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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 714/2016, avente a oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052 c.c.” e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sabato Carlo Paduano in virtù di mandato in atti ATTORE contro
, in persona del Presidente p.t., con sede in alla Piazza Controparte_1 CP_1 XV Marzo n. 5, (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Siciliano P.IVA_1 in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione CONVENUTA
e
, in persona del Sindaco p.t., con sede in alla Via P. Toscani n. 75 Controparte_2 CP_2 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Rende in virtù di mandato in P.IVA_2 calce all'atto di costituzione CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di titolare Parte_1 dell'AZIENDA AGRICOLA ED AGRITUSTICA SANTA MARINA ha convenuto in giudizio la ed il deducendo che: Controparte_1 Controparte_2
- l'agriturismo sito in Contrada Santa Marina al km 5 + 200, Parte_2 ha come unica via di accesso la strada provinciale S.P. 156, di competenza della Provincia di che veniva interessata da movimenti franosi a partire dal luglio CP_1
2013 che ne compromettevano la percorribilità in auto già alla fine del 2013, inizialmente solo al km 0 + 200;
- nonostante, negli ultimi dieci anni, le lamentele dei residenti vi è il quasi totale abbandono della manutenzione ordinaria della strada, con particolare riguardo al taglio della vegetazione, alla sistemazione del fondo stradale e alla pulizia dei canali di scolo e dei pozzi di deflusso delle acque;
- nel marzo 2015 i pozzi di scolo risultavano quasi completamente otturati da terra e detriti e, in alcuni di loro, erano cresciuti alberi;
- la di NZ non interveniva concretamente sulla frana al km 0 limitandosi, CP_1 nel mese di aprile 2014, a regolare con ordinanza il transito sul tratto interessato dallo smottamento al km 0 disponendone il senso unico alternato e impedendolo ai mezzi pagina 1 di 12 superiori alle 3,5 tonnellate;
- il 06.03.2015, a causa maltempo, la S.P. 156 veniva chiusa con ordinanza della
Provincia di che impediva il transito a qualunque tipo di autoveicolo;
CP_1
- il 26.03.201 anche il km 6 della strada, ultimo tratto percorribile che collegava la contrada alla Basilicata, rimanendo la contrada totalmente isolata;
- successivamente, veniva riaperto il passaggio al km 0 e al km 2, ma con interventi superficiali che non risolvevano il problema;
la strada resta di fatto aperta ai soli residenti, con tratti sterrati e chiusa al traffico;
- la Provincia di ignorava le segnalazioni pervenute dai residenti e le e-mail CP_1 inviate ad aprile 2014 dall' al responsabile della Provincia;
Pt_1
- il 25.03.2015 (il giorno pr alla frana), i Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire certificavano l'assenza di manutenzione della strada e lo stato di abbandono dei pozzi di scolo, che a luglio 2015 restavano ancora otturati;
- l'intervento finalizzato a sturare i pozzi di scolo avveniva solo nel dicembre del 2015;
- tale situazione determinava la chiusura di fatto dell'azienda con l'annullamento dei ricavi dell'azienda agrituristica e la contrazione di quelli dell'azienda agricola, perdendo, questi ultimi lo slancio e le possibilità di mercato derivante dagli investimenti effettuati;
- alla responsabilità della si aggiungeva quella del , Controparte_1 Controparte_2 in quanto da ricerche e scavi per irreggimentare le acque emergeva l'esistenza di una grande quantità di acqua, segno di una rottura della rete idrica comunale;
- oltre alla mancata manutenzione dei canali di scolo, ad aggravare il movimento franoso avrebbe potuto concorrere la rottura della rete idrica comunale (che, da sola, non avrebbe potuto provocare l'evento posta la mancanza di ulteriori movimenti franosi);
- sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. della e del Controparte_1 CP_2
per le omissioni con riferimento alla vigilanza e alla manutenzione;
[...]
- azione di pericolo aveva origine in modo prevedibile ed evitabile e non sussiste il caso fortuito, in quanto la verificazione delle frane non rappresenta un fatto eccezionale ma prevedibile in assenza della periodica manutenzione e revisione dei canali di scolo e della rete idrica, trattandosi di un dato di comune esperienza;
- sussiste, in via subordinata, la responsabilità degli enti convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la mancata eliminazione di una situazione di pericolo;
- sulla base dei corrispettivi dell'azienda agrituristica emerge che a fronte di incassi costanti nel triennio 2012-2014 di €.8.800,00, gli stessi si annullavano quasi completamente nel 2015, da ciò conseguendo la perdita di €.8.800,00 per ogni anno di inattività, la quale è destinata a continuare presumibilmente almeno fino al 2017;
- nel 2014 la parte attrice effettuava investimenti per €.36.348,38 (IVA inclusa) e, dunque,
€.29.793,75 (detratta l'IVA) ‒ di cui il 50% a carico del ed il 50% (pari a Parte_3
€.14.896,88) a carico della attrice ‒ rappresentanti un costo non ammortizzabile stante la chiusura dell'azienda a tempo indeterminato;
a ciò si aggiunge il danno conseguente in termini di immagine e di ripresa dell'attività commerciale dell'attrice, oltre che la perdita di chance, costituita dalla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa. Tanto precisato, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: «disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa accogliere la domanda attrice e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della e del ex art. 2051 cc, Controparte_1 Controparte_2 in subordine ex art. 2043 cc, nelle frane lungo la SP 156 località Santa Marina di Oriolo, accertare e dichiarare la responsabilità per l'interruzione della strada provinciale e la sua chiusura al traffico e accertare e dichiarare la responsabilità per i danni patrimoniali, al nome, all'immagine, all'attività produttiva di parte attrice e conseguentemente condannarle, in solido
pagina 2 di 12 o in concorso tra loro, nel grado di responsabilità che verrà accertato, alla somma di
€.25.200,00 a titolo di lucro cessante;
€.14.896,88 quali costi sopportati per investimenti infruttiferi ed irrecuperabili ed €.10.000,00 a titolo di danno all'immagine o quelle altre maggiori
o minori che risulteranno in corso di causa previa idonea e disponenda CTU e che si riterranno comunque di giustizia, con liquidazione equitativa». Con comparsa depositata il 29.12.2016 si è costituita in giudizio la Controparte_1 deducendo che:
- sussiste la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli dal momento che i danni lamentati dall'attore venivano causati da un movimento gravitativo esteso per l'intero territorio del ed Controparte_2 interessante un versante, aggravato dalla mancata esecuzione di opere di regimazione delle acque e da perdite e/o rottura di tubi della rete idrica comunale;
- la domanda attorea è improcedibile per l'inidoneo svolgimento del procedimento di negoziazione assistita e la violazione del termine decadenziale di trenta giorni entro cui la parte interessata deve proporre la domanda giudiziale;
inoltre, l'invito a negoziare conteneva un oggetto generico ed approssimativo, il quantum richiesto dall'attrice nell'atto di citazione non corrispondeva a quello preteso nell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ed all'invito a negoziare mancava la certificazione da parte dell'avvocato dell'autografia della sottoscrizione della parte;
- l'atto di citazione è nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per la carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.;
- le frane di alcuni tratti della S.P. 156 erano riconducibili ad un fenomeno gravitativo di vasta portata riguardante l'intero territorio dell' , tra cui il e Parte_3 Controparte_2 riconducibile alla particolare struttura geomorfologica dei fondi unitamente alle abbondanti e straordinarie precipitazioni che provocavano lo smottamento dei terreni, non rientranti nella competenza della , posti a monte ed a valle Controparte_1 della sede stradale;
- la difetta di legittimazione passiva posta l'assenza di Controparte_1 manutenzione di detti fondi a monte e a valle della S.P. 156, non ricadenti nella sua competenza e sprovvisti di un'adeguata regimazione delle acque meteoriche che si riversavano, pertanto, sulla sede stradale;
- la responsabilità della rispettava i doveri di vigilanza e Controparte_1 manutenzione della S.P. 156 eseguendo regolarmente i lavori di manutenzione necessari;
- gli eventi alluvionali e i movimenti franosi verificatisi nel territorio del Comune di ‒ CP_2 in particolare, il fenomeno gravitativo che interessava il tratto compreso tra il km 0 + 680 e il km 0 + 850 ed il tratto tra il km 6 + 050 e il km 6 + 700 della S.P. 156 ‒ avevano origine dall'imprevedibilità ed eccezionalità delle abbondanti precipitazioni atmosferiche verificatesi nel periodo 2014-2015, riconducibili a forza maggiore e/o caso fortuito, che determinavano lo stato di emergenza per il quale le istituzioni, tra cui la CP_1
si attivavano al fine di individuare gli interventi prioritari per garantire la
[...] transitabilità della strada provinciale;
- date le esigue somme a disposizione (€.100.000,00 dei €.400.000,00 stanziati dalla Regione Calabria), la disponeva un intervento atto a garantire esclusivamente CP_1 la transitabilità della strada provinciale, poiché le problematiche riscontrate rientravano in un progetto più ampio di difesa del suolo, consolidamento, stabilizzazione e bonifica del versante interessato dalla frana;
