigore del Codice civile Italiano avvenuta il 1.1.1866. Pertanto, il Ministero dell'interno ritiene applicabile al caso de quo il Codice civile Albertino del 1837 con conseguente perdita della cittadinanza ( ) in capo all'avo, . Email_2 Persona_1
Il Pubblico Ministero di Genova si costituisce ritualmente ritenendo accoglibile il ricorso, quindi, accertata la cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti.
In data 20.10.2025, in pendenza di giudizio, interviene volontariamente ex art 105 c.p.c. con deposito di comparsa di costituzione la minore , rappresentata processualmente dal Controparte_2 genitore esercente la patria potestà, , già ricorrente principale, Parte_2 chiedendo, a sua volta, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, derivando dal medesimo avo italiano.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione.
Secondo il diritto Sulle prime occorre procedere alla verifica della sussistenza dell'interesse ad agire sulla base del principio processuale sancito anche dall'art. 100 c.p.c. che statuisce: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
Ebbene, consolidato l'enunciato giurisprudenziale (cfr Cass. SSUU sentenza n. 28873/2008) secondo cui il diritto all'accertamento della cittadinanza che riguarda lo status di cittadino è un diritto soggettivo, imprescrittibile, reclamabile in qualsiasi momento, la scelta di chi desidera vedere riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana non può e non deve trovare come limite la preliminare formulazione della domanda in sede amministrativa tramite i Consolati di residenza all'estero. Infatti, né nella legge n. 91/1992 né nei suoi decreti applicativi si ravvisa un obbligo da parte del soggetto interessato a chiedere la cittadinanza rivolgendosi dapprima all'Amministrazione deputata al riguardo ( e solo se questa, nei termini dettati dalla legge, non è in grado di Per_7 rispondere, il soggetto può adire l'Autorità Giudiziaria.
E' ben risaputo che attivare la procedura amministrativa tramite i Consolati del luogo di residenza all'estero del soggetto interessato alla cittadinanza ha sempre costituito, in astratto, la via più breve, più comoda e meno onerosa, ma è altrettanto noto che, in un determinato momento storico-politico del Paese straniero (Perù), rappresentato da instabilità governativa, richiedere la cittadinanza italiana è diventato arduo e complesso se non addirittura serrante attraverso l'impedimento generale, con blocchi sui siti web consolari di appuntamenti/prenotazioni.
Tuttavia, prescindendo dalla particolarità politica che attraversa il Paese straniero, la via amministrativa deve essere considerata una forma alternativa all'azione giudiziale e non, invece, obbligatoriamente precedente, sicché se non seguita ovvero non provata determina in sede giudiziale l'inammissibilità della domanda e/o la declaratoria di difetto nell'interesse ad agire.
A parere di chi scrive, conformandosi all'orientamento maggioritario giurisprudenziale che si è espresso sul punto, va riconosciuta la sussistenza dell'interesse ad agire a favore del soggetto interessato quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016) perché, nelle azioni di mero accertamento, “l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
Vieppiù. I richiedenti dovevano affrontare una duplice impossibilità oggettiva a livello amministrativo;
una dettata dal blocco delle prenotazioni noto in quel determinato periodo, l'altro, più grave, dall'impedimento per legge di formulare istanza amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana perché – come documentato con la produzione della pagina sito web del Consolato italiano in Perù e come ricostruito in atti con l'albero genealogico - discendenti, nei distinti rapporti di filiazione, della figlia ( ) dell'avo italiano emigrato all'estero, la Persona_2 quale, secondo la legge n. 555/12, sposandosi con cittadino straniero automaticamente perdeva la propria cittadinanza. Pertanto, secondo la norma italiana, discriminante rispetto all'ipotesi di discendente maschile, si interrompeva la discendenza sotto un profilo giuridico ai fini della cittadinanza dando prevalenza esclusiva a quella acquisita iure soli e/o per matrimonio. Per ovvie ragioni tutti i parenti che ne sono discesi linearmente seppure con continuazione si vedono, a loro volta, preclusi il diritto alla cittadinanza iure sanguinis. Si rileva, pertanto, in generale, in via preliminare, che è pienamente concreto ed attuale l'interesse ad agire in capo al soggetto richiedente volto, rimuovendo i limiti oggettivi imposti, ad accertare e riconoscere il diritto alla cittadinanza iure sanguinis.
