Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11387 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, con domicilio digitale in atti;
contro
TE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- del provvedimento di TE s.p.a. prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, avente ad oggetto “ Sistema Qualificazione (“Sistema Qualificazione”) e AL Operatori Economici Qualificati (“AL Qualificazione”) di TERNA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (“TE” o “Stazione Appaltante”). Conclusione del procedimento avviato ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/1990 e proposta di adozione dei provvedimenti conseguenti, relativi alle idoneità dell’operatore economico -OMISSIS- (“Operatore”) nei Comparti Merceologici MELE06 “Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” SLGS02 “Manutenzione aree a verde e giardinaggio” dell’AL Qualificazione. ” , comunicato con p.e.c. dell’-OMISSIS-;
- del provvedimento di TE s.p.a. del 4 giugno 2025 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 per la possibile adozione di provvedimenti relativi alle idoneità della ricorrente nei Comparti Merceologici MELE06 – “ Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ” e SLGS02 “ Manutenzione aree a verde e giardinaggio ” dell’AL Qualificazione;
- del regolamento adottato da TE s.p.a. denominato “ Sistema di qualificazione Imprese TE s.p.a. – Normativa Generale ” nella parte in cui ha imposto obblighi dichiarativi non previsti dalla legge quale l’obbligo di comunicare la sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 all’indirizzo infoqualificazione@terna.it o, in alternativa, via p.e.c. all’indirizzo e-mail qualificazione-terna@pec.terna.it, non ammettendo altre modalità di comunicazione;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, lesivi degli interessi e diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame -OMISSIS- (nel prosieguo anche “-OMISSIS-” o “Società”) - iscritta nel sistema di qualificazione speciale degli operatori economici istituito da TE s.p.a. (d’ora innanzi anche “TE”) dal novembre 2004 nel gruppo merceologico “ taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ” (MELE06) e dal gennaio 2011 nel gruppo merceologico “ manutenzione aree a verde e giardinaggio ” (SLGS02) – impugna i provvedimenti in epigrafe con cui TE ha disposto dapprima il 15 maggio 2025 il “ congelamento ” e poi l’-OMISSIS- la sospensione delle relative “ Idoneità MELE06 e SLGS02 per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento ”, nella considerazione che:
“ - l’Operatore è venuto meno ai propri obblighi informativi, non avendo comunicato a TE l’esistenza del Procedimento Penale, in palese violazione della normativa di settore, incluse le norme relative al grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 e artt. 95, comma 1, lett. e), 96, comma 1, e 98, commi 2 e 3, lett. g), d.lgs. 36/2023); della Normativa di Qualificazione, che dispone l’obbligo, per l’Operatore Economico, di informare la struttura “Qualificazione RN” di TE in merito a qualsiasi evento sopravvenuto potenzialmente rilevante, anche al fine della valutazione del grave illecito professionale e degli impegni assunti;
- la violazione di tali obblighi informativi è sicuramente aggravata dalla circostanza che l’operatore era ben consapevole che il procedimento penale in questione vede TE quale “parte offesa”: di conseguenza, la violazione è, di per sé, assorbente rispetto ad altre violazioni dell’Operatore, cioè, rappresenta da sola una violazione grave da giustificare l’adozione di provvedimenti sanzionatori;
- la predetta condotta, reticente ed omissiva, ha – tra le altre cose – (i) impedito l’opportuno svolgimento delle verifiche svolte dalla Struttura “Qualificazione RN” di TE in sede di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di integrità ed idoneità in capo all’Operatore e (ii) compromesso il rapporto fiduciario intercorrente tra l’Operatore stesso e la Stazione Appaltante; è infatti principio costante nella giurisprudenza amministrativa quello per cui “i concorrenti, quindi, devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l’effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell’operatore economico; (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 27.6.2025, n. 5589; in termini Cons. Stato, sez. V, n. 3151/2024);
- tale condotta appare idonea ad integrare anche il grave illecito professionale previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del d. lgs. 50/2016 nonché dall’art. 95, comma 1, lett. e), nonché 98, commi 2, 3, lett. g), 5 e 6, lett. g), d. lgs. 36/2023 …; …