tale progetto, che prevedeva interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area attraversata dalla S.P. 156 (S. Marina di Oriolo) per un importo complessivo di €.2.188.500,00 veniva redatto nel 2014 dalla pagina 3 di 12 ed inserito all'interno del quadro programmatico di interventi per Controparte_1 la mitigazione del rischio idrogeologico finanziato dal Ministero dell'Ambiente ed approvato dalla Regione Calabria con delibera n. 3/2014;
- a fronte della comunicazione da parte del (con nota del 04.02.2014) Controparte_2 volta ad informare l'ente provinciale dell'evento alluvionale e dei relativi fenomeni in continua evoluzione sul territorio comunale, la informava Controparte_1 immediatamente i vari enti sullo stato di dissesto idrogeologico in atto, invitando tutti, anche i privati, ciascuno per le proprie competenze, ad intervenire per alleviare i disagi delle popolazioni interessate da tali calamità naturali;
- la richiedeva il finanziamento delle opere necessarie alla ricostruzione del CP_1 piano viabile e al consolidamento dello stesso, a cui seguivano i provvedimenti diretti alla salvaguardia ed all'incolumità dei residenti nella zona interessata dalla frana, anche al fine di regolare il transito veicolare;
più nel dettaglio, con ordinanza della Provincia di n. 23 del 30.04.2014, veniva disposta presso il km 0+800 della S.P. 156 la CP_1 circolazione dei veicoli su una sola corsia a senso unico alternato regolata da segnaletica stradale, la limitazione della velocita a 20 km/h ed il divieto di transito di veicoli con massa superiore ai 35 quintali;
seguiva l'ordinanza della Provincia di n. 16 del 06.03.2015 con la quale veniva disposta in corrispondenza del tratto CP_1
0+800 km della S.P. 156 il divieto di transito pedonale e veicolare con l'individuazione di diversi percorsi alternativi quali la S.P. Valsinni - Noepoli, la , la S.S. 481 e la CP_3
S.S. 29, al fine di evitare l'isolamento dei residenti e delle attività della zona;
il divieto di transito veniva revocato con ordinanza del di n. 6 del 21.03.2015, con la CP_2 CP_2 quale veniva disposta la riapertura, in corrispondenza del tratto interdetto con l'ordinanza del 06.03.2015, del transito pedonale e veicolare su una sola corsia di marcia a senso unico alternato, con limitazione della velocita “a passo d'uomo” e con il divieto di transito di veicoli con massa superiore ai 35 quintali;
- pertanto, il divieto di transito al km 0+800 della S.P.156 vigeva per soli 15 giorni, durante i quali la eseguiva i necessari ed urgenti lavori di ripristino del corpo stradale;
CP_1
- l'evento franoso era riconducibile a fattori estranei alla sfera soggettiva della CP_1 quali le precipitazioni atmosferiche eccezionali, nonché a concause quali la mancata esecuzione di opere di regimazione delle acque piovane provenienti dai terreni a monte della S.P. e le perdite o rotture delle condutture idriche del che Controparte_2 avevano contribuito ad aumentare la portata d'acqua riversatasi sulla sede stradale;
- manca la prova del nesso causale tra l'occlusione di un tombino e/o di un canale di scolo e la frana di un intero versante;
- infondata e non provata era la richiesta di risarcimento del danno all'immagine;
- le somme richieste dall'attore, raddoppiate rispetto alla negoziazione assistita, risultano eccessive e prive di riscontro probatorio con riferimento ai mancati incassi per
€.8.800,00 ed al danno pari a €.14.896,88 per l'inutilizzabilità di investimenti effettuati. Ciò posto, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: «preliminarmente CP_1 dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario, per come dedotto e motivato, in favore dello speciale Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, competente per territorio, presso la Corte di Appello di Napoli. In subordine, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione delle disposizioni di cui al D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014. Ancora in via subordinata, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 nn. 3) e 4) c.p.c. In estremo subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
convenuto e, disattesa ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, rigettare, CP_4 integralmente, la domanda attorea, in quanto generica, nulla ed infondata, in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
pagina 4 di 12 Con comparsa depositata il 29.12.2016 si è costituito in giudizio il Controparte_2 deducendo che:
- la domanda è improcedibile per il mutamento del petitum nell'atto di citazione notificato rispetto a quello dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
- la tubazione servente le abitazioni ubicate lungo la S.P. 156 in Contrada Santa Marina non si estende fino al km 6, tratto della strada provinciale di collegamento con la
Basilicata interessato nel marzo del 2015 dal movimento franoso, lungo il quale non sono presenti abitazioni;
- come evidenzia la relazione a firma del responsabile dell'Area Tecnica Geom.
, lungo il tratto della S.P. 156 di collegamento con l'abitato di Parte_4 CP_2 interessato da movimenti franosi, a partire dal km 0, la tubazione sotterranea in ferro veniva abbandonata circa otto anni prima dell'instaurazione del giudizio e sostituita con una tubazione in polietilene non interrata che non presentava perdite all'epoca dei movimenti franosi;
- la tubazione idrica comunale lungo la S.P.156 veniva correttamente manutenuta e controllata;
- nella documentazione in atti non vi è cenno a problematiche riguardanti la rete idrica comunale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel verbale del 28.03.2015, precisava che lo smottamento era da attribuirsi alla mancata canalizzazione delle acque piovane e all'assenza di cunette sulla strada S.P. 156 e che lo scivolamento della terra veniva provocato probabilmente dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dai terreni sovrastanti e dalla strada provinciale n. 156;
- sussiste il difetto di legittimazione passiva del non avendo questo il Controparte_2 potere di vigilanza né di intervento sulla S.P. 156, in quanto non di sua competenza;
- gli smottamenti e i fenomeni franosi non interessavano solo la Contrada Santa Marina e le altre strade provinciali (S.P. 156, S.P. 266, S.P. 147 e S.P. 149), ma anche le strade comunali e le aree del centro abitato del , coinvolgendo, tra la fine del Controparte_2 mese di gennaio e gli inizi del mese di febbraio 2015, anche le Province di Crotone e di
Catanzaro, oltre quella di CP_1
- il movimento franoso e lo smottamento dei terreni venivano determinati dall'intensità ed eccezionalità delle precipitazioni che nei primi mesi dell'anno 2015, in particolare nel mese di marzo, colpivano il territorio calabrese e che, in quanto calamità naturale, rappresentavano un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità;
- come emerge dai rilievi pluviometrici, le precipitazioni registrate nel mese di marzo 2015 erano pari a 240,20 mm di pioggia (ossia più della metà della pioggia caduta il 2015, pari a 424,40 mm);
- il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 settembre 2015, in considerazione dell'eccezionalità degli eventi metereologici che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo colpivano, tra gli altri, anche il , riconosceva la calamità naturale e Controparte_2 deliberava lo stato di emergenza disciplinando l'attuazione degli interventi e attingendo al fondo per le emergenze nazionali;
- la S.P. 156 non è mai stata completamente impercorribile, se non per brevi periodi;
il tratto di strada interessato dalla frana, al km 0+800, come rappresentato anche dall'attrice, veniva chiuso esclusivamente dal 06.03.2015 al 21.03.2015, allorquando con ordinanza n. 6 veniva modificata la precedente ordinanza (n. 16 del 06.03.2015), accordando, con limitazioni, la percorribilità della strada di collegamento tra la Contrada Santa Marina ed il centro abitato di;
CP_2
- per gli altri tratti della S.P. 156, compreso il km 6, non risultavano agli atti ordinanze della
Provincia volte a limitarne la percorribilità;
pagina 5 di 12 - l'attrice rappresenta in via ipotetica un'inattività dell'azienda agrituristica fino al 2017 ‒ e non a tempo indeterminato ‒ senza fornire la prova della intransitabilità e della chiusura della S.P. 156 fino al 2017;
- non sono documentalmente riscontrate le perdite richieste dall'attrice a titolo di lucro cessante;
- non sono documentate le somme richieste a titolo di investimenti infruttiferi ed Parte irrecuperabili per la realizzazione del progetto cofinanziato dal i quali non potevano essere inquadrati nelle perdite economiche subite a titolo di danno emergente per la dedotta chiusura a tempo indeterminato dell'azienda, non rappresentando una lesione diretta del patrimonio del danneggiato;
- manca la prova del dedotto danno all'immagine commerciale dell'azienda attrice. Ciò posto, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale Controparte_2 adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa che si impugnano, accertare e dichiarare preliminarmente, per le motivazioni esposte in atti, l'improcedibilità della domanda avanzata da parte attrice;
accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, oltre che pretestuosa, per tutti i motivi esposti in narrativa, e comunque non provata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio». Alla prima udienza del 23.01.2017 è stato concesso il termine per l'attivazione della negoziazione assistita. All'udienza del 22.3.2017, all'esito della produzione della documentazione attestante l'esito negativo della negoziazione assistita, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. co.