Ne deriva, nello stesso tempo, per quanto concerne l'azione giudiziale, corretta l'individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Genova. Infatti, l'intervenuta modifica in termini di criteri di ripartizione della competenza per territorio di cui all'art. 1, comma 36 e comma 37 della legge 26 novembre 2021 n. 206, non ha fatto altro che affermare che se l'attore risiede all'estero le cause di accertamento dello stato di cittadinanza vengano trattate dal Tribunale del distretto di Corte di appello - specificatamente, dalla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea – nel cui ambito territoriale si trova il Comune di nascita dell'avo cittadino italiano (in ispecie, Comune di Rapallo).
Fatte le suddette introduttive considerazioni, si passa all'esame del merito della vicenda.
In prima battuta, il solleva l'applicabilità dell'art. 34 del Codice Albertino del Controparte_1
1837 e, quindi, la perdita della cittadinanza italiana dell'avo. In altre parole, ritiene che, non emergendo in atti data certa sull'emigrazione di , appare verosimile che abbia Persona_1 lasciato il Regno in data antecedente all'entrata in vigore dell'Unità d'Italia, pertanto, l'avo CP_6 non riveste più la qualità di cittadino italiano. A tal riguardo il invita l'Ufficio Controparte_1 giudiziario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a richiedere alle Amministrazioni competenti documentazione attestante la data di emigrazione dell'avo italiano.
La tesi del non convince né sotto un profilo sostanziale né sotto quello Controparte_1 processuale. Infatti, si ritiene pretestuosa la richiesta di acquisizione d'ufficio della documentazione comprovante la data di emigrazione dell'avo italiano perché, nell'ambito delle posizioni processuali probatorie che le parti devono tenere, compete al convenuto (vale a dire, al ), Controparte_1 servendosi dei canali amministrativi (Ministero degli esteri per citare un esempio), comprovare in giudizio il fatto estintivo o modificativo di quanto preteso e sostenuto da parte ricorrente.
L'onere probatorio non può essere capziosamente invertito né tanto meno sopperito dal Giudicante che, in quanto terzo, interviene ex art 210 c.p.c. solo se il documento richiesto sia oggettivamente faticoso da acquisire da parte del soggetto richiedente e, comunque, sia strettamente essenziale per la formazione del convincimento del Giudice (cfr, Cass. N. 24641 del 2021).
In verità, è sufficiente, in termini probatori, quanto prodotto in atti per ritenere che l'avo
[...]
, nato sotto il Regno sabaudo ed ancora vivente all'entrata in vigore dell'Unità d'Italia, in Persona_1 quanto tale gode appieno della cittadinanza italiana, anche se emigrato all'estero. A nulla rileva il probabile mancato ritorno in patria alla luce anche del fatto che, verso fine Ottocento e metà Novecento, gli spostamenti da un Continente all'altro non erano così agevoli e facili come ai tempi odierni sia per i mezzi di trasporto che impiegavano tempi di percorrenza notevoli sia per ragioni economico-finanziarie. E la lontananza fisica dalla patria non significava non custodire anche semplicemente nell'animo le tradizioni originarie, i contatti, con i limiti delle distanze, oltre che la cultura del Paese di nascita.
Pertanto, è cittadino italiano che non ha mai rinunciato al suo status. Prova ne è Persona_1 la certificazione di non naturalizzazione rilasciata dall'Ufficio di emigrazione del Perù a nome di ma anche – per sfatare ogni dubbio a causa di ipotesi, possibili ed eventuali, su Persona_1 varianti al nome dell'avo per incomprensioni di pronuncia e/o per analfabetismo - a nome di
[...]
ovvero a nome di isulta il cognome della madre Persona_8 Persona_9 Per_9 dell'avo come attesta il certificato di nascita della Parrocchia di Rapallo in atti). Occorre, a questo punto, ricostruire, grazie ed esclusivamente alla documentazione prodotta in atti, la discendenza genealogica: , avo principale della dinastia, emigrato in Perù, Persona_1 diviene padre di (nata il [...], come da certificato prodotto Persona_2 in atti) dall'unione con con cui si coniuga il 10.7.1889 (vedi certificato di Persona_3 matrimonio).