- nessuna comunicazione è … stata effettuata al Sistema di Qualificazione, in violazione delle previsioni della Normativa di Qualificazione, sino all’avvio del procedimento amministrativo di TE; invero in fase di qualifica, nel documento Requisiti Legali sottoscritto in data 30/06/2022, l’Operatore non ha dichiarato alcunché in merito al procedimento, con ciò impedendo alla Struttura “Qualificazione RN” di TE S.p.A. di effettuare ogni valutazione necessaria in merito alla sussistenza dei requisiti di integrità ed affidabilità dell’Operatore. Peraltro, anche se ha dichiarato la sussistenza del procedimento in fase di gara, ha comunque omesso di dichiarare che il procedimento riguardava gare TE;
- quanto alle misure di self cleaning queste risultano intempestive perché adottate successivamente all’adozione del provvedimento di “congelamento” e ’avvio del procedimento istruttorio ”,
ritenendo, dunque, che:
“- l’Operatore avrebbe dovuto, ai fini del rilascio e nel corso della vigenza delle Idoneità, nonché a seguito dell’esercizio dell’azione penale ex art. 407-bis c.p.p., ottemperare agli obblighi informativi di cui al precedente punto 3, comunicando a TE l’esistenza del Procedimento Penale in cui è stato coinvolto un esponente apicale rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, nonché dell’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2023;
- la violazione di tali obblighi informativi è sicuramente aggravata dalla circostanza che gli Operatori erano ben consapevoli che il procedimento penale in questione vede TE quale “parte offesa”: di conseguenza, la violazione è, di per sé, assorbente rispetto ad altre violazioni dell’Operatore, cioè, rappresenta da sola una violazione grave da giustificare l’adozione di provvedimenti sanzionatori;
- la predetta condotta, reticente ed omissiva, ha – tra le altre cose – (i) impedito l’opportuno svolgimento delle verifiche svolte dalla Struttura “Qualificazione RN” di TE in sede di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di integrità ed idoneità in capo all’Operatore e (ii) compromesso il rapporto fiduciario intercorrente tra l’Operatore stesso e la Stazione Appaltante;
tale condotta appare idonea ad integrare anche il grave illecito professionale previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del d. lgs. 50/2016 nonché dall’art. 95, comma 1, lett. e), nonché 98, commi 2, 3, lett. g), 5 e 6, lett. g), d. lgs. 36/2023;
- per le motivazioni esposte nelle osservazioni alle SE …, l’Operatore non ha comunque adottato idonee e tempestive misure self cleaning sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ”.
La Società chiede l’annullamento di tali determinazioni sostanzialmente sostenendo che non vi sia stata alcuna omissione avendo costei “ sempre dichiarato l’esistenza del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti del Sig. -OMISSIS- in tutte le gare indette dalla Stazione Appaltante cui aveva partecipato, nelle quali, peraltro, era stata ammessa senza alcuna osservazione e richiesta di chiarimento, risultando perfino aggiudicataria di un paio di procedure, nelle quali aveva partecipato in ATI quale mandante ” e di aver comunque provveduto alla tempestiva variazione del proprio legale rappresentate come comunicato a TE il 18 giugno 2025.
Il ricorso è, in particolare, affidato ad un’unica articolata censura di pretesa “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 80, 83 E 136 DEL D.LGVO 50/2016, NONCHE’ DEGLI ARTT. 10, 95, 98 E 136 DEL D.LGVO 36/2023. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 18 DELLA LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 43 DEL D.P.R. 445/2000. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. ECCESSO DI POTERE SOTTO I CONCORRENTI PROFILI SINTOMATICI DELLA CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAV-OMISSIS-ENTO DEI FATTI”.
-OMISSIS-, “ ribadito che gli obblighi comunicativi non operavano nella fase di indagini preliminari, di cui l’indagato abitualmente non è a conoscenza ”, evidenzia come - avendo costei “ sempre agito in assoluta buona fede, avendo immediatamente, continuativamente e reiteratamene informato TE dell’avvio delle indagini penali avviate nei confronti del suo legale rappresentante, come della sua conclusione, senza mai omettere alcuna circostanza di fatto ipoteticamente rilevante ” come comprovato dalle dichiarazioni rese dalla Società nell’ambito delle procedure di affidamento bandite da TE dal mese di gennaio 2021 al mese di febbraio 2025 - “ TE sia sempre stata posta in condizione di effettuare le necessarie valutazioni in merito alla permanenza dei requisiti di integrità e idoneità in capo alla -OMISSIS-, ogni qualvolta abbia dovuto esaminare l’offerta presentata dalla medesima, che legittimamente e correttamente non sono mai stati contestati, avendo infatti sempre ammesso la -OMISSIS- al confronto concorrenziale, senza nemmeno ritenere necessario alcun chiarimento e/o precisazione ”.
