Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/12/2025, n. 21930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21930 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2025, proposto da
Dago s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bianchi ed Erika Iannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Damiano Carletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 156 del 2.10.2024, notificata alla società ricorrente in data 5.12.2024, con cui il Comune di Ardea ha ingiunto la demolizione ai sensi degli artt. 54 e 1161 cod. nav., del d.lgs. n. 42/2004 nonché dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001, di opere realizzate su pubblico demanio marittimo in assenza dei titoli abilitativi edilizi in località Marina di Ardea, Lungomare Ardeatini km 19+500, area individuata al foglio n. 46 part.lle nn. 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 3251, 3263, 3264, 13.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 1° febbraio 2025 e depositato il successivo 14 febbraio, Dago s.r.l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe, censurandolo sotto i profili di seguito indicati:
- “1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 e/o 49 e/o 54 codice della navigazione, art. 18 disp. att. cod. nav. e art. 35 DPR 380/01. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione posta a base della ordinanza impugnata. Mancanza e/o difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Travisamento di atti e fatti. Sviamento del potere” - per la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare, con particolare scrupolo, la proprietà pubblica del suolo su cui insistono le opere oggetto del procedimento repressivo, al fine di non colpire con la massima sanzione edilizia - demolizione e riduzione in pristino - beni che potrebbero, in assenza di chiari riscontri, appartenere al privato; a fronte dell’incertezza, il Comune avrebbe dovuto procedere a un riesame ex art. 32 cod. nav.;
- “2. Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 28 cod. nav., art. 49 cod. nav., art. 31 reg. di esec. cod. nav., art. 35 DPR 380/01, D. L.vo 42/04. Mancanza di istruttoria. Carenza di motivazione. Travisamento di atti e fatti. Sviamento del potere” - secondo la ricorrente, dal combinato disposto dell’art. 49 cod. nav e dell’art. 31 reg. esec. cod. nav., si ricaverebbe che la scelta tra mantenere le opere nelle proprietà statali o demolirle spetterebbe al “proprietario del demanio marittimo e non all’ente gestore” , in quanto “il dato normativo ed il lessico utilizzato dal legislatore del 1945 [dovrebbe] essere interpretato alla luce del conferimento di funzioni sul demanio marittimo ai sensi del d.lgs. n. 112/98 secondo cui soltanto le funzioni gestorie - e non già quelle dominicali - devono intendersi conferite dallo Stato alle Regioni/Enti locali” , come sarebbe dimostrato anche dal fatto che spetta alla Capitaneria di Porto (e non all’Autorità concedente) attivare la relativa procedura di incameramento (cfr. circolare dell’Agenzia del demanio n. 26857 del 02.10.2012); l’allegato alla suddetta circolare specifica che al Comune/all’Autorità concedente spetta “trasmettere alla Commissione di incameramento la documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia ovvero l’epoca di realizzazione del manufatto” , “la Capitaneria invita l’Ente gestore a produrre la documentazione attestante la conformità urbanistico edilizia delle opere” senza la quale la Commissione esprime parere contrario all’acquisizione allo Stato dell’opera e, solo in questo caso, “l’Ente gestore ordina la messa in pristino stato dell’area demaniale ex art. 54 c.n.” ; il provvedimento sarebbe altresì affetto da travisamento in fatto, in quanto tra le opere oggetto dell’ordine di demolizione vi sarebbero anche quelle elencate nell’ordinanza di sequestro preventivo del 29 novembre 2023: “locale servizi (wc e ripostiglio) mq. 42, chiostrina di mq. 15, cucina di mq. 59, Sala ristorante mq. 177, Sala da ballo/Ristorante mq. 251, Magazzino rip. mq. 20, Magazzino mq. 37, Cabine mq. 34, Ripostiglio mq. 