Articolo 4 della Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1
Articolo 3Articolo 5
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22 marzo 1972
Art. 4.
Finche' non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.
Entrata in vigore il 22 marzo 1972
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