Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 409
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio procedurale per omessa notifica atto impositivo e sanzionatorio

    L'ente locale ha provato l'avvenuta notifica a mezzo posta, con raccomandata consegnata a mani del destinatario in data anteriore alla notifica della cartella.

  • Rigettato
    Decadenza dell'ente dal potere impositivo

    L'atto impositivo è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica entro il termine di decadenza previsto dalla legge, applicandosi il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La prescrizione decorre dalla notifica dell'avviso di accertamento, non dalla nascita dell'obbligazione tributaria, e alla data di notifica della cartella non era ancora maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 409
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 409
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo