Sentenza 22 settembre 2010
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L'impugnazione delle sole disposizioni della sentenza che riguardano l'applicazione di una misura di sicurezza personale deve essere proposta al Tribunale di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2010, n. 36535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36535 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
O S C U R A T A
In caso di diffusione del presantu provvedimento omettere le gareralità e gli altri dati Renditicativi,
36 5 35 / 1 0 d.lgs. 196/03 in quanto: a norma dell'art. 52
Sentenza sezione VI n.:7535
☐ disposto d'ufficio Registro Generale n.: 22799/08
☐ a richiesta di parte Udienza pubblica 22 settembre 2010
Imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Francesco Serpico Presidente
Nicola Milo Consigliere
Consigliere relatore Luigi Lanza
Consigliere Lina Matera
Giorgio Fidelbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
D.A. nato il decidendo sul ricorso proposto da avverso la sentenza 29 giugno 2007 della "omissis"
Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Cuneo in data 17 maggio 2004, la quale aveva prosciolto l'imputato dal reato di cui all'art. 572
cod. pen. ascrittogli” trattandosi di persona non imputabile per
# totale incapacità di intendere e di volere, con applicazione della misura di sicurezza personale non detentiva della libertà vigilata, ed altro, per la durata di anni uno.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti alla Magistratura di sorveglianza.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Cuneo in data 17 maggio 2004, la quale lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 572 cod. pen. ascrittogli, trattandosi di persona non imputabile per totale incapacità di intendere e di volere, con applicazione della misura di sicurezza personale non detentiva della libertà vigilata, nonché del duplice divieto di frequentare osterie, spacci di bevande alcoliche e di accedere alla abitazione della madre, per la durata di anni uno.
Con un unico motivo di impugnazione il ricorso deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che il giudizio di pericolosità sociale è stato fondato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza precisa indicazione di quali erano stati, tra i parametri di detta norma, quelli in concreto valorizzati e non potendosi ritenere valido criterio di giudizio l'interruzione della terapia in atto presso il Centro di riabilitazione di "omissis"
L'impugnazione, per come formulata, comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino, funzionalmente competente.
Invero, a norma del disposto del comma secondo dell'art.579 cod. proc. pen., l'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano -come nella specie- la misura di sicurezza, va proposta, a norma dell'art. 680 comma secondo cod. proc. pen., che attribuisce la competenza a giudicare al Tribunale di sorveglianza.
In tali sensi la sentenza va quindi annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
O S C U R A T A
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2010
fl consigliere estensore
Luigi Lar
Il Presidente
Francesco Serpico зара DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 12 OTT 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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