Conclude, quindi, la Società che “ alcuna omissione dichiarativa è imputabile alla ricorrente ”, “ competendo … alla stazione appaltante effettuare le opportune e necessarie verifiche ”, con la conseguenza che sarebbe, pertanto, escluso “ qualsiasi ipotetico illecito professionale grave, sia che si voglia fare riferimento all’art. 80 del dlgs 50/2016, sia che si vogliano richiamare gli artt. 95 e 98 del d.lgvo 36/2023” .
Contesta, poi, -OMISSIS- la previsione del “ Sistema di qualificazione Imprese TE s.p.a. – Normativa Generale ” (nel prosieguo “Normativa TE”), ove è specificamente prescritto che “ Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di TE in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei suddetti artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti. L’omissione di tali informazioni può comportare valutazioni da parte di TE in merito all’affidabilità professionale ed all’integrità dell’Operatore Economico stesso, tali da determinare l’adozione di ogni più idoneo provvedimento tra quelli disciplinati all’articolo 16 della presente Normativa” (in tal senso, l’art. 10.1), assumendone l’illegittimità sostanzialmente per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, stabilito all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023.
TE si costituiva in giudizio, poi, con memoria depositata il 9 gennaio 2026, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di congelamento così come delle relative previsioni della Normativa TE nonché, comunque, diffusamente argomentando sulla legittimità delle proprie determinazioni, tutte adottate in stretto ossequio a detta Normativa.
Seguiva il deposito di successive memorie in cui ciascuna delle parti ribadiva le proprie opposte argomentazioni difensive. In particolare -OMISSIS-, pur insistendo per l’accoglimento del ricorso, chiedeva, da ultimo, il rinvio del giudizio in relazione all’imminente perdita di efficacia (l’11 febbraio 2026) del provvedimento avversato, invocando non meglio definite “ ragioni di economia processuale e di opportunità per disporre il rinvio dell’udienza pubblica ”.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 l’istanza di rinvio avanzata da parte ricorrente veniva respinta. La causa veniva, quindi, trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il Collegio - in ossequio al principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici, di cui all’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. - ritiene, innanzi tutto, di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione in rito formulata in atti da parte resistente, attesa l’infondatezza del gravame proposto (in merito, comunque, alla non accoglibilità dell’eccezione di inammissibilità sollevata da TE, si confronti comunque la recente pronuncia di questa Sezione III, n. 765/2026, § 16).
Come accennato gli atti impugnati attengono alla sospensione cautelare dell’operatore -OMISSIS- dal sistema di qualificazione speciale degli operatori economici istituito da TE (d’ora in poi semplicemente “Sistema”) e, in particolare, della sua idoneità nei gruppi merceologici “MELE06 - Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT” e “SLGS02 - Manutenzione aree a verde e giardinaggio”, per un periodo di sei mesi decorrenti dall’-OMISSIS-, per aver la Società violato gli obblighi informativi da costei espressamente assunti in sede di adesione a detto Sistema, come espressamente stabiliti nella Normativa TE nonché ribaditi e ulteriormente specificati nei provvedimenti di idoneità rilasciati da TE in favore di -OMISSIS- (in tal senso la nota del 22 febbraio 2023).
In particolare, quest’ultima avrebbe omesso di informare TE del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma (n. R.g. PM -OMISSIS- – n. R.g. GIP -OMISSIS-) nei confronti di -OMISSIS- - legale rappresentante e amministratore unico della Società - imputato, in concorso con altri soggetti, del reato di cui agli artt. 81, 110 e 353 c.p., per avere turbato il regolare svolgimento di varie gare bandite (per il tramite di TE) da TE Rete Italia s.p.a. (TRI), nonché di una procedura negoziata indetta da ANAS s.p.a..