37, Ristorante mq. 63,00, per complessivi 735 mq” ; il Comune di Ardea, dunque, non avrebbe operato alcuna distinzione tra tali consistenze metriche, assoggettandole tutte - e indistintamente - alla demolizione ai sensi dell’art. 54 cod. nav.; diversamente, il Comune avrebbe dovuto perlomeno suddividere: “• mq. 491,23 esplicitamente citate ed autorizzate dalla concessione demaniale marittima n. 52/03, non come opere qualunque, ma come pertinenze demaniali marittime e come tali proprietà dello Stato; • mq. 243,77 (mq. 735 – mq. 491,23) di opere ultronee rispetto alle sopra dette consistenze pertinenziali/statali” , in quanto: a) “le prime non possono certamente essere demolite ma, al più, sgomberate dall’occupazione; [sono] opere risalenti a prima dell’emissione della stessa CDM n. 52/03 per cui la scelta tra incamerare e demolire è stata già assunta in passato dagli organi statali” ; b) “anche per le opere ultronee ai 491,23 mq. di pertinenze demaniali permangono evidenti vizi a caratterizzare l’agere comunale, [in quanto] alla cessazione della concessione demaniale n. 52/03 avvenuta in data 28/03/2014, si sono trasformate in pertinenze demaniali marittime, giusta clausola concessoria contenuta nell’atto, la quale recita testualmente ‘fermo restando quanto disposto dall’art. 49 cod. nav. e 31 reg. nav. mar., tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell’Autorità concedente e non facilmente asportabili, restano parimenti acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’Amministrazione di ordinare la demolizione di predette opere e la rimessa in pristino stato dell’area’; il Comune, quindi, non avrebbe potuto ordinare la demolizione di queste opere ultronee ma aveva l’onere preliminare di segnalarle alla competente Capitaneria di Porto per la necessaria attivazione dello speciale procedimento di scelta tra incamerare o demolire avente natura strettamente dominicale” ;
- “3. Violazione di legge dell’art. 35 DPR 380/01. Vizio ed eccesso di potere per carenza e/o mancanza di istruttoria. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione posta a base della ordinanza impugnata. Mancanza e/o difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Travisamento di atti e fatti. Sviamento del potere” - l’art. 53 d.P.R. n. 380/2001 presuppone, per un verso, l’accertamento del carattere abusivo delle opere e, per l’altro, l’imputabilità dell’opera abusiva al destinatario della sanzione, mentre nel caso in esame la Dago s.r.l. non è responsabile dei (presunti) abusi risalenti nel tempo; per giunta, in nessuno degli accertamenti si specifica che tutte le “opere risalenti” (diverse da quelle realizzate più recentemente e oggetto degli accertamenti della polizia giudiziaria effettuati all’esito dei sopralluoghi del 17 aprile e del 17 giugno 2024) sono abusive sotto il profilo edilizio, paesaggistico e urbanistico; al contrario, tali opere risulterebbero già menzionate nell’atto concessorio del 2003 e sulle stesse sarebbe stato finanche autorizzato nel 2012 l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- “4. Violazione di legge dell’[art.] 21 septies L. 241/1990” - l’ordine di demolizione non potrebbe essere emesso in costanza di sequestro penale; per parte ricorrente, “il provvedimento che prescrive la demolizione o la riduzione in pristino di un immobile oggetto di sequestro è affetto da vizio di nullità ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.) e, quindi, radicalmente inefficace, per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendosi intendere la possibilità giuridica dell’oggetto del comando” .
2. Il Comune di Ardea si è costituito in resistenza e ha depositato memoria e documenti.
3. Con ordinanza n. 1655/2025, la Sezione, ritenendo che le questioni sollevate con il ricorso andassero trattate “nella più idonea sede di merito” , ha sospeso l’atto gravato “al fine di mantenere la res adhuc integra” .
4. All’udienza pubblica del 28 ottobre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una perizia e parte resistente memorie, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in parte.
2. In via preliminare, si rende necessario operare un chiaro distinguo tra le “nuove” opere il cui carattere abusivo è stato accertato all’esito dei sopralluoghi del 17 aprile 2024 e del 17 giugno 2024 (cfr. il verbale di constatazione del Corpo di Polizia locale del Comune di Ardea dell’8 agosto 2024, in atti, nonché gli estratti dei verbali dei predetti sopralluoghi così come riportati nell’ordinanza impugnata) e le restanti e “risalenti” opere per le quali l’atto gravato intima, parimenti (e indistintamente), la demolizione.
2.1. In ordine al carattere abusivo delle prime (così come descritte nei predetti verbali del 17 aprile e del 17 giugno 2024 , ricadenti all’interno delle particelle 3251-3264-13 fg. 46) non vi è contestazione: parte ricorrente - oltre a non aver eccepito o comunque provato di non averle realizzate - non ha dedotto di essere a ciò legittimata (ossia di aver operato nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e ambientali vigenti).
2.2. Con riguardo all’ordine di demolizione di tali opere, non può essere nemmeno accolta la censura di difetto di competenza dell’Autorità comunale (di cui al secondo motivo di ricorso), in quanto le previsioni dell’art. 35, co. 1, del d.P.R. n. 380/2001, sono univoche nell’attribuire all’Amministrazione comunale il potere di reprimere gli interventi edilizi abusivi prescindendo dalla proprietà pubblica o privata del suolo interessato dall’abuso (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2023, n. 4551 e giur. ivi richiamata); ciò che è altresì appalesato dalla previsione di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui “la realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico” , che non è, peraltro, in contraddizione rispetto all’attribuzione, in virtù di discipline settoriali, di concomitanti e concorrenti poteri ad altre Amministrazioni, giustificata da esigenze di tutela di diversi interessi pubblici.
Invero, l’art. 54 cod. nav. attribuisce all’Autorità marittima il potere di disporre la rimozione di innovazioni dalla stessa non autorizzate, “in via ulteriore ed autonoma rispetto alla concorrente necessità del rilascio del titolo edilizio da parte dell’amministrazione comunale” (Cons. Stato, sez. II, 8 maggio 2020, n. 2906). Ciò significa che la realizzazione di un’opera edilizia sul demanio marittimo richiede anche tutti gli altri atti di assenso comunque denominati da altra normativa.
2.3. Quanto ai (supposti) dubbi in ordine alla demanialità delle particelle su cui insistono tali opere (cfr. primo motivo di ricorso) e alla censura per cui, a fronte dell’incertezza, il Comune avrebbe dovuto procedere a un riesame ex art. 32 cod. nav., si rileva:
- per un verso, che nell’annotazione di polizia giudiziaria prot. n. 51481 del 27 giugno 2023 (per il P.P. n. 4389/22/21) (cfr. doc. n. 5, dep. unitamente al ricorso), si legge:
i) che gli scriventi, proprio in virtù dei dubbi sollevati dall’architetto all’uopo incaricato, “provvedevano ad estrapolare dal ‘portale del Mare’ mediante le credenziali assegnate alla Capitaneria di Porto, la cartografia riportante la linea demaniale S.I.D. alla data del 26/06/2023, ove si riscontrava invariabilità della linea SID rispetto agli anni passati, non avendo subito alcun avanzamento di alcune decine di metri e, pertanto lasciando immutata la porzione dell’Area di pubblico demanio marittimo occupata sine titulo (All. Cfr 7). Quanto descritto palesa un evidente errore di valutazione” ;
ii) “allo stato attuale la parte di suolo demaniale occupato (visure sul sistema SISTER dell’Agenzia delle entrate), ricade sul FG 46 P.lle n. 2898-2899-2900-2901-2902-3251-3263-3264 […] ” ;
- per altro verso, che, nel caso di specie, non sono stati prodotti elementi sufficienti a far desumere la dedotta incertezza dei confini invocata dalla parte ricorrente, mentre “ [i] l procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ai sensi dell’art. 32 cod. nav. postula l’esistenza di un’obiettiva incertezza in ordine ai suoi confini (non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del provvedimento di autotutela), incertezza che il suddetto procedimento si propone di superare con l’accertamento dell’esatta posizione dei confini stessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5567, C.g.a. 21 aprile 2010, n. 538). In particolare, secondo la prevalente giurisprudenza, le risultanze catastali ben possono costituire idoneo supporto istruttorio per individuare eventuali casi d’illegittima occupazione dei beni demaniali (o dei terreni collocati nelle fasce di rispetto), atteso che, a termini dell’art. 950 c.c., le mappe catastali rappresentano comunque mezzi di prova dotati di sufficiente grado di attendibilità (cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 4 giugno 2007, n. 675)” (Tar Lazio, sez. II- quater, 31 luglio 2018, n. 8566; in termini, anche il precedente della Sezione 5 settembre 2025, n. 16042).
2.4. Con riguardo all’ordine di demolizione di tali opere “nuove”, non merita accoglimento neanche il quarto e ultimo motivo di ricorso, atteso che un’ordinanza di demolizione è legittimamente emessa anche qualora le opere abusive siano, al momento della sua adozione, sottoposte a sequestro: l’interessato può, in effetti, chiedere alla competente autorità giudiziaria la revoca del sequestro al fine di dare esecuzione all’ordine suddetto. Si richiama, anche sotto tale profilo, il granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “ [l] a sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime, in verità, il destinatario dell’ingiunzione demolitoria dall’ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all’ingiunzione. In questi casi costituisce onere del responsabile dell’abuso motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile, secondo la procedura prevista dall’art. 85, disp. att. c.p.p. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all’ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità” (Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2023, n. 6031; cfr. anche ex multis Cons. Stato, sez. VII, 20 febbraio 2023, n. 1721).
2.5. In conclusione, con riguardo alle opere “nuove” il cui carattere abusivo è stato accertato nei predetti sopralluoghi di aprile e giugno 2024, il ricorso è infondato.
3. Quanto alle residue e “risalenti” (oltreché più consistenti) opere oggetto del medesimo ordine di demolizione gravato, occorre preliminarmente considerare quanto segue:
a) nel verbale del Corpo di Polizia locale di Ardea prot. Edil 31/24, prot. Urb. 20/24, dell’8 agosto 2024, si legge che “poiché in data 17/04/2024, in occasione dell’esecuzione dell’Ordinanza di Sequestro Preventivo […] erano in fase di realizzazione sulla stessa area, opere edili abusive così come descritte ai punti 1), 2), 3) e 4) del verbale di Sopralluogo del 17/042024, e poiché al momento del sopralluogo del 17/06/2024, quelle stesse opere erano proseguite ed in fase di ultimazione, nonostante l’apposizione dei sigilli e del cartello di sequestro […] appare plausibile affermare che la […] Rappresentante Legale della Dago S.r.l. e […] Custode Giudiziario dell’Area di Pubblico Demanio Marittimo posta sotto Sequestro Preventivo in data 17/04/2024, si è resa responsabile della violazione:
- degli art. 54 e art. 1161 del Cod. nav. per aver occupato uno spazio del demanio marittimo impedendone l’uso pubblico con le innovazioni sopra riportate, in assenza dell’autorizzazione del capo del compartimento;
- dell’art. 44 c.1 lett. C del D.p.r. 380/01, art. 181 c. 1 del D.lgs. 42704 e art 71, comma 1, art. 72 e art. 73 del D.P.R. 380/2001 per aver realizzato in zona sismica di 2° livello, vincolata da vincolo paesaggistico […] le opere accertate in data 17/04/2024 ed in data 17/06/2024 sopra riportate in assenza di valido titolo edilizio […] ” ;
b) nell’ordinanza del 2 ottobre 2024, qui impugnata, si legge:
b1) “Premesso che: A seguito della disposizione all’ordinanza di sequestro preventivo di cui al (Proc. Pen. N. 677/2023 R.G. Sequestri), per occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo (artt. 54 – 1161 Codice Navigazione), emesso in data 29/11/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma sez. Speciale del riesame e successiva disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Velletri” ;
b2) “Preso atto della comunicazione redatta ai sensi dell’art. 27, c. 4 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. dal Corpo di Polizia Locale […] acquisita al protocollo dell’Ente in data 08/09/2024 N. 67436 pratica abusivismo edilizio n. 1632/2024” ;
b3) “ […] Rilevato che dalla summenzionata comunicazione, risulta che nelle date del 17.04.2024 e del 17/06/2024, nel corso della suddetta attività di indagine sono state riscontrate opere edili realizzate su area demaniale distinte catastalmente al F.46 P.lle 2898-2899-2900-2901-2902-3251-3263-3264-13 e precisamente: Locale servizi (WC e ripostiglio) mq 42,00 circa; Chiostrina di mq. 15,00 circa; Cucina di mq. 59,00 circa: Sala Ristorante mq. 177,00 circa; Sala da Ballo/Ristorante mq. 251,00; Magazzini/Rip. Mq. 20,00 circa; Magazzino mq. 37,00 circa; Cabine mq 34,00 circa; Ripostiglio mq. 37,00 circa; Ristorante mq. 63,00 circa” ;
b4) “Durante le operazioni di sopralluogo del 17/06/2024 […] si accertavano ulteriori opere edili prive di legittimo titolo edilizio all’interno delle particelle 3251-3264-13 fg. 46 […] ” .
3.1. Coglie, dunque, nel segno la censura mossa con il terzo motivo di ricorso, secondo cui “ dalla semplice e piana lettura di tali due accertamenti, risulta che le uniche opere prive di tali assensi sarebbero, in ipotesi, solo e soltanto le opere nuove realizzate nel 2024 […]. In nessuna parte di tali due accertamenti si sostiene che le opere risalenti, e di cui anche all’ordinanza di sequestro preventivo del 29/11/2023, sono abusive sotto il profilo edilizio, paesaggistico, urbanistico. Dal canto suo, quest’ultimo atto si limita a sostenere il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo ex art. 54 e 1161 c.n. ma non certo l’abusività sotto i diversi profili edilizi, urbanistici, e paesaggistici” .
3.1.1. Invero, l’ordine di demolizione gravato si fonda sull’ordinanza di sequestro preventivo “per occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo” emessa il 29 novembre 2023 dal Tribunale del riesame; in tale ordinanza (con cui si contesta - lo si ribadisce - la sola occupazione abusiva di aree del demanio marittimo) così come negli altri atti menzionati nelle premesse del provvedimento qui gravato, le opere menzionate supra sub b3) (per chiarezza, le “opere edili realizzate su area demaniale distinte catastalmente al F.46 P.lle 2898-2899-2900-2901-2902-3251-3263-3264-13 e precisamente: Locale servizi (WC e ripostiglio) mq 42,00 circa; Chiostrina di mq. 15,00 circa; Cucina di mq. 59,00 circa: Sala Ristorante mq. 177,00 circa; Sala da Ballo/Ristorante mq. 251,00; Magazzini/Rip. Mq. 20,00 circa; Magazzino mq. 37,00 circa; Cabine mq 34,00 circa; Ripostiglio mq. 37,00 circa; Ristorante mq. 63,00 circa” ) non vengono qualificate come “abusive”, nel senso di realizzate in violazione delle norme edilizie, urbanistiche, ambientali e/o di tutela del paesaggio (del resto, per quanto consta al Collegio, gli estratti dei verbali dei due accertamenti dell’aprile e del giugno 2024 fanno riferimento esclusivo ad opere “nuove”, che sono dettagliatamente descritte e non coincidono con quelle appena riportate).
3.1.2. Neppure può desumersi con chiarezza una corrispondenza tra le opere “risalenti” elencate nell’ordinanza di demolizione qui impugnata e quelle oggetto dell’ordine di demolizione recapitato a suo tempo, nell’aprile 2013 (ord. n. 85/2013 - in atti), all’allora concessionario e mai eseguito (anche l’annotazione di polizia giudiziaria del 27 giugno 2023 - cfr. doc. n. 5, prima citato, si limita a rilevare che lo stato dei luoghi all’esito del sopralluogo del 3 maggio 2022 non coincide con quello indicato nel titolo concessorio, avendo il predetto concessionario realizzato opere abusive e innovazioni, senza specificare quali tra le opere insistenti sulle particelle in questione e menzionate alle pagine 9 e 10 della stessa annotazione siano abusive e quali no).
