Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6069 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11868/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11868 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dina Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) provvedimento di non idoneità, senza protocollo, reso in data 7 luglio 2025 dalla Commissione Medica di riesame del Centro di Selezione di Roma, nominata con decreto n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-02-05-2025 di Ministero della Difesa – DGPM, con cui è stata comunicata alla ricorrente l'inidoneità psico-fisica della stessa al concorso per il reclutamento nell'Esercito, dichiarando di confermare “il giudizio di non idoneità già espresso presso Ceselna di Foligno” del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (doc.1);
2) provvedimento di non idoneità, senza protocollo, del 29 maggio 2025 della Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, nominata con decreto n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-11-02-2025 di Ministero della Difesa - DGPM, con il quale alla ricorrente veniva comunicata la inidoneità agli accertamenti psicofisici per la seguente causa: “G1 - Linfoma di GK in follow up” (doc.2);
- dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che hanno determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente;
nonché avverso tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, chiedendone la declaratoria di annullamento previa adozione del provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati ed ogni conseguenziale pronuncia come per legge. Nonché
nei limiti dell'interesse della ricorrente,
della graduatoria della procedura di reclutamento del concorso
(ove sussistente); e di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/11/2025:
per l’annullamento della graduatoria di merito di cui al provvedimento prot. N. M_D -OMISSIS-REG2025 0361074 del 07-08-2025 di approvazione della graduatoria relativa al 2° blocco 2025 dei VFI dell’Esercito, riguardante il bando di concorso pubblico indetto dal Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare per il reclutamento nell’Esercito Italiano di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) 2° Blocco per l’anno 2025, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2024 0616985 del 25 ottobre 2024 (Pubblicato nel portale InPA il 30 ottobre, 2024), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ivi compresa la relativa graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto, in quanto affetta da illegittimità derivata, in quanto atto strettamente consequenziale e dipendente dai provvedimenti già gravati con il ricorso principale RG n. 11868/2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti della ricorrente - in primo luogo con verbale del 29.5.2025 della Commissione medica del Centro di Selezione di Foligno e, quindi, in sede di riesame, da parte della Commissione medica di Roma con atto del 7.7.2025 - nell’ambito del concorso per il reclutamento nell'Esercito di 6500 volontari in ferma iniziale (VFI) per l'anno 2025, 2^ blocco, sulla base della seguente diagnosi: “G1 – Linfoma di GK in follow-up”.
Avverso il predetto provvedimento, la ricorrente ha articolato tre motivi, con i quali ha dedotto:
1) Violazione e falsa applicazione del D.M. 4 giugno 2014 e del D.P.R. 90/2010 - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Disparità di trattamento – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per rigidità e automatismo applicativo – Difetto di istruttoria e di motivazione.
Il D.M. 4 giugno 2014 stabilisce che le neoplasie maligne costituiscono causa di inidoneità, salvo che la remissione completa si sia verificata da almeno cinque anni e in assenza di reliquati. L’Amministrazione ha applicato tale previsione in modo rigido e automatico, senza procedere ad una valutazione clinica individualizzata delle effettive condizioni di salute della ricorrente, che risultano documentate da certificazioni specialistiche del Centro Oncologico del Policlinico Gemelli (doc. 4 e doc. 7 ric.) attestanti: remissione completa stabile dal 2022; trapianto con cellule staminali nel 2022; guarigione totale e assenza di recidive; esami strumentali negativi dal 2022; condizione clinica attuale di piena guarigione e idoneità fisica.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 582, comma 1, lett. g), n. 1, del D.P.R. 90/2010 – Violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione – Illegittima esclusione per applicazione automatica della norma con motivazione “G1 – Linfoma di GK in follow-up” - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Mancata valutazione della situazione clinica individuale.
Il Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 90/2010) stabilisce che l’accertamento dell’idoneità psico-fisica debba essere effettuato mediante valutazioni cliniche approfondite e individualizzate.
Nel caso di specie, la Commissione Medica concorsuale e la Commissione Medica in sede di riesame si sono limitate a confermare la non idoneità in base al mero richiamo alla patologia pregressa, senza tener conto della documentazione sanitaria prodotta e senza eseguire ulteriori accertamenti clinici che avrebbero potuto attestare la piena idoneità della ricorrente.
3) Violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.); violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990; Violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.; violazione degli artt. 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; violazione degli artt. 1 e 4 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 (“diritto all’oblio oncologico”); eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, disparità di trattamento, per difetto e contraddittorietà di istruttoria, carenza e insufficienza di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto.
Il provvedimento di esclusione è stato adottato senza una completa valutazione clinica della condizione fisica della ricorrente, essendosi la Commissione limitata a richiamare la pregressa patologia oncologica e la fase di follow-up, senza disporre accertamenti specialistici né effettuare una visita idonea a verificare l’effettivo stato di salute.
I diversi motivi di gravame appaiono fondarsi su un argomento basilare ad essi comune in quanto, ad avviso della ricorrente, la previsione normativa dovrebbe essere interpretata nel senso di ritenere causa di non idoneità al servizio militare soltanto i tumori maligni da cui l'interessato sia attualmente affetto, e non anche quelli da cui sia completamente guarito: situazione, quest'ultima, nella quale si troverebbe la ricorrente.
Sulla base delle predette allegazioni, la parte ha domandato l'annullamento degli atti impugnati, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente all’adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero della difesa e ha depositato, oltre alla documentazione afferente alla vicenda in oggetto, una memoria difensiva nella quale deduce l’infondatezza del gravame, considerate:
(i) la correttezza procedurale: la valutazione è stata condotta secondo le procedure previste, con regolare esame della documentazione e applicazione delle direttive tecniche vigenti;
(ii) la ragionevolezza della decisione: il giudizio di inidoneità si fonda su criteri oggettivi e scientificamente fondati, applicati in modo uniforme e coerente, soprattutto nel rispetto nell’incolumità della persona;
(iii) la discrezionalità tecnica: l’Amministrazione ha operato nell'ambito della propria competenza specialistica, senza incorrere in vizi sindacabili in sede giurisdizionale.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 28.11.2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta e, per l’effetto, ha ammesso la ricorrente, con riserva, al completamento dell’iter concorsuale con attribuzione del punteggio finale e inserimento del nominativo della stessa, sempre con riserva, nella graduatoria di merito, fino all’esito della presente causa,
La Sezione ha richiamato, nella motivazione, il consolidato orientamento secondo cui le previsioni dell’art. 582, comma 1, lett. g), d.P.R. 90 del 2010 così come quelle della Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4.6.2014, devono essere interpretate nel senso di qualificare come causa di non idoneità al servizio militare esclusivamente le patologie oncologiche in atto, e non anche quelle pregresse.
Con la medesima ordinanza questo Collegio ha anche disposto l’integrazione del contradditorio con la modalità “per pubblici proclami”.
L’incombente è stato adempiuto dall'Amministrazione il 23 dicembre 2025 e parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’adempimento dell'incombente a suo carico.
Frattanto, con atto depositato il 4 novembre 2025, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, mediante i quali ha esteso il gravame alla graduatoria del concorso, approvata con decreto della Direzione generale per il personale militare del 7 agosto 2025.
In vista della pubblica udienza la difesa di parte ricorrente ha deposito memoria conclusionale con la quale ha richiamato integralmente il contenuto del ricorso, insistendo per l’accoglimento di tutte le domande di merito ivi formulate.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026 la causa è stata discussa e, quindi, trattenuta in decisione.
Secondo ormai consolidato orientamento della Sezione, le previsioni dell’art. 582, comma 1, lett. g), d.P.R. 90 del 2010 così come quelle della Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4.6.2014, devono essere interpretate nel senso di qualificare come causa di non idoneità al servizio militare esclusivamente le patologie oncologiche in atto, e non anche quelle pregresse (TAR Lazio, Sez. I Bis, 1 giugno 2024, n. 11244; Id. 14 luglio 2023, n. 11939; Id., 9 gennaio 2023, n. 284 e n. 292; Id., dicembre 2021, n. 13305; Id., 4 maggio 2021, n. 5212; Id., 4 novembre 2020, n. 11419); e ciò anche quando l'interessato debba ancora seguire un periodo di c.d. follow-up , atteso che tale condizione - consistente unicamente nella sottoposizione a una serie cadenzata di controlli, al solo fine di rilevare tempestivamente eventuali recidive - non può essere identificata con uno stato patologico (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9572; TAR Lazio, n. 11939, n. 292 e n. 284 del 2023, n. 13305 e n. 5212 del 2021, n. 11419 del 2020, cit. Nello stesso senso: TAR Lazio, Sez. I Quater, 26 aprile 2019, n. 5276; Id., 13 giugno 2018, n. 6623).
In effetti, questo Collegio osserva che l’articolo 582, comma 1, reg. ord. mil., indica, tra le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, le "Neoplasie" (lett. g), nell'ambito delle quali annovera "i tumori maligni" (punto 1). Le medesime previsioni sono riprodotte alla lettera G, punto 1, della direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con D.M. 4 giugno 2014.
La ratio delle previsioni dell'articolo 582 reg. ord. mil. e della richiamata direttiva tecnica è, infatti, quella di accertare l'idoneità attuale della persona valutata allo svolgimento del servizio militare, con la conseguenza che il giudizio di non idoneità ivi previsto richiede il riscontro di una imperfezione o infermità in atto e avente carattere irreversibile (cfr. ancora, al riguardo, TAR Lazio n. 11939, n. 292 e n. 284 del 2023, nonché n. 11419 del 2020, cit.).
La remissione completa della malattia, nella quale versano anche quanti siano soggetti soltanto a controlli periodici nell'ambito del c.d. follow-up, non può quindi essere equiparata a una situazione di malattia quiescente, in assenza di segni atti a dimostrare in alcun modo la persistenza della malattia oncologica (cfr. ancora TAR Lazio n. 11939, n. 292 e n. 284 del 2023, n. 13305 del 2021 e n. 11419 del 2020, cit.).
Al riguardo, deve condividersi l'orientamento del Consiglio di Stato, il quale - sia pure con riferimento alla disciplina concernente gli allievi agenti della Polizia penitenziaria, ma con considerazioni estensibili alle disposizioni sopra richiamate, concernenti l' idoneità al servizio militare - ha evidenziato come la lettura proposta del quadro ordinamentale di riferimento sia resa necessaria anche in chiave costituzionalmente orientata; ciò in quanto "Diversamente opinando, (...) si porrebbero potenziali profili di contrasto con i principi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, che non consentono alcuna discriminazione nell'accesso al lavoro di persone che sono state in precedenza affette da patologie oncologiche solamente in ragione del rischio di una possibile recidiva della malattia, atteso che il diritto al lavoro (e al ritorno a una vita normale) della persona già affetta da tumore è prevalente su ogni eventuale esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione” (Cons. Stato, n. 9572 del 2022, cit.).
Le conclusioni già raggiunte dalla giurisprudenza in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni normative richiamate trovano ulteriore supporto nelle previsioni della L. 7 dicembre 2023, n. 193, recante "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche", atteso che tale legge presenta contenuti di diretta derivazione dai principi di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche rispetto agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, agli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848 (cfr. TAR Lazio, I-bis n. 11244/2024).
Nel caso oggetto del presente giudizio è incontroverso che la ricorrente è stata colpita da una patologia tumorale trattata con le terapie del caso nel corso dell’anno 2022; secondo quanto riportato nella relazione del 6.6.2025 dell’UOC di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale A. Gemelli di Roma (struttura che ha curato la paziente e poi monitorato successivamente la sua condizione svolgendo anche gli appositi esami strumentali), depositata in atti (doc. 7 ric.) “(...) Gli esami eseguiti al termine di tale trattamento (PET, TAC collo-torace-addome) hanno evidenziato assenza di malattia per cui la paziente è stata avviata al “follow up”. Da allora esegue periodici controlli clinici multispecialistici e radiologici che hanno confermato la remissione di malattia (ultima TAC collo-torace-addome eseguita il 25.11.2024; ultima ecografia collo-addome completo eseguita il 15.5.2025). Sulla base degli esami eseguiti si attesta la remissione completa di malattia.”.
Conseguentemente, non è riscontrabile a carico della candidata la condizione di non idoneità al servizio militare di cui al richiamato articolo 582, comma 1, lett. g), n. 1), reg. ord. mil..
Per tutto quanto precede le domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti debbono essere accolte, nei sensi fin qui esposti e, per l'effetto, deve disporsi l'annullamento dell'impugnato provvedimento di non idoneità, nonché, nei soli limiti dell'interesse della ricorrente, della graduatoria del concorso, nella quale la ricorrente dovrà essere inserita in via definitiva in considerazione del superamento delle prove di concorso e sulla base del punteggio complessivamente conseguito.
Si ritiene, atteso l'esito della controversia, di dover porre a carico del Ministero della difesa le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, le domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti di non idoneità in epigrafe impugnati, nonché, nei soli limiti dell'interesse del ricorrente, la graduatoria del concorso.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre IVA, CPA, rimborso del contributo unificato già versato e degli oneri per spese generali nella misura del 15 per cento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IA, Presidente
IO NI, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NI | VA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.