Da , unita in matrimonio nel luglio 1897 (non è chiara la data in Persona_2 atti) con nasce la figlia la il 5.2.1900 Controparte_3 Persona_4 Persona_4
(attestata in atti con certificato di battesimo del 27.10.1900).
contrae matrimonio con in data Persona_4 Controparte_4
12.1.1922 (vedi certificato di matrimonio) dalla cui unione nasce Persona_5
l'8.11.1922.
si unisce in matrimonio con Persona_5 Controparte_7
l 23.6.1948 (come da attestazione in atti) e nasce la figlia
[...] Persona_10
n data 23.6.1950 (vedi certificato di nascita in atti, rettificato in via giudiziale il 24.4.2008,
[...] con indicazione del nome “ ). Parte_1
(o dir si voglia, Pt_1 Parte_1 Persona_10 contrae matrimonio con il 7.2.1983 (vedi certificato di matrimonio di cui Persona_11 al documento n. 11 del ricorso in atti).
(già mette alla luce Parte_1 Persona_10 [...]
(ricorrente principale) e (ricorrente Parte_2 Parte_3 principale), figlie legittime anche di (come da dichiarazioni di nascita Persona_6 presenti in atti).
Orbene, tutta la documentazione - rappresentata da certificati di nascita, certificati di battesimo o certificati di matrimonio, tutti muniti di apostille tradotte ed asseverate legalmente, allegate al ricorso
- attesta e comprova, limitatamente alle posizioni delle ricorrenti principali, Parte_2
e , la loro discendenza dall'avo originario in maniera
[...] Parte_3 continuata e puntuale.
In altre parole, il legame di sangue non risulta interrotto nei vari passaggi generazionali e grazie all'intervento della Corte Costituzionale con le decisioni, la n. 87 del 1975 e la n. 30 del 1983, si è riconosciuta la cittadinanza italiana alla donna che l'aveva perduta ex art 10 della legge n. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero in data anteriore al 1948 e, nel contempo, si è dichiarato che “riacquista la cittadinanza italiana dal 1.1.1948 anche il figlio della donna nella situazione sopra descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe aspettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Fondata nonché provata è, dunque, la domanda formulata dalle richiedenti Parte_2
e .
[...] Parte_3
Diversa è la posizione della ricorrente nata in [...] il [...], Parte_1
(generalizzata così in epigrafe al ricorso ex art 281 decies c.p.c.), in quanto non è dimostrata né ricostruita la discendenza familiare ovvero a quale ramo della famiglia provenga Parte_1 rispetto all'avo originario, , mancando in atti il certificato di nascita della stessa Persona_1 ricorrente né desumibile neppure dalla procura alle liti in atti (tra l'altro, omonima – così appare - di o meglio, per non creare confusione, Parte_1 Persona_10 ata nel 1950).
[...]
Ne consegue, dunque, che la posizione di va del tutto rigettata in Parte_1 quanto non provata né documentata.
Per quanto riguarda la condizione della minore , rappresentata Controparte_2 processualmente dal genitore esercente la patria potestà, merita Parte_2 fare qualche precisazione.
L'intervento della minore avviene in pendenza della procedura ma successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 74/2025, che cambia, in maniera stringente, i presupposti legali di accertamento della cittadinanza italiana.
Il rapporto generazionale della minore ovviamente deriva, a catena, da quello della ricorrente principale, vale a dire, della madre della minore, , alla quale solo in Parte_2 questa sede viene riconosciuto il diritto di cittadinanza iure sanguinis per le ragioni già dispiegate.
Occorre, invece, valutare se la domanda di intervento in una procedura, alla data del deposito, ancora pendente, sia ammissibile o meno sulla base del decreto legge n. 36/25 convertito in legge n. 74/25.
A tal riguardo si è espresso l'art. 1, 1 ter della legge n. 74 del 2025, che converte il decreto legge n. 36/25 laddove dispone: “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'art. 3 bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59 ora di Roma, del 31 maggio 2026”.
