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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. 1994/2024 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Vania GAGLIARDI (c.f.
, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale e Divorzio (Cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 13 febbraio 2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando le conclusioni ivi contenute.
Per parte convenuta 1 Parte convenuta è rimasta contumace
Per il Pubblico Ministero
Il P.M. ha rassegnato le seguenti conclusioni in data 13/02/2025: “Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. depositato telematicamente in data 23/09/2024 Parte_1
ha esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in AL (CN) il 14/07/2007 con , Controparte_1 matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 2007;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi nonché la convivenza tra essi essendosi la moglie allontanata dalla casa coniugale nel 2021 senza farvi più ritorno.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei confronti della parte convenuta, la stessa non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza di prima comparizione.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151
c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo tenuto conto, altresì, che la convivenza è venuta meno, come anche confermato dalla mancata partecipazione di parte convenuta al processo, sebbene regolarmente citata.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status; ed invero non occorre assumere provvedimenti in ordine al mantenimento stante l'assenza di espressa domanda avente ad oggetto il pagamento di contributo economico.
2 Tenuto conto che il ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 – sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
14/09/1970 a GI (CN), e , nata il [...] a [...], che Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in AL (CN) il 14/07/2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, dell'anno 2007;
2) PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
3) RINVIA alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. 1994/2024 promossa da:
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Vania GAGLIARDI (c.f.
, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale e Divorzio (Cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 13 febbraio 2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando le conclusioni ivi contenute.
Per parte convenuta 1 Parte convenuta è rimasta contumace
Per il Pubblico Ministero
Il P.M. ha rassegnato le seguenti conclusioni in data 13/02/2025: “Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. depositato telematicamente in data 23/09/2024 Parte_1
ha esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in AL (CN) il 14/07/2007 con , Controparte_1 matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 2007;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi nonché la convivenza tra essi essendosi la moglie allontanata dalla casa coniugale nel 2021 senza farvi più ritorno.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei confronti della parte convenuta, la stessa non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza di prima comparizione.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151
c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo tenuto conto, altresì, che la convivenza è venuta meno, come anche confermato dalla mancata partecipazione di parte convenuta al processo, sebbene regolarmente citata.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli minorenni ovvero non economicamente autosufficienti sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status; ed invero non occorre assumere provvedimenti in ordine al mantenimento stante l'assenza di espressa domanda avente ad oggetto il pagamento di contributo economico.
2 Tenuto conto che il ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 – sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
14/09/1970 a GI (CN), e , nata il [...] a [...], che Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in AL (CN) il 14/07/2007, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, Parte II, Serie A, dell'anno 2007;
2) PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
3) RINVIA alla decisione definitiva il regolamento delle spese processuali;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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