Ordinanza presidenziale 3 aprile 2023
Decreto cautelare 5 aprile 2023
Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Decreto cautelare 19 maggio 2023
Ordinanza cautelare 9 giugno 2023
Decreto cautelare 14 giugno 2025
Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01586/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 323;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Comune di Sparanise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato SE Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia, in uno alla relativa comunicazione;
b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del -OMISSIS-, non ancora conosciuti;
c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, con particolare riferimento alle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. -OMISSIS- e del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n.-OMISSIS- non ancora conosciuti;
d) ove e per quanto lesiva, della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011;
e) ove e per quanto lesivo, del verbale di audizione del 13.12.2022;
f) del provvedimento ANAC n. -OMISSIS- avente ad oggetto la “ comunicazione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione ”;
g) del provvedimento del Comune di Sparanise – determinazione n.-OMISSIS- notificata in data 28.3.2023, avente ad oggetto la “ revoca e dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi SUAP “-OMISSIS-” a seguito di provvedimento amministrativo interdittivo antimafia ”;
h) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 18/5/2023 e il 30/8/2023:
1) ove e per quanto lesiva, della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS-
2) ove e per quanto lesiva, della nota della Legione Carabinieri Campania – Comando Provinciale di Caserta prot. n. -OMISSIS-1 (soc-OMISSIS-) “P” dell'11.10.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;
3) ove e per quanto lesivi, dei verbali del GIA del -OMISSIS-, già impugnati con il ricorso introduttivo;
4) ove e per quanto lesiva, della nota della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-
5) del provvedimento ANAC n. -OMISSIS- avente ad oggetto la “ comunicazione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione ”;
6) ove e per quanto lesivo, del provvedimento della Prefettura di Caserta n.-OMISSIS-, già impugnato nell'ambito del presente giudizio con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
7) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di Sparanise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, esercente attività di ristorazione con somministrazione nel Comune di Sparanise, ha impugnato con il ricorso introduttivo, integrato dai successivi motivi aggiunti, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, l’informativa antimafia della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-, nonché la revoca e dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi a suo tempo rilasciatile per l’esercizio dell’attività dal SUAP del Comune di Sparanise.
I principali elementi di controindicazione individuati nel provvedimento interdittivo riposano sulla valorizzazione dell’intensità del legame dell’amministratore e dei soci della ricorrente con -OMISSIS- genitore del primo e parente degli altri soci, sul cui conto l’istruttoria ha disvelato situazioni di contiguità e collusione con ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso, come emerso dagli atti relativi al procedimento penale (peraltro, successivamente archiviato) R.G.N.R. n. -OMISSIS- nel quale il predetto è risultato indagato della Procura della Repubblica D.D.A. di Napoli per rapporti e frequentazioni con soggetti legati alla criminalità organizzata, e indicato dai collaboratori di giustizia quale referente dei clan-OMISSIS-
Ulteriore elemento di affermata permeabilità della società ricorrente è stato individuato dalla Prefettura nel contenuto delle conversazioni telefoniche intervenute nel 2014-2015 tra -OMISSIS-, nipote del noto capo clan -OMISSIS-, e tra il primo e -OMISSIS- segnalato per i reati ex artt. 416- bis c.p. e 12- quinquies , aggravato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/91, e ritenuto soggetto vicino al clan camorristico -OMISSIS-conversazioni incentrate sulla vendita di immobili nell’ambito delle aste pubbliche.
Ciò premesso, con l’odierno gravame la società ricorrente lamenta, in estrema sintesi, che la Prefettura di Caserta non ha tenuto conto dell’archiviazione della posizione di -OMISSIS- nell’ambito del menzionato procedimento penale, essendosi invece attestata su elementi oramai risalenti e su inattendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, avendo l’Amministrazione posto in rilievo un legame parentale che, in assenza di altri elementi che qualifichino la contiguità con gli interessi criminali, non è di per sé idoneo a sorreggere una prognosi di condizionamento da parte delle organizzazioni malavitose.
Parte ricorrente sostiene quindi conclusivamente, sulla base di tutti i dati di fatto enunciati, che l’Amministrazione, disattendendo le osservazioni procedimentali pervenutele, ha omesso di pervenire ad un giudizio complessivo e attualizzato sul rischio di permeabilità mafiosa: e questo anche in relazione alla mancata concessione di alcuna delle misure di cui all’art. 94- bis d.lgs. n. 159/2011, rispetto alle quali, si è dedotto, mancherebbe qualsivoglia motivazione in ordine al ritenuto carattere stabile e strutturale del rischio infiltrativo, ovvero alla sua mera occasionalità.
Si sono costituiti in giudizio la difesa erariale e il Comune di Sparanise, svolgendo le difese nelle memorie depositate e chiedendo il rigetto delle impugnative.