6. All'esito dell'istruttoria orale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 27.06.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito 2.1 In via preliminare, va rigettata l'eccezione avanzata dalla circa la Controparte_1 competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli.
Il Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici allegato al r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, all'art. 140 lett. e), dispone che appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774”. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso che “la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque” (Cass., Sez. VI - 3, ord. n. 27392/2014; si veda anche, ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 2642/1983). Sulla base delle recenti indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., SS. UU., sent. 23332/2024), l'interpretazione dell'art. 140 lettera e) del r.d. n. 1775/1933 che volesse distinguere i danni causati dall'opera “in connessione col regime delle acque” ed i pagina 6 di 12 danni causati dall'opera “senza connessione col regime delle acque” non sarebbe coerente con la ratio di detta disposizione normativa, ragion per cui “la competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tema di danni prescinde: a) sia dall'esistenza d'un previo provvedimento amministrativo;
b) sia dall'esistenza d'una condotta commissiva, invece che omissiva, della p.a.; c) sia dall'esistenza d'una “connessione” tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della p.a. Tutto quel che occorre, per radicare la competenza del Tribunale delle Acque, è che il danno sia stato causato dall'opera idraulica, e null'altro”. La conclusione delle Sezioni Unite è, quindi, che l'art. 140 del r.d. n. 1775/1933 comprende tutti i danni causati dall'opera idraulica, indipendentemente dall'esame degli apprezzamenti sull'attività istituzionale della P.A. Ne discende che l'unico criterio discretivo da utilizzare resta “l'ancoraggio della competenza del Tribunale Regionale delle Acque all'esistenza d'un nesso di causa (ovviamente secondo la prospettazione attorea) tra cosa e danno”. Tanto premesso, nella specie, la parte attrice ha rappresentato che a provocare le diverse poste di danno fosse stata la chiusura della strada S.P. 156 a seguito dei fenomeni franosi causati dalla non sufficiente manutenzione della strada da parte della , Controparte_1 con particolare riguardo al taglio della vegetazione, alla sistemazione del fondo stradale e alla pulizia dei canali di scolo e dei pozzi di deflusso delle acque piovane. Ne discende, la competenza di questo Tribunale non essendo stato dedotto dall'attrice un danno dall'esecuzione o manutenzione di opere o dall'emissione di provvedimenti riguardanti il regime delle acque pubbliche. Ai fini del radicamento della competenza non rileva la dedotta responsabilità concorrente del per la insufficiente manutenzione delle tubazioni della “rete idrica comunale” Controparte_2
(non meglio identificata).
Ed infatti, è sufficiente osservare che parte attrice ha ricondotto la propria pretesa risarcitoria alla chiusura della SP 156, sicchè deve escludersi che la cosa fonte di danno sia la rete idrica comunale.
2.2. Non possono trovare accoglimento le eccezioni, proposte da entrambe le parti convenute, di difetto di legittimazione passiva.
In primo luogo, occorre ricordare che ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire è la prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. Ciò posto, stante la prospettazione da parte della attrice, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata tanto dalla quanto dal , Controparte_1 Controparte_2 venendo in rilievo, nella specie, soltanto questioni relative alla titolarità passiva e, dunque, al merito della pretesa.
3. Nel merito.
3.1 Vanno premessi i principi applicabili alla fattispecie in esame.
La parte attrice ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla propria attività commerciale in conseguenza della chiusura della S.P.
156, la quale, in alcuni tratti, sarebbe stata interessata da frane la cui verificazione andrebbe ricondotta, da un lato, alla insufficiente manutenzione ordinaria della strada da parte della e, dall'latro lato, da parte del che non avrebbe curato Controparte_1 Controparte_2 la manutenzione della rete idrica comunale presente nelle zone interessate dalle frane. L'azione esperita nei confronti degli enti convenuti è stata ricondotta alla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.. Non è necessario nella presente sede ripercorrere la lunga evoluzione dell'interpretazione pagina 7 di 12 giurisprudenziale sull'applicabilità o meno alla P.A. della responsabilità da cose in custodia. Sul punto è sufficiente osservare che fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del 2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009). Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia. Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 855/2021). Ciò posto, l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma nella sentenza n. 20943 del 30.6.2022 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ove viene ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze
10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
pagina 8 di 12 Tanto premesso, in ordine alla tematica dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011).
3.2 Così riassunti i principi applicabili alla fattispecie in esame, va osservato che la parte attrice ha dedotto che la propria azienda è posta al Km 5+200 della SP 156, e che la stessa sarebbe isolata e, di fatto, chiusa. L'isolamento della Contrada Santa Marina, ove si trova l'azienda, sarebbe avvenuto dal 2015 per effetto delle frane che hanno interessato a partire dal luglio del 2013 il tratto posto al Km 0 della SP 156, al quale seguivano delle limitazioni alla circolazione e la totale chiusura nel 2015 da parte della di e successivamente per la frana che interessava il Km 6 il CP_1 CP_1
26.3.2015. Nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., parte attrice ha dedotto che le due interruzioni della SP 156 dal km. 0,680 al km. 0,850 e dal km. 6,050 al km. 6,700 avrebbero
“sostanzialmente” isolato l per limitazioni alla percorribilità derivati soprattutto dalla Parte_5 prima chiusura.
Orbene, la domanda è generica già a livello assertivo e priva di prova.
Parte attrice, in effetti, lamenta un danno derivante dalla ipotetica chiusura e/o limitazione di transito di alcuni tratti della SP 156, che sono diversi da quello ove si trova l'azienda di Parte_1
la quale sarebbe comunque isolata.
[...] Dall'esame complessivo del materiale probatorio ritualmente prodotto e dalle dichiarazioni dei testi escussi, non emerge alcuna prova della totale interdizione al transito sulla SP 156 a partire dal 2015.
In particolare, con ordinanza n. 23 del 30.04.2014 la Provincia di in presenza del CP_1 fenomeno gravitativo interessante la S.P. 156 S. Marina di al km 0 + 750, disponeva CP_2 nella medesima data, per ragioni di sicurezza, sulla SP 156 S. Marina di Oriolo - nel tratto compreso tra il Km 0+680 ed il Km 0+850 - la circolazione veicolare su una sola corsia a senso unico alternato con limitazioni della velocità a 20 km/h ed il divieto di transito per veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali (cfr. doc. all.). Con ordinanza n. 16 del 06.03.2015 del Settore Viabilità della Provincia di (il CP_1 provvedimento reca l'anno 2014 anziché 2015 per errore materiale, stante il richiamo alla precedente ordinanza del 30.4.2014), è stato disposto, con decorrenza dalla medesima data e fino a revoca, il divieto di transito veicolare e pedonale in corrispondenza del tratto di cui al km 0 + 800 della S.P. 156, per ragioni di sicurezza, in virtù dell'aggravamento del fenomeno franoso e del coinvolgimento dell'unica corsia destinata al transito dalla precedente ordinanza provinciale del 30.4.2014, con predisposizione di uno specifico percorso alternativo: “SP (Valsinni – Neopoli), e la SS92, ricadenti nel territorio della Provincia di Matera e la SS. CP_3
481 ricadente parte nel territorio della provincia di Matera e parte nel territorio della provincia di ” (cfr. doc. all.). CP_1
Con ordinanza n. 6 del 21.03.2015 il Sindaco del disponeva la riapertura di Controparte_2 tale tratto per il transito pedonale e veicolare dei soli residenti della Contrada Santa Marina, da effettuarsi su una sola corsia di marcia, a senso unico alternato, con limitazione della velocità a “passo d'uomo” e con divieto di transito per veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali;
la riapertura veniva effettuata in considerazione dei lavori eseguiti dall'Amministrazione provinciale di ripristino provvisorio del tratto interessato (cfr. doc. all.). Quanto alla seconda chiusura della strada in corrispondenza del Km 6, a seguito della sopravvenienza di un'ulteriore frana in data 26.03.2015, in atti è stata prodotta la sola ordinanza pagina 9 di 12 n. 8/2015 del 26.03.2015 con la quale il Sindaco del Comune di ordinava al responsabile CP_2 del Settore Viabilità della Provincia di quale ente proprietario della strada, di CP_1 provvedere alla chiusura del traffico veicolare e pedonale del tratto della S.P. 156 dal km 6 +
0,50 al km 6 + 700, ravvisato il generale pericolo di ulteriori danni nel medesimo tratto stradale.
