CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA AN, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Sciacca - Via Roma 13 92019 Sciacca AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 0013376354000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Chiedo il rigetto del ricorso proposto
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di IMU dell'anno 2012 e delle connesse sanzioni nei confronti dell'agente della riscossione che, costituitosi, ha chiamato a partecipare al giudizio l'ente impositore che si è a sua volta costituito.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio procedimentale della cartella per omessa notifica dell'atto impositivo e sanzionatorio, è infondato, avendone l'ente locale impositore provato l'avvenuta notificazione a mezzo posta, con raccomandata consegnata a mani del destinatario in data 15/1/2018.
È infondato anche il secondo motivo con il quale si eccepisce sia la decadenza dell'ente locale dal potere impositivo, sia la prescrizione dei crediti.
Quanto alla decadenza quinquennale prevista dall'art. 1 co. 161 L. n. 296/2006 va, infatti, rilevato che l'atto impositivo è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 26/12/2017, per cui, dovendosi applicare il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, a tale data, trattandosi di debito di imposta dell'anno 2012, il termine di decadenza dal potere di accertamento non era ancora scaduto.
Il motivo è infondato anche nella parte in cui viene opposta l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con la conseguenza che, nel caso di tributi soggetti ad accertamento, la prescrizione non decorre, dal giorno in cui è sorta (ex lege) l'obbligazione tributaria in presenza dei previsti presupposti, ma dal giorno in cui l'ente impositore, nel rispetto del termine di decadenza previsto a tal fine, abbia esercitato i poteri accertative di liquidazione del tributo.
Il termine di prescrizione decorreva, quindi, soltanto dalla data di notifica dall'avviso di accertamento (consegnato al ricorrente il 15.1.2018) e alla data della notifica della cartella (15.1.2022) non era ancora maturato.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo, ivi comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 600,00, ivi comprese le spese della fase cautelare, oltre accessori di legge.
Agrigento 12/1/2026 Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Turco Dott. Giovanni Ilarda
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LA AN, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1258/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Sciacca - Via Roma 13 92019 Sciacca AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2020 0013376354000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Chiedo il rigetto del ricorso proposto
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di IMU dell'anno 2012 e delle connesse sanzioni nei confronti dell'agente della riscossione che, costituitosi, ha chiamato a partecipare al giudizio l'ente impositore che si è a sua volta costituito.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio procedimentale della cartella per omessa notifica dell'atto impositivo e sanzionatorio, è infondato, avendone l'ente locale impositore provato l'avvenuta notificazione a mezzo posta, con raccomandata consegnata a mani del destinatario in data 15/1/2018.
È infondato anche il secondo motivo con il quale si eccepisce sia la decadenza dell'ente locale dal potere impositivo, sia la prescrizione dei crediti.
Quanto alla decadenza quinquennale prevista dall'art. 1 co. 161 L. n. 296/2006 va, infatti, rilevato che l'atto impositivo è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 26/12/2017, per cui, dovendosi applicare il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, a tale data, trattandosi di debito di imposta dell'anno 2012, il termine di decadenza dal potere di accertamento non era ancora scaduto.
Il motivo è infondato anche nella parte in cui viene opposta l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione decorre solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con la conseguenza che, nel caso di tributi soggetti ad accertamento, la prescrizione non decorre, dal giorno in cui è sorta (ex lege) l'obbligazione tributaria in presenza dei previsti presupposti, ma dal giorno in cui l'ente impositore, nel rispetto del termine di decadenza previsto a tal fine, abbia esercitato i poteri accertative di liquidazione del tributo.
Il termine di prescrizione decorreva, quindi, soltanto dalla data di notifica dall'avviso di accertamento (consegnato al ricorrente il 15.1.2018) e alla data della notifica della cartella (15.1.2022) non era ancora maturato.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo, ivi comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di euro 600,00, ivi comprese le spese della fase cautelare, oltre accessori di legge.
Agrigento 12/1/2026 Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Turco Dott. Giovanni Ilarda