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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1599/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante de rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. TERRANOVA GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 945/2023 pubblicata il
19/06/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 16 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa
è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione, proposta da in proprio e nella qualità di legale rappresentante de Parte_1 [...]
avverso le ordinanze ingiunzioni nr. 14/0038 prot. 829 e prot. Parte_2
830, entrambe del 13.2.2017, notificate il 14.02.2017 a mezzo del servizio postale, emesse dal
Servizio XXV– di e con le quali è stata contestata la Controparte_1 CP_1 violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis, comma 7, del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, e, conseguentemente, ingiunto il pagamento della somma di € 5.563,20 per aver occupato dal 01.09.2010 al 15.10.2010 per gg.
39 la lavoratrice non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra Parte_3
documentazione obbligatoria.
Il giudice di prime cure, ha evidenziato:
1) la tempestività della notifica del verbale unico n. 13/129 del 05.02.2013 di accertamento delle violazioni e contestazioni delle stesse di cui all'art.14, comma 2, l. 689/1981, avvenuta a mezzo raccomandata A/R il 04.03.2013, nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ispettivi e dell'acquisizione della documentazione verificatasi in data 06.12.2012;
2) la non utilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti;
3) il palese contrasto tra le precise circostanze sui fatti di causa contenute nelle “dichiarazioni testimoniali” sottoscritte e i vaghi ricordi se non le vere e proprie dimenticanze riscontrate nelle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio, e la inattendibilità di quanto dichiarato dai testi alla luce delle dichiarazioni precise della lavoratrice e dele Pt_3
dichiarazioni altrettanto precise e circostanziate rese dai sigg.ri e in CP_2 CP_3
occasione della convocazione ispettiva del 07.11.2012; 4) l'infondatezza della doglianza relativa all'applicazione delle contestate aggravanti, alla luce dell'effettivo comportamento ostativo e/o omissivo posto in essere dalla ricorrente mediante il mancato riscontro tempestivo pagina 2 di 5 alla diffida prot. n. 6030 del 26.11.2012, inviata a mezzo del servizio postale dall' CP_1
, in ordine alla documentazione di lavoro richiesta.
[...]
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'opponente, con atto di citazione depositato in data 14.12.2023, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la lavoratrice avesse lavorato alle dipendenze dell'appellante a far data dal Pt_3
1.9.2010, posto che tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, è rimasta del tutto sfornita di prova rigorosa sul punto, salva la sterile petizione di principio dell'Amministrazione resistente.
Sostiene l'appellante che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Ragusa, l'esito dell'istruttoria del primo grado di giudizio ha confermato che la sig.ra ha iniziato a Pt_3
lavorare solo al momento dell'assunzione e quindi in data 16.10.2010, così come risultante dalla comunicazione obbligatoria Unificato Unilav sottoscritta dalla lavoratrice, nonché dall'esito delle dichiarazioni rese dalle sigg.re ed Pt_4 Pt_3
Con un secondo motivo, la censura la sentenza perché emessa in violazione del Pt_1
disposto dell'art. 23, co. 12, della legge 689/81, alla cui stregua il Tribunale accoglie l'opposizione quando non sono offerte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e nel caso in esame la controparte non ha fornito il benché minimo elemento di prova circa la sussistenza della pretesa azionata, limitandosi a fare riferimento esclusivo al verbale ispettivo.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. ed errata applicazione dell'art. 3 , comma 3, D.L. 12/2002 – in punto di entità della sanzione irrogata - alla luce della pronuncia n. 144/2005 con la quale la Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002 nella parte in cui non prevedeva per il datore di lavoro la possibilità di provare che il presunto rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio in una data diversa e successiva alla data del primo Gennaio dell'anno dell'accertamento.
pagina 3 di 5 I motivi sono tutti infondati.
In relazione al primo motivo va rilevato che è compito del giudice valutare l'attendibilità delle dichiarazioni resa dai testi.
Orbene, il primo giudice ha correttamente valutato le suddette dichiarazioni, evidenziando la genericità e contraddittorietà delle deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Tes_2
sia rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni scritte a firma delle stesse, sia rispetto
[...]
a quelle della lavoratrice e soprattutto del – marito della - e della CP_2 Tes_2
Invero la teste non ha saputo riferire neanche sul periodo in cui lei stessa CP_3 Pt_4
è stata alle dipendenze della (madre) mentre la non ricordava nulla, con Parte_1 Tes_2
la conseguenza che risulta assolutamente inattendibile quanto dichiarato dalle stesse in merito all'inizio del lavoro da parte della . Parte_3
La Corte condivide, quindi, quanto affermato da primo giudice in ordine alla maggior attendibilità delle precise e circostanziate dichiarazioni rese da e dalla CP_2 CP_3
- estranei ai fatti - rispetto a quelle rese dalle testi e Pt_4 Tes_2
Inammissibili e generici si palesano gli altri due motivi.
Invero, a fronte della valutazione del primo giudice del contegno della e della corretta Pt_1
applicazione delle aggravanti, nulla è stato dedotto dall'appellante, mentre errato si palesa il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha precisato che è onere dell'opponente dimostrare la diversa durata del rapporto di lavoro irregolare, onere non assolto nel presente giudizio con conseguente applicazione della sanzione considerando la data di effettivo inizio del rapporto dichiarato dalla denunciante, ossia dall'1.9.2010, e non già dall'1.1.2010.
L'appello va, pertanto, rigettato e l'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 rigetta l'appello proposto da in proprio e nella qualità di legale rappresentante de Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Ragusa n. 945/2023 pubblicata il 19/06/2023; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 16 maggio 2025.
