CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10527 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: YI LY nato il [...] AK LY nato il [...] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal P.M. nella persona dell'Avvocato Generale PIERO GAETA che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte formulate per conto di YI KE dal difensore di fiducia Avv. MA GO il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La CO di Appello di Torino, con la sentenza in data 15/09/2021, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Asti, emessa all' esito di giudizio abbreviato in data 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10527 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 25/01/2023 dicembre 2020, confermava l' affermazione della penale responsabilità degli imputati KE DO e KE OS kue per i reati di rapina di aggravata e lesioni aggravate in danno di PP AZ e rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico dei predetti in anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, riducendo, altresì la disposta provvisionale in favore della parte civile. La CO territoriale, nel confermare la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa anche in ragione del fatto che le stesse avevano trovato ampi elementi di riscontro, riteneva comprovati i fatti contestati agli imputati riguardanti la rapina e l'aggressione in danno della predetta p.o., verificatisi nei pressi di un giardinetto in Asti. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. KE DO formula tre motivi. Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 189, 192 cod. proc. pen. e 6 CEDU nonchè vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni non potevano ritenersi idonee ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato secondo il canone probatorio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Assume che la motivazione della sentenza impugnata era viziata nonchè gravemente carente, illogica e contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa in relazione alla rapina subita sebbene le stesse fossero da ritenere totalmente contraddittorie e prive di riscontri. Osserva che la CO di merito non aveva considerato che si trattava di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ed in assenza di un contraddittorio pieno con il difensore dell'imputato. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 114 cod. pen. Rileva che alla luce delle complessive emergenze processuali i quanto alla specifica posizione del ricorrente, era emerso che lo stesso avrebbe, in ogni caso, avuto un ruolo assolutamente marginale nella vicenda, in quanto l'aggressione de qua era da addebitare al coimputato OSkue. 2.4. KE OSkue formula due motivi, fra loro connessi, con i quali lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della propria responsabilità. Deduce che, nel caso in esame, la corte di appello non aveva valutato adeguatamente i profili di attendibilità della persona offesa PP AZ oggetto di specifica censura e che il ragionamento dei giudici territoriali si poneva in contrasto con i principi fissati dall' art. 27 Cost. e dall' art. 6 CEDU. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di KE DO è inammissibile. 1.2. Osserva il Collegio che le censure formulate con i primi due motivi, come da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono manifestamente infondate, apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali con la conseguenza che le deduzioni difensive, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute non consentite in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 2.1. Occorre premettere, riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese rese dalla persona offesa OC ER IE CO non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, ri. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 3 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Pur rispondendo al vero l'affermazione secondo cui i giudici di merito hanno particolarmente valorizzato, dal punto di vista probatorio, le dichiarazioni rese dalla persona ,3 offesa nel corso deg. incidente probatoriol non coglie nel segno la contestazione della difesa secondo cui il giudizio di intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie sarebbe di fatto mancato, che non vi sarebbe stata la ricerca di riscontri estrinseci alle dichiarazioni stesse e che, più in generale, la prova dichiarativa in questione risulterebbe fortemente pregiudicata da una serie di insanabili contraddizioni non considerate dalla CO di merito. Nel caso di specie, i giudici di appello - nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali, operata una lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla aggressione subita ad opera del ricorrente unitamente ad altri due soggetti i fra i quali il coimputato OSkue, erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili, conclusione questa non smentita dalla tesi difensive che ha operato, per contro, una parcellizzazione delle complessive risultanze istruttorie. E' stato chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né manifestamente illogiche nè contraddittorie, che non vi era alcuna significativa incongruenza o contraddizione nel narrato delle persona offesa le cui dichiarazioni avevano trovato conferma nelle stesse parziali ammissioni dei due imputati DO e OSkue i quali, pur avendo affermato il secondo di essere intervenuto con il ruolo di paciere in una lite fra nigeriani ed il primo di essere stato notiziato per telefono dell' occorso sebbene non presente, avevano sostanzialmente riconosciuto la materialità dei fatti, elemento questo da valutare unitamente alla circostanza che la presenza degli imputati, nel luogo e nel momento dell'evento del tutto compatibile con i rilievi tecnici (tabulati) effettuati sui telefoni di cui essi disponevano. La CO di appello ha richiamato una serie elementi storici di natura oggettiva che rendevano di sicuro affidamento luogo e modalità dell'aggressione per come riferiti da PP AZ;
ha, poi, dimostrato l'assenza di ogni pregiudizio calunnioso nelle dichiarazioni accusatorie rivolte ai tre originari coimputati, per uno dei quali, del resto / la pronuncia di condanna è divenuta definitiva;
