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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
14906 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14906 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
(MO), rappresentata e difesa dall'avv. MAMELI MARIA RI
e nato il [...] a [...], residente a [...]del Parte_2
Garda (VR) nella via Colombara n°2, rappresentato e difeso dall'avv. MAMELI MARIA
RI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, pronunciare, alle seguenti condizioni, lo scioglimento del matrimonio contratto in Peschiera del Garda (VR) 15.07.2002, matrimonio civile iscritto nei registri dello stato civile al n. 13, parte I, anno 2002, disponendo anche la trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Peschiera del Garda (VR) dell'emananda sentenza per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio. a) la ex casa coniugale sita in Peschiera del Garda nella via Colombara n°2 rimarrà assegnata al signor il quale ivi continuerà ad abitare unitamente ai due figli, entrambi maggiorenni;
Pt_2
b) i due figli, in quanto maggiorenni, incontreranno liberamente la madre e trascorreranno con la stessa periodi che concorderanno direttamente con la genitrice;
c) poiché la signora è attualmente disoccupata, contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la corresponsione di un importo Per_1 mensile di euro 100,00 che verserà direttamente al ragazzo. Le spese straordinarie relative al medesimo, tutte previamente concordate se non indifferibili, continueranno ad essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovrà essere sempre presentata, ai fini del rimborso della quota, idonea documentazione attestante la natura dell'esborso ed il relativo importo.
Gli sgravi fiscali dovranno essere a favore dei due genitori in parti uguali. L'assegno unico relativo al predetto figlio, pari attualmente a euro 28,00, verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
d) nessun contributo economico dovrà essere versato in favore della figlia maggiorenne Per_2 poiché già da anni economicamente autosufficiente;
e) nessuno dei due coniugi dovrà contribuire al mantenimento dell'altro.
f) Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2025 , e Parte_1
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 15/7/2002; Parte_2 che dall'unione erano nati i figli (29/6/2001 e quindi maggiorenne ed anche Persona_3 autosufficiente) e (20/6/2007 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente); che era Per_1 intervenuta omologa di separazione pronunciata da questo Tribunale il 18/3/24 - hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione dell'assegnazione della casa familiare, in ragione del collocamento del figlio presso il padre e del mantenimento del figlio a carico della Per_1 madre.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 1/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 18/3/24 e passata in giudicato).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'assegnazione della casa familiare al sig.
presso il quale è collocato il figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_2 Per_1 autosufficiente.
Non vi è neppure motivo per non accogliere le regolamentazioni svolte in ordine al mantenimento del figlio , nei termini indicati dalle parti, in quanto ritenute congrue ed adeguate alle Per_1 condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata il Parte_1
04/10/1966 a CAGLIARI (CA) e nato il [...] a [...] Parte_2
(CA), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 13, parte I, anno 2002;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
ST LO La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14906 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
(MO), rappresentata e difesa dall'avv. MAMELI MARIA RI
e nato il [...] a [...], residente a [...]del Parte_2
Garda (VR) nella via Colombara n°2, rappresentato e difeso dall'avv. MAMELI MARIA
RI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, pronunciare, alle seguenti condizioni, lo scioglimento del matrimonio contratto in Peschiera del Garda (VR) 15.07.2002, matrimonio civile iscritto nei registri dello stato civile al n. 13, parte I, anno 2002, disponendo anche la trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Peschiera del Garda (VR) dell'emananda sentenza per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio. a) la ex casa coniugale sita in Peschiera del Garda nella via Colombara n°2 rimarrà assegnata al signor il quale ivi continuerà ad abitare unitamente ai due figli, entrambi maggiorenni;
Pt_2
b) i due figli, in quanto maggiorenni, incontreranno liberamente la madre e trascorreranno con la stessa periodi che concorderanno direttamente con la genitrice;
c) poiché la signora è attualmente disoccupata, contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la corresponsione di un importo Per_1 mensile di euro 100,00 che verserà direttamente al ragazzo. Le spese straordinarie relative al medesimo, tutte previamente concordate se non indifferibili, continueranno ad essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovrà essere sempre presentata, ai fini del rimborso della quota, idonea documentazione attestante la natura dell'esborso ed il relativo importo.
Gli sgravi fiscali dovranno essere a favore dei due genitori in parti uguali. L'assegno unico relativo al predetto figlio, pari attualmente a euro 28,00, verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
d) nessun contributo economico dovrà essere versato in favore della figlia maggiorenne Per_2 poiché già da anni economicamente autosufficiente;
e) nessuno dei due coniugi dovrà contribuire al mantenimento dell'altro.
f) Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2025 , e Parte_1
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 15/7/2002; Parte_2 che dall'unione erano nati i figli (29/6/2001 e quindi maggiorenne ed anche Persona_3 autosufficiente) e (20/6/2007 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente); che era Per_1 intervenuta omologa di separazione pronunciata da questo Tribunale il 18/3/24 - hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione dell'assegnazione della casa familiare, in ragione del collocamento del figlio presso il padre e del mantenimento del figlio a carico della Per_1 madre.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 1/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata con sentenza di questo Tribunale pubblicata il 18/3/24 e passata in giudicato).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'assegnazione della casa familiare al sig.
presso il quale è collocato il figlio maggiorenne ma non economicamente Pt_2 Per_1 autosufficiente.
Non vi è neppure motivo per non accogliere le regolamentazioni svolte in ordine al mantenimento del figlio , nei termini indicati dalle parti, in quanto ritenute congrue ed adeguate alle Per_1 condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata il Parte_1
04/10/1966 a CAGLIARI (CA) e nato il [...] a [...] Parte_2
(CA), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 13, parte I, anno 2002;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
ST LO La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra