TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6069
TAR
Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
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Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del D.M. 4 giugno 2014 e del D.P.R. 90/2010

    Il Tribunale ha ritenuto che la normativa debba essere interpretata nel senso di escludere le patologie oncologiche pregresse, anche se in follow-up, dalla causa di inidoneità al servizio militare, in quanto la remissione completa non è equiparabile a una malattia in atto. La condizione di follow-up non costituisce stato patologico.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, del D.P.R. 90/2010

    Il Tribunale ha confermato che la normativa richiede valutazioni cliniche approfondite e individualizzate, e che il mero richiamo alla patologia pregressa, senza considerare la documentazione prodotta, è illegittimo.

  • Accolto
    Violazione del principio di buona amministrazione e norme sulla trasparenza e diritto all'oblio oncologico

    Il Tribunale ha ribadito che la remissione completa della malattia, anche in fase di follow-up, non può essere equiparata a una situazione di malattia quiescente. L'interpretazione restrittiva della normativa è in contrasto con i principi costituzionali e con la L. 193/2023 sul diritto all'oblio oncologico.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dalla non idoneità

    Accogliendo il ricorso principale avverso i provvedimenti di non idoneità, il Tribunale ha annullato anche la graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, disponendone l'inserimento definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6069
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6069
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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