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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 948 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: lesioni personali, e vertente T R A
, rapp.to e difeso in virtù di procura apposta in Parte_1 calce all'atto di citazione dall'avv. Rosaria Giorgio ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa presso il suo studio si in Scafati alla via della Resistenza n. 90 -attore- E
, (P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 ore, in ra speciale autenticata dalla dott.ssa , Notaio in Milano, n. Persona_1
408293 di repertorio e n. lta, rapp.ta e difesa in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Maurizio Tamburini ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso lo studio dell'avv. Mario Milo sito in NO , Via T. Sorrentino n. 14
-convenuto- NONCHE'
, domiciliato presso l' Controparte_2 Controparte_1
con sede in Milano al Corso Sempione n. 39
[...]
-convenuto contumace- NONCHE'
domiciliato presso l' , CP_3 Controparte_1 con sede in Milano al Corso Sempione n. 39
-convenuto contumace- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Cont l' e , in persona dei Controparte_2 CP_3 legali rapp.ti pro tempore, al fine di sentir condannare la prima, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, quantificati nella misura di euro 65.584,30 a seguito del sinistro verificatosi in data 02-06-2018 alle ore 10.15 circa in Pompei. In particolare, l'istante esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava a percorre a piedi la
1 Piazza 28 Marzo, nell'effettuare un attraversamento pedonale veniva investito e scaraventato al suolo dall'autovettura Renault Capture circolante con targa straniera e TG. BP2316CB, di proprietà della società immatricolata in Bulgaria CP_3
e con relativa assicura nell'occasione da
[...]
la quale proveniente da via Mazzini non si Persona_2 tante e lo investiva con la parte anteriore destra alla sua parte sinistra, per cui lo stesso veniva prima sbalzato sul cofano e poi rovinava al suolo sul lato destro. Da tale impatto derivavano all'attore lesioni personali per le quali se ne richiedeva il trasporto tramite ambulanza presso il P.S. di Castellammare di Stabia ove i medici di turno refertavano lesioni così come indicate nell'atto di citazione. Aggiungeva che intervenivano sul luogo del sinistro sia la Polizia Locale del Comune di Pompei, i quali provvedevano a redigere rapporto di incidente stradale. Si costituiva in persona del legale rapp.te pro CP_4 tempore, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire. Nel merito contestava la dinamica così come descritta nell'atto di citazione, e il quantum richiesto. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, nonché in via gradata un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. Non si costituivano pur regolarmente evocati in giudizio
[...]
e per cui se ne dichiara la CP_2 CP_3
Disposta la rinnovazione della citazione per nullità della stessa, assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI cpc, espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Deve rilevarsi che l'attore, ha convenuto in giudizio ex artt. 125 e 126 D. Lgs. 209/2005 sia l' , legittimato Controparte_1 ex lege ai sensi dell'art. 126, comma 3, D. Lgs. 209/05, sia il responsabile del danno, che si identifica nel proprietario del veicolo danneggiante, e la Compagnia di assicurazione del veicolo del convenuto, nella specie rispettivamente CP_3
e litisconsorti necessari ai sensi
[...] Controparte_2 rt. gs. 209/2005, come richiamato dall'art. 126 D. Lgs. 209/2005, con il domiciliato ex lege presso l' così regolarmente instaurando il contraddittorio tra le CP_1 parti. Inoltre, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere
2 effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096
- Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo occorre evidenziare che devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (cfr, verbale P.S. dell'Ospedale di Castellammare, verbale di Polizia Municipale, prova testimoniale, c.t.u. medico-legale). Invero, in primo luogo, il teste escusso Testimone_1 all'udienza dell'8-06-2023 dichi Parte_1
perché è un mio collega di lavoro, io sono tassista e
[...] ompei e anche lui. Ho assistito ai fatti per cui è causa che ricordo essere accaduti il 2/06/2018 verso le ore 10,00. Io stavo vicino alla mia macchina ferma allo stazionamento dei taxi fuori la stazione FS di Pompei, anche stava fermo con Parte_1 la macchina allo stazionamento. In particolare, stavamo parlando sul marciapiede, poi lui ha detto che andava un attimo a fare un servizio. Nello scendere dal marciapiede, una macchina, Renault Capture, proveniente da Torre Annunziata verso Pompei, condotta da una signorina che parlava a telefono, all'altezza della rotonda, lo prese con la propria parte anteriore destra alla gamba sinistra, lui balzò sul cofano e poi finì per terra. La scena si è svolta proprio davanti a me a due metri di
3 distanza, come è sceso dal marciapiede ha fatto giusto due passi e la macchina lo ha preso in pieno. Non c'era traffico la strada era scorrevole, io vidi che la ragazza che veniva a forte velocità lo prese in pieno. La ragazza poi si fermò e si preoccupò dell'accaduto. Immediatamente vennero i Vigili e chiamammo l'ambulanza. aveva tutto il volto graffiato e anche il Pt_1 braccio. Dop inuti/un, quarto d'ora arrivò l'ambulanza. Ricordo che la Capture aveva una targa straniera, se ben ricordo bulgara. Nel punto in cui stava attraversando non Pt_1
