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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1084/2024
PROMOSSA DA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela De Parte_1 C.F._1
Francesco e Vittoria Tornese, ed elettivamente domiciliato in Brindisi al Corso Umberto I, 85 parte attrice
CONTRO
( ), ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
), ), C.F._4 CP_4 C.F._5 Controparte_5
), ( ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
), ( ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9 CP_9
), ), C.F._10 CP_10 C.F._11 CP_11
), ), C.F._12 CP_12 C.F._13 CP_13
), ), C.F._14 Controparte_14 C.F._15 CP_15
), ),
[...] C.F._16 CP_16 C.F._17 [...]
), ), CP_17 C.F._18 Controparte_18 C.F._19 CP_5
), ), rappresentati
[...] C.F._20 Controparte_19 C.F._21
e difesi dall'avv. Valentina Micelli, presso il cui studio in Manduria, alla via per Avetrana, 9 sono elettivamente domiciliati parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 a 4 1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale, in capo a parte attrice dei fondi siti in
Brindisi, identificati al catasto terreni al foglio 22, p.lla 62, p.lla 86, p.lla 87, p.lla 88 e al foglio 43,
p.lla 2, p.lla 6, p.lla 8, p.lla 10, p.lla 26, p.lla 27, p.lla 52, p.lla 53, p.lla 322, formalmente intestati a
. Controparte_18
1.1 ha dichiarato di aver posseduto uti dominus i predetti terreni in maniera Parte_1 pacifica e ininterrotta, per oltre vent'anni, così chiedendone l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione.
1.2 L'attore ha citato in giudizio gli eredi di , deceduto in data Controparte_18
17.09.1990, specificatamente individuati tra più rami familiari, in particolare:
- ; CP_1
- CP_2
- , quali eredi in rappresentanza di;
CP_3 CP_4 Controparte_5 Per_1
- quali Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 eredi in rappresentanza di Persona_2
- CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, quali eredi in rappresentanza di
[...] CP_5
- , quali eredi in rappresentanza CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_5 di Persona_3
- erede in rappresentanza di Controparte_19 Persona_4
2. Con decreto ex art 171bis c.p.c del 17.07.2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione effettuata nei confronti di , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, CP_4 CP_12 CP_20 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, e ne è stata
[...] CP_17 Controparte_18 CP_5 Controparte_19 dichiarata la contumacia. Invece, stante il difetto di regolarità della notifica, ne è stata disposta la rinnovazione nei confronti di , CP_11 Controparte_6 CP_7 CP_8
e Infine, in assenza dell'avvio del
[...] CP_10 Controparte_5 CP_9 procedimento di mediazione, è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la relativa proposizione, invito rimasto privo di adesione da parte dei convenuti.
3. I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.02.2025, aderendo alla domanda di usucapione proposta dall'attore, con compensazione delle spese di lite.
4. Alla prima udienza del 13.03.2025, preso atto della costituzione in giudizio di tutte le parti, è stata revocata la dichiarazione di contumacia precedentemente pronunciata nei confronti
Pag. 2 a 4 di , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_12 CP_13
, Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
e CP_5 Controparte_19
A tale udienza, parte convenuta ha dichiarato di aderire alla domanda di usucapione proposta dall'attore, chiedendo la compensazione delle spese di lite, e parte attrice ha ribadito la propria domanda, rinunciando, a questo punto, alle richieste istruttorie formulate.
4.1 Ritenuta la causa matura per la decisione, quindi, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
5. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
5.1 Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
In presenza dei presupposti previsti dagli artt. 1158-1167 c.c. e, in particolare, del possesso ventennale, pacifico e ininterrotto, l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
5.2 Ciò premesso, dall'esame della documentazione versata in atti è emerso che
[...] abbia posseduto, con l'animus del proprietario, i terreni oggetto del presente giudizio Pt_1 esercitando su di essi una signoria esclusiva, continua, ininterrotta e non equivoca per ben oltre vent'anni.
In particolare, all'atto di citazione è stato allegato un documento sottoscritto da tutti i convenuti, con il quale gli stessi riconoscono espressamente che ha esercitato sui terreni Parte_1 indicati un possesso esclusivo, continuo, pubblico e ininterrotto protratto per oltre un ventennio.
5.3 Peraltro, la costituzione in giudizio dei convenuti, ha ulteriormente confermato la ricostruzione di parte attrice: difatti gli stessi convenuti hanno espressamente dichiarato di non opporsi alla domanda attrice, confermando che a decorrere dall'anno 2000 ha Parte_1 svolto, sui suddetti terreni, attività di lavoro agricolo volta alla coltivazione di ortaggi e grano.
5.4 Alla stregua di tali considerazioni si deve, dunque, riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus, per oltre vent'anni, i terreni oggetto del presente giudizio esercitando sugli
Pag. 3 a 4 stessi in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
6. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, l'attore, pur risultando vittorioso, non ha insistito per la condanna dei convenuti e, d'altra parte, i convenuti, pur risultando soccombenti, non si sono opposti alla domanda attrice;
anzi, vi hanno espressamente aderito.
Sussistono, pertanto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustificano la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., così come interpolato dalla pronuncia della C.
Cost. n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che ha acquistato, per usucapione, il terreno sito Brindisi, Parte_1 contraddistinto in catasto al foglio 22, p.lla 62, p.lla 86, p.lla 87, p.lla 88 e al foglio 43,
p.lla 2, p.lla 6, p.lla 8, p.lla 10, p.lla 26, p.lla 27, p.lla 52, p.lla 53, p.lla 322;
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brindisi, 25.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1084/2024
PROMOSSA DA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela De Parte_1 C.F._1
Francesco e Vittoria Tornese, ed elettivamente domiciliato in Brindisi al Corso Umberto I, 85 parte attrice
CONTRO
( ), ( ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
), ), C.F._4 CP_4 C.F._5 Controparte_5
), ( ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7 Controparte_7
), ( ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9 CP_9
), ), C.F._10 CP_10 C.F._11 CP_11
), ), C.F._12 CP_12 C.F._13 CP_13
), ), C.F._14 Controparte_14 C.F._15 CP_15
), ),
[...] C.F._16 CP_16 C.F._17 [...]
), ), CP_17 C.F._18 Controparte_18 C.F._19 CP_5
), ), rappresentati
[...] C.F._20 Controparte_19 C.F._21
e difesi dall'avv. Valentina Micelli, presso il cui studio in Manduria, alla via per Avetrana, 9 sono elettivamente domiciliati parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 a 4 1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà esclusiva, per usucapione ventennale, in capo a parte attrice dei fondi siti in
Brindisi, identificati al catasto terreni al foglio 22, p.lla 62, p.lla 86, p.lla 87, p.lla 88 e al foglio 43,
p.lla 2, p.lla 6, p.lla 8, p.lla 10, p.lla 26, p.lla 27, p.lla 52, p.lla 53, p.lla 322, formalmente intestati a
. Controparte_18
1.1 ha dichiarato di aver posseduto uti dominus i predetti terreni in maniera Parte_1 pacifica e ininterrotta, per oltre vent'anni, così chiedendone l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione.
1.2 L'attore ha citato in giudizio gli eredi di , deceduto in data Controparte_18
17.09.1990, specificatamente individuati tra più rami familiari, in particolare:
- ; CP_1
- CP_2
- , quali eredi in rappresentanza di;
CP_3 CP_4 Controparte_5 Per_1
- quali Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 eredi in rappresentanza di Persona_2
- CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
, quali eredi in rappresentanza di
[...] CP_5
- , quali eredi in rappresentanza CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_5 di Persona_3
- erede in rappresentanza di Controparte_19 Persona_4
2. Con decreto ex art 171bis c.p.c del 17.07.2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione effettuata nei confronti di , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, CP_4 CP_12 CP_20 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, e ne è stata
[...] CP_17 Controparte_18 CP_5 Controparte_19 dichiarata la contumacia. Invece, stante il difetto di regolarità della notifica, ne è stata disposta la rinnovazione nei confronti di , CP_11 Controparte_6 CP_7 CP_8
e Infine, in assenza dell'avvio del
[...] CP_10 Controparte_5 CP_9 procedimento di mediazione, è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la relativa proposizione, invito rimasto privo di adesione da parte dei convenuti.
3. I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.02.2025, aderendo alla domanda di usucapione proposta dall'attore, con compensazione delle spese di lite.
4. Alla prima udienza del 13.03.2025, preso atto della costituzione in giudizio di tutte le parti, è stata revocata la dichiarazione di contumacia precedentemente pronunciata nei confronti
Pag. 2 a 4 di , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_12 CP_13
, Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
e CP_5 Controparte_19
A tale udienza, parte convenuta ha dichiarato di aderire alla domanda di usucapione proposta dall'attore, chiedendo la compensazione delle spese di lite, e parte attrice ha ribadito la propria domanda, rinunciando, a questo punto, alle richieste istruttorie formulate.
4.1 Ritenuta la causa matura per la decisione, quindi, è stata fissata udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
5. La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.
5.1 Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 922 c.c., l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario volta a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario.
In presenza dei presupposti previsti dagli artt. 1158-1167 c.c. e, in particolare, del possesso ventennale, pacifico e ininterrotto, l'ordinamento giuridico preferisce riallineare la situazione di diritto a quella di fatto già esistente da anni, riconoscendo la proprietà formale in capo a colui il quale si è comportato sostanzialmente come se fosse già il proprietario del bene.
5.2 Ciò premesso, dall'esame della documentazione versata in atti è emerso che
[...] abbia posseduto, con l'animus del proprietario, i terreni oggetto del presente giudizio Pt_1 esercitando su di essi una signoria esclusiva, continua, ininterrotta e non equivoca per ben oltre vent'anni.
In particolare, all'atto di citazione è stato allegato un documento sottoscritto da tutti i convenuti, con il quale gli stessi riconoscono espressamente che ha esercitato sui terreni Parte_1 indicati un possesso esclusivo, continuo, pubblico e ininterrotto protratto per oltre un ventennio.
5.3 Peraltro, la costituzione in giudizio dei convenuti, ha ulteriormente confermato la ricostruzione di parte attrice: difatti gli stessi convenuti hanno espressamente dichiarato di non opporsi alla domanda attrice, confermando che a decorrere dall'anno 2000 ha Parte_1 svolto, sui suddetti terreni, attività di lavoro agricolo volta alla coltivazione di ortaggi e grano.
5.4 Alla stregua di tali considerazioni si deve, dunque, riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus, per oltre vent'anni, i terreni oggetto del presente giudizio esercitando sugli
Pag. 3 a 4 stessi in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
6. Per quel che concerne, infine, le spese di lite, l'attore, pur risultando vittorioso, non ha insistito per la condanna dei convenuti e, d'altra parte, i convenuti, pur risultando soccombenti, non si sono opposti alla domanda attrice;
anzi, vi hanno espressamente aderito.
Sussistono, pertanto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che ne giustificano la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c., così come interpolato dalla pronuncia della C.
Cost. n. 77 del 19 aprile 2018.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che ha acquistato, per usucapione, il terreno sito Brindisi, Parte_1 contraddistinto in catasto al foglio 22, p.lla 62, p.lla 86, p.lla 87, p.lla 88 e al foglio 43,
p.lla 2, p.lla 6, p.lla 8, p.lla 10, p.lla 26, p.lla 27, p.lla 52, p.lla 53, p.lla 322;
2. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di eseguire le necessarie trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brindisi, 25.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Laura Sammarco, addetta all'Ufficio per il processo.
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