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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2433/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rizziconi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Consorzio_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042044389000 IMPOSTA SOSTIT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042044389000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7772/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di AD, del COMUNE di RIZZICONI, del Consorzio_1 LIQUIDAZIONE, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente ad IMU 2016 e contributo consorzio di bonifica 2023, chiedendone l'annullamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento per l'IMU ed il difetto di motivazione per il contributo consortile.
Si sono opposte AD ed il COMUNE di RIZZICONI, mentre il CONSORZIO è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
Preliminarmente, sussiste la legittimazione passiva di AD per avere adottato l'atto impugnato per vizi propri.
Nel merito, il COMUNE di RIZZICONI ha dimostrato la rituale notifica, a mezzo posta (mediante consegna alla moglie), in data 29.12.2021 dell'avviso di accertamento presupposto.
Quanto al contributo consortile, la cartella impugnata contiene una adeguata motivazione, avendo fatto specifico riferimento agli immobili del contribuente, al loro inserimento nel perimetro di contribuenza, al piano di classifica ed al piano di riparto.
Invero, come ribadito dalla Quinta Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 11431 dell'8/4/2022,
“mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o - si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul
Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014,
n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008) […] Inoltre, in tema di contributi consortili, vale il principio per cui "allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio_2, in difetto di specifica contestazione" (Cass. SS.UU. n. 26009/2008)”.
L'atto, quindi, è correttamente motivato, mentre il ricorrente non ha assolto al suo onere, in costanza di piano di classifica, piano di riparto e perimetro di contribuenza, di dimostrare il difetto del beneficio fondiario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione al procuratore di AD per la parte spettante a quest'ultima.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2433/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rizziconi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Consorzio_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042044389000 IMPOSTA SOSTIT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042044389000 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7772/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di AD, del COMUNE di RIZZICONI, del Consorzio_1 LIQUIDAZIONE, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente ad IMU 2016 e contributo consorzio di bonifica 2023, chiedendone l'annullamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento per l'IMU ed il difetto di motivazione per il contributo consortile.
Si sono opposte AD ed il COMUNE di RIZZICONI, mentre il CONSORZIO è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
Preliminarmente, sussiste la legittimazione passiva di AD per avere adottato l'atto impugnato per vizi propri.
Nel merito, il COMUNE di RIZZICONI ha dimostrato la rituale notifica, a mezzo posta (mediante consegna alla moglie), in data 29.12.2021 dell'avviso di accertamento presupposto.
Quanto al contributo consortile, la cartella impugnata contiene una adeguata motivazione, avendo fatto specifico riferimento agli immobili del contribuente, al loro inserimento nel perimetro di contribuenza, al piano di classifica ed al piano di riparto.
Invero, come ribadito dalla Quinta Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 11431 dell'8/4/2022,
“mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o - si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul
Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014,
n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008) […] Inoltre, in tema di contributi consortili, vale il principio per cui "allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio_2, in difetto di specifica contestazione" (Cass. SS.UU. n. 26009/2008)”.
L'atto, quindi, è correttamente motivato, mentre il ricorrente non ha assolto al suo onere, in costanza di piano di classifica, piano di riparto e perimetro di contribuenza, di dimostrare il difetto del beneficio fondiario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascuna parte resistente, con distrazione al procuratore di AD per la parte spettante a quest'ultima.