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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. FRANCIONE FRANCESCA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 C.F._2 in atti, dall'avv. FRANCIONE FRANCESCA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/01/2025 , nata a [...], il [...] e Parte_1 nato a [...], il [...], premettendo: Parte_2 di aver contratto matrimonio a Napoli il 11/01/1975; che dal matrimonio erano nati due figli: e , entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
12/06/2003, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa del 10/07/2003;
1 che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni: “rinunciano entrambi a qualsiasi pretesa di assegno di mantenimento godendo di autonomia patrimoniale. La casa coniugale resta a disposizione della sig.ra , la quale si impegna a continuare Parte_1
a pagare il canone di locazione e gli oneri accessori. I due figli e Persona_3 CP_1 autonomi lavorativamente e maggiorenni, continueranno a vivere e ad essere affidati alla madre sig.ra e pertanto rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento” Parte_1 ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Napoli, in data 11.01.1975 , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli a mezzo rituale comunicazione, e di provvedere alle conseguenti trascrizioni di legge presso i pubblici uffici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione del Tribunale di Napoli con decreto del 10 Luglio 2003 essendo i figli già maggiorenni ed autonomi all'atto della separazione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il
11/01/1975 (atto n.17, parte II, S. A, Sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1975);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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