c'erano le strisce pedonali che si trovavano a circa 300m. La conducente della Capture non ha frenato prima di investire il mio collega.” Tali dichiarazioni appaiono attendibili e risultano inoltre confermate risultano inoltre confermate dagli ulteriori elementi istruttori. In particolare, dal verbale di P.S. n. 28678 del 02/06/2018 dell'Ospedale di Castellammare di Stabia dove il paziente veniva trasportato a mezzo 118 contestualmente al sinistro, ove nella voce relative a circostanze risulta “…il paziente giunge in P.S. portato dal 118 con collare cervicale e tutore del braccio per trauma cranico e trauma all'arto superiore sx. da incidente in strada”. Tanto premesso nel caso in esame, in cui si controverte sull'investimento di un pedone, trova, applicazione il disposto del primo comma dell'art. 2054 cc in base al quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il conducente, cioè, risponde del danno provocato al pedone salvo il caso in cui risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente. Ciò ovviamente non esclude l'eventuale concorrente responsabilità del pedone. E, infatti, “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato. Una volta poi accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ.” (Cass., sez. III, sent. n. 10352 del 7 agosto 2000). Pertanto, la responsabilità del pedone investito, a differenza di quella del conducente dell'autoveicolo, non è presunta e va positivamente provata con la conseguenza che “qualora non sia
4 possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimenti ed il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo” (Cass. 138/1972). In sostanza, non compete al pedone investito, fornire la prova liberatoria della propria responsabilità perché non sussiste alcuna presunzione di colpa a suo carico, spetta, invece, al conducente del veicolo investitore fornire la prova ai sensi dell'art. 2043 c.c. del comportamento imprudente del pedone al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità o, comunque, tale prova deve positivamente emergere dall'istruzione probatoria espletata. Nel caso in esame, proprio a causa della mancata prova diretta fornita dai convenuti in merito ed alla prova contraria fornita invece dalle deposizioni testimoniali attoree sul punto, nulla di certo è emerso o è stato allegato e provato su un eventuale comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme del codice della strada;
al contrario, è emerso che il conducente della Renault Capture, provenendo da una strada a doppio senso su cui erano parcheggiate auto in entrambi i lati della strada, investiva l'attrice che a seguito dell'urto riportava varie lesioni. Deve essere, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità della conducente della Capture, nella produzione dell'evento CP_5 dannoso. Quest'ultima, infatti, non ha fornito alcuna prova liberatoria della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2054, co. I, c.c. nè ha provato (o, comunque, è stato positivamente accertato) un concorrente comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme sulla circolazione stradale. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in Parte_1 conseguenza del denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “Esiti di frattura metadiafisaria distale radio sx. con permanenza di mezzi di sintesi e con disfunzionalità lieve media… Esiti di frattura dello zigomo destro”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura dell'11% cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 15 per ITT, nonché gg. 15 nella misura del 75% per ITP, gg 30 nella misura del 50% per ITP, gg 30 nella misura del 25% per ITP.
5 Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito dalla danneggiata (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, socia-le, culturale ed estetica), va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - le quali sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati - nella misura dell'11% e, quindi, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 31.456,25 (in € 25.850,00 per invalidità permanente all' 11% in un soggetto leso di 29 anni, euro 1.725 per invalidità temporanea totale, euro 1.293,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, euro 862,00 per inabilità temporanea parziale al 25%). Alcuna somma inoltre può essere riconosciuta a titolo di danno morale. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
6 Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Al danneggiato poi, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 540,00 per le spese mediche ritenute congrue dal ctu, per l'affitto di apparecchio per la magnetoterapia. In definitiva al danneggiato spetterà l'importo totale pari ad euro 31.996,25. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del
7 nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 31.996,25 al momento dell'incidente (2.06.2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 2.06.2018 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
;
[...] glie la domanda, e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo Renault tg. BP2316CB, nel sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in CP_1 favore dell'attore, di € 31.996,25. A ta ma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la medesima convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi 7.616,00 oltre € 786,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv. Rosaria Giorgio dichiaratasi anticipatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Torre Annunziata, 17 novembre 2025.
