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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2495/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00336883 61 000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.04.2025 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2021 00336883 61 000, notificatale in data 07.02.2025, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di Euro 714,57 a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2017, oltre sanzioni e interessi, in esito a controllo automatizzato della dichiarazione (Mod. IRAP 2018).
A sostegno del ricorso, la contribuente deduceva i seguenti motivi:
1. Nullità della cartella per intervenuta decadenza e prescrizione del credito, essendo il termine per la notifica spirato in data 31.12.2022, a fronte di una notifica avvenuta solo il 07.02.2025;
2. Illegittimità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), in violazione del diritto di difesa;
3. Nullità per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti richiamati, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Concludeva, pertanto, la ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, depositando in data
09.06.2025 le proprie controdeduzioni, con le quali contestava la fondatezza del ricorso. In particolare,
l'Ufficio precisava che la pretesa scaturiva da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 per imposta dichiarata e non versata, e non da un avviso di accertamento. Contestava l'eccezione di decadenza, invocando l'applicazione delle norme sulla sospensione e proroga dei termini per l'emergenza COVID-19
(art. 68 D.L. n. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015), che avrebbero posticipato la scadenza. Affermava, inoltre, la non obbligatorietà della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) e, comunque, di averla regolarmente notificata in data 19.02.2020. Rigettava, infine, la doglianza sul difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - CO non si costituiva in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 15.01.2026, la parte ricorrente replicava alle difese dell'Ufficio, insistendo sull'eccezione di decadenza. Evidenziava come, anche applicando le sospensioni e le proroghe invocate dall'Amministrazione resistente, il termine ultimo per la notifica della cartella sarebbe comunque scaduto il 31 dicembre 2023, rendendo irrimediabilmente tardiva la notifica avvenuta nel febbraio 2025.
Ribadiva gli ulteriori motivi di ricorso e, in subordine, disconosceva la conformità della documentazione prodotta dall'Ufficio a prova della notifica dell'avviso bonario. Insisteva, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso, relativo all'intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, è dirimente e assorbe ogni altra censura.
La cartella di pagamento impugnata trae origine, come correttamente rappresentato dall'Ufficio resistente, dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione modello IRAP 2018, presentata dalla contribuente per l'anno d'imposta 2017, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La fattispecie è dunque quella di un'imposta regolarmente dichiarata ma non versata. In tale ipotesi, la norma di riferimento per individuare il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento è l'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973. Tale disposizione prevede che “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 […]”.
Nel caso di specie:
l'anno d'imposta è il 2017; la relativa dichiarazione (Mod. IRAP 2018) è stata presentata nell'anno 2018; il termine di decadenza ordinario per la notifica della cartella di pagamento scadeva, pertanto, il 31 dicembre del terzo anno successivo al 2018, e cioè il 31 dicembre 2021.
L'Agenzia delle Entrate ha invocato, a giustificazione della tardività della notifica, la normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, ed in particolare la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, nonché la proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, a cui la prima norma rinvia.
L'analisi di tale normativa, tuttavia, conduce a conclusioni opposte a quelle sostenute dall'Ufficio e conferma la fondatezza della tesi della ricorrente.
Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, applicabile alla fattispecie in virtù del richiamo operato dalla legislazione emergenziale, stabilisce che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori […] che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati […] fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Il periodo di sospensione delle attività di riscossione è terminato, per effetto delle varie proroghe succedutesi, il 31 agosto 2021. Il termine di decadenza ordinario del 31 dicembre 2021 rientrava nell'ambito di applicazione della citata norma di proroga, in quanto ricadente nell'anno (il 2021) durante il quale si è verificata la sospensione.
Applicando la disposizione, il termine di decadenza è stato prorogato “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Essendo il periodo di sospensione terminato nel 2021, il secondo anno successivo è il 2023. Ne consegue che il termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento in esame era fissato, per effetto della proroga, al 31 dicembre 2023.
La cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente solo in data 7 febbraio 2025, come pacificamente risulta dagli atti e non è contestato.
La notifica è dunque avvenuta ben oltre il termine ultimo, già prorogato in applicazione della normativa emergenziale. L'Amministrazione finanziaria è pertanto incorsa nella decadenza dal potere di riscossione del credito tributario.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, fondato sulla decadenza, comporta l'annullamento integrale dell'atto impugnato e l'assorbimento degli altri motivi di doglianza (omessa notifica dell'atto presupposto e difetto di motivazione), sui quali questa Corte non è tenuta a pronunciarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, devono essere poste a carico solidale dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - CO. La lite, infatti, è stata originata dalla pretesa impositiva dell'ente creditore e dalla successiva, seppur tardiva, attività di riscossione dell'agente, ed entrambe le parti resistenti, con la loro condotta, hanno dato causa al giudizio. La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2021 00336883 61 000;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate -
CO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in
Euro 479,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Giudice
NI LE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2495/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00336883 61 000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.04.2025 e depositato in pari data, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2021 00336883 61 000, notificatale in data 07.02.2025, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di Euro 714,57 a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2017, oltre sanzioni e interessi, in esito a controllo automatizzato della dichiarazione (Mod. IRAP 2018).
A sostegno del ricorso, la contribuente deduceva i seguenti motivi:
1. Nullità della cartella per intervenuta decadenza e prescrizione del credito, essendo il termine per la notifica spirato in data 31.12.2022, a fronte di una notifica avvenuta solo il 07.02.2025;
2. Illegittimità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), in violazione del diritto di difesa;
3. Nullità per difetto di motivazione e per mancata allegazione degli atti richiamati, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Concludeva, pertanto, la ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, depositando in data
09.06.2025 le proprie controdeduzioni, con le quali contestava la fondatezza del ricorso. In particolare,
l'Ufficio precisava che la pretesa scaturiva da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 per imposta dichiarata e non versata, e non da un avviso di accertamento. Contestava l'eccezione di decadenza, invocando l'applicazione delle norme sulla sospensione e proroga dei termini per l'emergenza COVID-19
(art. 68 D.L. n. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015), che avrebbero posticipato la scadenza. Affermava, inoltre, la non obbligatorietà della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) e, comunque, di averla regolarmente notificata in data 19.02.2020. Rigettava, infine, la doglianza sul difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - CO non si costituiva in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 15.01.2026, la parte ricorrente replicava alle difese dell'Ufficio, insistendo sull'eccezione di decadenza. Evidenziava come, anche applicando le sospensioni e le proroghe invocate dall'Amministrazione resistente, il termine ultimo per la notifica della cartella sarebbe comunque scaduto il 31 dicembre 2023, rendendo irrimediabilmente tardiva la notifica avvenuta nel febbraio 2025.
Ribadiva gli ulteriori motivi di ricorso e, in subordine, disconosceva la conformità della documentazione prodotta dall'Ufficio a prova della notifica dell'avviso bonario. Insisteva, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso, relativo all'intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, è dirimente e assorbe ogni altra censura.
La cartella di pagamento impugnata trae origine, come correttamente rappresentato dall'Ufficio resistente, dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione modello IRAP 2018, presentata dalla contribuente per l'anno d'imposta 2017, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La fattispecie è dunque quella di un'imposta regolarmente dichiarata ma non versata. In tale ipotesi, la norma di riferimento per individuare il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento è l'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973. Tale disposizione prevede che “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 […]”.
Nel caso di specie:
l'anno d'imposta è il 2017; la relativa dichiarazione (Mod. IRAP 2018) è stata presentata nell'anno 2018; il termine di decadenza ordinario per la notifica della cartella di pagamento scadeva, pertanto, il 31 dicembre del terzo anno successivo al 2018, e cioè il 31 dicembre 2021.
L'Agenzia delle Entrate ha invocato, a giustificazione della tardività della notifica, la normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, ed in particolare la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, nonché la proroga dei termini di decadenza prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, a cui la prima norma rinvia.
L'analisi di tale normativa, tuttavia, conduce a conclusioni opposte a quelle sostenute dall'Ufficio e conferma la fondatezza della tesi della ricorrente.
Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, applicabile alla fattispecie in virtù del richiamo operato dalla legislazione emergenziale, stabilisce che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori […] che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati […] fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Il periodo di sospensione delle attività di riscossione è terminato, per effetto delle varie proroghe succedutesi, il 31 agosto 2021. Il termine di decadenza ordinario del 31 dicembre 2021 rientrava nell'ambito di applicazione della citata norma di proroga, in quanto ricadente nell'anno (il 2021) durante il quale si è verificata la sospensione.
Applicando la disposizione, il termine di decadenza è stato prorogato “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Essendo il periodo di sospensione terminato nel 2021, il secondo anno successivo è il 2023. Ne consegue che il termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento in esame era fissato, per effetto della proroga, al 31 dicembre 2023.
La cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente solo in data 7 febbraio 2025, come pacificamente risulta dagli atti e non è contestato.
La notifica è dunque avvenuta ben oltre il termine ultimo, già prorogato in applicazione della normativa emergenziale. L'Amministrazione finanziaria è pertanto incorsa nella decadenza dal potere di riscossione del credito tributario.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, fondato sulla decadenza, comporta l'annullamento integrale dell'atto impugnato e l'assorbimento degli altri motivi di doglianza (omessa notifica dell'atto presupposto e difetto di motivazione), sui quali questa Corte non è tenuta a pronunciarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in applicazione del principio di causalità, devono essere poste a carico solidale dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate - CO. La lite, infatti, è stata originata dalla pretesa impositiva dell'ente creditore e dalla successiva, seppur tardiva, attività di riscossione dell'agente, ed entrambe le parti resistenti, con la loro condotta, hanno dato causa al giudizio. La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2021 00336883 61 000;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina e l'Agenzia delle Entrate -
CO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in
Euro 479,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Giudice
NI LE