TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3122
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa in materia di appalti e procedimento amministrativo

    Il Collegio ritiene che le comunicazioni effettuate dalla ricorrente nelle singole gare avessero valore solo in relazione a tali procedure e non ai fini della permanenza nell'AL speciale di TE. La ricorrente ha violato l'obbligo informativo specifico previsto dalla Normativa TE, comunicando le informazioni alla struttura sbagliata e non secondo le modalità prescritte. Le misure di self-cleaning adottate sono considerate intempestive e inidonee a sanare la violazione pregressa. La censura sull'illegittimità dell'art. 10.1 della Normativa TE è respinta in quanto tale norma, in combinato disposto con l'art. 16, consente solo provvedimenti cautelari temporanei.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3122
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3122
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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