Dalla documentazione in atti non emerge che alcun provvedimento di chiusura di tale tratto di strada da parte della di CP_1 CP_1
Alcuna delle parti ha inteso documentare, entro i termini delle preclusioni assertive, le successive determinazioni degli Enti convenuti circa la viabilità dei tratti stradali richiamati. Ciò posto, al di là dei provvedimenti adottati dalle parti convenute, neppure all'esito della prova orale esperita è emersa la prova della sussistenza di una costante e duratura interdizione al transito, anche in via di fatto, della Contrada Santa Marina dal marzo 2015 e nel corso degli anni seguenti, né parte attrice ha fornito la prova che la propria azienda risultasse isolata per effetto degli eventi che hanno interessato tratti della SP 156 diversi da quello nel quale si trova l'azienda agricola. Giova osservare, in primo luogo, che parte attrice si è limitata solo a dedurre che la propria azienda ha quale unica via di accesso la SP 156 e non ha provato la presenza di impedimenti a raggiungere l'azienda, ovvero l'inidoneità dei percorsi alternativi indicati dalla Provincia nell'ordinanza n. 16 del 06.03.2015 per sopperire alla chiusura di un tratto parziale della SP 156. Ciò precisato, le dichiarazioni della teste (escussa all'udienza del Testimone_1
02.12.2019) sono inidonee, anche nel confronto con le dichiarazioni degli altri testi, a fornire la prova della totale chiusura della strada.
La teste, infatti, ha genericamente dichiarato che la S.P. 156 sarebbe stata chiusa dal 06.03.2015, ma non sapeva riferire fino a quando (“ad oggi non so dire se è precluso il transito veicolare ai mezzi”), né precisava l'estensione del tratto di strada chiuso. Peraltro, la teste ha genericamente dichiarato che insiste segnaletica di divieto di accesso sia orizzontale che verticale, senza specificare dove tale segnaletica si trovi;
circostanza, quest'ultima, non oggetto del capitolo (cfr. cap. 2, memoria n. 2 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. depositata da parte attrice il 4.5.2017), né di altri capitoli di prova articolati da parte attrice.
Il teste , cognato della parte attrice, ha dichiarato che la strada risulterebbe chiusa Tes_2 dal km 6 al km 7 (“la strada era ed è chiusa dal KM 6 al KM 7”), e che “Il residuo tratto stradale era chiuso per un periodo limitato ed a far data dal mese di marzo 2015 il transito è consentito ai soli residenti ed è vietato per i mezzi pesanti superiori ai 35 quintali” (cfr. verbale di udienza del 03.05.2021).
Lo stesso teste, tuttavia, precisava che nel 2016 era avvenuto il ripristino dello stato dei luoghi e, in particolare, nel tratto dal Km 0+650 al Km 0+800 lo stato dei luoghi si presenta con terrapieno.
Il teste , padre di sentito come teste indicato dalla parte attrice Testimone_3 Parte_1 ha genericamente dichiarato che la “S.P. 156 in c.da Santa Marina è chiusa al traffico dal 2015 a tutt'oggi (..) la chiusura è stata saltuaria perché in alcuni periodi, che non so indicare esattamente, la strada è stata riaperta e poi chiusa nuovamente;
preciso che la strada è stata sbarrata con transenne soltanto nell'immediatezza della frana del 2015, nei periodi successivi la chiusura è stata disposta con ordinanza provinciale affissa a un cartello e che in alcuni periodi questa ordinanza non era presente, per cui quando dico che la strada a volte è stata aperta mi riferisco ai periodi in cui l'ordinanza di chiusura non era presente” (verbale di udienza del 19.05.2023). Neppure dalle dichiarazioni dei testi e , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 infine, emerge la prova della perdurante chiusura della SP 156 dal 2015, ma solo limitati periodi di interdizione al traffico durante l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della Provincia di pagina 10 di 12 CP_1 Per l'effetto, la parte attrice non ha fornito la prova della chiusura della SP 156 dal 2015, né del dedotto isolamento dell'azienda per effetto delle limitazioni al transito su alcuni tratti della strada.
Sempre in ordine alla prova del nesso casuale, la parte attrice assume di aver subito plurimi danni patrimoniali e non. Quanto al danno patrimoniale, viene dedotta una perdita dal 2015 di € 8.800,00 per ogni anno di inattività, calcolati sulla base degli “incassi costanti” dell'azienda agrituristica nel triennio 2012-2014 per € 8.800,00. Tuttavia, non vi è prova né degli “incassi” nella misura indicata né del loro decremento in coincidenza con il dedotto e non provato isolamento dell'azienda. E infatti, la parte attrice ha prodotto delle dichiarazioni dei redditi (riferite ai periodi di imposta dal 2010 al 2015) dalle quali emerge solo nel periodo di imposta del 2012 un reddito complessivo di € 8.635,00, mentre negli anni precedenti e successivi lo stesso risulta inferiore, sicché le oscillazioni del reddito registrate sono iniziate ben prima dell'ultimo evento franoso del 2015. Quanto alla presunta perdita relativa ai costi non ammortizzabili per gli investimenti finanziati dal , oltre a non essere chiarito il danno asseritamente subito, giova osservare Parte_3 che la parte attrice non ha fornito alcuna prova della cessazione dell'attività dell'azienda. Quanto al danno non patrimoniale, l'attore ha invocato l'esistenza di un danno all'immagine commerciale. Orbene, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (arg. da Cass. Civ. n. 19551/2023; principio affermato in relazione agli enti collettivi ma che può applicarsi anche nel caso di specie). Tale tipologia di danno, in particolare, postula la diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali il presunto danneggiato interagisca.
Nella specie, già a livello di allegazione, la parte attrice ha omesso di indicare gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui desumere, anche in via presuntiva, l'esistenza del danno lamentato, riferendo genericamente di un danno legato ad una indimostrata cessazione dell'attività. In definitiva, parte attrice non ha offerto prova degli elementi costitutivi della domanda, risultando priva di rilievo ed esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Si deve evidenziare, infatti, che la decisione di ricorrere all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice. La consulenza, peraltro, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, invero, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente (in questo senso, Cass. n. 19631/2020). Il ricorso al consulente tecnico d'ufficio, nello specifico, deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/2019). Il rigetto della domanda per le ragioni sopra enunciate, comporta l'assorbimento delle eccezioni proposte dalle parti convenute, attesa la superfluità di ogni ulteriore accertamento.
pagina 11 di 12 3.3 Anche volendo riqualificare la domanda proposta nella più generale cornice di cui all'art. 2043 c.c. le conclusioni raggiunte non cambiano, perché, in assenza del nesso causale, l'evento dannoso non è riconducibile, per i motivi esposti sopra, alla condotta delle parti convenute.