Occorre premettere come il Sistema in questione, nell’ambito del quale sono previsti gli obblighi informativi che si assumono violati, è stato istituito da TE, ente aggiudicatore operante nei c.d. “settori speciali”, con lo scopo di “ preselezionare ed inserire AL Operatori Economici qualificati gli Operatori Economici che, in possesso di specifici requisiti di ordine generale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa possono essere interpellati per appalti di lavori, servizi e forniture relativi a Comparti strategici per il Gruppo TE ” (in tal senso, l’art. 3 della Normativa TE). Detto AL è, in particolare, suddiviso per gruppi merceologici, corrispondenti alle categorie oggetto degli affidamenti di TE.
Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, la Normativa TE prevede all’art. 10.1 che “ l’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria per l’affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi. A tal fine l’Operatore Economico deve attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti, mediante apposita documentazione presente sul Portale Qualificazione”, poi specificando che “ Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di TE in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei suddetti artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti ” e che “L’omissione di tali informazioni può comportare valutazioni da parte di TE in merito all’affidabilità professionale ed all’integrità dell’Operatore Economico stesso, tali da determinare l’adozione di ogni più idoneo provvedimento tra quelli disciplinati all’articolo 16 della presente Normativa ”.
L’art. 16, al quale rinvia l’art. 10 cit., prevede, poi, i “ Provvedimenti ” che TE è abilitata ad adottare qualora venga a conoscenza di documentati fatti o circostanze pregiudizievoli per l’operatore economico qualificato, modulandoli in base alla peculiarità e gravità delle sopravvenienze riscontrate: ( i ) lettera di richiamo; ( ii ) lettera di diffida; ( iii ) sospensione della qualifica; ( iv) revoca della qualifica; ( v ) decadenza della qualifica; ( vi ) riduzione della classe; ( vii ) visite di monitoraggio; ( viii ) sospensione dell’esame della candidature; ( ix ) congelamento della qualifica.
Il provvedimento di sospensione della qualifica, che qui particolarmente interessa, è in particolare comminabile “ a fronte di eventi gravi quali, a titolo meramente esemplificativo, gravi inadempienze nell’ esecuzione dei contratti o in fase di gara, gravi eventi in ambito “Safety”, sottoposizione a procedure concorsuali, sopravvenuta perdita della integrità e/o affidabilità economico-finanziaria, o tecnico-gestionale dell’Operatore Economico, con particolare riguardo ai casi di cui agli artt. 95 lett. e) e 98 del Codice degli Appalti; inadempimento degli obblighi informativi, etc ”.
Gli effetti della sospensione sono individuati dalla norma nella “ impossibilità di essere affidatario di nuovi ordini (comprese Lettere di Attivazione) ” e nel “ mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema di Qualificazione e inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell’atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente”.
Al termine del periodo di sospensione, “ l’Operatore Economico è tenuto a comunicare a TE le misure adottate per garantire il superamento delle condizioni che hanno determinato l’adozione di tale provvedimento ”. È, comunque, fatta salva la possibilità per l’interessato di presentare, in ogni tempo, alla struttura QFO di TE una documentata richiesta di revoca della sospensione “ qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all’adozione della misura ”.
Ben si comprende, dunque, la sospensione di cui si discorre integri un provvedimento temporaneo di natura cautelare, previsto per fare fronte a condotte poste in essere dall’operatore qualificato che siano reputate gravi, quali, tra le altre, oltre all’ipotesi di grave illecito professionale, l’inadempimento degli obblighi informativi (in tal senso, l’esemplificazione riportata al punto 3 del citato art. 16 della Normativa TE).
Poste tali premesse, osserva il Collegio come la Sezione abbia già deciso un caso analogo a quello di cui si discorre – riguardante un coevi e similare atto di sospensione adottato dalla stessa TE nei confronti di un altro operatori qualificati, i cui esponenti sono parimenti coinvolti nel medesimo procedimento penale che ha interessato anche il legale rappresentante e amministratore unico di -OMISSIS- – ritenendo che “ il provvedimento il provvedimento di sospensione è stato legittimamente adottato, come in esso esplicitato, per via della violazione da parte dell’operatore … dello specifico obbligo informativo concretizzatosi a proprio carico nel momento in cui tale società ha appreso del procedimento penale, della gravità delle contestazioni mosse al proprio legale rappresentante nonché della circostanza che il soggetto offeso dal reato fosse la medesima società pubblica responsabile del sistema di qualificazione” (in tal senso, la sentenza n. 765/2026, già cit.).
