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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3763/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259017026143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130203690919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150022388084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160138743607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento notificata il
9.5.2025, relativa a diverse cartelle di pagamento rimaste inevase, fra cui quelle n. 0919, 8084 e 3607 finale, di competenza della Regione Lombardia per tassa automobilistica per l'anno 2008, 2009 e 2011.
L'Agenzia Riscossione, anch'essa costituita, replica, precisando che gli atti presupposti sono stati tutti regolarmente notificati nei modi e termini di legge ed eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del dlgs n. 546/92, nei confronti di tali atti.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata alla sua attenzione, riguarda l'avvenuta regolare notifica o meno degli atti presupposti;
ebbene in tal senso la Corte, esaminata la documentazione versata in atti dall'Agenzia, ritiene corretta detta notifica essendo stata documentalmente dimostrata la regolarità della stessa eseguita nei modi e termini previsti dalla normativa di riferimento.
L'intimazione qui impugnata è la naturale prosecuzione dell'iter per addivenire alla riscossione coatta del credito erariale e rappresenta la conseguenza di atti presupposti rimasti inevasi, che non risultano essere stati impugnati e quindi sono divenuti definitivi.
Per detti atti e per la cartella impugnata, non è ammessa, ora per allora, l'impugnazione di atti (sia divenuti definitivi che non), con argomentazioni ed eccezioni non inerenti e non relative all'atto qui opposto.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 250,00 per ciascuna parte costituita, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 250,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita. Così deciso in Milano il 20.1.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3763/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259017026143000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130203690919000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150022388084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160138743607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento notificata il
9.5.2025, relativa a diverse cartelle di pagamento rimaste inevase, fra cui quelle n. 0919, 8084 e 3607 finale, di competenza della Regione Lombardia per tassa automobilistica per l'anno 2008, 2009 e 2011.
L'Agenzia Riscossione, anch'essa costituita, replica, precisando che gli atti presupposti sono stati tutti regolarmente notificati nei modi e termini di legge ed eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del dlgs n. 546/92, nei confronti di tali atti.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata alla sua attenzione, riguarda l'avvenuta regolare notifica o meno degli atti presupposti;
ebbene in tal senso la Corte, esaminata la documentazione versata in atti dall'Agenzia, ritiene corretta detta notifica essendo stata documentalmente dimostrata la regolarità della stessa eseguita nei modi e termini previsti dalla normativa di riferimento.
L'intimazione qui impugnata è la naturale prosecuzione dell'iter per addivenire alla riscossione coatta del credito erariale e rappresenta la conseguenza di atti presupposti rimasti inevasi, che non risultano essere stati impugnati e quindi sono divenuti definitivi.
Per detti atti e per la cartella impugnata, non è ammessa, ora per allora, l'impugnazione di atti (sia divenuti definitivi che non), con argomentazioni ed eccezioni non inerenti e non relative all'atto qui opposto.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 250,00 per ciascuna parte costituita, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€ 250,00 in favore di ciascuna parte resistente costituita. Così deciso in Milano il 20.1.2026