4. Le spese di lite La complessità dell'accertamento di fatto determinato dall'effettiva esistenza di eventi franosi che hanno inciso sulla viabilità della SP 156, giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c, come risultante dalla pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice Parte_1
B. DICHIARA compensate le spese di lite;
C. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 13.1.2025. Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 714/2016, avente a oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052 c.c.” e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sabato Carlo Paduano in virtù di mandato in atti ATTORE contro
, in persona del Presidente p.t., con sede in alla Piazza Controparte_1 CP_1 XV Marzo n. 5, (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Siciliano P.IVA_1 in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione CONVENUTA
e
, in persona del Sindaco p.t., con sede in alla Via P. Toscani n. 75 Controparte_2 CP_2 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Rende in virtù di mandato in P.IVA_2 calce all'atto di costituzione CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di titolare Parte_1 dell'AZIENDA AGRICOLA ED AGRITUSTICA SANTA MARINA ha convenuto in giudizio la ed il deducendo che: Controparte_1 Controparte_2
- l'agriturismo sito in Contrada Santa Marina al km 5 + 200, Parte_2 ha come unica via di accesso la strada provinciale S.P. 156, di competenza della Provincia di che veniva interessata da movimenti franosi a partire dal luglio CP_1
2013 che ne compromettevano la percorribilità in auto già alla fine del 2013, inizialmente solo al km 0 + 200;
- nonostante, negli ultimi dieci anni, le lamentele dei residenti vi è il quasi totale abbandono della manutenzione ordinaria della strada, con particolare riguardo al taglio della vegetazione, alla sistemazione del fondo stradale e alla pulizia dei canali di scolo e dei pozzi di deflusso delle acque;
- nel marzo 2015 i pozzi di scolo risultavano quasi completamente otturati da terra e detriti e, in alcuni di loro, erano cresciuti alberi;
- la di NZ non interveniva concretamente sulla frana al km 0 limitandosi, CP_1 nel mese di aprile 2014, a regolare con ordinanza il transito sul tratto interessato dallo smottamento al km 0 disponendone il senso unico alternato e impedendolo ai mezzi pagina 1 di 12 superiori alle 3,5 tonnellate;
- il 06.03.2015, a causa maltempo, la S.P. 156 veniva chiusa con ordinanza della
Provincia di che impediva il transito a qualunque tipo di autoveicolo;
CP_1
- il 26.03.201 anche il km 6 della strada, ultimo tratto percorribile che collegava la contrada alla Basilicata, rimanendo la contrada totalmente isolata;
- successivamente, veniva riaperto il passaggio al km 0 e al km 2, ma con interventi superficiali che non risolvevano il problema;
la strada resta di fatto aperta ai soli residenti, con tratti sterrati e chiusa al traffico;
- la Provincia di ignorava le segnalazioni pervenute dai residenti e le e-mail CP_1 inviate ad aprile 2014 dall' al responsabile della Provincia;
Pt_1
- il 25.03.2015 (il giorno pr alla frana), i Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire certificavano l'assenza di manutenzione della strada e lo stato di abbandono dei pozzi di scolo, che a luglio 2015 restavano ancora otturati;
- l'intervento finalizzato a sturare i pozzi di scolo avveniva solo nel dicembre del 2015;
- tale situazione determinava la chiusura di fatto dell'azienda con l'annullamento dei ricavi dell'azienda agrituristica e la contrazione di quelli dell'azienda agricola, perdendo, questi ultimi lo slancio e le possibilità di mercato derivante dagli investimenti effettuati;
- alla responsabilità della si aggiungeva quella del , Controparte_1 Controparte_2 in quanto da ricerche e scavi per irreggimentare le acque emergeva l'esistenza di una grande quantità di acqua, segno di una rottura della rete idrica comunale;
- oltre alla mancata manutenzione dei canali di scolo, ad aggravare il movimento franoso avrebbe potuto concorrere la rottura della rete idrica comunale (che, da sola, non avrebbe potuto provocare l'evento posta la mancanza di ulteriori movimenti franosi);
- sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. della e del Controparte_1 CP_2
per le omissioni con riferimento alla vigilanza e alla manutenzione;
[...]
- azione di pericolo aveva origine in modo prevedibile ed evitabile e non sussiste il caso fortuito, in quanto la verificazione delle frane non rappresenta un fatto eccezionale ma prevedibile in assenza della periodica manutenzione e revisione dei canali di scolo e della rete idrica, trattandosi di un dato di comune esperienza;
- sussiste, in via subordinata, la responsabilità degli enti convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la mancata eliminazione di una situazione di pericolo;
- sulla base dei corrispettivi dell'azienda agrituristica emerge che a fronte di incassi costanti nel triennio 2012-2014 di €.8.800,00, gli stessi si annullavano quasi completamente nel 2015, da ciò conseguendo la perdita di €.8.800,00 per ogni anno di inattività, la quale è destinata a continuare presumibilmente almeno fino al 2017;
- nel 2014 la parte attrice effettuava investimenti per €.36.348,38 (IVA inclusa) e, dunque,
€.29.793,75 (detratta l'IVA) ‒ di cui il 50% a carico del ed il 50% (pari a Parte_3
€.14.896,88) a carico della attrice ‒ rappresentanti un costo non ammortizzabile stante la chiusura dell'azienda a tempo indeterminato;
a ciò si aggiunge il danno conseguente in termini di immagine e di ripresa dell'attività commerciale dell'attrice, oltre che la perdita di chance, costituita dalla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa. Tanto precisato, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: «disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa accogliere la domanda attrice e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della e del ex art. 2051 cc, Controparte_1 Controparte_2 in subordine ex art. 2043 cc, nelle frane lungo la SP 156 località Santa Marina di Oriolo, accertare e dichiarare la responsabilità per l'interruzione della strada provinciale e la sua chiusura al traffico e accertare e dichiarare la responsabilità per i danni patrimoniali, al nome, all'immagine, all'attività produttiva di parte attrice e conseguentemente condannarle, in solido
pagina 2 di 12 o in concorso tra loro, nel grado di responsabilità che verrà accertato, alla somma di
€.25.200,00 a titolo di lucro cessante;
€.14.896,88 quali costi sopportati per investimenti infruttiferi ed irrecuperabili ed €.10.000,00 a titolo di danno all'immagine o quelle altre maggiori
o minori che risulteranno in corso di causa previa idonea e disponenda CTU e che si riterranno comunque di giustizia, con liquidazione equitativa». Con comparsa depositata il 29.12.2016 si è costituita in giudizio la Controparte_1 deducendo che:
- sussiste la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli dal momento che i danni lamentati dall'attore venivano causati da un movimento gravitativo esteso per l'intero territorio del ed Controparte_2 interessante un versante, aggravato dalla mancata esecuzione di opere di regimazione delle acque e da perdite e/o rottura di tubi della rete idrica comunale;
- la domanda attorea è improcedibile per l'inidoneo svolgimento del procedimento di negoziazione assistita e la violazione del termine decadenziale di trenta giorni entro cui la parte interessata deve proporre la domanda giudiziale;
inoltre, l'invito a negoziare conteneva un oggetto generico ed approssimativo, il quantum richiesto dall'attrice nell'atto di citazione non corrispondeva a quello preteso nell'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ed all'invito a negoziare mancava la certificazione da parte dell'avvocato dell'autografia della sottoscrizione della parte;
- l'atto di citazione è nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per la carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.;
- le frane di alcuni tratti della S.P. 156 erano riconducibili ad un fenomeno gravitativo di vasta portata riguardante l'intero territorio dell' , tra cui il e Parte_3 Controparte_2 riconducibile alla particolare struttura geomorfologica dei fondi unitamente alle abbondanti e straordinarie precipitazioni che provocavano lo smottamento dei terreni, non rientranti nella competenza della , posti a monte ed a valle Controparte_1 della sede stradale;
- la difetta di legittimazione passiva posta l'assenza di Controparte_1 manutenzione di detti fondi a monte e a valle della S.P. 156, non ricadenti nella sua competenza e sprovvisti di un'adeguata regimazione delle acque meteoriche che si riversavano, pertanto, sulla sede stradale;
- la responsabilità della rispettava i doveri di vigilanza e Controparte_1 manutenzione della S.P. 156 eseguendo regolarmente i lavori di manutenzione necessari;
- gli eventi alluvionali e i movimenti franosi verificatisi nel territorio del Comune di ‒ CP_2 in particolare, il fenomeno gravitativo che interessava il tratto compreso tra il km 0 + 680 e il km 0 + 850 ed il tratto tra il km 6 + 050 e il km 6 + 700 della S.P. 156 ‒ avevano origine dall'imprevedibilità ed eccezionalità delle abbondanti precipitazioni atmosferiche verificatesi nel periodo 2014-2015, riconducibili a forza maggiore e/o caso fortuito, che determinavano lo stato di emergenza per il quale le istituzioni, tra cui la CP_1
si attivavano al fine di individuare gli interventi prioritari per garantire la
[...] transitabilità della strada provinciale;
- date le esigue somme a disposizione (€.100.000,00 dei €.400.000,00 stanziati dalla Regione Calabria), la disponeva un intervento atto a garantire esclusivamente CP_1 la transitabilità della strada provinciale, poiché le problematiche riscontrate rientravano in un progetto più ampio di difesa del suolo, consolidamento, stabilizzazione e bonifica del versante interessato dalla frana;