Il che significa che la domanda di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis risulta tempestiva. Ne deriva che la richiesta della minore, rappresentata dalla madre, già ricorrente principale, con l'assenso del padre che ha rilasciato procura ad agire ai difensori della figlia minore, sia provata e fondata, quindi, accoglibile.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti stante la natura giuridica complessa della questione affrontata e la non univocità delle soluzioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di accertamento del diritto di cittadinanza iure sanguinis formulata da
[...]
nata in [...] il [...] (c.f. ) perché non provata Parte_1 C.F._1 né documentata;
b) accoglie le domande di , nata in [...] il [...] (c.f. Parte_2
) e di , nata in [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_3
), dichiarandole entrambi cittadine italiane per iure sanguinis; C.F._3
c) accoglie la domanda della minore , nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), formulata tramite la madre, , esercente C.F._6 Parte_2 patria potestà, dichiarando la minore cittadina italiana per via iure sanguinis; d) ordina, per effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rapallo di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di , di , di Parte_2 Parte_3
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti Controparte_2 al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
e) dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati. Genova, 22 dicembre 2025 Il Giudice onorario
RB TO
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona della dott.ssa RB TO, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 9553/2023 R. G.
promosso da:
nata in [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 [...]
nata in [...] il [...] (c.f. ), tutte Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliate in Roma Via Baldo degli Ubaldi 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo De Simone (c.f. ) e dall'Avv. Valeria C.F._4
Saitta (c.f. ), in vicendevole sostituzione giusta procura in atti come da DM C.F._5
Giustizia 44/2011, sostituito da DM Giustizia 48/2013 (pec: Email_1
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita con l'intervento volontario di
nata in [...] il [...] (c.f. ) rappresentata Controparte_2 C.F._6 processualmente dal genitore esercente la patria potestà, Signora , già Parte_2 ricorrente principale, elettivamente domiciliata in Roma Via Baldo degli Ubaldi 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentate e difese dall'Avv. Riccardo De Simone (c.f.
) e dall'Avv. Valeria Saitta (c.f. ), in vicendevole C.F._4 C.F._5 sostituzione giusta procura in atti come da DM Giustizia 44/2011, sostituito dal Dm Giustizia 48/2013 (pec: Email_1
e con l'intervento necessario del
PUBBLICO MINISTERO sede Genova intervenuto costituito avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesse in fatto
Con ricorso introduttivo promosso ex art 281 decies c.p.c. le Signore Parte_1
, , tutte ricorrenti, chiedono il Parte_2 Parte_3 riconoscimento del loro status di cittadine italiane iure sanguinis e, di conseguenza, che venga ordinato al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ricorrenti deducono di essere, ognuno per il proprio legame familiare, tutte discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], italiano emigrato all'estero, precisamente, in Perù. Persona_1
A tal riguardo viene ricostruita la linea genealogica producendo, in particolare, certificati di nascita e di matrimonio, corredati di apostille in lingua straniera (spagnola) e tradotti con asseverazione legale in lingua italiana, rilasciati da Autorità civili (Comuni di nascita e di celebrazione matrimonio) o dalle Parrocchie di nascita.
In altre parole, in ricorso viene descritta la linea di discendenza delle ricorrenti principali nel seguente modo: , avo italiano, nato a [...] il [...], che emigra in Perù, diviene Persona_1 padre di dall'unione con . Persona_2 Persona_3 [...]
, contratto matrimonio nel luglio 1897 con dà alla Persona_2 Controparte_3 luce la figlia nel 1900. Persona_4 Pt_2 Persona_4 si sposa con dalla cui unione nasce , il quale Controparte_4 Persona_5 ultimo si unisce in matrimonio con nasce la figlia . Controparte_5 Parte_1
contrae matrimonio con da cui nasce e Parte_1 Persona_6 Parte_2
. Parte_3
Si afferma, dunque, che non si è mai naturalizzato nel territorio estero Persona_1 conservando il suo status di cittadino italiano.
Il si costituisce ritualmente in giudizio chiedendo a codesto Tribunale, in via Controparte_1 preliminare, l'acquisizione della documentazione attestante la data di emigrazione dell'avo, ritenendo, sulla base della documentazione prodotta in atti da controparte (in particolare, il certificato di nascita), verosimile che l'avo abbia lasciato l'Italia prima dell'Unità d'Italia del 17.3.1861 ovvero prima dell'entrata in vigore del Codice civile Italiano avvenuta il 1.1.1866. Pertanto, il Ministero dell'interno ritiene applicabile al caso de quo il Codice civile Albertino del 1837 con conseguente perdita della cittadinanza ( ) in capo all'avo, . Email_2 Persona_1
Il Pubblico Ministero di Genova si costituisce ritualmente ritenendo accoglibile il ricorso, quindi, accertata la cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti.