Le istanze di tutela cautelare della ricorrente sono state respinte con ordinanze del -OMISSIS-(confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. III del 16/6/2023 n. 2455) e del -OMISSIS-
La società ha indi rinunciato alla trattazione della propria ulteriore domanda cautelare alla camera di consiglio del 9 luglio 2025.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, la causa è stata infine assegnata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo, così come integrato dai motivi aggiunti, merita accoglimento per quanto di ragione, rivelandosi sussistente il lamentato vizio di difetto di motivazione in ordine alla ritenuta assenza, da parte della Prefettura, dei presupposti applicativi del regime preventivo meno afflittivo di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011.
Conformemente alle pronunce di questa Sezione che hanno riguardato la stessa ricorrente, o altre società riconducibili allo stesso gruppo familiare (sentenze del 13/10/2025 n.-OMISSIS- e del 17/10/2025 n.-OMISSIS-, il Collegio deve ribadire anche in questa sede che l’Autorità prefettizia non ha fatto buon governo dei propri poteri lì dove è pervenuta tout court all’emanazione del provvedimento interdittivo senza fornire, tuttavia, alcuna specifica e valida motivazione a fondamento dell’ipotizzato carattere continuativo e strutturale del pericolo di condizionamento al quale risulterebbe esposta la società ricorrente.
La giurisprudenza ha di recente precisato, in tema di aggiornamento dell’interdittiva, ma con statuizione che assume carattere generale, che, “ nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5956/2025).
Date le superiori premesse, il Collegio ritiene quindi che nella fattispecie concreta il provvedimento impugnato non risulti conforme all’indicato parametro normativo.
La motivazione resa sul punto – “[…] dalle riferite risultanze emerge un pericolo di infiltrazione mafiosa univoco, concreto, attuale e riconducibile a condotte e rapporti qualificati, continuativi, stabili, non episodici e, quindi, non integranti il requisito dell'occasionalità dell'agevolazione richiesto dall'art. 94-bis del D.Lgs. n. 159/2011, ai fini dell'adozione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ” – si manifesta invero carente rispetto allo standard sopra delineato, risultando fondata su un’astratta quanto apodittica enunciazione di principio, la quale non dà conto di alcuna effettiva attualizzazione della valutazione di permeabilità criminale della società.
In particolare, nel provvedimento impugnato fa difetto, ad avviso del Collegio, l’esplicitazione – al di là, come detto, della formula stereotipata e meramente assertiva ivi contenuta – di ragioni concrete e specifiche sulla cui base possa essere stata ritenuta sussistente una situazione di cointeressenza e contiguità della ricorrente con ambienti camorristici avente natura continuativa, stabile e di carattere strutturale, e nella sostanza inquadrabile in termini di etero-direzione.
L’esclusione da parte della Prefettura, nella specie, della configurabilità, a carico della società ricorrente, di un contributo agevolativo solamente episodico e occasionale non appare idoneamente supportata, dunque, né sul piano motivazionale, né, prima ancora, su quello istruttorio. Questo vieppiù perché meritavano rilevanza, in senso contrario, elementi che, per quanto rappresentati dalla società, sono però finiti trascurati o indebitamente svalutati nell’analisi prefettizia, quali, in particolare. la risalenza degli elementi assunti come contaminanti, la mancanza di sviluppi processuali negativi nei confronti di -OMISSIS- l’estraneità di quest’ultimo alla compagine sociale e amministrativa della società, la dedotta inattendibilità delle dichiarazioni rese circa dieci anni fa da collaboratori di giustizia, ecc..
Non risulta assolto, in definitiva, l’onere di compiuta indicazione dei fattori ritenuti ostativi all'attuabilità del percorso di bonifica che costituisce l’essenza dell'istituto della prevenzione collaborativa, i quali sono stati desunti dalla sola prospettazione meccanica della “base familistica” della società interessata, e della presunzione della continuativa e strutturale soggezione di quest’ultima, di fatto, all’influenza e direzione del padre del socio.
Risulta dunque fondato, nei termini sopra precisati, il motivo di gravame che deduce l’insufficienza, sul punto, del vaglio compiuto dall’Autorità prefettizia, con conseguente vizio istruttorio e motivazionale dell’interdittiva.
Da qui, per l’effetto, l’annullamento per tale ragione del provvedimento prefettizio impugnato, nonché, per illegittimità derivata, degli atti e provvedimenti gravati che vi hanno fatto seguito (provvedimento ANAC n. -OMISSIS- e determinazione del Comune di Sparanise del -OMISSIS-), con l’assorbimento delle restanti censure.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che verranno assunti nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite in ragione della specificità e delicatezza della materia che forma oggetto di controversia. Il Tribunale pone però a carico dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell’Interno il rimborso del contributo unificato, per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti, previo assolvimento e/o comprova dell’onere di assolvimento del versamento dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Caserta prot. n. -OMISSIS-, il conseguente provvedimento ANAC n. -OMISSIS- e la susseguente determinazione del Comune di Sparanise del -OMISSIS-.
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio; pone a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell'Interno il rimborso del contributo unificato, per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti, previo assolvimento (e/o comprova dell'onere di avvenuto assolvimento) del relativo versamento dovuto, con attribuzione quale antistatario all'avvocato Luca Tozzi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e gli enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
SE IT, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE IT | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.