tale progetto, che prevedeva interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area attraversata dalla S.P. 156 (S. Marina di Oriolo) per un importo complessivo di €.2.188.500,00 veniva redatto nel 2014 dalla pagina 3 di 12 ed inserito all'interno del quadro programmatico di interventi per Controparte_1 la mitigazione del rischio idrogeologico finanziato dal Ministero dell'Ambiente ed approvato dalla Regione Calabria con delibera n. 3/2014;
- a fronte della comunicazione da parte del (con nota del 04.02.2014) Controparte_2 volta ad informare l'ente provinciale dell'evento alluvionale e dei relativi fenomeni in continua evoluzione sul territorio comunale, la informava Controparte_1 immediatamente i vari enti sullo stato di dissesto idrogeologico in atto, invitando tutti, anche i privati, ciascuno per le proprie competenze, ad intervenire per alleviare i disagi delle popolazioni interessate da tali calamità naturali;
- la richiedeva il finanziamento delle opere necessarie alla ricostruzione del CP_1 piano viabile e al consolidamento dello stesso, a cui seguivano i provvedimenti diretti alla salvaguardia ed all'incolumità dei residenti nella zona interessata dalla frana, anche al fine di regolare il transito veicolare;
più nel dettaglio, con ordinanza della Provincia di n. 23 del 30.04.2014, veniva disposta presso il km 0+800 della S.P. 156 la CP_1 circolazione dei veicoli su una sola corsia a senso unico alternato regolata da segnaletica stradale, la limitazione della velocita a 20 km/h ed il divieto di transito di veicoli con massa superiore ai 35 quintali;
seguiva l'ordinanza della Provincia di n. 16 del 06.03.2015 con la quale veniva disposta in corrispondenza del tratto CP_1
0+800 km della S.P. 156 il divieto di transito pedonale e veicolare con l'individuazione di diversi percorsi alternativi quali la S.P. Valsinni - Noepoli, la , la S.S. 481 e la CP_3
S.S. 29, al fine di evitare l'isolamento dei residenti e delle attività della zona;
il divieto di transito veniva revocato con ordinanza del di n. 6 del 21.03.2015, con la CP_2 CP_2 quale veniva disposta la riapertura, in corrispondenza del tratto interdetto con l'ordinanza del 06.03.2015, del transito pedonale e veicolare su una sola corsia di marcia a senso unico alternato, con limitazione della velocita “a passo d'uomo” e con il divieto di transito di veicoli con massa superiore ai 35 quintali;
- pertanto, il divieto di transito al km 0+800 della S.P.156 vigeva per soli 15 giorni, durante i quali la eseguiva i necessari ed urgenti lavori di ripristino del corpo stradale;
CP_1
- l'evento franoso era riconducibile a fattori estranei alla sfera soggettiva della CP_1 quali le precipitazioni atmosferiche eccezionali, nonché a concause quali la mancata esecuzione di opere di regimazione delle acque piovane provenienti dai terreni a monte della S.P. e le perdite o rotture delle condutture idriche del che Controparte_2 avevano contribuito ad aumentare la portata d'acqua riversatasi sulla sede stradale;
- manca la prova del nesso causale tra l'occlusione di un tombino e/o di un canale di scolo e la frana di un intero versante;
- infondata e non provata era la richiesta di risarcimento del danno all'immagine;
- le somme richieste dall'attore, raddoppiate rispetto alla negoziazione assistita, risultano eccessive e prive di riscontro probatorio con riferimento ai mancati incassi per
€.8.800,00 ed al danno pari a €.14.896,88 per l'inutilizzabilità di investimenti effettuati. Ciò posto, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: «preliminarmente CP_1 dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario, per come dedotto e motivato, in favore dello speciale Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, competente per territorio, presso la Corte di Appello di Napoli. In subordine, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione delle disposizioni di cui al D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014. Ancora in via subordinata, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3 nn. 3) e 4) c.p.c. In estremo subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
convenuto e, disattesa ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, rigettare, CP_4 integralmente, la domanda attorea, in quanto generica, nulla ed infondata, in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
pagina 4 di 12 Con comparsa depositata il 29.12.2016 si è costituito in giudizio il Controparte_2 deducendo che:
- la domanda è improcedibile per il mutamento del petitum nell'atto di citazione notificato rispetto a quello dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
- la tubazione servente le abitazioni ubicate lungo la S.P. 156 in Contrada Santa Marina non si estende fino al km 6, tratto della strada provinciale di collegamento con la
Basilicata interessato nel marzo del 2015 dal movimento franoso, lungo il quale non sono presenti abitazioni;
- come evidenzia la relazione a firma del responsabile dell'Area Tecnica Geom.
, lungo il tratto della S.P. 156 di collegamento con l'abitato di Parte_4 CP_2 interessato da movimenti franosi, a partire dal km 0, la tubazione sotterranea in ferro veniva abbandonata circa otto anni prima dell'instaurazione del giudizio e sostituita con una tubazione in polietilene non interrata che non presentava perdite all'epoca dei movimenti franosi;
- la tubazione idrica comunale lungo la S.P.156 veniva correttamente manutenuta e controllata;
- nella documentazione in atti non vi è cenno a problematiche riguardanti la rete idrica comunale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel verbale del 28.03.2015, precisava che lo smottamento era da attribuirsi alla mancata canalizzazione delle acque piovane e all'assenza di cunette sulla strada S.P. 156 e che lo scivolamento della terra veniva provocato probabilmente dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dai terreni sovrastanti e dalla strada provinciale n. 156;
- sussiste il difetto di legittimazione passiva del non avendo questo il Controparte_2 potere di vigilanza né di intervento sulla S.P. 156, in quanto non di sua competenza;
- gli smottamenti e i fenomeni franosi non interessavano solo la Contrada Santa Marina e le altre strade provinciali (S.P. 156, S.P. 266, S.P. 147 e S.P. 149), ma anche le strade comunali e le aree del centro abitato del , coinvolgendo, tra la fine del Controparte_2 mese di gennaio e gli inizi del mese di febbraio 2015, anche le Province di Crotone e di
Catanzaro, oltre quella di CP_1
- il movimento franoso e lo smottamento dei terreni venivano determinati dall'intensità ed eccezionalità delle precipitazioni che nei primi mesi dell'anno 2015, in particolare nel mese di marzo, colpivano il territorio calabrese e che, in quanto calamità naturale, rappresentavano un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità;
- come emerge dai rilievi pluviometrici, le precipitazioni registrate nel mese di marzo 2015 erano pari a 240,20 mm di pioggia (ossia più della metà della pioggia caduta il 2015, pari a 424,40 mm);
- il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 settembre 2015, in considerazione dell'eccezionalità degli eventi metereologici che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo colpivano, tra gli altri, anche il , riconosceva la calamità naturale e Controparte_2 deliberava lo stato di emergenza disciplinando l'attuazione degli interventi e attingendo al fondo per le emergenze nazionali;
- la S.P. 156 non è mai stata completamente impercorribile, se non per brevi periodi;
il tratto di strada interessato dalla frana, al km 0+800, come rappresentato anche dall'attrice, veniva chiuso esclusivamente dal 06.03.2015 al 21.03.2015, allorquando con ordinanza n. 6 veniva modificata la precedente ordinanza (n. 16 del 06.03.2015), accordando, con limitazioni, la percorribilità della strada di collegamento tra la Contrada Santa Marina ed il centro abitato di;
CP_2
- per gli altri tratti della S.P. 156, compreso il km 6, non risultavano agli atti ordinanze della
Provincia volte a limitarne la percorribilità;
pagina 5 di 12 - l'attrice rappresenta in via ipotetica un'inattività dell'azienda agrituristica fino al 2017 ‒ e non a tempo indeterminato ‒ senza fornire la prova della intransitabilità e della chiusura della S.P. 156 fino al 2017;
- non sono documentalmente riscontrate le perdite richieste dall'attrice a titolo di lucro cessante;
- non sono documentate le somme richieste a titolo di investimenti infruttiferi ed Parte irrecuperabili per la realizzazione del progetto cofinanziato dal i quali non potevano essere inquadrati nelle perdite economiche subite a titolo di danno emergente per la dedotta chiusura a tempo indeterminato dell'azienda, non rappresentando una lesione diretta del patrimonio del danneggiato;
- manca la prova del dedotto danno all'immagine commerciale dell'azienda attrice. Ciò posto, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale Controparte_2 adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa che si impugnano, accertare e dichiarare preliminarmente, per le motivazioni esposte in atti, l'improcedibilità della domanda avanzata da parte attrice;
accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto, oltre che pretestuosa, per tutti i motivi esposti in narrativa, e comunque non provata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio». Alla prima udienza del 23.01.2017 è stato concesso il termine per l'attivazione della negoziazione assistita. All'udienza del 22.3.2017, all'esito della produzione della documentazione attestante l'esito negativo della negoziazione assistita, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. co.