8 ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
9
, rapp.to e difeso in virtù di procura apposta in Parte_1 calce all'atto di citazione dall'avv. Rosaria Giorgio ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa presso il suo studio si in Scafati alla via della Resistenza n. 90 -attore- E
, (P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 ore, in ra speciale autenticata dalla dott.ssa , Notaio in Milano, n. Persona_1
408293 di repertorio e n. lta, rapp.ta e difesa in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Maurizio Tamburini ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso lo studio dell'avv. Mario Milo sito in NO , Via T. Sorrentino n. 14
-convenuto- NONCHE'
, domiciliato presso l' Controparte_2 Controparte_1
con sede in Milano al Corso Sempione n. 39
[...]
-convenuto contumace- NONCHE'
domiciliato presso l' , CP_3 Controparte_1 con sede in Milano al Corso Sempione n. 39
-convenuto contumace- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Cont l' e , in persona dei Controparte_2 CP_3 legali rapp.ti pro tempore, al fine di sentir condannare la prima, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, quantificati nella misura di euro 65.584,30 a seguito del sinistro verificatosi in data 02-06-2018 alle ore 10.15 circa in Pompei. In particolare, l'istante esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava a percorre a piedi la
1 Piazza 28 Marzo, nell'effettuare un attraversamento pedonale veniva investito e scaraventato al suolo dall'autovettura Renault Capture circolante con targa straniera e TG. BP2316CB, di proprietà della società immatricolata in Bulgaria CP_3
e con relativa assicura nell'occasione da
[...]
la quale proveniente da via Mazzini non si Persona_2 tante e lo investiva con la parte anteriore destra alla sua parte sinistra, per cui lo stesso veniva prima sbalzato sul cofano e poi rovinava al suolo sul lato destro. Da tale impatto derivavano all'attore lesioni personali per le quali se ne richiedeva il trasporto tramite ambulanza presso il P.S. di Castellammare di Stabia ove i medici di turno refertavano lesioni così come indicate nell'atto di citazione. Aggiungeva che intervenivano sul luogo del sinistro sia la Polizia Locale del Comune di Pompei, i quali provvedevano a redigere rapporto di incidente stradale. Si costituiva in persona del legale rapp.te pro CP_4 tempore, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire. Nel merito contestava la dinamica così come descritta nell'atto di citazione, e il quantum richiesto. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, nonché in via gradata un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. Non si costituivano pur regolarmente evocati in giudizio
[...]
e per cui se ne dichiara la CP_2 CP_3
Disposta la rinnovazione della citazione per nullità della stessa, assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI cpc, espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale e consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Deve rilevarsi che l'attore, ha convenuto in giudizio ex artt. 125 e 126 D. Lgs. 209/2005 sia l' , legittimato Controparte_1 ex lege ai sensi dell'art. 126, comma 3, D. Lgs. 209/05, sia il responsabile del danno, che si identifica nel proprietario del veicolo danneggiante, e la Compagnia di assicurazione del veicolo del convenuto, nella specie rispettivamente CP_3
e litisconsorti necessari ai sensi
[...] Controparte_2 rt. gs. 209/2005, come richiamato dall'art. 126 D. Lgs. 209/2005, con il domiciliato ex lege presso l' così regolarmente instaurando il contraddittorio tra le CP_1 parti. Inoltre, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere
2 effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096
- Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo occorre evidenziare che devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (cfr, verbale P.S. dell'Ospedale di Castellammare, verbale di Polizia Municipale, prova testimoniale, c.t.u. medico-legale). Invero, in primo luogo, il teste escusso Testimone_1 all'udienza dell'8-06-2023 dichi Parte_1
perché è un mio collega di lavoro, io sono tassista e
[...] ompei e anche lui. Ho assistito ai fatti per cui è causa che ricordo essere accaduti il 2/06/2018 verso le ore 10,00. Io stavo vicino alla mia macchina ferma allo stazionamento dei taxi fuori la stazione FS di Pompei, anche stava fermo con Parte_1 la macchina allo stazionamento. In particolare, stavamo parlando sul marciapiede, poi lui ha detto che andava un attimo a fare un servizio. Nello scendere dal marciapiede, una macchina, Renault Capture, proveniente da Torre Annunziata verso Pompei, condotta da una signorina che parlava a telefono, all'altezza della rotonda, lo prese con la propria parte anteriore destra alla gamba sinistra, lui balzò sul cofano e poi finì per terra. La scena si è svolta proprio davanti a me a due metri di
3 distanza, come è sceso dal marciapiede ha fatto giusto due passi e la macchina lo ha preso in pieno. Non c'era traffico la strada era scorrevole, io vidi che la ragazza che veniva a forte velocità lo prese in pieno. La ragazza poi si fermò e si preoccupò dell'accaduto. Immediatamente vennero i Vigili e chiamammo l'ambulanza. aveva tutto il volto graffiato e anche il Pt_1 braccio. Dop inuti/un, quarto d'ora arrivò l'ambulanza. Ricordo che la Capture aveva una targa straniera, se ben ricordo bulgara. Nel punto in cui stava attraversando non Pt_1