ha positivamente valutato, in punto di credibilità intrinseca, l'antefatto dell'aggressione, vale a dire la ragione e le modalità della presenza della persona offesa in Asti, confermata, oltre ogni dubbio, da un teste ritenuto, con ragionamento immune da censure, del tutto attendibile. La difesa, peraltro, non ha avanzato alcuna specifica censura in ordine alle modalità processuali del riconoscimento fotografico effettuato nell'immediatezza (e comunque superate dalle successive dichiarazioni rese in incidente probatorio), limitandosi ad una generica 4 contestazione della valenza del mezzo ricognitivo in assenza di altri elementi di riscontro, elementi per contro sussistenti ed ampiamente valorizzati dai giudici di merito. Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di estrapolare alcuni elementi di asserita incongruenza nel narrato della persona offesa ovvero a sminuire la valenza degli indicati elementi di riscontro senza considerare che, come ripetutamente ritenuto dalla CO di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, dovendo essi essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. 1.3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione del disposto di cui all' art. 114 c.p. sotto il profilo della sua mancata applicazione, è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. L' imputato assume che, a tutto concedere, egli avrebbe fornito un contributo causale minimo e marginale alla realizzazione del fatto, "posto che il reato sarebbe stato ugualmente posto in essere senza la sua attività". Deve, per contro, replicarsi che la CO di appello, nel rigettare il medesimo motivo di impugnazione oggi reiterato, ha chiarito con dovizia di argomentazioni come, nel contesto verificatosi, nel quale la vittima era stata afferrata, aggredita e strattonata per le braccia "da tutti e tre gli aggressori" doveva escludersi radicalmente ogni possibilità di sussistenza della circostanza attenuante invocata, dovendosi, certamente, ritenere configurabile a carico dell' imputato una condotta concorsuale tutt'altro che marginale e di minima efficienza, finalizzata a coartare la volontà della vittima al fine di imporgli, unitamente agli altri correi, la consegna del portafoglio. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità concorrente dell' imputato per il reato di rapina sulla scorta dei dati probatori emersi e sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate con il terzo motivo del ricorso non mirano, ad avviso di questa CO a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio insindacabilmente espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (in relazione ad una condotta di minima rilevanza dell' imputato) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema CO in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Il ricorso proposto da KE OSkue è anch' esso inammissibile. 5 re Estensore Osserva il Collegio che le deduzioni difensive formulate che si incentrano, essenzialmente, sulla questione della inattendibilità del narrato della persona offesa e sulla assenza di una adeguata piattaforma probatoria a carico dell'imputato sono tutte manifestamente infondate per le ragioni già evidenziate con riferimento alle analoghe contestazioni svolte dal predetto coimputato. Le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito con argomentazioni adeguate prive di aporie logico-giuridiche, devono essere ritenute, quindi, prive di fondamento alcuno in quanto totalmente generiche ed aspecifiche e sono surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito, senza, peraltro, confrontarsi con l' articolato iter argomentativo in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal P.M. nella persona dell'Avvocato Generale PIERO GAETA che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte formulate per conto di YI KE dal difensore di fiducia Avv. MA GO il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La CO di Appello di Torino, con la sentenza in data 15/09/2021, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Asti, emessa all' esito di giudizio abbreviato in data 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10527 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 25/01/2023 dicembre 2020, confermava l' affermazione della penale responsabilità degli imputati KE DO e KE OS kue per i reati di rapina di aggravata e lesioni aggravate in danno di PP AZ e rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico dei predetti in anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, riducendo, altresì la disposta provvisionale in favore della parte civile. La CO territoriale, nel confermare la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa anche in ragione del fatto che le stesse avevano trovato ampi elementi di riscontro, riteneva comprovati i fatti contestati agli imputati riguardanti la rapina e l'aggressione in danno della predetta p.o., verificatisi nei pressi di un giardinetto in Asti. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. KE DO formula tre motivi. Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 189, 192 cod. proc. pen. e 6 CEDU nonchè vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni non potevano ritenersi idonee ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato secondo il canone probatorio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Assume che la motivazione della sentenza impugnata era viziata nonchè gravemente carente, illogica e contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa in relazione alla rapina subita sebbene le stesse fossero da ritenere totalmente contraddittorie e prive di riscontri. Osserva che la CO di merito non aveva considerato che si trattava di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ed in assenza di un contraddittorio pieno con il difensore dell'imputato. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 114 cod. pen. Rileva che alla luce delle complessive emergenze processuali i quanto alla specifica posizione del ricorrente, era emerso che lo stesso avrebbe, in ogni caso, avuto un ruolo assolutamente marginale nella vicenda, in quanto l'aggressione de qua era da addebitare al coimputato OSkue. 2.4. KE OSkue formula due motivi, fra loro connessi, con i quali lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della propria responsabilità. Deduce che, nel caso in esame, la corte di appello non aveva valutato adeguatamente i profili di attendibilità della persona offesa PP AZ oggetto di specifica censura e che il ragionamento dei giudici territoriali si poneva in contrasto con i principi fissati dall' art. 27 Cost. e dall' art. 6 CEDU. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di KE DO è inammissibile. 1.2. Osserva il Collegio che le censure formulate con i primi due motivi, come da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono manifestamente infondate, apparendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali con la conseguenza che le deduzioni difensive, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute non consentite in quanto surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito. 2.1. Occorre premettere, riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese rese dalla persona offesa OC ER IE CO non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, ri. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 3 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Pur rispondendo al vero l'affermazione secondo cui i giudici di merito hanno particolarmente valorizzato, dal punto di vista probatorio, le dichiarazioni rese dalla persona ,3 offesa nel corso deg. incidente probatoriol non coglie nel segno la contestazione della difesa secondo cui il giudizio di intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie sarebbe di fatto mancato, che non vi sarebbe stata la ricerca di riscontri estrinseci alle dichiarazioni stesse e che, più in generale, la prova dichiarativa in questione risulterebbe fortemente pregiudicata da una serie di insanabili contraddizioni non considerate dalla CO di merito. Nel caso di specie, i giudici di appello - nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali, operata una lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla aggressione subita ad opera del ricorrente unitamente ad altri due soggetti i fra i quali il coimputato OSkue, erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili, conclusione questa non smentita dalla tesi difensive che ha operato, per contro, una parcellizzazione delle complessive risultanze istruttorie. E' stato chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né manifestamente illogiche nè contraddittorie, che non vi era alcuna significativa incongruenza o contraddizione nel narrato delle persona offesa le cui dichiarazioni avevano trovato conferma nelle stesse parziali ammissioni dei due imputati DO e OSkue i quali, pur avendo affermato il secondo di essere intervenuto con il ruolo di paciere in una lite fra nigeriani ed il primo di essere stato notiziato per telefono dell' occorso sebbene non presente, avevano sostanzialmente riconosciuto la materialità dei fatti, elemento questo da valutare unitamente alla circostanza che la presenza degli imputati, nel luogo e nel momento dell'evento del tutto compatibile con i rilievi tecnici (tabulati) effettuati sui telefoni di cui essi disponevano. La CO di appello ha richiamato una serie elementi storici di natura oggettiva che rendevano di sicuro affidamento luogo e modalità dell'aggressione per come riferiti da PP AZ;
ha, poi, dimostrato l'assenza di ogni pregiudizio calunnioso nelle dichiarazioni accusatorie rivolte ai tre originari coimputati, per uno dei quali, del resto / la pronuncia di condanna è divenuta definitiva;
ha positivamente valutato, in punto di credibilità intrinseca, l'antefatto dell'aggressione, vale a dire la ragione e le modalità della presenza della persona offesa in Asti, confermata, oltre ogni dubbio, da un teste ritenuto, con ragionamento immune da censure, del tutto attendibile. La difesa, peraltro, non ha avanzato alcuna specifica censura in ordine alle modalità processuali del riconoscimento fotografico effettuato nell'immediatezza (e comunque superate dalle successive dichiarazioni rese in incidente probatorio), limitandosi ad una generica 4 contestazione della valenza del mezzo ricognitivo in assenza di altri elementi di riscontro, elementi per contro sussistenti ed ampiamente valorizzati dai giudici di merito. Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di estrapolare alcuni elementi di asserita incongruenza nel narrato della persona offesa ovvero a sminuire la valenza degli indicati elementi di riscontro senza considerare che, come ripetutamente ritenuto dalla CO di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, dovendo essi essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. 1.3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione del disposto di cui all' art. 114 c.p. sotto il profilo della sua mancata applicazione, è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. L' imputato assume che, a tutto concedere, egli avrebbe fornito un contributo causale minimo e marginale alla realizzazione del fatto, "posto che il reato sarebbe stato ugualmente posto in essere senza la sua attività". Deve, per contro, replicarsi che la CO di appello, nel rigettare il medesimo motivo di impugnazione oggi reiterato, ha chiarito con dovizia di argomentazioni come, nel contesto verificatosi, nel quale la vittima era stata afferrata, aggredita e strattonata per le braccia "da tutti e tre gli aggressori" doveva escludersi radicalmente ogni possibilità di sussistenza della circostanza attenuante invocata, dovendosi, certamente, ritenere configurabile a carico dell' imputato una condotta concorsuale tutt'altro che marginale e di minima efficienza, finalizzata a coartare la volontà della vittima al fine di imporgli, unitamente agli altri correi, la consegna del portafoglio. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità concorrente dell' imputato per il reato di rapina sulla scorta dei dati probatori emersi e sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate con il terzo motivo del ricorso non mirano, ad avviso di questa CO a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio insindacabilmente espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (in relazione ad una condotta di minima rilevanza dell' imputato) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema CO in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Il ricorso proposto da KE OSkue è anch' esso inammissibile. 5 re Estensore Osserva il Collegio che le deduzioni difensive formulate che si incentrano, essenzialmente, sulla questione della inattendibilità del narrato della persona offesa e sulla assenza di una adeguata piattaforma probatoria a carico dell'imputato sono tutte manifestamente infondate per le ragioni già evidenziate con riferimento alle analoghe contestazioni svolte dal predetto coimputato. Le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione delle medesime tesi difensive disattese in entrambi i giudizi di merito con argomentazioni adeguate prive di aporie logico-giuridiche, devono essere ritenute, quindi, prive di fondamento alcuno in quanto totalmente generiche ed aspecifiche e sono surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito, senza, peraltro, confrontarsi con l' articolato iter argomentativo in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2023 Il Presidente