6. All'esito dell'istruttoria orale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 27.06.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito 2.1 In via preliminare, va rigettata l'eccezione avanzata dalla circa la Controparte_1 competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli.
Il Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici allegato al r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, all'art. 140 lett. e), dispone che appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774”. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso che “la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque” (Cass., Sez. VI - 3, ord. n. 27392/2014; si veda anche, ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 2642/1983). Sulla base delle recenti indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., SS. UU., sent. 23332/2024), l'interpretazione dell'art. 140 lettera e) del r.d. n. 1775/1933 che volesse distinguere i danni causati dall'opera “in connessione col regime delle acque” ed i pagina 6 di 12 danni causati dall'opera “senza connessione col regime delle acque” non sarebbe coerente con la ratio di detta disposizione normativa, ragion per cui “la competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tema di danni prescinde: a) sia dall'esistenza d'un previo provvedimento amministrativo;
b) sia dall'esistenza d'una condotta commissiva, invece che omissiva, della p.a.; c) sia dall'esistenza d'una “connessione” tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della p.a. Tutto quel che occorre, per radicare la competenza del Tribunale delle Acque, è che il danno sia stato causato dall'opera idraulica, e null'altro”. La conclusione delle Sezioni Unite è, quindi, che l'art. 140 del r.d. n. 1775/1933 comprende tutti i danni causati dall'opera idraulica, indipendentemente dall'esame degli apprezzamenti sull'attività istituzionale della P.A. Ne discende che l'unico criterio discretivo da utilizzare resta “l'ancoraggio della competenza del Tribunale Regionale delle Acque all'esistenza d'un nesso di causa (ovviamente secondo la prospettazione attorea) tra cosa e danno”. Tanto premesso, nella specie, la parte attrice ha rappresentato che a provocare le diverse poste di danno fosse stata la chiusura della strada S.P. 156 a seguito dei fenomeni franosi causati dalla non sufficiente manutenzione della strada da parte della , Controparte_1 con particolare riguardo al taglio della vegetazione, alla sistemazione del fondo stradale e alla pulizia dei canali di scolo e dei pozzi di deflusso delle acque piovane. Ne discende, la competenza di questo Tribunale non essendo stato dedotto dall'attrice un danno dall'esecuzione o manutenzione di opere o dall'emissione di provvedimenti riguardanti il regime delle acque pubbliche. Ai fini del radicamento della competenza non rileva la dedotta responsabilità concorrente del per la insufficiente manutenzione delle tubazioni della “rete idrica comunale” Controparte_2
(non meglio identificata).
Ed infatti, è sufficiente osservare che parte attrice ha ricondotto la propria pretesa risarcitoria alla chiusura della SP 156, sicchè deve escludersi che la cosa fonte di danno sia la rete idrica comunale.
2.2. Non possono trovare accoglimento le eccezioni, proposte da entrambe le parti convenute, di difetto di legittimazione passiva.
In primo luogo, occorre ricordare che ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire è la prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. Ciò posto, stante la prospettazione da parte della attrice, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata tanto dalla quanto dal , Controparte_1 Controparte_2 venendo in rilievo, nella specie, soltanto questioni relative alla titolarità passiva e, dunque, al merito della pretesa.
3. Nel merito.
3.1 Vanno premessi i principi applicabili alla fattispecie in esame.
La parte attrice ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla propria attività commerciale in conseguenza della chiusura della S.P.
156, la quale, in alcuni tratti, sarebbe stata interessata da frane la cui verificazione andrebbe ricondotta, da un lato, alla insufficiente manutenzione ordinaria della strada da parte della e, dall'latro lato, da parte del che non avrebbe curato Controparte_1 Controparte_2 la manutenzione della rete idrica comunale presente nelle zone interessate dalle frane. L'azione esperita nei confronti degli enti convenuti è stata ricondotta alla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.. Non è necessario nella presente sede ripercorrere la lunga evoluzione dell'interpretazione pagina 7 di 12 giurisprudenziale sull'applicabilità o meno alla P.A. della responsabilità da cose in custodia. Sul punto è sufficiente osservare che fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del 2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009). Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia. Esse, quindi, vanno ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che siano stati dimostrati l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 855/2021). Ciò posto, l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma nella sentenza n. 20943 del 30.6.2022 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ove viene ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze
10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
pagina 8 di 12 Tanto premesso, in ordine alla tematica dell'onere della prova, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011).
3.2 Così riassunti i principi applicabili alla fattispecie in esame, va osservato che la parte attrice ha dedotto che la propria azienda è posta al Km 5+200 della SP 156, e che la stessa sarebbe isolata e, di fatto, chiusa. L'isolamento della Contrada Santa Marina, ove si trova l'azienda, sarebbe avvenuto dal 2015 per effetto delle frane che hanno interessato a partire dal luglio del 2013 il tratto posto al Km 0 della SP 156, al quale seguivano delle limitazioni alla circolazione e la totale chiusura nel 2015 da parte della di e successivamente per la frana che interessava il Km 6 il CP_1 CP_1
26.3.2015. Nella memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., parte attrice ha dedotto che le due interruzioni della SP 156 dal km. 0,680 al km. 0,850 e dal km. 6,050 al km. 6,700 avrebbero
“sostanzialmente” isolato l per limitazioni alla percorribilità derivati soprattutto dalla Parte_5 prima chiusura.
Orbene, la domanda è generica già a livello assertivo e priva di prova.
Parte attrice, in effetti, lamenta un danno derivante dalla ipotetica chiusura e/o limitazione di transito di alcuni tratti della SP 156, che sono diversi da quello ove si trova l'azienda di Parte_1
la quale sarebbe comunque isolata.
[...] Dall'esame complessivo del materiale probatorio ritualmente prodotto e dalle dichiarazioni dei testi escussi, non emerge alcuna prova della totale interdizione al transito sulla SP 156 a partire dal 2015.