In data 20.10.2025, in pendenza di giudizio, interviene volontariamente ex art 105 c.p.c. con deposito di comparsa di costituzione la minore , rappresentata processualmente dal Controparte_2 genitore esercente la patria potestà, , già ricorrente principale, Parte_2 chiedendo, a sua volta, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, derivando dal medesimo avo italiano.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione.
Secondo il diritto Sulle prime occorre procedere alla verifica della sussistenza dell'interesse ad agire sulla base del principio processuale sancito anche dall'art. 100 c.p.c. che statuisce: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
Ebbene, consolidato l'enunciato giurisprudenziale (cfr Cass. SSUU sentenza n. 28873/2008) secondo cui il diritto all'accertamento della cittadinanza che riguarda lo status di cittadino è un diritto soggettivo, imprescrittibile, reclamabile in qualsiasi momento, la scelta di chi desidera vedere riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana non può e non deve trovare come limite la preliminare formulazione della domanda in sede amministrativa tramite i Consolati di residenza all'estero. Infatti, né nella legge n. 91/1992 né nei suoi decreti applicativi si ravvisa un obbligo da parte del soggetto interessato a chiedere la cittadinanza rivolgendosi dapprima all'Amministrazione deputata al riguardo ( e solo se questa, nei termini dettati dalla legge, non è in grado di Per_7 rispondere, il soggetto può adire l'Autorità Giudiziaria.
E' ben risaputo che attivare la procedura amministrativa tramite i Consolati del luogo di residenza all'estero del soggetto interessato alla cittadinanza ha sempre costituito, in astratto, la via più breve, più comoda e meno onerosa, ma è altrettanto noto che, in un determinato momento storico-politico del Paese straniero (Perù), rappresentato da instabilità governativa, richiedere la cittadinanza italiana è diventato arduo e complesso se non addirittura serrante attraverso l'impedimento generale, con blocchi sui siti web consolari di appuntamenti/prenotazioni.
Tuttavia, prescindendo dalla particolarità politica che attraversa il Paese straniero, la via amministrativa deve essere considerata una forma alternativa all'azione giudiziale e non, invece, obbligatoriamente precedente, sicché se non seguita ovvero non provata determina in sede giudiziale l'inammissibilità della domanda e/o la declaratoria di difetto nell'interesse ad agire.
A parere di chi scrive, conformandosi all'orientamento maggioritario giurisprudenziale che si è espresso sul punto, va riconosciuta la sussistenza dell'interesse ad agire a favore del soggetto interessato quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016) perché, nelle azioni di mero accertamento, “l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
Vieppiù. I richiedenti dovevano affrontare una duplice impossibilità oggettiva a livello amministrativo;
una dettata dal blocco delle prenotazioni noto in quel determinato periodo, l'altro, più grave, dall'impedimento per legge di formulare istanza amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana perché – come documentato con la produzione della pagina sito web del Consolato italiano in Perù e come ricostruito in atti con l'albero genealogico - discendenti, nei distinti rapporti di filiazione, della figlia ( ) dell'avo italiano emigrato all'estero, la Persona_2 quale, secondo la legge n. 555/12, sposandosi con cittadino straniero automaticamente perdeva la propria cittadinanza. Pertanto, secondo la norma italiana, discriminante rispetto all'ipotesi di discendente maschile, si interrompeva la discendenza sotto un profilo giuridico ai fini della cittadinanza dando prevalenza esclusiva a quella acquisita iure soli e/o per matrimonio. Per ovvie ragioni tutti i parenti che ne sono discesi linearmente seppure con continuazione si vedono, a loro volta, preclusi il diritto alla cittadinanza iure sanguinis. Si rileva, pertanto, in generale, in via preliminare, che è pienamente concreto ed attuale l'interesse ad agire in capo al soggetto richiedente volto, rimuovendo i limiti oggettivi imposti, ad accertare e riconoscere il diritto alla cittadinanza iure sanguinis.
Ne deriva, nello stesso tempo, per quanto concerne l'azione giudiziale, corretta l'individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Genova. Infatti, l'intervenuta modifica in termini di criteri di ripartizione della competenza per territorio di cui all'art. 1, comma 36 e comma 37 della legge 26 novembre 2021 n. 206, non ha fatto altro che affermare che se l'attore risiede all'estero le cause di accertamento dello stato di cittadinanza vengano trattate dal Tribunale del distretto di Corte di appello - specificatamente, dalla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea – nel cui ambito territoriale si trova il Comune di nascita dell'avo cittadino italiano (in ispecie, Comune di Rapallo).
Fatte le suddette introduttive considerazioni, si passa all'esame del merito della vicenda.
In prima battuta, il solleva l'applicabilità dell'art. 34 del Codice Albertino del Controparte_1
1837 e, quindi, la perdita della cittadinanza italiana dell'avo. In altre parole, ritiene che, non emergendo in atti data certa sull'emigrazione di , appare verosimile che abbia Persona_1 lasciato il Regno in data antecedente all'entrata in vigore dell'Unità d'Italia, pertanto, l'avo CP_6 non riveste più la qualità di cittadino italiano. A tal riguardo il invita l'Ufficio Controparte_1 giudiziario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a richiedere alle Amministrazioni competenti documentazione attestante la data di emigrazione dell'avo italiano.
La tesi del non convince né sotto un profilo sostanziale né sotto quello Controparte_1 processuale. Infatti, si ritiene pretestuosa la richiesta di acquisizione d'ufficio della documentazione comprovante la data di emigrazione dell'avo italiano perché, nell'ambito delle posizioni processuali probatorie che le parti devono tenere, compete al convenuto (vale a dire, al ), Controparte_1 servendosi dei canali amministrativi (Ministero degli esteri per citare un esempio), comprovare in giudizio il fatto estintivo o modificativo di quanto preteso e sostenuto da parte ricorrente.
L'onere probatorio non può essere capziosamente invertito né tanto meno sopperito dal Giudicante che, in quanto terzo, interviene ex art 210 c.p.c. solo se il documento richiesto sia oggettivamente faticoso da acquisire da parte del soggetto richiedente e, comunque, sia strettamente essenziale per la formazione del convincimento del Giudice (cfr, Cass. N. 24641 del 2021).
In verità, è sufficiente, in termini probatori, quanto prodotto in atti per ritenere che l'avo
[...]
, nato sotto il Regno sabaudo ed ancora vivente all'entrata in vigore dell'Unità d'Italia, in Persona_1 quanto tale gode appieno della cittadinanza italiana, anche se emigrato all'estero. A nulla rileva il probabile mancato ritorno in patria alla luce anche del fatto che, verso fine Ottocento e metà Novecento, gli spostamenti da un Continente all'altro non erano così agevoli e facili come ai tempi odierni sia per i mezzi di trasporto che impiegavano tempi di percorrenza notevoli sia per ragioni economico-finanziarie. E la lontananza fisica dalla patria non significava non custodire anche semplicemente nell'animo le tradizioni originarie, i contatti, con i limiti delle distanze, oltre che la cultura del Paese di nascita.
Pertanto, è cittadino italiano che non ha mai rinunciato al suo status. Prova ne è Persona_1 la certificazione di non naturalizzazione rilasciata dall'Ufficio di emigrazione del Perù a nome di ma anche – per sfatare ogni dubbio a causa di ipotesi, possibili ed eventuali, su Persona_1 varianti al nome dell'avo per incomprensioni di pronuncia e/o per analfabetismo - a nome di
[...]
ovvero a nome di isulta il cognome della madre Persona_8 Persona_9 Per_9 dell'avo come attesta il certificato di nascita della Parrocchia di Rapallo in atti). Occorre, a questo punto, ricostruire, grazie ed esclusivamente alla documentazione prodotta in atti, la discendenza genealogica: , avo principale della dinastia, emigrato in Perù, Persona_1 diviene padre di (nata il [...], come da certificato prodotto Persona_2 in atti) dall'unione con con cui si coniuga il 10.7.1889 (vedi certificato di Persona_3 matrimonio).
Da , unita in matrimonio nel luglio 1897 (non è chiara la data in Persona_2 atti) con nasce la figlia la il 5.2.1900 Controparte_3 Persona_4 Persona_4
(attestata in atti con certificato di battesimo del 27.10.1900).
contrae matrimonio con in data Persona_4 Controparte_4
12.1.1922 (vedi certificato di matrimonio) dalla cui unione nasce Persona_5
l'8.11.1922.
si unisce in matrimonio con Persona_5 Controparte_7
l 23.6.1948 (come da attestazione in atti) e nasce la figlia
[...] Persona_10
n data 23.6.1950 (vedi certificato di nascita in atti, rettificato in via giudiziale il 24.4.2008,
[...] con indicazione del nome “ ). Parte_1
(o dir si voglia, Pt_1 Parte_1 Persona_10 contrae matrimonio con il 7.2.1983 (vedi certificato di matrimonio di cui Persona_11 al documento n. 11 del ricorso in atti).