c'erano le strisce pedonali che si trovavano a circa 300m. La conducente della Capture non ha frenato prima di investire il mio collega.” Tali dichiarazioni appaiono attendibili e risultano inoltre confermate risultano inoltre confermate dagli ulteriori elementi istruttori. In particolare, dal verbale di P.S. n. 28678 del 02/06/2018 dell'Ospedale di Castellammare di Stabia dove il paziente veniva trasportato a mezzo 118 contestualmente al sinistro, ove nella voce relative a circostanze risulta “…il paziente giunge in P.S. portato dal 118 con collare cervicale e tutore del braccio per trauma cranico e trauma all'arto superiore sx. da incidente in strada”. Tanto premesso nel caso in esame, in cui si controverte sull'investimento di un pedone, trova, applicazione il disposto del primo comma dell'art. 2054 cc in base al quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il conducente, cioè, risponde del danno provocato al pedone salvo il caso in cui risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente. Ciò ovviamente non esclude l'eventuale concorrente responsabilità del pedone. E, infatti, “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato. Una volta poi accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ.” (Cass., sez. III, sent. n. 10352 del 7 agosto 2000). Pertanto, la responsabilità del pedone investito, a differenza di quella del conducente dell'autoveicolo, non è presunta e va positivamente provata con la conseguenza che “qualora non sia
4 possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimenti ed il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo” (Cass. 138/1972). In sostanza, non compete al pedone investito, fornire la prova liberatoria della propria responsabilità perché non sussiste alcuna presunzione di colpa a suo carico, spetta, invece, al conducente del veicolo investitore fornire la prova ai sensi dell'art. 2043 c.c. del comportamento imprudente del pedone al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità o, comunque, tale prova deve positivamente emergere dall'istruzione probatoria espletata. Nel caso in esame, proprio a causa della mancata prova diretta fornita dai convenuti in merito ed alla prova contraria fornita invece dalle deposizioni testimoniali attoree sul punto, nulla di certo è emerso o è stato allegato e provato su un eventuale comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme del codice della strada;
al contrario, è emerso che il conducente della Renault Capture, provenendo da una strada a doppio senso su cui erano parcheggiate auto in entrambi i lati della strada, investiva l'attrice che a seguito dell'urto riportava varie lesioni. Deve essere, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità della conducente della Capture, nella produzione dell'evento CP_5 dannoso. Quest'ultima, infatti, non ha fornito alcuna prova liberatoria della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2054, co. I, c.c. nè ha provato (o, comunque, è stato positivamente accertato) un concorrente comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme sulla circolazione stradale. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in Parte_1 conseguenza del denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “Esiti di frattura metadiafisaria distale radio sx. con permanenza di mezzi di sintesi e con disfunzionalità lieve media… Esiti di frattura dello zigomo destro”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura dell'11% cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 15 per ITT, nonché gg. 15 nella misura del 75% per ITP, gg 30 nella misura del 50% per ITP, gg 30 nella misura del 25% per ITP.
5 Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito dalla danneggiata (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, socia-le, culturale ed estetica), va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - le quali sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati - nella misura dell'11% e, quindi, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 31.456,25 (in € 25.850,00 per invalidità permanente all' 11% in un soggetto leso di 29 anni, euro 1.725 per invalidità temporanea totale, euro 1.293,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 50%, euro 862,00 per inabilità temporanea parziale al 25%). Alcuna somma inoltre può essere riconosciuta a titolo di danno morale. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
6 Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Al danneggiato poi, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 540,00 per le spese mediche ritenute congrue dal ctu, per l'affitto di apparecchio per la magnetoterapia. In definitiva al danneggiato spetterà l'importo totale pari ad euro 31.996,25. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del
7 nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 31.996,25 al momento dell'incidente (2.06.2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 2.06.2018 al soddisfo. Sulle somme così ottenute vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
;
[...] glie la domanda, e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente del veicolo Renault tg. BP2316CB, nel sinistro per cui è causa;
-per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in CP_1 favore dell'attore, di € 31.996,25. A ta ma vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna la medesima convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi 7.616,00 oltre € 786,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA, e con attribuzione in favore dell'Avv. Rosaria Giorgio dichiaratasi anticipatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Torre Annunziata, 17 novembre 2025.
8 ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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