In particolare, con ordinanza n. 23 del 30.04.2014 la Provincia di in presenza del CP_1 fenomeno gravitativo interessante la S.P. 156 S. Marina di al km 0 + 750, disponeva CP_2 nella medesima data, per ragioni di sicurezza, sulla SP 156 S. Marina di Oriolo - nel tratto compreso tra il Km 0+680 ed il Km 0+850 - la circolazione veicolare su una sola corsia a senso unico alternato con limitazioni della velocità a 20 km/h ed il divieto di transito per veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali (cfr. doc. all.). Con ordinanza n. 16 del 06.03.2015 del Settore Viabilità della Provincia di (il CP_1 provvedimento reca l'anno 2014 anziché 2015 per errore materiale, stante il richiamo alla precedente ordinanza del 30.4.2014), è stato disposto, con decorrenza dalla medesima data e fino a revoca, il divieto di transito veicolare e pedonale in corrispondenza del tratto di cui al km 0 + 800 della S.P. 156, per ragioni di sicurezza, in virtù dell'aggravamento del fenomeno franoso e del coinvolgimento dell'unica corsia destinata al transito dalla precedente ordinanza provinciale del 30.4.2014, con predisposizione di uno specifico percorso alternativo: “SP (Valsinni – Neopoli), e la SS92, ricadenti nel territorio della Provincia di Matera e la SS. CP_3
481 ricadente parte nel territorio della provincia di Matera e parte nel territorio della provincia di ” (cfr. doc. all.). CP_1
Con ordinanza n. 6 del 21.03.2015 il Sindaco del disponeva la riapertura di Controparte_2 tale tratto per il transito pedonale e veicolare dei soli residenti della Contrada Santa Marina, da effettuarsi su una sola corsia di marcia, a senso unico alternato, con limitazione della velocità a “passo d'uomo” e con divieto di transito per veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali;
la riapertura veniva effettuata in considerazione dei lavori eseguiti dall'Amministrazione provinciale di ripristino provvisorio del tratto interessato (cfr. doc. all.). Quanto alla seconda chiusura della strada in corrispondenza del Km 6, a seguito della sopravvenienza di un'ulteriore frana in data 26.03.2015, in atti è stata prodotta la sola ordinanza pagina 9 di 12 n. 8/2015 del 26.03.2015 con la quale il Sindaco del Comune di ordinava al responsabile CP_2 del Settore Viabilità della Provincia di quale ente proprietario della strada, di CP_1 provvedere alla chiusura del traffico veicolare e pedonale del tratto della S.P. 156 dal km 6 +
0,50 al km 6 + 700, ravvisato il generale pericolo di ulteriori danni nel medesimo tratto stradale.
Dalla documentazione in atti non emerge che alcun provvedimento di chiusura di tale tratto di strada da parte della di CP_1 CP_1
Alcuna delle parti ha inteso documentare, entro i termini delle preclusioni assertive, le successive determinazioni degli Enti convenuti circa la viabilità dei tratti stradali richiamati. Ciò posto, al di là dei provvedimenti adottati dalle parti convenute, neppure all'esito della prova orale esperita è emersa la prova della sussistenza di una costante e duratura interdizione al transito, anche in via di fatto, della Contrada Santa Marina dal marzo 2015 e nel corso degli anni seguenti, né parte attrice ha fornito la prova che la propria azienda risultasse isolata per effetto degli eventi che hanno interessato tratti della SP 156 diversi da quello nel quale si trova l'azienda agricola. Giova osservare, in primo luogo, che parte attrice si è limitata solo a dedurre che la propria azienda ha quale unica via di accesso la SP 156 e non ha provato la presenza di impedimenti a raggiungere l'azienda, ovvero l'inidoneità dei percorsi alternativi indicati dalla Provincia nell'ordinanza n. 16 del 06.03.2015 per sopperire alla chiusura di un tratto parziale della SP 156. Ciò precisato, le dichiarazioni della teste (escussa all'udienza del Testimone_1
02.12.2019) sono inidonee, anche nel confronto con le dichiarazioni degli altri testi, a fornire la prova della totale chiusura della strada.
La teste, infatti, ha genericamente dichiarato che la S.P. 156 sarebbe stata chiusa dal 06.03.2015, ma non sapeva riferire fino a quando (“ad oggi non so dire se è precluso il transito veicolare ai mezzi”), né precisava l'estensione del tratto di strada chiuso. Peraltro, la teste ha genericamente dichiarato che insiste segnaletica di divieto di accesso sia orizzontale che verticale, senza specificare dove tale segnaletica si trovi;
circostanza, quest'ultima, non oggetto del capitolo (cfr. cap. 2, memoria n. 2 di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. depositata da parte attrice il 4.5.2017), né di altri capitoli di prova articolati da parte attrice.
Il teste , cognato della parte attrice, ha dichiarato che la strada risulterebbe chiusa Tes_2 dal km 6 al km 7 (“la strada era ed è chiusa dal KM 6 al KM 7”), e che “Il residuo tratto stradale era chiuso per un periodo limitato ed a far data dal mese di marzo 2015 il transito è consentito ai soli residenti ed è vietato per i mezzi pesanti superiori ai 35 quintali” (cfr. verbale di udienza del 03.05.2021).
Lo stesso teste, tuttavia, precisava che nel 2016 era avvenuto il ripristino dello stato dei luoghi e, in particolare, nel tratto dal Km 0+650 al Km 0+800 lo stato dei luoghi si presenta con terrapieno.
Il teste , padre di sentito come teste indicato dalla parte attrice Testimone_3 Parte_1 ha genericamente dichiarato che la “S.P. 156 in c.da Santa Marina è chiusa al traffico dal 2015 a tutt'oggi (..) la chiusura è stata saltuaria perché in alcuni periodi, che non so indicare esattamente, la strada è stata riaperta e poi chiusa nuovamente;
preciso che la strada è stata sbarrata con transenne soltanto nell'immediatezza della frana del 2015, nei periodi successivi la chiusura è stata disposta con ordinanza provinciale affissa a un cartello e che in alcuni periodi questa ordinanza non era presente, per cui quando dico che la strada a volte è stata aperta mi riferisco ai periodi in cui l'ordinanza di chiusura non era presente” (verbale di udienza del 19.05.2023). Neppure dalle dichiarazioni dei testi e , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 infine, emerge la prova della perdurante chiusura della SP 156 dal 2015, ma solo limitati periodi di interdizione al traffico durante l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della Provincia di pagina 10 di 12 CP_1 Per l'effetto, la parte attrice non ha fornito la prova della chiusura della SP 156 dal 2015, né del dedotto isolamento dell'azienda per effetto delle limitazioni al transito su alcuni tratti della strada.
Sempre in ordine alla prova del nesso casuale, la parte attrice assume di aver subito plurimi danni patrimoniali e non. Quanto al danno patrimoniale, viene dedotta una perdita dal 2015 di € 8.800,00 per ogni anno di inattività, calcolati sulla base degli “incassi costanti” dell'azienda agrituristica nel triennio 2012-2014 per € 8.800,00. Tuttavia, non vi è prova né degli “incassi” nella misura indicata né del loro decremento in coincidenza con il dedotto e non provato isolamento dell'azienda. E infatti, la parte attrice ha prodotto delle dichiarazioni dei redditi (riferite ai periodi di imposta dal 2010 al 2015) dalle quali emerge solo nel periodo di imposta del 2012 un reddito complessivo di € 8.635,00, mentre negli anni precedenti e successivi lo stesso risulta inferiore, sicché le oscillazioni del reddito registrate sono iniziate ben prima dell'ultimo evento franoso del 2015. Quanto alla presunta perdita relativa ai costi non ammortizzabili per gli investimenti finanziati dal , oltre a non essere chiarito il danno asseritamente subito, giova osservare Parte_3 che la parte attrice non ha fornito alcuna prova della cessazione dell'attività dell'azienda. Quanto al danno non patrimoniale, l'attore ha invocato l'esistenza di un danno all'immagine commerciale. Orbene, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (arg. da Cass. Civ. n. 19551/2023; principio affermato in relazione agli enti collettivi ma che può applicarsi anche nel caso di specie). Tale tipologia di danno, in particolare, postula la diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali il presunto danneggiato interagisca.
Nella specie, già a livello di allegazione, la parte attrice ha omesso di indicare gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui desumere, anche in via presuntiva, l'esistenza del danno lamentato, riferendo genericamente di un danno legato ad una indimostrata cessazione dell'attività. In definitiva, parte attrice non ha offerto prova degli elementi costitutivi della domanda, risultando priva di rilievo ed esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Si deve evidenziare, infatti, che la decisione di ricorrere all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice. La consulenza, peraltro, non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, invero, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente (in questo senso, Cass. n. 19631/2020). Il ricorso al consulente tecnico d'ufficio, nello specifico, deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/2019). Il rigetto della domanda per le ragioni sopra enunciate, comporta l'assorbimento delle eccezioni proposte dalle parti convenute, attesa la superfluità di ogni ulteriore accertamento.
pagina 11 di 12 3.3 Anche volendo riqualificare la domanda proposta nella più generale cornice di cui all'art. 2043 c.c. le conclusioni raggiunte non cambiano, perché, in assenza del nesso causale, l'evento dannoso non è riconducibile, per i motivi esposti sopra, alla condotta delle parti convenute.
4. Le spese di lite La complessità dell'accertamento di fatto determinato dall'effettiva esistenza di eventi franosi che hanno inciso sulla viabilità della SP 156, giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c, come risultante dalla pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice Parte_1
B. DICHIARA compensate le spese di lite;
C. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 13.1.2025. Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
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