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1599/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante de rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. TERRANOVA GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 945/2023 pubblicata il
19/06/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 16 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa
è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'opposizione, proposta da in proprio e nella qualità di legale rappresentante de Parte_1 [...]
avverso le ordinanze ingiunzioni nr. 14/0038 prot. 829 e prot. Parte_2
830, entrambe del 13.2.2017, notificate il 14.02.2017 a mezzo del servizio postale, emesse dal
Servizio XXV– di e con le quali è stata contestata la Controparte_1 CP_1 violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis, comma 7, del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, e, conseguentemente, ingiunto il pagamento della somma di € 5.563,20 per aver occupato dal 01.09.2010 al 15.10.2010 per gg.
39 la lavoratrice non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra Parte_3
documentazione obbligatoria.
Il giudice di prime cure, ha evidenziato:
1) la tempestività della notifica del verbale unico n. 13/129 del 05.02.2013 di accertamento delle violazioni e contestazioni delle stesse di cui all'art.14, comma 2, l. 689/1981, avvenuta a mezzo raccomandata A/R il 04.03.2013, nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ispettivi e dell'acquisizione della documentazione verificatasi in data 06.12.2012;
2) la non utilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti;
3) il palese contrasto tra le precise circostanze sui fatti di causa contenute nelle “dichiarazioni testimoniali” sottoscritte e i vaghi ricordi se non le vere e proprie dimenticanze riscontrate nelle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio, e la inattendibilità di quanto dichiarato dai testi alla luce delle dichiarazioni precise della lavoratrice e dele Pt_3
dichiarazioni altrettanto precise e circostanziate rese dai sigg.ri e in CP_2 CP_3
occasione della convocazione ispettiva del 07.11.2012; 4) l'infondatezza della doglianza relativa all'applicazione delle contestate aggravanti, alla luce dell'effettivo comportamento ostativo e/o omissivo posto in essere dalla ricorrente mediante il mancato riscontro tempestivo pagina 2 di 5 alla diffida prot. n. 6030 del 26.11.2012, inviata a mezzo del servizio postale dall' CP_1
, in ordine alla documentazione di lavoro richiesta.
[...]
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'opponente, con atto di citazione depositato in data 14.12.2023, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la lavoratrice avesse lavorato alle dipendenze dell'appellante a far data dal Pt_3
1.9.2010, posto che tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, è rimasta del tutto sfornita di prova rigorosa sul punto, salva la sterile petizione di principio dell'Amministrazione resistente.
Sostiene l'appellante che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Ragusa, l'esito dell'istruttoria del primo grado di giudizio ha confermato che la sig.ra ha iniziato a Pt_3
lavorare solo al momento dell'assunzione e quindi in data 16.10.2010, così come risultante dalla comunicazione obbligatoria Unificato Unilav sottoscritta dalla lavoratrice, nonché dall'esito delle dichiarazioni rese dalle sigg.re ed Pt_4 Pt_3
Con un secondo motivo, la censura la sentenza perché emessa in violazione del Pt_1
disposto dell'art. 23, co. 12, della legge 689/81, alla cui stregua il Tribunale accoglie l'opposizione quando non sono offerte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e nel caso in esame la controparte non ha fornito il benché minimo elemento di prova circa la sussistenza della pretesa azionata, limitandosi a fare riferimento esclusivo al verbale ispettivo.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. ed errata applicazione dell'art. 3 , comma 3, D.L. 12/2002 – in punto di entità della sanzione irrogata - alla luce della pronuncia n. 144/2005 con la quale la Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002 nella parte in cui non prevedeva per il datore di lavoro la possibilità di provare che il presunto rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio in una data diversa e successiva alla data del primo Gennaio dell'anno dell'accertamento.
pagina 3 di 5 I motivi sono tutti infondati.
In relazione al primo motivo va rilevato che è compito del giudice valutare l'attendibilità delle dichiarazioni resa dai testi.
Orbene, il primo giudice ha correttamente valutato le suddette dichiarazioni, evidenziando la genericità e contraddittorietà delle deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Tes_2
sia rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni scritte a firma delle stesse, sia rispetto
[...]
a quelle della lavoratrice e soprattutto del – marito della - e della CP_2 Tes_2
Invero la teste non ha saputo riferire neanche sul periodo in cui lei stessa CP_3 Pt_4
è stata alle dipendenze della (madre) mentre la non ricordava nulla, con Parte_1 Tes_2
la conseguenza che risulta assolutamente inattendibile quanto dichiarato dalle stesse in merito all'inizio del lavoro da parte della . Parte_3
La Corte condivide, quindi, quanto affermato da primo giudice in ordine alla maggior attendibilità delle precise e circostanziate dichiarazioni rese da e dalla CP_2 CP_3
- estranei ai fatti - rispetto a quelle rese dalle testi e Pt_4 Tes_2
Inammissibili e generici si palesano gli altri due motivi.
Invero, a fronte della valutazione del primo giudice del contegno della e della corretta Pt_1
applicazione delle aggravanti, nulla è stato dedotto dall'appellante, mentre errato si palesa il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha precisato che è onere dell'opponente dimostrare la diversa durata del rapporto di lavoro irregolare, onere non assolto nel presente giudizio con conseguente applicazione della sanzione considerando la data di effettivo inizio del rapporto dichiarato dalla denunciante, ossia dall'1.9.2010, e non già dall'1.1.2010.
L'appello va, pertanto, rigettato e l'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni rientrante nello scaglione da 5.201 a 26.000).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 rigetta l'appello proposto da in proprio e nella qualità di legale rappresentante de Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Ragusa n. 945/2023 pubblicata il 19/06/2023; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 16 maggio 2025.
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
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