3.1.3. Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ordinanza di demolizione non richiede una particolare motivazione né con riguardo all’interesse pubblico alla stessa sotteso né in relazione all’ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opera edilizia; cionondimeno, coglie nel segno la censura che si appunta sull’impianto motivazionale della sanzione demolitoria in esame .
3.1.4. Invero, l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione puntuale delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4319), affinché emerga la natura e la consistenza dell’abuso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299; sez. VII, 18 ottobre 2023, n. 9086; sez. VI, 5 luglio 2023, n. 6555; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 2700; Tar Campania, Salerno, sez. II, 24 giugno 2022, n. 1805) .
Mentre, non si può non rilevare come, nel caso in questione, con riguardo alle opere “risalenti” - diverse rispetto a quelle specificamente menzionate come abusive nei verbali dei due sopralluoghi del 2024 - manchi la compiuta descrizione delle opere abusive (morfologica e costruttiva), la constatazione della loro esecuzione in assenza o difformità dal permesso di costruire (o da altro titolo legittimante) ovvero l’individuazione delle violazioni accertate e della normativa all’uopo applicata.
In particolare, l’ordine gravato si limita a premettere che, nel corso del sopralluogo per dare esecuzione all’ordinanza di sequestro preventivo per occupazione abusiva, sono state “riscontrate” le opere elencate supra sub b3) , senza specificare il loro carattere abusivo e senza indicare eventuali violazioni accertate nella realizzazione delle stesse.
Basti effettuare il raffronto tra il tenore della descrizione delle opere “nuove” il cui carattere abusivo è stato accertato con il sopralluogo del 17 aprile 2024 (le opere edili in questione vengono, infatti, illustrate nel dettaglio nel verbale di sopralluogo e localizzate sulle rispettive specifiche particelle e sono definite “abusive” perché “prive di autorizzazione” ); analogamente, è a dirsi per le opere menzionate nel sopralluogo del 17 giugno dello stesso anno, relativamente alle quali si specifica che “sono soggette al deposito del Genio Civile al Parere Paesaggistico e non risultano presentate istanze-scia al Protocollo Generale del Comune di Ardea” .
3.1.5. Invero, al cospetto di un atto sanzionatorio, sebbene di carattere ripristinatorio, è necessario garantire la precisa indicazione degli abusi, al fine di evitare di estendere la sanzione a fattispecie non contemplate dalla normativa, in violazione del principio di tassatività (in materia di repressione) degli illeciti amministrativi, nel cui novero rientrano anche quelli edilizi (sul principio di legalità in materia sanzionatoria amministrativa e sui corollari della tipicità e determinatezza della sanzione, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1956; sez. VI, 21 maggio 2019, n. 3278; sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5883).
3.2. La meritevolezza della doglianza appena esaminata consente di assorbire ogni altro motivo di censura con riguardo all’ordine di demolizione delle opere de quibus , ovverosia di quelle “risalenti”, diverse da quelle “nuove” il cui carattere abusivo è stato accertato nei sopralluoghi del 2024.
4. Per tutto quanto esposto, il ricorso va accolto in parte e, per l’effetto, va annullato, per difetto di istruttoria e motivazione, il provvedimento gravato, limitatamente alla parte in cui ordina anche la demolizione delle opere menzionate nell’ordinanza di sequestro preventivo del Tribunale del riesame del 29 novembre 2023 e qui elencate supra sub b3) .
5. La reciproca soccombenza e i profili di novità che caratterizzano l’oggetto della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei termini e nei limiti esposti in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN IA VE, Presidente FF
AN CO, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | AN IA VE |
IL SEGRETARIO