La ricorrente nelle proprie memorie diffusamente argomenta sulla peculiarità della propria posizione, con conseguente inconferenza del richiamato precedente, in relazione all’aver costei (in tesi) diligentemente assolto il proprio obbligo informativo, dichiarando l’esistenza del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di -OMISSIS- in tutte le gare indette da TE alle quali -OMISSIS- ha partecipato dal mese di gennaio 2021 al mese di febbraio 2025.
Ebbene, il Collegio è dell’avviso che tale circostanza non valga ad inficiare la legittimità dell’avversato provvedimento di sospensione, ritenendo che, nel caso di specie, le comunicazioni riportate da -OMISSIS- in sede di partecipazione alle singole procedure indette da TE, nell’ambito delle dichiarazioni rese da -OMISSIS- in allegato alle relative offerte, abbiano valore solo in relazione alla singola gara e non anche, come vorrebbe la Società, ai fini della permanenza dell’operatore nell’AL speciale di TE.
Rileva, infatti, in tal senso, la sede e le modalità con cui tali comunicazioni sono avvenute - a mezzo di dichiarazioni dal contenuto complesso, in cui tra le altre (molteplici) informazioni veniva fatto cenno (anche) alla pendenza del procedimento in questione, destinate alle singole Commissioni di gara nonché finalizzate ad attestare il possesso, nell’ambito di quella singolare procedura, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 – nonchè la spiccata specificità dell’obbligo comunicativo di cui si discorre, come declinato nella Normativa TE, ove è esso è espressamente e chiaramente stabilito in favore della specifica “ struttura QFO di TE ” (art. 10.1), nonché, poi, consapevolmente assunto dalla ricorrente in sede di richiesta di qualificazione (in tal senso, le istanze di -OMISSIS- del 31 ottobre 2022 e del 8 novembre 2022, in atti) e ulteriormente ribadito e dettagliato nella comunicazione di TE di rilascio alla Società delle idoneità nei gruppi merceologici di interesse (in tal senso, la nota del 22 febbraio 2023, in atti, ove, nel richiamare il contenuto del citato art. 10.1, si specificava espressamente che “ tali comunicazioni dovranno essere obbligatoriamente inviate all’Ufficio Qualificazione RN di TE S.p.A. agli indirizzi infoqualificazione@terna.it e/o qualificazione-terna@pec.terna.it. Si precisa, a tal riguardo, che qualunque diversa modalità di comunicazione in merito a quanto sopra non sarà presa in considerazione dall’Ufficio Qualificazione RN ”).
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, in ossequio all’orientamento già espresso dalla Sezione nel citato precedente, ritenendo il Collegio che anche nella fattispecie di cui si discorre la ricorrente abbia omesso di debitamente comunicare a TE la pendenza del procedimento penale in questione, in violazione dello specifico obbligo informativo previsto dalla Normativa TE, ai quali l’operatore economico si era formalmente vincolato in sede di accesso al Sistema.
Ne discende come la ricorrente, quanto meno far data dalla comunicazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. di conclusione delle indagini preliminari, avvenuta in data 10 aprile 2024 (circostanza incontestata tra le parti, non risultante agli atti di causa), avrebbe dovuto comunicare a TE, secondo le modalità da quest’ultima ripetutamente specificate e ribadite, la pendenza del procedimento penale di cui si discorre.
Ben si comprende come tale condotta reticente ed omissiva abbia, dunque, impedito l’opportuno svolgimento a cura della struttura di TE a ciò specificamente preposta – quella di “ Qualificazione RN ” (QFO) di TE, alla quale la relativa informativa doveva essere specificamente indirizzata - delle relative verifiche in sede di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di integrità e idoneità in capo all’operatore qualificato, con conseguente ragionevole compromissione del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra quest’ultimo e la stazione appaltante.
Non è, peraltro, revocabile in dubbio che le contestazioni di fatti penalmente rilevanti a carico dell’ ex
legale rappresentante e amministratore unico della Società (peraltro, socio di maggioranza di -OMISSIS- fino al 6 ottobre 2025), coinvolto in un procedimento penale per plurime ipotesi di turbativa d’asta in gare bandite dalla stessa resistente, rappresentino circostanze di una gravità tale da non ammettere alcuna dilazione nella relativa comunicazione alla struttura QFO di TE, tanto più in considerazione della sussumibilità dei fatti contestati in ipotesi di reato (art. 353 c.p.) che rilevano anche ai fini della configurazione del grave illecito professionale (confr. l’art. 98, comma 3, lett. g, del d.lgs. n. 36/2023).