(già mette alla luce Parte_1 Persona_10 [...]
(ricorrente principale) e (ricorrente Parte_2 Parte_3 principale), figlie legittime anche di (come da dichiarazioni di nascita Persona_6 presenti in atti).
Orbene, tutta la documentazione - rappresentata da certificati di nascita, certificati di battesimo o certificati di matrimonio, tutti muniti di apostille tradotte ed asseverate legalmente, allegate al ricorso
- attesta e comprova, limitatamente alle posizioni delle ricorrenti principali, Parte_2
e , la loro discendenza dall'avo originario in maniera
[...] Parte_3 continuata e puntuale.
In altre parole, il legame di sangue non risulta interrotto nei vari passaggi generazionali e grazie all'intervento della Corte Costituzionale con le decisioni, la n. 87 del 1975 e la n. 30 del 1983, si è riconosciuta la cittadinanza italiana alla donna che l'aveva perduta ex art 10 della legge n. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero in data anteriore al 1948 e, nel contempo, si è dichiarato che “riacquista la cittadinanza italiana dal 1.1.1948 anche il figlio della donna nella situazione sopra descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe aspettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Fondata nonché provata è, dunque, la domanda formulata dalle richiedenti Parte_2
e .
[...] Parte_3
Diversa è la posizione della ricorrente nata in [...] il [...], Parte_1
(generalizzata così in epigrafe al ricorso ex art 281 decies c.p.c.), in quanto non è dimostrata né ricostruita la discendenza familiare ovvero a quale ramo della famiglia provenga Parte_1 rispetto all'avo originario, , mancando in atti il certificato di nascita della stessa Persona_1 ricorrente né desumibile neppure dalla procura alle liti in atti (tra l'altro, omonima – così appare - di o meglio, per non creare confusione, Parte_1 Persona_10 ata nel 1950).
[...]
Ne consegue, dunque, che la posizione di va del tutto rigettata in Parte_1 quanto non provata né documentata.
Per quanto riguarda la condizione della minore , rappresentata Controparte_2 processualmente dal genitore esercente la patria potestà, merita Parte_2 fare qualche precisazione.
L'intervento della minore avviene in pendenza della procedura ma successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 74/2025, che cambia, in maniera stringente, i presupposti legali di accertamento della cittadinanza italiana.
Il rapporto generazionale della minore ovviamente deriva, a catena, da quello della ricorrente principale, vale a dire, della madre della minore, , alla quale solo in Parte_2 questa sede viene riconosciuto il diritto di cittadinanza iure sanguinis per le ragioni già dispiegate.
Occorre, invece, valutare se la domanda di intervento in una procedura, alla data del deposito, ancora pendente, sia ammissibile o meno sulla base del decreto legge n. 36/25 convertito in legge n. 74/25.
A tal riguardo si è espresso l'art. 1, 1 ter della legge n. 74 del 2025, che converte il decreto legge n. 36/25 laddove dispone: “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'art. 3 bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59 ora di Roma, del 31 maggio 2026”.
Il che significa che la domanda di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis risulta tempestiva. Ne deriva che la richiesta della minore, rappresentata dalla madre, già ricorrente principale, con l'assenso del padre che ha rilasciato procura ad agire ai difensori della figlia minore, sia provata e fondata, quindi, accoglibile.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti stante la natura giuridica complessa della questione affrontata e la non univocità delle soluzioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di accertamento del diritto di cittadinanza iure sanguinis formulata da
[...]
nata in [...] il [...] (c.f. ) perché non provata Parte_1 C.F._1 né documentata;
b) accoglie le domande di , nata in [...] il [...] (c.f. Parte_2
) e di , nata in [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_3
), dichiarandole entrambi cittadine italiane per iure sanguinis; C.F._3
c) accoglie la domanda della minore , nata in [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), formulata tramite la madre, , esercente C.F._6 Parte_2 patria potestà, dichiarando la minore cittadina italiana per via iure sanguinis; d) ordina, per effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rapallo di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di , di , di Parte_2 Parte_3
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti Controparte_2 al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
e) dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati. Genova, 22 dicembre 2025 Il Giudice onorario
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