In difetto di un tale puntuale adempimento, TE ha dunque legittimamente adottato, tra “ ogni più idoneo provvedimento” indicato all’art. 16 della Normativa TE, quello di sospensione, espressamente ammesso in caso di “ inadempimento degli obblighi informativi” .
Né a diverse conclusioni potrebbe condurre l’argomento, pur adombrato dalla ricorrente, che TE in qualità di persona offesa dal reato dovesse essere già necessariamente a conoscenza del procedimento, giacché l’obbligo informativo permane a carico dell’operatore qualificato a prescindere dalla possibilità che l’ente aggiudicatore abbia avuto conoscenza aliunde dei fatti oggetto di comunicazione.
Quanto, poi, alle riferite misure di self cleaning adottate da -OMISSIS-, assume rilievo dirimente come esse abbiano efficacia solo pro futuro e non siano, dunque, idonee a “ risolv (ere) gli illeciti professionali commessi precedentemente dal concorrente e … ripristina (re), automaticamente, l'affidabilità e l'integrità che nel caso di specie, deve sussistere per tutta la permanenza dell’operatore nel sistema di qualificazione”, sicchè, “anche in presenza di tali misure, la stazione appaltante deve condurre una valutazione articolata su due livelli: in primo luogo, deve qualificare il comportamento pregresso dell'operatore economico come idoneo o meno a compromettere la sua affidabilità e integrità nei rapporti con l'amministrazione; successivamente, una volta che si è determinata, come nella specie, una valutazione negativa sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo può essere eliso dalla misura di self-cleaning adottata dall’operatore la cui valutazione in termini di idoneità spetta solo alla stazione appaltante ” (in tal senso, questo T.A.R. Lazio, Roma, Sezione IV, n. 16987/2025).
Ciò posto, anche il giudizio espresso da TE in ordine alle misure di self cleaning adottate dalla Società appare immune da vizi logici, ritenendo il Collegio che la resistente del tutto ragionevolmente le abbia valutate come inidonee a dimostrare l’affidabilità di -OMISSIS-, atteso che le riferite modifiche delle cariche sociali (con la cessazione di -OMISSIS- da rappresentante legale e amministratore unico nonché da direttore tecnico della Società, rispettivamente in data 16 giugno 2025 e 20 giugno 2025) sono intervenute a distanza di oltre un anno dalla notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., nonché, comunque, solo a seguito dell’adozione da parte di TE del provvedimento di congelamento delle idoneità del 15 maggio 2025 e l’avvio il 4 giugno 2025 del relativo procedimento di sospensione delle qualificazioni.
Peraltro, vale rilevare come, in ossequio alle cennate previsioni della Normativa TE, l’obbligo informativo sussista a fronte di fatti “ rilevanti ”, indipendentemente dall’attuazione di misure di self cleaning , idonee semmai a rilevare solo in un momento successivo al provvedimento di sospensione, per richiederne la revoca o, terminati gli effetti della sospensione, per garantire il superamento delle condizioni che ne hanno determinato l’adozione.
Atteso che “ è la stazione appaltante a fissare il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente perché è ad essa che è rimesso il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale ” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1804/2024) – la decisione di TE di sospendere temporaneamente le idoneità della Società in ragione della compromissione del sottostante rapporto di fiducia, appare per quanto fin qui detto, oltre non manifestamente illegittima, comunque esente dai vizi di legittimità formulati da -OMISSIS-.
Deve, infine, essere disattesa anche la censura di pretesa illegittimità dell’art.10.1 della Normativa TE, nella considerazione essa, in combinato disposto con il successivo art. 16, in relazione alla violazione di obblighi dichiarativi, possa dar luogo solo all’adozione di un provvedimento di sospensione o di altro provvedimento cautelari, i cui effetti sono temporanei e limitati ad incidere sul sistema di qualificazione degli operatori economici, senza introdurre cause nuove di esclusione dalla gara in contrasto con le norme primarie contenute nel d.lgs. n. 36/2023 (in tal senso, questa Sezione III, n. 765/2026, già cit.).
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso proposto da -OMISSIS- deve essere respinto, perché infondato.
Sussistono comunque giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti in qualsiasi modo menzionati nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZI, Presidente
NO IC, Consigliere, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO IC | EN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.